CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15191/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 11 marzo 2020 la Corte di Appello di Cagliari ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione in regime di custodia cautelare in carcere dal 28 giugno 2016 al 4 luglio 2017 in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 12, commi 1 e 3 lett. a), b) e c) d. Igs. 286/1998, da cui era stato assolto con sentenza del Tribunale del 4 luglio 2017, con la formula 'per non avere commesso il fatto'. 2. L'ordinanza ritiene sussistente la condotta ostativa di cui all'art. 314, comma 1^ cod. proc. pen. essendo l'emissione ed il mantenimento della misura cautelare stato giustificata dalla sussistenza di un grave quadro indiziario, configurato, innanzitutto, dalle dichiarazioni di due dei centodiciotto migranti trasportati sul gommone, proveniente dalla Libia, secondo i quali [OSCURATO:PERSONA] conduceva, con un altro soggetto, il mezzo ed era in possesso di un telefono cellulare ed un altro apparecchio non meglio identificato, nonché dalle contraddizioni emerse nel narrato dall'allora indagato nei diversi interrogatori, cui era stato sottoposto. Nel primo, in sede di garanzia, in data 30 giugno 2016, dopo essersi riconosciuto nella foto che lo ritraeva a bordo del natante, si era difeso negando l'addebito, sostenendo di non avere condotto il natante, di non conoscere i due accusatori, di avere lasciato il Gambia, ed il suo lavoro di poliziotto, a causa di un'accusa nei confronti del fratello. Mentre, dopo l'applicazione della misura, partecipando all'udienza avanti al Tribunale del riesame, senza nulla aggiungere sul fatto, si limitava a richiedere un confronto con i due migranti e ad insistere per la ricerca delle sue impronte sul motore, ancorché il soccorso fosse avvenuto al largo della Libia, ad opera di una nave spagnola. Nel secondo interrogatorio, sollecitato proprio da Sokol, invece, il medesimo, dopo avere raccontato le fasi del suo viaggio ed affermato che in Libia gli erano stati sottratti tutti i beni personali (cellulare, taccuino, documenti, anelli e bracciali perché potevano bucare il gommone), mutava versione rispetto a quanto in precedenza dichiarato, sostenendo di avere lasciato il Gambia, perché vi era stato un colpo di Stato, intervenuto nel 2014, cioè un anno prima di quanto riferito nell'interrogatorio di garanzia. Inoltre, sosteneva, in modo poco chiaro, di essere stato catturato e fatto prigioniero in Libia, dove gli era stato chiesto di pagare per la sua liberazione, anche avvalendosi dell'invio di denaro da parte della sua famiglia, senza tuttavia spiegare se avesse o non avesse pagato e come fosse riuscito a partire, affermando solo di essersi imbarcato fortunosamente, perché si era trovato sulla spiaggia. Il cellulare, a suo dire, gli era stato consegnato dai 'libici', perché essendo egli in possesso di un taccuino, era stato ritenuto 'istruito' ed in grado, attraverso il telefono, di chiedere soccorso chiamando il numero di telefono annotato sul taccuino, inoltre gli era stata indicata la direzione da seguire con il mezzo. Ciononostante, aveva perduto entrambi, poiché teneva il taccuino nella tasca dei pantaloni, che si era tolto perché entrava acqua nel gommone, mentre l'apparecchio era caduto in mare. L'ordinanza ricorda che il giudizio assolutorio si è fondato essenzialmente sulla ritrattazione dei testi oculari, i quali, nel corso dell'incidente probatorio, avevano escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse guidato il gommone, non essendovi, peraltro, coincidenza fra le due deposizioni in ordine all'uso del telefono cellulare, avendo l'uno notato che [OSCURATO:PERSONA] l'aveva utilizzato, l'altro, invece, negando la circostanza. La Corte territoriale, rilevato che [OSCURATO:PERSONA] era in condizioni di illegalità essendo diretto in Italia, con modalità clandestine, senza che fosse risultata provata la condizione di stato di necessità, sottolinea le differenti versioni offerte in relazione alle ragioni del viaggio, avendo dapprima dichiarato di essere stato avvertito dal fratello del pericolo che avrebbe corso in caso di ritorno, la seconda facendo riferimento ad un colpo di Stato. Rileva altresì, la contraddittorietà in ordine alla data di nascita, dapprima non esattamente precisata, poi riferita con sicurezza, l'assenza di chiarimento sulle circostanze relative alla consegna del cellulare e la sostanziale ammissione di avere guidato il gommone, per avere lo stesso [OSCURATO:PERSONA] raccontato che gli fu indicata con il braccio la direzione da tenere. Anche ciò, secondo il giudice della riparazione, rileva ai fini della valutazione della condotta ostativa, perché, pur tenendo conto dei rapporti, anche di ricatto, che si instaurano con i trafficanti, assume importanza la circostanza che l'interessato non abbia fornito informazioni sulla natura dei rapporti con costoro, limitandosi a professare la sua innocenza. 