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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01864/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13732/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Archimede n. 120, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; -ricorrenti - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono domiciliatein Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia n. 7094/67/14 , depositata il 22 dicembre 2014.Cons. est.

G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 4luglio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. n. 7094/67/14del 22/12/2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 60 / 10 / 1 3 della Commissione tributaria provinciale di Brescia (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti propost i da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].(di seguito M T) e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di tre avvisi di accertamento notificati alla società per IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, nonché nei confronti de i conseguenti avvisi di accertamento per IRPEF notificati ai soci;

2. avverso la menzionata sentenza, M T e soci proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

3. AE resistevain giudizio con controricorso . [OSCURATO:PERSONA]

1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanze exart. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130, con riferimento all’anno d’imposta 2005, ed ex art. 1, commi 186 - 202, della l . 29 dicembre 2022, n. 197 , con riferimento agli altri anni d’imposta, i ricorrenti hanno chiesto la definizione agevolata della controversia, effettuando i pagamenti dovuti;

2. ritenuto, pertanto, che va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio;

2.1. le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.Cons. est.

G.M.

Nonno P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13732/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Archimede n. 120, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; -ricorrenti - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono domiciliatein Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia n. 7094/67/14 , depositata il 22 dicembre 2014.Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 4luglio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. n. 7094/67/14del 22/12/2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 60 / 10 / 1 3 della Commissione tributaria provinciale di Brescia (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti propost i da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].(di seguito M T) e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di tre avvisi di accertamento notificati alla società per IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, nonché nei confronti de i conseguenti avvisi di accertamento per IRPEF notificati ai soci; 2. avverso la menzionata sentenza, M T e soci proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; 3. AE resistevain giudizio con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanze exart. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130, con riferimento all’anno d’imposta 2005, ed ex art. 1, commi 186 - 202, della l . 29 dicembre 2022, n. 197 , con riferimento agli altri anni d’imposta, i ricorrenti hanno chiesto la definizione agevolata della controversia, effettuando i pagamenti dovuti; 2. ritenuto, pertanto, che va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio; 2.1. le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.Cons. est. G.M. Nonno P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così de
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