CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35559/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 marzo 2022 emessa dal Tribunale di Fermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, • possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; ritenuto che il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); osservato che i motivi di ricorso proposti, che denunciano la mancanza di motivazione (con particolare riferimento alla corretta qualificazione giuridica del fatto), a fronte di decisione conforme ai parametri legali, esulano dall'ambito di quelli consentiti, né risulta conferente la generica deduzione meramente evocativa dell'erronea qualificazione giuridica del fatto neppure esplicitata nella sua esatta consistenza; considerato, inoltre, che nel caso in esame la stessa struttura dei ricorsi si risolve, al di là dell'enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, nella denuncia di un vizio di motivazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.