3. Avverso l'ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazioni. 4. Con il primo fa valere il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art.314 cod. proc. pen.. Osserva che l'esame svolto dalla Corte territoriale sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] è del tutto superficiale, Assume che l'imprecisione sull'indicazione della data di nascita non mina la credibilità del dichiarante, né assume valore sinergico rispetto all'emissione ed al mantenimento della misura; che la supposta diversa versione dei fatti riferiti nel corso degli interrogatori, corrisponde in realtà alla frammentazione di notizie allo stesso fatto. Invero, la Corte sostiene [OSCURATO:PERSONA] dichiarò dapprima di essere partito dal Gambia perché suo fratello gli aveva telefonato, spiegandogli che lui era stato accusato di qualcosa ed avvertendolo di non tornare a casa perché altrimenti lo avrebbero preso, mentre affermò, in un secondo momento, di essere partito dal Gambia perché egli era un poliziotto e vi era stato un colpo di Stato. In verità, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di convalida e quelle rese successivamente combaciano perché [OSCURATO:PERSONA], che svolgeva attività di poliziotto, fu effettivamente avvisato dal fratello del pericolo in cui sarebbe incorso se fosse tornato in Gambia, perché il fratello, interno all'Ufficio del Capo dello Stato ([OSCURATO:PERSONA]), a seguito del fallimento del colpo di Stato, si era reso latitante, essendo accusato di avere fornito delle informazioni agli attentatori. Siffatti elementi, risultanti da una conversazione via Whatsapp di [OSCURATO:PERSONA] con la sorella, sono stati portati all'attenzione dell'autorità giudiziaria, attraverso indagini difensive. Lamenta che la Corte territoriale, nel valutare le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli interrogatorii, si sia limitata ad estrapolare solo alcun passi, valorizzando la mancata comunicazione da parte dell'indagato -nel corso della sua prima audizione- del possesso del telefono cellulare, senza tenere in considerazioni che l'interessato si sottomise all'interrogatorio di convalida, nonostante egli fosse reduce dal ricovero intervenuto nell'immediatezza dello sbarco, rispondendo, attraverso l'interprete, alle domande che gli furono poste, ma non a quelle che gli furono rivolte, sicché non può affermarsi che egli fosse stato reticente. Il giudice della riparazione, peraltro, dimentica che tutti i chiarimenti in ordine al possesso ed allo smarrimento in mare del telefono cellulare sono stati forniti dall'indagato nell'interrogatorio del 17 febbraio 2017, e che, comunque, [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto rispondere nella sua lingua madre, avendo potuto utilizzare solo l'inglese. Invero, il quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] era integralmente caduto, a seguito dell'incidente probatorio e della ritrattazione dei testi chiavi, su cui il giudice di merito ha fondato l'assoluzione, e, nondimeno, il G.I.P. non ha ritenuto di revocare la misura. 5. Con il secondo motivo fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità. Osserva che la stessa Corte di appello ha dato atto che la sentenza assolutoria si è basata sulla ritrattazione dei due migranti, in sede di incidente probatorio, nonché su una rivalutazione critica dei medesimi elementi posti a base del provvedimento cautelare, senza, tuttavia, trarne le dovute conseguenze in tema di condotta gravemente colposa del ricorrente e senza indicare quale avrebbe potuto essere un comportamento non ostativo, in sede di indagini, avendo egli risposto ed avendo richiesto di accertare la presenza delle sue impronte digitali sul motore. Assume che la misura custodiale è stata disposta unicamente per gli errori investigativi, essendo basata su fotografie scattate nel momento del soccorso del natante e sulle dichiarazioni di due migranti, poi ritrattate, che avevano indicato [OSCURATO:PERSONA] come conducente dell'imbarcazione, sostenendo che egli possedeva un telefono cellulare, circostanza relativamente alla quale la sentenza assolutoria ha ritenuto non implausibile la versione fornita dall'imputato, secondo la quale egli l'avrebbe perduto in mare, in modo del tutto incolpevole, togliendosi i pantaloni, perché entrava acqua nell'imbarcazione. 6. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 7. Con memoria ritualmente depositata il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, insistendo, in subordine, per il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Premesso che la cognizione del giudice di legittimità nei procedimenti per il riconoscimento dell'equa riparazione a seguito di ingiusta detenzione è limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, va ribadito che elemento connotante il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è la totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché lo scopo è quello di valutare l'idoneità del compendio probatorio a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'adozione di una misura cautelare, unitamente ed in forza di una condotta gravemente negligente od imprudente dell'imputato, che abbia così colposamente indotto quello che l'esito assolutorio nel merito, dimostrerà essere stato un errore. 3. Va, altresì, tenuto presente che "in base al principio di autonomia tra la valutazione del giudice della riparazione e quella del giudice del processo penale, spettano al primo una serie di accertamenti e valutazioni da condurre con l'ausilio dei criteri propri dell'azione esercitata dalla parte. Di conseguenza egli non può ritenere l'esistenza di fatti esclusi dal giudice del processo, ma può rivalutare, non ai fini dell'accertamento della penale responsabilità, ma ai fini della riparazione i fatti penalmente irrilevati, accertati e non esclusi dal giudice di merito" (così ex multis: Sez. 4, Sentenza n. 3895 del 14/12/2017,dep. 26/01/2018, Rv. 271739, in motivazione; Sez. 4, Sentenza n. 27397 del 10/06/2010, Rv. 247867; cfr. inoltre, Sezioni unite con la Sentenza n. 43 del 13/12/1995, dep. 09/02/1996, Sarnataro, Rv. 203638), perché lo scopo è quello di valutare l'idoneità del quadro probatorio a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'adozione di una misura cautelare, unitamente ed in forza di una condotta gravemente negligente od imprudente dell'imputato, che abbia così colposamente indotto quello che l'esito assolutorio nel merito, dimostrerà essere stato un errore. 4. La Corte territoriale nell'affrontare il nodo centrale del giudizio relativo alla sussistenza di un comportamento dell'interessato colposamente rivolto ad ostacolare il tempestivo accertamento della sua estraneità ai fatti, così contribuendo all'adozione ed al mantenimento della misura cautelare, assume che il ricorrente fornì, nel corso dei plurimi interrogatori cui fu sottoposto, versioni contrastanti sulle ragioni della sua partenza dal Gambia, un resoconto nebuloso sulla sua permanenza in Libia e sulle modalità del suo imbarco, tenendo un comportamento reticente in relazione al possesso di un telefono cellulare fornitogli dai libici organizzatori del viaggio per mare. 5. La sentenza di merito, prodotta dal ricorrente, esclude la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 12 commi 1 e 3 lett. a), b) e c) e 3 bis d. Igs. 286/1998, prendendo atto che i due migranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'incidente probatorio, avevano rispettivamente dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva guidato l'imbarcazione, ma aveva un telefono in mano, e che [OSCURATO:PERSONA] stazionava a poppa del gommone e disponeva di un telefono, utilizzato per comunicare, prima del salvataggio, non avendo, tuttavia, mai guidato il gommone e non avendo mai parlato con il conducente, mentre Lassana, nel corso delle indagini aveva sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] era stato l'unico conducente e Bakaioko che egli si alternava con Nidie. Tenuto conto delle affermazioni non coerenti dei due migranti e del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di aver avuto un telefono cellulare per chiedere aiuto e di averlo perduto in mare, il Tribunale di Cagliari ha assolto l'imputato, ritenendo del tutto ambiguo il quadro probatorio e verosimile la circostanza che il telefono fosse stato fornito a [OSCURATO:PERSONA] solo per chiamare i soccorsi e che fosse stato perduto nelle operazioni di salvataggio. 