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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1971

ECLI:EU:C:1971:76
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61971C0010

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]

DEL 1O LUGLIO 1971 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente.

[OSCURATO:PERSONA]

, la controversia odierna ha come sfondo un trattato firmato a Lussemburgo il 27 ottobre 1956.

I tre Stati rivieraschi, Germania, Francia e Lussemburgo, dopo aver canalizzato la Mosella, hanno stipulato un accordo molto complesso onde consentire il transito di battelli di una stazza abbastanza elevata tra Thionville e Coblenza, al fine di collegare direttamente la Lorena all'Atlantico.

Con l'adesione al trattato, il governo lussemburghese si assumeva l'impegno di allestire impianti portuali sulla sponda lussemburghese della Mosella prospiciente la Germania che — come vedremo — era soggetta a vincoli in virtù di vecchi trattati internazionali.

La legge 22 luglio 1963, rappresenta in un certo senso l'atto di nascita del porto di Mertert, che in virtù di questa legge sarebbe stato costruito e gestito come segue:

1. Nella zona di Mertert era progettato un porto fluviale sulla Mosella.

L'area del porto doveva venir specificata con decreti ministeriali.

2. L'allestimento e la gestione del porto dovevano venire affidati ad una società ad economia mista (poi denominata [OSCURATO:PERSONA] del porto fluviale di Mertert).

Lo Stato lussemburghese avrebbe concesso gratuitamente a questa società il terreno necessario e avrebbe contribuito alla costituzione del capitale sociale con una partecipazione di 5 milioni di FL.

Indipendentemente dalla partecipazione finanziaria dello Stato lussemburghese in detta società, il governo si riservava la facoltà di designare almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione e la metà dei membri del collegio sindacale.

3. L'art. 12 della legge prevede inoltre che la costruzione, l'allestimento o la gestione di ogni altro porto, molo d'imbarco o di sbarco sulla Mosella devono essere autorizzati dal governo, previa consultazione della [OSCURATO:PERSONA] del porto. [OSCURATO:PERSONA] del porto deve inoltre venir consultata ogniqualvolta il governo lussemburghese decida l'esecuzione di lavori sul corso del fiume o lungo le rive, iniziativa che, in virtù di vecchi trattati internazionali, deve venir concertata con il governo tedesco.

Questo articolo, veniva giudicato poi insufficiente; nel 1968 veniva precisato e completato con una nuova legge, che contiene 2 articoli: — il primo modifica il testo originale dell'art. 12 e stabilisce che l'autorizzazione a servirsi di porti o di moli fuori del perimetro nel quale è stata autorizzata ad agire la [OSCURATO:PERSONA] del porto di Mertert potrà essere soggetta a condizioni in relazione alla «natura, provenienza o destinazione, e qualità di merci da caricare o da scaricare»; — il secondo articolo della legge del 1968 aggiunge un nuovo articolo alla legge del 1963, nel quale si comminano sanzioni penali a chiunque, in possesso di un'autorizzazione, non si attiene alle condizioni o alle limitazioni che detta autorizzazione comporta.

La domanda pregiudiziale ha avuto origine proprio da una controversia vertente sull'osservanza dell'ultimo articolo.

Un'impresa lussemburghese, gestita dalla famiglia Hein, da molto tempo eseguiva lavori di dragaggio nel letto della Mosella.

La canalizzazione del fiume obbligava l'impresa — ormai rimasta senza lavoro — a dedicarsi ad un'attività diversa.

Dopo 1 approvazione della legge del 1963, la Hein chiedeva di poter ampliare un molo ch'essa aveva costruito presso [OSCURATO:PERSONA] e di cui si serviva per le esigenze della sua nuova attività commerciale.

Essa ottenne varie autorizzazioni temporanee, sia prima che dopo il 14 luglio 1965, data alla quale entrava in servizio il porto fluviale.

Il 17 febbraio 1967 le autorità lussemburghesi autorizzavano la ditta Hein ad usare il molo ponendo queste condizioni:

1. il molo non poteva venir utilizzato per compiere operazioni per conto di terzi;

2. le operazioni consentite erano limitate allo scarico di sabbia, di pietrisco, di ghiaia, di renone, di pietre estratte dalle cave, che la Hein triturava o setacciava sul posto e ricaricava al termine delle operazioni.

Nel 1968, a distanza di alcune settimane, le società che gestiscono il porto di Treviri in Germania e di Mertert in Lussemburgo vennero informate che la Hein usava il molo per scarico e carico di carbone.

La notizia ebbe l'effetto di una scarica elettrica: la società che gestisce il porto di Treviri (quindi non si tratta solo di ripicchi tra lussemburghesi) e la società che gestisce il porto di Mertert, ciascuna per conto proprio, convennero in giudizio i coniugi Hein per violazione dell'art. 13 della legge del 1968.

Con sentenza del tribunale di Lussemburgo 20 febbraio 1970, confermata da una sentenza della Corte superiore di giustizia del 15 febbraio 1971, la magistratura lussemburghese ha sancito che: «1.

Le accuse mosse all'imputato erano provate e vi era stata effettiva violazione della legge 22 luglio 1963, modificata dalla legge 26 giugno 1968.

2. Il giudizio era comunque sospeso fino alla pronunzia della Corte di giustizia sulle seguenti questioni: a) Se, in via generale, nella materia di cui trattasi, il diritto comunitario attribuisca direttamente ai singoli dei diritti e, in particolare, se ciò avvenga nel campo disciplinato dalla legge lussemburghese 22 luglio 1963, relativa alla costruzione e all'esercizio di un porto sulla Mosella, come modificata dalla legge 26 giugno 1968 avente lo stesso oggetto. b) In caso affermativo, se le leggi sopra menzionate siano, ed entro quali limiti, incompatibili con la lettera e con lo spirito dei trattati di Roma, ovvero con le norme emanate dagli organi istituiti dai trattati stessi.» I [OSCURATO:PERSONA] e il governo lussemburghese contestano formalmente la regolarità del deferimento e ritengono irricevibili le due questioni: — la prima per la sua imprecisione, che non consente di dare una risposta consona: — la seconda perché esula dalla vostra competenza, che vi impedisce di pronunziarvi sulla compatibilità tra una legge nazionale e le norme del trattato.

A — La formulazione della seconda questione la sottrae alla vostra competenza, comunque non è la prima volta che incontrate una simile difficoltà e finora vi siete sempre tratti d'impaccio brillantemente, senza irrigidirvi e cooperando in buona armonia con i giudici nazionali.

Siete sempre riusciti a configurare le questioni mal formulate come richieste di interpretazione del diritto comunitario, onde consentire al giudice nazionale di applicarlo correttamente e di ottenere gli effetti pratici che la norma vuole perseguire (sentenza 21 ottobre 1970, Lesage — Raccolta XVI-1970, pag. 861).

Anche in questo caso sarebbe opportuno seguire lo stesso criterio, pur se il giudice lussemburghese non ha specificato quali norme comunitarie dovrebbero venir interpretate, il che rende più arduo il vostro compito.

Esaminerò quindi la ricevibilità della prima questione.

B — È certo fastidioso che il giudice lussemburghese non abbia definito con maggior precisione quali disposizioni del trattato di Roma o di diritto comunitario derivato si debbano interpretare o vadano chiarite nella loro portata.

Se vi è deferita una questione a norma dell'art. 177, dovete tentare di aiutare il giudice nazionale nel miglior modo possibile.

Però è il giudice nazionale che deve stabilire quali sono le norme di diritto comunitario che vanno interpretate: enunciandole chiaramente giova a voi e a sé stesso.

È possibile pero dichiarare irricevibili le domande solo perché sono poco chiare? Direi di no, poiché:

1. La domanda lascia a desiderare sotto l'aspetto formale, sotto il profilo comunitario merita i più vivi elogi per le considerazioni generali su cui si fonda.

Intatti si ammette il principio che, anche nel campo penale, l'avvento del trattato di Roma e l'entrata in vigore del diritto comunitario che ne è scaturito possono paralizzare l'applicabilità di una legge o sospenderne l'efficacia.

Con la sentenza 14 luglio 1954, la Cour supérieure de justice di Lussemburgo è stata la prima magistratura dei sei Stati membri che ha affermato il primato del diritto comunitario.

Questa considerazione dovrebbe stimolarvi a compiere uno sforzo interpretativo che vi consenta di dichiarare ricevibile la domanda.

2. Con uno sforzo di volontà si può giungere ad identificare le norme che devono essere interpretate per facilitare il compito del magistrato lussemburghese.

II Anzitutto è necessario operare una «depurazione» oserei dire che è necessario fare «scavi archeologici».

Premetto quattro osservazioni: A — Prima osservazione Nella controversia in esame dovete limitarvi all'analisi del trattato di Roma ed eventualmente del diritto derivato.

Il compito è così più semplice, perché uno studio alla luce degli accordi sulla canalizzazione della Mosella e della loro applicazione sarebbe troppo oneroso e sapete quali vespai ha sollevato ( 2 ).

Il giudice lussemburghese pero vi ha deferito — e poteva solo deferire — questioni relative al trattato CEE.

B — Seconda osservazione Il dibattito dovrebbe evitare di estendersi ai trattati internazionali relativi alla Mosella, anche se una parte della legislazione lussemburghese emanata tra il 1963 e il 1968 ne è una conseguenza più o meno diretta.

Alcuni trattati sono vecchissimi. [OSCURATO:PERSONA] di Vienna si concluse assegnando alla Prussia tutti i territori del Granducato di Lussemburgo all'est della Mosella, della Sûre e dell'Our, fatta eccezione per la città di Vianden.

Il tracciato della frontiera lussemburghese fu stabilito con un trattato allegato stipulato ad Aquisgrana il 26 giugno 1816 tra il Re dei [OSCURATO:PERSONA] che agiva anche come Granduca di Lussemburgo e il Re di Prussia.

L'art. 27 del trattato sancisce quello che attualmente si chiama il «condominio» tedesco-lussemburghese sul corso della Mosella tra i due [OSCURATO:PERSONA].

Esso dispone più precisamente che «Laddove la confinazione farassi lungo ruscelli, fiumi o altri corsi d'acqua, essi saranno comuni ad ambedue, … imperocché ogni Stato avrà incombenza di conservare la riva che costituisce la propria banda».

« Niuna mutazione potrà apportarsi ne al corso delle acque né all'aspetto presente delle rive, non potranno accordarsi concessioni o prese d'acqua se a ciò non convengano ambedue i governi … » Un trattato più recente sulla canalizzazione della Mosella, all'art. 29 prevede clausole speciali relative ai porti.

Queste convenzioni pero non hanno nulla a che vedere con l'esecuzione del trattato di Roma.

Sono trattati bilaterali anteriori all'entrata in vigore del trattato di Roma e non possono venir compresi nella sfera d'applicazione dell'art. 234, che contempla solo le convenzioni stipulate da uno o più Stati membri con gli Stati terzi.

Nella vostra sentenza del 27 febbraio 1962 ([OSCURATO:PERSONA] c/ Governo della Repubblica italiana, Raccolta VIII-1962, pag. 21) avete sancito che anche se un trattato come il GATT vincola reciprocamente gli Stati membri tra loro e con gli Stati terzi, «il trattato CEE, nelle materie che disciplina, prevale sulle convenzioni concluse fra gli Stati membri anteriormente alla sua entrata in vigore, ivi comprese le convenzioni stipulate nell'ambito del GATT».

A più forte ragione il principio vale — a mio avviso — per convenzioni stipulate solo tra due Stati membri o tra Stati i cui successori sono ora Stati membri.

Mi ha sconcertato la tesi sostenuta dal rappresentante dello Stato lussemburghese, secondo cui il trattato di Aquisgrana è un trattato «politico» che delimita le frontiere, quindi nessun elemento di questo trattato poteva venir scalzato dal successivo trattato di Roma.

Tale tesi — a rigor di termini — è piuttosto radicale e potrebbe, per assurdo, avere queste conseguenze: molti trattati di pace, oltre le clausole territoriali, impongono anche obblighi commerciali (clausola della nazione più favorita, ecc.); nessuno oserebbe sostenere che tali impegni sono tuttora validi, nonostante l'entrata in vigore del trattato di Roma, in quanto imposti da convenzioni che continuano a produrre i loro effetti in materia territoriale.

Indipendentemente dall'indole dei trattati stipulati anteriormente al trattato di Roma, l'avvento dell'ordinamento comunitario, nei settori che esso disciplina, ha fatto passare in seconda linea ogni altra convenzione precedente che disciplinava la stessa materia.

Proprio in ossequio a questa preminenza gli autori del trattato hanno formulato l'art. 233, che riguarda alcune convenzioni stipulate in precedenza dagli Stati membri, ma che non contempla gli accordi in questione.

Non sarebbe quindi fuori luogo ribadire il principio della prevalenza del trattato di Roma su ogni altro accordo relativo alle materie disciplinate dal diritto comunitario.

In questa occasione mi pare superfluo che la vostra sentenza si soffermi sull'argomento, specie poi per il fatto che il giudice lussemburghese non si è posto la questione.

Inoltre l'art. 109 del trattato di Vienna — il trattato di Aquisgrana in realtà è semplicemente un atto esecutivo rispetto al primo — e l'art. 29, n. 2, del trattato sulla canalizzazione della Mosella sanciscono un principio di non discriminazione perfettamente conforme agli obblighi assunti dagli Stati membri firmatari del trattato di Roma.

