CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20933/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 29/04/2021 della Corte d'Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Nella memoria presentata dalla difesa degli imputati si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] in difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si associa alle conclusioni del Procuratore generale chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3358 del 29 aprile 2021, la Corte di Appello di Milano ha riformato la sentenza n. 997 del 17 luglio 2020 pronunciata dal Tribunale di Milano, assolvendo con la formula «perché il fatto non sussiste» i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex artt. 368 cod. pen. descritto nel capo A, il secondo dal reato ex artt. 368 cod. pen. descritto nel capo B e la prima dal reato ex art. 372 cod. pen. descritto nel capo C, reati tutti riguardanti condotte mendacemente attribuite a [OSCURATO:PERSONA] (fratello dell'imputata) nei modi descritti nelle imputazioni. 2. Nel ricorso presentato dal difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo i seguenti tre motivi di ricorso riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1 Con il primo motivo si deducono la violazione degli artt. 187, 192, commi 1 e 2 e 546, lett. e), cod. proc. pen. e vizio della motivazione nel negare credibilità alle dichiarazioni della persona offesa, nell'assumere erroneamente che dagli atti di appello si desumono comportamenti vessatori del ricorrente nei confronti della sorella, nel recepire acriticamente le prospettazioni difensive contenute nell'atto di appello dell'imputata. 2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 368 cod. pen. per erronea applicazione della legge in relazione all'elemento soggettivo e oggettivo e per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nel ritenere erroneamente che le denunce- querele siano state sporte da [OSCURATO:PERSONA] contro ignoti mentre, al contrario, riguardano proprio [OSCURATO:PERSONA], e, quanto al reato attribuito a Soria, nel non confrontarsi adeguatamente con le compiute motivazioni della sentenza di primo grado. 2.3 Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 372 cod. pen. e vizio della motivazione nell'escludere la sussistenza del reato attributo a [OSCURATO:PERSONA] nel capo C recependo le argomentazioni sviluppate dalla difesa dell'imputata senza confrontarsi compiutamente con quelle che reggono la condanna in primo grado.[OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente osservato che l'impugnazione della parte civile contro la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando, come nel caso in esame, non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili (Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Colucci, Rv. 254130; Sez. 4, n. 29154 del 14/03/2018, Cappellutti, Rv. 272976). 2. Posto quanto precede, va ribadito che il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado ha l'obbligo di fornire, con una motivazione puntuale e adeguata, una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata. Tuttavia, la disposizione che ha introdotto il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio vale nel caso della pronuncia di una sentenza di condanna ex art. 533 cod. proc. pen., mentre dall'art. 530 cod. proc. pen., che disciplina la decisione assolutoria, emerge un criterio di giudizio opposto: è la condanna che deve intervenire al di là di ogni ragionevole dubbio, non - invece - l'assoluzione, possibile anche ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Ne deriva, che - mentre quando riforma la sentenza di assoluzione, il giudice d'appello deve argomentare circa la ricostruzione che approva la ipotesi accusatoria come l'unica al di là di ogni ragionevole dubbio - nel caso di riforma della sentenza di condanna il giudice d'appello può limitarsi a giustificare ricostruzioni alternative del fatto che siano plausibili e ancorate alle risultanze processuali, confutando i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza e dando conto delle ragioni della sua insufficienza o illogicità, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, P.M., p.c., Musumeci ed altri, Rv. 191229). 2. Nel caso in esame - nel quale la vicenda processuale ha origine nelle forti conflittualità familiari fra i coniugi imputati e la persona offesa e che coinvolsero anche il defunto [OSCURATO:PERSONA] (menzionato nel capo C delle imputazioni) genitore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - la sentenza di primo grado ha fondato la responsabilità degli imputati sulla considerazione del fatto che i procedimenti penali sorti a causa delle denunce- querele da loro sporte e oggetto dei capi AeBe quello relativo alla condotta di [OSCURATO:PERSONA] oggetto della falsa testimonianza della quale [OSCURATO:PERSONA] è imputata nel capo C si sono conclusi con un giudizio di irrilevanza penale delle condotte che a [OSCURATO:PERSONA] attribuirono gli imputati con le accuse indicate nel capo A, di assoluzione dello stesso per insussistenza dei fatti attribuitegli da Soria con le accuse indicate nel capo B e dalla sorella con la testimonianza richiamata nel capo C. Il Tribunale non ha trascurato che il procedimento per calunnia è autonomo da quello che si conclude con il proscioglimento dell'accusato (p. 18-19) e che per integrare la falsa testimonianza occorre che il testimone sappia che la sua narrazione è difforme dalla realtà (p. 39). Tuttavia, ha ritenuto di dare conto della consapevolezza del mendacio nei modi che sono