6. Il provvedimento del Tribunale per il riesame, nel rigettare l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la revoca del provvedimento cautelare, ha affermato che la certa identificazione del medesimo quale conducente dell'imbarcazione con a bordo oltre cento migranti era desumibile dalle informazioni rese da Bakaioko e Lassan, sentiti separatamente, in sede di sommarie informazioni. 7. Il ricorrente ha allegato al ricorso la copia degli interrogatori resi all'autorità giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, sia quello di convalida del 30 giugno 2016, che quello del 17 febbraio 2017, dai quali si evince che egli, negando ogni addebito, ha risposto a tutte le domande formulate sia dall'accusa, che dalla difesa, dando, altresì, conto, nel corso dell'audizione del 17 febbraio, del possesso di un cellulare consegnatogli dai 'libici' che organizzavano il viaggio, spiegando che l'apparecchio era stato consegnato proprio a lui, perché, quando si trovava sulla spiaggia, prima di partire, i medesimi avevano notato che possedeva un taccuino, con appunti in inglese, sicché credendo egli fosse persona istruita, ritennero di potergli affidare il compito di contattare il numero telefonico che gli fornirono, per chiedere aiuto. La circostanza è ripresa dalla Corte della riparazione che però ascrive al ricorrente, come gravemente colposa, la condotta consistita nel non avere rivelato, nel precedente interrogatorio, del 30 giugno 2016, in sede di convalida, alcunché in ordine al possesso del telefono ed al suo utilizzo, nonché l'avere dato differenti versioni circa le ragioni della fuga dal Gambia, rendendo dichiarazioni poco limpide sulla sua permanenza in Libia, e sinanco sulla sua data di nascita. 8. Ebbene, va rilevato che, non solo, dagli allegati interrogatori non emerge che fossero state richieste delucidazioni sul possesso del telefono, prima del 17 febbraio 2017, ma anche che le ulteriori incongruenze fra le versioni, circa la data di nascita e la data della partenza dal paese di origine, o l'incompletezza delle dichiarazioni sulle motivazioni della fuga non sono state poste dal giudice del riesame cautelare a fondamento della conferma della misura detentiva. 9. Da un lato, dunque, la Corte non si confronta con l'impatto delle informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sull'emissione ed il mantenimento della misura cautelare, imposta al medesimo sostanzialmente sulla base delle dichiarazioni rese da Bakaioko e Lassane, in sede di S.I.T. dai medesimi ritrattate nel corso dell'incidente probatorio del 28 novembre 2016, dall'altro, non affronta l'eventuale valore depistante delle informazioni rese dal ricorrente, né la collocazione temporale dei chiarimenti forniti da [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio dal medesimo solleciatato del 17 febbraio 2017 e la loro influenza sul mantenimento della misura. 10. Da ultimo, va ricordato che il legislatore, con la decreto legislativo n. 188 del 8 novembre 2021, inerente alle "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali", ha aggiunto al primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. il seguente periodo "L'esercizio da parte dell'imputato della facolta' di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo". 11. La modifica legislativa, che esclude la rilevanza, a fini riparativi, della scelta difensiva di non rispondere, impone di precisare che la semplice riluttanza o l'incompletezza delle informazioni fornite dall'indagato, quando non costituisca elemento di disvio delle indagini, coincidendo con il mendacio, non può essere ritenuta alla stregua di una condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione. E ciò, perché l'art. 64, comma 3 lett. b), laddove disciplina il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere 'ad alcuna domanda', consente di limitare l'esercizio della facoltà solo a specifiche domande e non a tutte. Il che implica anche la possibilità di rendere informazioni parziali. E certamente consente di non riferire circostanze non oggetto di specifiche richieste. 12. L'ordinanza deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari, cui deve essere demandata la liquidazione delle spese per questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Cagliari cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Cosi deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]4, [OSCURATO:PERSONA]