Ciò premesso, giudico superfluo risolvere con l'emananda sentenza il problema dell'eventuale interferenza dei trattati anteriori rispetto alle disposizioni del trattato di Roma.

C — Terza osservazione Vi è una questione sollevata dai coniugi Hein e dalla [OSCURATO:PERSONA] durante l'udienza: la vostra sentenza potrà limitarsi ad interpretare alcune disposizioni del trattato oppure dovrete interpretare anche una norma derivata, cioè il regolamento 1017/68? In fondo è superfluo effettuare quest'ultimo esame, ma questa inutilità si constata solo dopo un'analisi accurata.

Il regolamento ha lo scopo di far applicare le norme sulla concorrenza al settore dei trasporti ferroviari, stradali e per via navigabile: nell'art. 1 si sancisce che esso si applica non solo alle imprese di trasporto propriamente dette, ma anche alle operazioni «ausiliarie».

È un'operazione «ausiliaria» la gestione di un porto? Direi di no, in quanto: — nell'accezione specifica del diritto dei trasporti, l'espressione «ausiliari dei trasporti» ha generalmente portata piuttosto limitata; comprende commissionari di trasporti, imprese di raccolta o di manutenzione ecc.; — se si applicasse alle imprese portuali il regolamento 1017/68 si giungerebbe a conseguenze molto illogiche.

Il regolamento si applica solo ai trasporti fluviali.

Volendolo estendere ai porti, logicamente si applicherebbe solo ai porti fluviali, mentre i porti misti, fluviali e marittimi vi andrebbero soggetti solo per una parte della loro attività, che sarebbe difficile astrarre dal complesso delle attività del porto.

Penso che dovrete limitarvi dunque ad interpretare le norme del trattato.

D — Quarta osservazione Quali disposizioni del trattato è opportuno interpretare per fornire lumi al giudice lussemburghese? Anzitutto l'art. 90, il cui senso e la cui portata sono stati discussi sia dal governo lussemburghese, che dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai coniugi Müller-Hein.

Poi l'art. 37: anche questo articolo mi pare importante, giacché si deve stabilire se un monopolio — pur se limitato all'uso di un breve tratto di fiume — non rientra nella sfera d'applicazione dell'art. 37 se il monopolio, nonostante le sue dimensioni ridotte, si combina con un sistema di autorizzazioni che riguarda tutta la zona fluviale e conferisce alle pubbliche autorità vasti poteri come quelli derivanti dall'art. 12 della legge lussemburghese del 22 luglio 1963 nella versione della legge del 1968.

Tutto sommato potrete evitare di esaminare l'art. 37 poiché: a) pur se avete ampia facoltà di enucleare problemi dalle domande di rinvio dei giudici nazionali, non potete comunque prendere l'iniziativa di affrontare questioni che il giudice a quo non ha inteso proporvi (vedasi sentenza Cadil-lon, 6 maggio 1971).

È evidente — come risulta dalla motivazione del provvedimento di rinvio — che il giudice lussemburghese vi ha deferito solo i problemi che possono riguardare la compatibilità della legge lussemburghese con le disposizioni del capitolo I del titolo I della terza parte del trattato riguardante la politica della concorrenza, mentre non si è riferito affatto alla seconda parte. b) È soprattutto evidente che la società del porto di Mertert non è uno di questi enti grazie ai quali lo Stato lussemburghese «de jure» controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente le importazioni e le esportazioni tra gli Stati membri; lo dimostrano in modo molto probante le disposizioni dei trattati internazionali miranti ad abolire le discriminazioni.

L'unico problema sarebbe allora quello di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] del porto di Mertert non rappresenti in pratica — per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 37 — uno di questi enti di cui si serve lo Stato.

Un simile giudizio è delicatissimo: secondo quel che ha dichiarato la stampa, la creazione e la gestione di questo porto, il cui disavanzo turba i sonni dei contribuenti lussemburghesi, avevano essenzialmente lo scopo di attivare i trasporti delle ferrovie belghe e tedesche.

Per pronunciarsi in merito si dovrebbero esaminare dati di fatto che l'art. 177 sottrae alla vostra competenza.

La discussione si dovrà quindi imperniare sull'art. 90.

Dalla sentenza di rinvio si desumono quindi le tre questioni che seguono:

1. Se una società ad economia mista creata mediante una legge, sorretta da una compartecipazione statale e favorita nella gestione grazie a provvidenze statali sancite per legge sia una delle imprese contemplate dall'art. 90.

2. In caso di risposta affermativa: Quali sono le condizioni che fanno considerare una tale impresa — incaricata di gestire un porto fluviale — come gestore di un servizio di interesse economico generale ai sensi delle disposizioni del n. 2. dell'art. 90.

3. Se il n. 2 dell'art. 90 abbia efficacia immediata.

III La risposta alla prima questione mi pare debba essere positiva.

L'art. 90 nel suo complesso contempla le imprese pubbliche in generale o le imprese — pubbliche o private — cui gli Stati conferiscono diritti speciali o esclusivi.

L'art. 90, n. 2, istituisce un regime particolare per quelle imprese che gestiscono servizi d'interesse economico generale o hanno carattere di monopolio fiscale.

La nozione di impresa pubblica deriva dall'istituto anglosassone della «public corporation» o della «public enterprise» e si inquadra meglio nell'economia che nel diritto.

Malgrado gli sforzi fatti nei colloqui di Bruxelles nel 1963 e di Bruges nel 1969 sarebbe pericoloso darne una definizione generale già ora nell'ambito comunitario.

Tale definizione dovrà scaturire dalla vostra giurisprudenza, che a poco a poco ne definirà i contorni e veglierà sulla dottrina che la plasmerà in base ai regolamenti, alle direttive o alle decisioni comunitarie.

Per la società creata nel 1963 dalla legge lussemburghese, la questione è facile da risolvere.

La partecipazione finanziaria statale non basta a conferire all'impresa carattere pubblico ai sensi dell'art. 90 del trattato.

In alcuni casi anzi tale partecipazione non conferisce automaticamente all'impresa carattere di pubblicità.

Vi sono altri due elementi che devono integrare la partecipazione:

1. La società dev'essere stata creata con atto unilaterale dalla pubblica autorità — nella fattispecie con una legge —.

La costituzione di una società implica che chi partecipa al capitale sottoscriva un contratto, ma l'atto unilaterale della pubblica autorità costituisce la base del contratto, che legalizza e convalida anche alcune clausole che altrimenti sarebbero addirittura contrarie alla legge.

2. La partecipazione dello Stato alla gestione della società è indipendente dal l'entità della partecipazione finanziaria.

Questo mi pare sia un criterio essenziale.

Se in una società ad economia mista il numero dei membri che rappresentano la pubblica autorità in seno agli organi di gestione non dipende dalla quota della partecipazione finanziaria o da clausole speciali dell'atto costitutivo, ma da disposizioni adottate con un atto unilaterale della pubblica autorità, non si ha una società privata con una semplice partecipazione finanziaria dello Stato o di un altro ente pubblico, ma di una vera impresa di diritto pubblico ai sensi dell'art. 90 del trattato.

Lo Stato non rappresenta solo uno degli azionisti, che dispone di diritti ed è soggetto ad obblighi, ma agisce in virtù del suo «imperium».

Il caso in esame presenta tutte queste caratteristiche.

In virtù della legge del 1963, lo Stato designa almeno la metà del numero degli amministratori e dei membri del collegio sindacale e tale diritto rimane invariato anche si vi fossero variazioni nel capitale che implicassero un adeguamento degli organi direttivi.

La società in questione poi non solo ha carattere di impresa pubblica, ma gode anche, in determinate zone, di diritti speciali ed esclusivi.

Propongo quindi la seguente definizione: una società ad economia mista, creata mediante una legge, il cui capitale sociale è parzialmente costituito con fondi dello Stato, che, in virtù di una legge speciale, può intervenire nella gestione, è una società di diritto pubblico a norma dell'art. 90 del trattato.

IV La seconda questione vi indurrà — penso — a precisare la portata del n. 2 dell'art. 90.

Il n. 1 sancisce principi validi per tutte le imprese di diritto pubblico, il n. 2 pone in una categoria speciale le imprese che gestiscono un servizio d'interesse economico generale. [OSCURATO:PERSONA], nella sua relazione al colloquio di Bruxelles (marzo 1963) affermava che non vi è coincidenza tra la nozione di impresa di diritto pubblico e quella di servizio d'interesse economico generale ma vi sono punti comuni.

In certi casi, un'impresa pubblica che gestisce un porto si caratterizza proprio per questi «punti comuni».

Tutti i partecipanti ai colloqui di Bruxelles e di Bruges hanno rilevato che la nozione di servizio di interesse economico generale è ampissima ed è per questo motivo che gli autori del trattato l'hanno preferita a quella più tradizionale e più nota in certi ordinamenti interni, ma certo più angusta, di servizio pubblico economico o di servizio pubblico a carattere industriale e commerciale.

A mio giudizio un'impresa che gestisce un porto fluviale offre un servizio d'interesse economico generale se: a) il porto è pubblico e non è riservato — salvo qualche rara eccezione — all'attività di una o più imprese; b) il traffico del porto deve interessare l'attività economica generale.

La precisazione può parere superflua se si pensa unicamente al caso in esame, poiché il porto di Mertert accentra in pratica tutta l'attività dei trasporti fluviali lussemburghesi, tuttavia la precisazione è utile se un giorno doveste occuparvi delle imprese — sempre più numerose — che gesticono i porti che ospitano i cosiddetti «battelli da diporto».

Se sussistono queste due condizioni, una società che gestisce un porto, gestisce un servizio d'interesse economico generale.

Resta il problema dell'efficacia immediata dell'art. 90, n. 2, e della possibilità ch'esso costituisca diritti soggettivi a favore dei singoli. [OSCURATO:PERSONA] e governo lussemburghese, in disaccordo sulla risposta, hanno comunque convenuto che i due primi numeri dell'art. 90 sono indissociabili e l'efficacia immediata deve esser riconosciuta o negata ad entrambi.

Non sono d'accordo.

I due numeri istituiscono due sistemi autonomi, non del tutto estranei l'uno all'altro, che però non hanno la stessa portata giuridica.

Il n. 1 impone obblighi agli Stati per quanto riguarda le loro imprese di diritto pubblico o le imprese cui sono conferiti diritti speciali.

Il n. 2, impone — entro limiti ch'esso stesso determina — obblighi ad alcune imprese , cioè a quelle che gestiscono servizi d'interesse economico generale od hanno indole di monopolio fiscale.

La vostra pronunzia sull'efficacia immediata del n. 2 dell'art. 90 non pregiudica quindi un eventuale futuro giudizio analogo sul n. 1 dell'art. 90.

Il n. 2 dell'art. 90 non presenta alcuno dei presupposti prescritti dalla vostra giurisprudenza per determinare quali disposizioni del trattato hanno efficacia immediata.

Come affermava l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nella causa 57-65 (Lütticke), la vostra giurisprudenza riconosce efficacia immediata ad una disposizione del trattato che impone obblighi ad uno Stato o ai singoli se

1. l'obbligo è preciso,

2. non comporta riserve,

3. esercita i suoi effetti indipendentemente dagli atti delle istituzioni comunitarie.

Basta leggere il n. 2 dell'art. 90 per rendersi conto che non presenta alcuno di detti presupposti.

Il capoverso indubbiamente sancisce un obbligo generico nei confronti delle imprese cui si applicano le disposizioni del trattato.

L'obbligo però è condizionato da una riserva naturale, cioè, va rispettato solo «nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata».

Il capoverso termina con una disposizione che potrebbe definirsi «la riserva della riserva»: la disapplicazione delle norme del trattato non deve ripercuotersi sullo sviluppo degli scambi in misura tale da pregiudicare gli interessi della Comunità.

In altri termini, le imprese di cui all'art. 90, n. 2, devono attenersi al trattato in linea di massima, comunque possono ricusarne le disposizioni se esse non sono compatibili, in linea di diritto e di fatto, con la loro missione, ma solo a patto che l'inosservanza di tali norme non si ripercuota sugli scambi in modo da pregiudicare gli interessi della Comunità.

L'obbligo non è né preciso, né incondizionato.

Esso è efficace grazie ad atti delle autorità comunitarie, contemplati dal n. 3 dell'art. 90: solo questi organismi possono giudicare se provvedimenti o comporta menti contrari alle norme del trattato si ripercuotono o meno sugli scambi e se i loro effetti pregiudicano l'interesse della Comunità.

Propongo quindi di sancire che l'art. 90, n. 2, non ha efficacia immediata.

Dovreste quindi affermare per diritto :

1. Una società ad economia mista creata con l'emanazione di un atto legislativo, al cui capitale partecipa uno Stato, che per legge gode di particolari prerogative quanto alla gestione dell'impresa, costituisce una delle imprese contemplate dall'art. 90 del trattato.

2. Se a detta impresa sono affidati l'allestimento e gestione di un porto fluviale il cui traffico interessa l'attività economica generale, la società gestisce un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'art. 90, n. 2, del trattato.

3. L'art. 90, n. 2, del trattato non ha efficacia immediata e non costituisce da solo diritti soggettivi a favore dei singoli. ( 1 ) Traduzione dal francese. ( 2 )

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61971C0010 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] DEL 1O LUGLIO 1971 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente. [OSCURATO:PERSONA] , la controversia odierna ha come sfondo un trattato firmato a Lussemburgo il 27 ottobre 1956. I tre Stati rivieraschi, Germania, Francia e Lussemburgo, dopo aver canalizzato la Mosella, hanno stipulato un accordo molto complesso onde consentire il transito di battelli di una stazza abbastanza elevata tra Thionville e Coblenza, al fine di collegare direttamente la Lorena all'Atlantico. Con l'adesione al trattato, il governo lussemburghese si assumeva l'impegno di allestire impianti portuali sulla sponda lussemburghese della Mosella prospiciente la Germania che — come vedremo — era soggetta a vincoli in virtù di vecchi trattati internazionali. La legge 22 luglio 1963, rappresenta in un certo senso l'atto di nascita del porto di Mertert, che in virtù di questa legge sarebbe stato costruito e gestito come segue: 1. Nella zona di Mertert era progettato un porto fluviale sulla Mosella. L'area del porto doveva venir specificata con decreti ministeriali. 2. L'allestimento e la gestione del porto dovevano venire affidati ad una società ad economia mista (poi denominata [OSCURATO:PERSONA] del porto fluviale di Mertert). Lo Stato lussemburghese avrebbe concesso gratuitamente a questa società il terreno necessario e avrebbe contribuito alla costituzione del capitale sociale con una partecipazione di 5 milioni di FL. Indipendentemente dalla partecipazione finanziaria dello Stato lussemburghese in detta società, il governo si riservava la facoltà di designare almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione e la metà dei membri del collegio sindacale. 3. L'art. 12 della legge prevede inoltre che la costruzione, l'allestimento o la gestione di ogni altro porto, molo d'imbarco o di sbarco sulla Mosella devono essere autorizzati dal governo, previa consultazione della [OSCURATO:PERSONA] del porto. [OSCURATO:PERSONA] del porto deve inoltre venir consultata ogniqualvolta il governo lussemburghese decida l'esecuzione di lavori sul corso del fiume o lungo le rive, iniziativa che, in virtù di vecchi trattati internazionali, deve venir concertata con il governo tedesco. Questo articolo, veniva giudicato poi insufficiente; nel 1968 veniva precisato e completato con una nuova legge, che contiene 2 articoli: — il primo modifica il testo originale dell'art. 12 e stabilisce che l'autorizzazione a servirsi di porti o di moli fuori del perimetro nel quale è stata autorizzata ad agire la [OSCURATO:PERSONA] del porto di Mertert potrà essere soggetta a condizioni in relazione alla «natura, provenienza o destinazione, e qualità di merci da caricare o da scaricare»; — il secondo articolo della legge del 1968 aggiunge un nuovo articolo alla legge del 1963, nel quale si comminano sanzioni penali a chiunque, in possesso di un'autorizzazione, non si attiene alle condizioni o alle limitazioni che detta autorizzazione comporta. La domanda pregiudiziale ha avuto origine proprio da una controversia vertente sull'osservanza dell'ultimo articolo. Un'impresa lussemburghese, gestita dalla famiglia Hein, da molto tempo eseguiva lavori di dragaggio nel letto della Mosella. La canalizzazione del fiume obbligava l'impresa — ormai rimasta senza lavoro — a dedicarsi ad un'attività diversa. Dopo 1 approvazione della legge del 1963, la Hein chiedeva di poter ampliare un molo ch'essa aveva costruito presso [OSCURATO:PERSONA] e di cui si serviva per le esigenze della sua nuova attività commerciale. Essa ottenne varie autorizzazioni temporanee, sia prima che dopo il 14 luglio 1965, data alla quale entrava in servizio il porto fluviale. Il 17 febbraio 1967 le autorità lussemburghesi autorizzavano la ditta Hein ad usare il molo ponendo queste condizioni: 1. il molo non poteva venir utilizzato per compiere operazioni per conto di terzi; 2. le operazioni consentite erano limitate allo scarico di sabbia, di pietrisco, di ghiaia, di renone, di pietre estratte dalle cave, che la Hein triturava o setacciava sul posto e ricaricava al termine delle operazioni. Nel 1968, a distanza di alcune settimane, le società che gestiscono il porto di Treviri in Germania e di Mertert in Lussemburgo vennero informate che la Hein usava il molo per scarico e carico di carbone. La notizia ebbe l'effetto di una scarica elettrica: la società che gestisce il porto di Treviri (quindi non si tratta solo di ripicchi tra lussemburghesi) e la società che gestisce il porto di Mertert, ciascuna per conto proprio, convennero in giudizio i coniugi Hein per violazione dell'art. 13 della legge del 1968. Con sentenza del tribunale di Lussemburgo 20 febbraio 1970, confermata da una sentenza della Corte superiore di giustizia del 15 febbraio 1971, la magistratura lussemburghese ha sancito che: «1. Le accuse mosse all'imputato erano provate e vi era stata effettiva violazione della legge 22 luglio 1963, modificata dalla legge 26 giugno 1968. 2. Il giudizio era comunque sospeso fino alla pronunzia della Corte di giustizia sulle seguenti questioni: a) Se, in via generale, nella materia di cui trattasi, il diritto comunitario attribuisca direttamente ai singoli dei diritti e, in particolare, se ciò avvenga nel campo disciplinato dalla legge lussemburghese 22 luglio 1963, relativa alla costruzione e all'esercizio di un porto sulla Mosella, come modificata dalla legge 26 giugno 1968 avente lo stesso oggetto. b) In caso affermativo, se le leggi sopra menzionate siano, ed entro quali limiti, incompatibili con la lettera e con lo spirito dei trattati di Roma, ovvero con le norme emanate dagli organi istituiti dai trattati stessi.» I [OSCURATO:PERSONA] e il governo lussemburghese contestano formalmente la regolarità del deferimento e ritengono irricevibili le due questioni: — la prima per la sua imprecisione, che non consente di dare una risposta consona: — la seconda perché esula dalla vostra competenza, che vi impedisce di pronunziarvi sulla compatibilità tra una legge nazionale e le norme del trattato. A — La formulazione della seconda questione la sottrae alla vostra competenza, comunque non è la prima volta che incontrate una simile difficoltà e finora vi siete sempre tratti d'impaccio brillantemente, senza irrigidirvi e cooperando in buona armonia con i giudici nazionali. Siete sempre riusciti a configurare le questioni mal formulate come richieste di interpretazione del diritto comunitario, onde consentire al giudice nazionale di applicarlo correttamente e di ottenere gli effetti pratici che la norma vuole perseguire (sentenza 21 ottobre 1970, Lesage — Raccolta XVI-1970, pag. 861). Anche in questo caso sarebbe opportuno seguire lo stesso criterio, pur se il giudice lussemburghese non ha specificato quali norme comunitarie dovrebbero venir interpretate, il che rende più arduo il vostro compito. Esaminerò quindi la ricevibilità della prima questione. B — È certo fastidioso che il giudice lussemburghese non abbia definito con maggior precisione quali disposizioni del trattato di Roma o di diritto comunitario derivato si debbano interpretare o vadano chiarite nella loro portata. Se vi è deferita una questione a norma dell'art. 177, dovete tentare di aiutare il giudice nazionale nel miglior modo possibile. Però è il giudice nazionale che deve stabilire quali sono le norme di diritto comunitario che vanno interpretate: enunciandole chiaramente giova a voi e a sé stesso. È possibile pero dichiarare irricevibili le domande solo perché sono poco chiare? Direi di no, poiché: 1. La domanda lascia a desiderare sotto l'aspetto formale, sotto il profilo comunitario merita i più vivi elogi per le considerazioni generali su cui si fonda. Intatti si ammette il principio che, anche nel campo penale, l'avvento del trattato di Roma e l'entrata in vigore del diritto comunitario che ne è scaturito possono paralizzare l'applicabilità di una legge o sospenderne l'efficacia. Con la sentenza 14 luglio 1954, la Cour supérieure de justice di Lussemburgo è stata la prima magistratura dei sei Stati membri che ha affermato il primato del diritto comunitario. Questa considerazione dovrebbe stimolarvi a compiere uno sforzo interpretativo che vi consenta di dichiarare ricevibile la domanda. 2. Con uno sforzo di volontà si può giungere ad identificare le norme che devono essere interpretate per facilitare il compito del magistrato lussemburghese. II Anzitutto è necessario operare una «depurazione» oserei dire che è necessario fare «scavi archeologici». Premetto quattro osservazioni: A — Prima osservazione Nella controversia in esame dovete limitarvi all'analisi del trattato di Roma ed eventualmente del diritto derivato. Il compito è così più semplice, perché uno studio alla luce degli accordi sulla canalizzazione della Mosella e della loro applicazione sarebbe troppo oneroso e sapete quali vespai ha sollevato ( 2 ). Il giudice lussemburghese pero vi ha deferito — e poteva solo deferire — questioni relative al trattato CEE. B — Seconda osservazione Il dibattito dovrebbe evitare di estendersi ai trattati internazionali relativi alla Mosella, anche se una parte della legislazione lussemburghese emanata tra il 1963 e il 1968 ne è una conseguenza più o meno diretta. Alcuni trattati sono vecchissimi. [OSCURATO:PERSONA] di Vienna si concluse assegnando alla Prussia tutti i territori del Granducato di Lussemburgo all'est della Mosella, della Sûre e dell'Our, fatta eccezione per la città di Vianden. Il tracciato della frontiera lussemburghese fu stabilito con un trattato allegato stipulato ad Aquisgrana il 26 giugno 1816 tra il Re dei [OSCURATO:PERSONA] che agiva anche come Granduca di Lussemburgo e il Re di Prussia. L'art. 27 del trattato sancisce quello che attualmente si chiama il «condominio» tedesco-lussemburghese sul corso della Mosella tra i due [OSCURATO:PERSONA]. Esso dispone più precisamente che «Laddove la confinazione farassi lungo ruscelli, fiumi o altri corsi d'acqua, essi saranno comuni ad ambedue, … imperocché ogni Stato avrà incombenza di conservare la riva che costituisce la propria banda». « Niuna mutazione potrà apportarsi ne al corso delle acque né all'aspetto presente delle rive, non potranno accordarsi concessioni o prese d'acqua se a ciò non convengano ambedue i governi … » Un trattato più recente sulla canalizzazione della Mosella, all'art. 29 prevede clausole speciali relative ai porti. Queste convenzioni pero non hanno nulla a che vedere con l'esecuzione del trattato di Roma. Sono trattati bilaterali anteriori all'entrata in vigore del trattato di Roma e non possono venir compresi nella sfera d'applicazione dell'art. 234, che contempla solo le convenzioni stipulate da uno o più Stati membri con gli Stati terzi. Nella vostra sentenza del 27 febbraio 1962 ([OSCURATO:PERSONA] c/ Governo della Repubblica italiana, Raccolta VIII-1962, pag. 21) avete sancito che anche se un trattato come il GATT vincola reciprocamente gli Stati membri tra loro e con gli Stati terzi, «il trattato CEE, nelle materie che disciplina, prevale sulle convenzioni concluse fra gli Stati membri anteriormente alla sua entrata in vigore, ivi comprese le convenzioni stipulate nell'ambito del GATT». A più forte ragione il principio vale — a mio avviso — per convenzioni stipulate solo tra due Stati membri o tra Stati i cui successori sono ora Stati membri. Mi ha sconcertato la tesi sostenuta dal rappresentante dello Stato lussemburghese, secondo cui il trattato di Aquisgrana è un trattato «politico» che delimita le frontiere, quindi nessun elemento di questo trattato poteva venir scalzato dal successivo trattato di Roma. Tale tesi — a rigor di termini — è piuttosto radicale e potrebbe, per assurdo, avere queste conseguenze: molti trattati di pace, oltre le clausole territoriali, impongono anche obblighi commerciali (clausola della nazione più favorita, ecc.); nessuno oserebbe sostenere che tali impegni sono tuttora validi, nonostante l'entrata in vigore del trattato di Roma, in quanto imposti da convenzioni che continuano a produrre i loro effetti in materia territoriale. Indipendentemente dall'indole dei trattati stipulati anteriormente al trattato di Roma, l'avvento dell'ordinamento comunitario, nei settori che esso disciplina, ha fatto passare in seconda linea ogni altra convenzione precedente che disciplinava la stessa materia. Proprio in ossequio a questa preminenza gli autori del trattato hanno formulato l'art. 233, che riguarda alcune convenzioni stipulate in precedenza dagli Stati membri, ma che non contempla gli accordi in questione. Non sarebbe quindi fuori luogo ribadire il principio della prevalenza del trattato di Roma su ogni altro accordo relativo alle materie disciplinate dal diritto comunitario. In questa occasione mi pare superfluo che la vostra sentenza si soffermi sull'argomento, specie poi per il fatto che il giudice lussemburghese non si è posto la questione. Inoltre l'art. 109 del trattato di Vienna — il trattato di Aquisgrana in realtà è semplicemente un atto esecutivo rispetto al primo — e l'art. 29, n. 2, del trattato sulla canalizzazione della Mosella sanciscono un principio di non discriminazione perfettamente conforme agli obblighi assunti dagli Stati membri firmatari del trattato di Roma. Ciò premesso, giudico superfluo risolvere con l'emananda sentenza il problema dell'eventuale