nel seguito esposti. Quanto al capo A, ha considerato il «considerevole numero di querele» sporte relativamente a «pochi specifici episodi» che, seppure infine ricondotti dal Giudice «nell'area del penalmente irrilevante» (p. 20-21), si presentavano, per le circostanze con le quali gli accusatori li connotavano, come minacce, ingiurie, danneggiamenti e atti persecutori tali da condurre all'esercizio dell'azione penale (p. 22). Quanto al capo B, ha osservato che i filmati delle telecamere a circuito chiuso installate all'interno del luoghi in cui si sarebbero svolte le condotte delle quali Soria incolpò Monaco smentirebbero la ricostruzione dei fatti presentata da Soria (p. 24-26, 31). Quanto al capo C, ha osservato che nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] è emerso che l'aggressione contro il padre Corrado che la sorella Antonella gli ha attribuito nelle sue dichiarazioni testimoniali non era mai avvenuta (p. 39). 3. Invece, la Corte di appello ha valutato che le argomentazioni difensive degli imputati hanno contribuito a rendere dubbi gli elementi a loro carico, anche alla luce della reciproca conflittualità, espressa tramite reciproche denunce, fra i protagonisti della vicenda e ha sottolineato che la sentenza di primo grado ha fatto leva più «sul numero di archiviazioni e assoluzioni che hanno caratterizzato i giudizi instaurati dagli odierni imputati e dal deceduto [OSCURATO:PERSONA]» che sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] stesso e rilevanti per il processo (p. 9, 11). Ha così correttamente considerato che il delitto di calunnia a carico dell'accusatore non è automaticamente configurabile per effetto del proscioglimento nel merito della persona incolpata, perché non esiste nell'ordinamento processuale alcuna disciplina circa l'efficacia del giudicato penale nell'ambito di un altro procedimento penale, (a differenza che nei rapporti tra il processo penale e i giudizi civile, amministrativo e disciplinare), mentre l'art. 238-bis cod. proc. pen. consente l'acquisizione di sentenze irrevocabili ma disponepelia che siano valutate ex artt. 197 e 192, comma 3, cod. proc. pen.(Sez. 6, n. 53614 del 03/12/2014, Chiacchiaretta, Rv. 261873; Sez. 6, n. 45907 del 15/10/2013, Rosato, Rv. 257442; Sez. 6, n. 14096 del 16/01/2007, Iaculano, Rv. 236142). In questa prospettiva la Corte di appello ha riesaminato alcuni punti delle decisioni che hanno condotto alla assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dai fatti attribuitigli dagli imputati, rilevando, per esempio, che nel processo per atti persecutori [OSCURATO:PERSONA] fu assolto solo perché il Giudice escluse l'abitualità delle condotte ma non la loro materialità. Ha osservato che dalle acquisizioni istruttorie emerge anche che [OSCURATO:PERSONA] tenne in più occasioni comportamenti vessatori e scorretti nei confronti degli imputati e mentì nelle dichiarazioni rese in altri giudizi (p. 11), così da rendere dubbia la sua attendibilità intrinseca. Ha sottolineato che le denunce per danneggiamento dell'autovettura, per la scritta ingiuriosa (capo A) e per il furto in abitazione furono nel passato sporte dagli imputati e anche dal defunto [OSCURATO:PERSONA] contro ignoti, sicché va escluso che rientrassero in un piano per fare condannare [OSCURATO:PERSONA]: in particolare, ha rimarcato che il videofilmato (approntato da un investigatore pribvato) che scagionerebbe [OSCURATO:PERSONA] dalle accuse oggetto dell'imputazione per calunnia descritta nel capo B in realtà si riferisce a un giorno diverso da quello degli eventi considerati (p. 13). Anche relativamente all'episodio della aggressione al padre Corrado, oggetto della testimonianza, che in primo grado è stata ritenuta falsa, di [OSCURATO:PERSONA] indicata nel capo C, ha osservato che lo stesso aggredito (il padre, ora defunto, della parte civile) e persone estranee alla famiglia la narrarono, sicché risulta ardita la tesi di un complotto in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Ha concluso che «le prove a discarico risultano, a convinto parere della Corte e contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante di primo grado, del tutto idonee a controbilanciare, in maniera quasi perfettamente paritetica altrettanti elementi dichiarativi, documentali e tecnici, a loro volta prodotti dalla difesa della parte civile» (p.14). 4. In definitiva la sentenza impugnata ha dato conto della diversità dei criteri seguiti rispetto alla sentenza di primo grado riformata in melius anche evidenziando le ambiguità degli elementi probatori, la non sicura attendibilità della persona offesa, la non risolutività degli esiti dei procedimenti avviati nei confronti dell'accusato, il rilievo delle prove tecniche presentate a sostegno delle prospettazioni difensive. Va ribadito che la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa se la supposta illiceità del fatto denunziato è fondata su elementi tali da ingenerare non irragionevoli dubbi da parte di chi si trovasse nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, Sentenza n. 11818 del 25/01/2022, Pannullo; Sez. 6, n. 12209 del 18/02/2020, Abbondanza, Rv. 278753; Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012, Valenti, Rv. 253254). Invece, il ricorso in esame ripropone gli argomenti già rappresentati alla Corte di appello senza riuscire a confutare la rado decidendi da questa adottata e senza individuare manifeste illogicità nel suo ragionamento. Su queste basi il ricorso risulta infondato e dal suo rigetto deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorr