CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2021
Cassazione n. 33528/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 20/12/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Viterbo in data 25/02/2021, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. nullità della sentenza per difetto di correlazione tra capo di imputazione e sentenza in violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Il motivo è manifestamente infondato in quanto la pretesa violazione delle norme processuali in materia di correlazione tra accusa e sentenza è smentita dalla lettura della pronuncia impugnata e degli atti processuali da questa richiamati. Infatti, la Corte territoriale, nel pronunciarsi sul corrispondente motivo di appello, ha rilevato come la circostanza che l'imputato abbia ricevuto integrale contestazione degli addebiti formulati nei suoi confronti ed abbia pienamente esercitato il diritto di difesa in ordine a ciascuno di essi, esclude qualsivoglia violazione del principio affermato dall'art. 521 cod. proc. pen. Peraltro, rileva precisare come seppure nel corso del processo di primo grado sia avvenuta una modifica del capo di imputazione, rectius della condotta incriminata ivi descritta, non si rileva alcuna discrasia tra il fatto da ultimo contestato dal G.I.P. al prevenuto ed il fatto accertato in sentenza. In tal senso, la pronuncia oggetto di gravame risulta aver fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa, ciò che, nel caso di specie non ricorre (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, Rv. 265946). Peraltro, il motivo di ricorso risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non di confronta. 1.2. mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di un elemento costitutivo del reato di ricettazione, segnatamente la circolazione ulteriore del bene di provenienza illecita.1.3. mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta di appropriazione di targa smarrita, alla rilevanza penale del fatto contestato ed alla procedibilità. Il secondo ed il terzo motivo, in quanto intimamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. I motivi sono manifestamente infondati in quanto la lettura della pronuncia impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in punto di colpevolezza e di qualificazione giuridica del fatto contestato, sicché le censure dedotte si traducono in mere doglianze in punto di fatto che attengono alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile in sede di legittimità. In particolare, la Corte territoriale ha logicamente ritenuto l'idoneità della condotta posta in essere dall'imputato (consistita nell'apposizione di una targa di provenienza illecita, in quanto oggetto di denuncia di smarrimento, sul proprio ciclomotore utilizzato personalmente), ad integrare la fattispecie tipica del delitto di ricettazione. A tal fine, stante la natura di reato istantaneo del delitto di ricettazione, viene in rilievo il conseguimento da parte dell'imputato del possesso della cosa di provenienza illecita, elemento accertato dai giudici di merito unitamente all'atteggiamento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice in discorso. Infatti, la Corte di merito ha ricavato la prova della conoscenza da parte dell'imputato della derivazione illecita del bene trovato nella sua disponibilità dalla mancata giustificazione della stessa parte dell'imputato, facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. In motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (Sez.2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713). Le ulteriori doglianze aventi riguardo alla qualificazione giuridica del fatto ed al regime di procedibilità si fondano su una ricostruzione dinamica della vicenda incriminata diversa da quella asseverata dai giudici di merito con motivazione logica e coerente. 1.4. violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. Il motivo è manifestamente infondato. La censura avente riguardo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. è tardiva in questa sede. Infatti, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre la doglianza dinanzi alla Corte territoriale con l'atto d'appello, risultando peraltro pienamente nei termini rispetto alla pronuncia della Corte Costituzionale (sent. 156 del 21/07/2020), che avrebbe consentito l'applicazione dell'istituto al caso di specie. 1.5. Sulla scorta di quanto sopra osservato, nulla di decisivo aggiunge, infine, quanto esposto nella memoria del 05/06/2022, con cui la difesa del ricorrente ha insistito nell'ammissibilità e nell'accoglimento dei motivi di ricorso. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3