interferenza dei trattati anteriori rispetto alle disposizioni del trattato di Roma. C — Terza osservazione Vi è una questione sollevata dai coniugi Hein e dalla [OSCURATO:PERSONA] durante l'udienza: la vostra sentenza potrà limitarsi ad interpretare alcune disposizioni del trattato oppure dovrete interpretare anche una norma derivata, cioè il regolamento 1017/68? In fondo è superfluo effettuare quest'ultimo esame, ma questa inutilità si constata solo dopo un'analisi accurata. Il regolamento ha lo scopo di far applicare le norme sulla concorrenza al settore dei trasporti ferroviari, stradali e per via navigabile: nell'art. 1 si sancisce che esso si applica non solo alle imprese di trasporto propriamente dette, ma anche alle operazioni «ausiliarie». È un'operazione «ausiliaria» la gestione di un porto? Direi di no, in quanto: — nell'accezione specifica del diritto dei trasporti, l'espressione «ausiliari dei trasporti» ha generalmente portata piuttosto limitata; comprende commissionari di trasporti, imprese di raccolta o di manutenzione ecc.; — se si applicasse alle imprese portuali il regolamento 1017/68 si giungerebbe a conseguenze molto illogiche. Il regolamento si applica solo ai trasporti fluviali. Volendolo estendere ai porti, logicamente si applicherebbe solo ai porti fluviali, mentre i porti misti, fluviali e marittimi vi andrebbero soggetti solo per una parte della loro attività, che sarebbe difficile astrarre dal complesso delle attività del porto. Penso che dovrete limitarvi dunque ad interpretare le norme del trattato. D — Quarta osservazione Quali disposizioni del trattato è opportuno interpretare per fornire lumi al giudice lussemburghese? Anzitutto l'art. 90, il cui senso e la cui portata sono stati discussi sia dal governo lussemburghese, che dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai coniugi Müller-Hein. Poi l'art. 37: anche questo articolo mi pare importante, giacché si deve stabilire se un monopolio — pur se limitato all'uso di un breve tratto di fiume — non rientra nella sfera d'applicazione dell'art. 37 se il monopolio, nonostante le sue dimensioni ridotte, si combina con un sistema di autorizzazioni che riguarda tutta la zona fluviale e conferisce alle pubbliche autorità vasti poteri come quelli derivanti dall'art. 12 della legge lussemburghese del 22 luglio 1963 nella versione della legge del 1968. Tutto sommato potrete evitare di esaminare l'art. 37 poiché: a) pur se avete ampia facoltà di enucleare problemi dalle domande di rinvio dei giudici nazionali, non potete comunque prendere l'iniziativa di affrontare questioni che il giudice a quo non ha inteso proporvi (vedasi sentenza Cadil-lon, 6 maggio 1971). È evidente — come risulta dalla motivazione del provvedimento di rinvio — che il giudice lussemburghese vi ha deferito solo i problemi che possono riguardare la compatibilità della legge lussemburghese con le disposizioni del capitolo I del titolo I della terza parte del trattato riguardante la politica della concorrenza, mentre non si è riferito affatto alla seconda parte. b) È soprattutto evidente che la società del porto di Mertert non è uno di questi enti grazie ai quali lo Stato lussemburghese «de jure» controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente le importazioni e le esportazioni tra gli Stati membri; lo dimostrano in modo molto probante le disposizioni dei trattati internazionali miranti ad abolire le discriminazioni. L'unico problema sarebbe allora quello di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] del porto di Mertert non rappresenti in pratica — per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 37 — uno di questi enti di cui si serve lo Stato. Un simile giudizio è delicatissimo: secondo quel che ha dichiarato la stampa, la creazione e la gestione di questo porto, il cui disavanzo turba i sonni dei contribuenti lussemburghesi, avevano essenzialmente lo scopo di attivare i trasporti delle ferrovie belghe e tedesche. Per pronunciarsi in merito si dovrebbero esaminare dati di fatto che l'art. 177 sottrae alla vostra competenza. La discussione si dovrà quindi imperniare sull'art. 90. Dalla sentenza di rinvio si desumono quindi le tre questioni che seguono: 1. Se una società ad economia mista creata mediante una legge, sorretta da una compartecipazione statale e favorita nella gestione grazie a provvidenze statali sancite per legge sia una delle imprese contemplate dall'art. 90. 2. In caso di risposta affermativa: Quali sono le condizioni che fanno considerare una tale impresa — incaricata di gestire un porto fluviale — come gestore di un servizio di interesse economico generale ai sensi delle disposizioni del n. 2. dell'art. 90. 3. Se il n. 2 dell'art. 90 abbia efficacia immediata. III La risposta alla prima questione mi pare debba essere positiva. L'art. 90 nel suo complesso contempla le imprese pubbliche in generale o le imprese — pubbliche o private — cui gli Stati conferiscono diritti speciali o esclusivi. L'art. 90, n. 2, istituisce un regime particolare per quelle imprese che gestiscono servizi d'interesse economico generale o hanno carattere di monopolio fiscale. La nozione di impresa pubblica deriva dall'istituto anglosassone della «public corporation» o della «public enterprise» e si inquadra meglio nell'economia che nel diritto. Malgrado gli sforzi fatti nei colloqui di Bruxelles nel 1963 e di Bruges nel 1969 sarebbe pericoloso darne una definizione generale già ora nell'ambito comunitario. Tale definizione dovrà scaturire dalla vostra giurisprudenza, che a poco a poco ne definirà i contorni e veglierà sulla dottrina che la plasmerà in base ai regolamenti, alle direttive o alle decisioni comunitarie. Per la società creata nel 1963 dalla legge lussemburghese, la questione è facile da risolvere. La partecipazione finanziaria statale non basta a conferire all'impresa carattere pubblico ai sensi dell'art. 90 del trattato. In alcuni casi anzi tale partecipazione non conferisce automaticamente all'impresa carattere di pubblicità. Vi sono altri due elementi che devono integrare la partecipazione: 1. La società dev'essere stata creata con atto unilaterale dalla pubblica autorità — nella fattispecie con una legge —. La costituzione di una società implica che chi partecipa al capitale sottoscriva un contratto, ma l'atto unilaterale della pubblica autorità costituisce la base del contratto, che legalizza e convalida anche alcune clausole che altrimenti sarebbero addirittura contrarie alla legge. 2. La partecipazione dello Stato alla gestione della società è indipendente dal l'entità della partecipazione finanziaria. Questo mi pare sia un criterio essenziale. Se in una società ad economia mista il numero dei membri che rappresentano la pubblica autorità in seno agli organi di gestione non dipende dalla quota della partecipazione finanziaria o da clausole speciali dell'atto costitutivo, ma da disposizioni adottate con un atto unilaterale della pubblica autorità, non si ha una società privata con una semplice partecipazione finanziaria dello Stato o di un altro ente pubblico, ma di una vera impresa di diritto pubblico ai sensi dell'art. 90 del trattato. Lo Stato non rappresenta solo uno degli azionisti, che dispone di diritti ed è soggetto ad obblighi, ma agisce in virtù del suo «imperium». Il caso in esame presenta tutte queste caratteristiche. In virtù della legge del 1963, lo Stato designa almeno la metà del numero degli amministratori e dei membri del collegio sindacale e tale diritto rimane invariato anche si vi fossero variazioni nel capitale che implicassero un adeguamento degli organi direttivi. La società in questione poi non solo ha carattere di impresa pubblica, ma gode anche, in determinate zone, di diritti speciali ed esclusivi. Propongo quindi la seguente definizione: una società ad economia mista, creata mediante una legge, il cui capitale sociale è parzialmente costituito con fondi dello Stato, che, in virtù di una legge speciale, può intervenire nella gestione, è una società di diritto pubblico a norma dell'art. 90 del trattato. IV La seconda questione vi indurrà — penso — a precisare la portata del n. 2 dell'art. 90. Il n. 1 sancisce principi validi per tutte le imprese di diritto pubblico, il n. 2 pone in una categoria speciale le imprese che gestiscono un servizio d'interesse economico generale. [OSCURATO:PERSONA], nella sua relazione al colloquio di Bruxelles (marzo 1963) affermava che non vi è coincidenza tra la nozione di impresa di diritto pubblico e quella di servizio d'interesse economico generale ma vi sono punti comuni. In certi casi, un'impresa pubblica che gestisce un porto si caratterizza proprio per questi «punti comuni». Tutti i partecipanti ai colloqui di Bruxelles e di Bruges hanno rilevato che la nozione di servizio di interesse economico generale è ampissima ed è per questo motivo che gli autori del trattato l'hanno preferita a quella più tradizionale e più nota in certi ordinamenti interni, ma certo più angusta, di servizio pubblico economico o di servizio pubblico a carattere industriale e commerciale. A mio giudizio un'impresa che gestisce un porto fluviale offre un servizio d'interesse economico generale se: a) il porto è pubblico e non è riservato — salvo qualche rara eccezione — all'attività di una o più imprese; b) il traffico del porto deve interessare l'attività economica generale. La precisazione può parere superflua se si pensa unicamente al caso in esame, poiché il porto di Mertert accentra in pratica tutta l'attività dei trasporti fluviali lussemburghesi, tuttavia la precisazione è utile se un giorno doveste occuparvi delle imprese — sempre più numerose — che gesticono i porti che ospitano i cosiddetti «battelli da diporto». Se sussistono queste due condizioni, una società che gestisce un porto, gestisce un servizio d'interesse economico generale. Resta il problema dell'efficacia immediata dell'art. 90, n. 2, e della possibilità ch'esso costituisca diritti soggettivi a favore dei singoli. [OSCURATO:PERSONA] e governo lussemburghese, in disaccordo sulla risposta, hanno comunque convenuto che i due primi numeri dell'art. 90 sono indissociabili e l'efficacia immediata deve esser riconosciuta o negata ad entrambi. Non sono d'accordo. I due numeri istituiscono due sistemi autonomi, non del tutto estranei l'uno all'altro, che però non hanno la stessa portata giuridica. Il n. 1 impone obblighi agli Stati per quanto riguarda le loro imprese di diritto pubblico o le imprese cui sono conferiti diritti speciali. Il n. 2, impone — entro limiti ch'esso stesso determina — obblighi ad alcune imprese , cioè a quelle che gestiscono servizi d'interesse economico generale od hanno indole di monopolio fiscale. La vostra pronunzia sull'efficacia immediata del n. 2 dell'art. 90 non pregiudica quindi un eventuale futuro giudizio analogo sul n. 1 dell'art. 90. Il n. 2 dell'art. 90 non presenta alcuno dei presupposti prescritti dalla vostra giurisprudenza per determinare quali disposizioni del trattato hanno efficacia immediata. Come affermava l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nella causa 57-65 (Lütticke), la vostra giurisprudenza riconosce efficacia immediata ad una disposizione del trattato che impone obblighi ad uno Stato o ai singoli se 1. l'obbligo è preciso, 2. non comporta riserve, 3. esercita i suoi effetti indipendentemente dagli atti delle istituzioni comunitarie. Basta leggere il n. 2 dell'art. 90 per rendersi conto che non presenta alcuno di detti presupposti. Il capoverso indubbiamente sancisce un obbligo generico nei confronti delle imprese cui si applicano le disposizioni del trattato. L'obbligo però è condizionato da una riserva naturale, cioè, va rispettato solo «nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata». Il capoverso termina con una disposizione che potrebbe definirsi «la riserva della riserva»: la disapplicazione delle norme del trattato non deve ripercuotersi sullo sviluppo degli scambi in misura tale da pregiudicare gli interessi della Comunità. In altri termini, le imprese di cui all'art. 90, n. 2, devono attenersi al trattato in linea di massima, comunque possono ricusarne le disposizioni se esse non sono compatibili, in linea di diritto e di fatto, con la loro missione, ma solo a patto che l'inosservanza di tali norme non si ripercuota sugli scambi in modo da pregiudicare gli interessi della Comunità. L'obbligo non è né preciso, né incondizionato. Esso è efficace grazie ad atti delle autorità comunitarie, contemplati dal n. 3 dell'art. 90: solo questi organismi possono giudicare se provvedimenti o comporta menti contrari alle norme del trattato si ripercuotono o meno sugli scambi e se i loro effetti pregiudicano l'interesse della Comunità. Propongo quindi di sancire che l'art. 90, n. 2, non ha efficacia immediata. Dovreste quindi affermare per diritto : 1. Una società ad economia mista creata con l'emanazione di un atto legislativo, al cui capitale partecipa uno Stato, che per legge gode di particolari prerogative quanto alla gestione dell'impresa, costituisce una delle imprese contemplate dall'art. 90 del trattato. 2. Se a detta impresa sono affidati l'allestimento e gestione di un porto fluviale il cui traffico interessa l'attività economica generale, la società gestisce un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'art. 90, n. 2, del trattato. 3. L'art. 90, n. 2, del trattato non ha efficacia immediata e non costituisce da solo diritti soggettivi a favore dei singoli. ( 1 ) Traduzione dal francese. ( 2 )
Sentenza Corte di giustizia UE/1971 — Fons Iuris — Fons Iuris