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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25563/2026

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lo di Salerno;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, inparziale accoglimento della richiesta del Procuratore generale della Corte diappello, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della penaconcessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di condanna del 14 marzo 2003(irrevocabile il 5 maggio 2003) per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.PRn. 309 del 1990, rigettando la richiesta di revoca della pena sospesa concessacon la sentenza del 16 gennaio 1998 (irrevocabile il 26 marzo 1998).2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi diricorso.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., l’omessa motivazione in ordine allamancata applicazione dell’art. 172 cod. pen.In particolare, il ricorrente deduce che la Corte di appello ha omesso dirispondere alla richiesta difensiva di prescrizione della pena in relazione adentrambe le pene di cui alle predette sentenze di condanna per essereintervenuta la prescrizione delle stesse per decorso del tempo ai sensi dell’art.172 cod. pen. e l’applicazione dell’indulto previsto dalla legge n. 241 del 2006Nel corso del giudizio instauratosi a seguito della richiesta del procuratoregenerale, la difesa aveva rilevato che fossero già trascorsi oltre dieci anni dalgiorno in cui era esigibile l’esecuzione della condanna.Sostiene la difesa – richiamando la giurisprudenza di legittimità - che incaso di revoca dei benefici, quanto al dies a quo si deve far riferimento almomento in cui si sono realizzate le condizioni che hanno dato luogo alla revocae non all’adozione del provvedimento di revoca, non potendo addebitarsi alcondannato il ritardo con cui venga assunta la decisione della revoca.Precisa la difesa che, nella fattispecie il termine deve decorrere dalla data diconcessione del beneficio e cioè dalla sentenza del 14 marzo 2003 se nonaddirittura dalla sentenza di primo grado del 7 dicembre 2000, in quanto in taledata si era determinato il vizio procedurale, ovvero la concessione per la quartavolta della sospensione condizionale in violazione dell’art. 164, comma 4, cod.pen.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 167cod. proc. pen. perché il passaggio in giudicato della sentenza che concedevaerroneamente il beneficio è avvenuto il 5 maggio 2003 e da tale momento peralmeno sei anni l’[OSCURATO:PERSONA] non si rendeva autore di nessun reato, sicché in base allalettura congiunta dell’art. 167 e 168 cod. pen., la Corte di appello avrebbedovuto rigettare la richiesta di revoca del beneficio.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.2.

Va rilevato che le argomentazioni della Corte di appello in ordine al profiloconcernente la dedotta estinzione della pena relativa alla sentenza di condanna,irrevocabile nel 1998, sono corrette in quanto conformi alprincipiosecondo cui iltermine per l'estinzione della pena, quando la stessa sia stata condizionalmentesospesa per la terza volta in violazione del divieto di cui all'art. 164, commaquarto, cod. pen., con statuizione poi revocata "in executivis", non decorre dalladata di irrevocabilità della sentenza, ma da quella in cui la pena, a seguito delprovvedimento del giudice dell'esecuzione, è divenuta eseguibile. (Inmotivazione la Corte ha, altresì, chiarito che le questioni relative all'insussistenzadei presupposti per revocare il beneficio ai sensi dell'art. 168, comma terzo, cod.pen., ad esempio per via del suo consolidamento e della conseguente estinzionedel reato, possono essere dedotte solo nel procedimento di esecuzione avente adoggetto la revoca della sospensione condizionale). (Sez. 1, n. 29717 del26/06/2025, Zago, Rv. 288479 - 01).Di conseguenza, non risulta fondata l’argomentazione difensiva cheargomenta,quanto al dies a quo, che si debba far riferimento al momento in cuisi sono realizzate le condizioni che hanno dato luogo alla revoca e nonall’adozione del provvedimento di revoca.Parimenti infondata è la doglianza concernente l’omessa o inadeguatarisposta in ordine alla richiesta di applicazione dell’indulto per entrambi i reati del1998 e del 2003.Sul punto va rilevato che l’art. 1 della legge n. 241 del 2006 concedeval’indulto - con eccezioni specifiche – per tutti i reati commessi fino a tutto il 2maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e nonsuperiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive,prevedendo al comma 3 dell’art. 1 l. cit. che il beneficio fosse revocato di dirittose chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigoredella presente legge (1° agosto 2008) un delitto non colposo per il quale riporticondanna a pena detentiva non inferiore a due anni.Di conseguenza, risultando dal certificato del casellario giudiziale, che ilricorrente, negli anni compresi tra il 2009 e il 2012 è stato condannato per ilreato di partecipazione ad un reato di associazione per delinquere dedito altraffico di stupefacenti, correttamente, la Corte di appello ha esclusol’applicabilità dell’indulto.Va, poi, rilevato che la Corte di appello ha, correttamente, revocato lasospensione concessa con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno indata 14 marzo 2003 (irrevocabile il 5 maggio 2003) evidenziando che il giudicedi primo grado non era a conoscenza dei benefici precedentemente, facendocorretta applicazione del principio secondo cui è legittima la revoca, in sedeesecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazionedell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignotaal giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investitodell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revocad'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentementeespresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita. (Sez.

U, n. 36460 del30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 - 01).Né può trovare accoglimento la doglianza oggetto del secondo motivo diricorso, con la quale la difesa ha dedotta la mancata applicazione delladisposizione di cui all’art. 167 cod. pen. ed all’assenza di una idonea valutazionedella detta applicabilità.A tal riguardo va rilevato che la difesa, pur richiamando il principio affermatoda Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, Marchiano', Rv. 286411 – 01 – secondo cuiil giudice dell'esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall'art. 168, commaterzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che ilgiudice della cognizione abbia concesso in violazione dell'art. 164, commaquarto, cod. pen. per l'esistenza di cause ostative a lui non documentalmentenote, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso deltermine e dell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali sidetermina, ex art. 167 cod. pen., l'estinzione del reato e non ha luogol'esecuzione della pena - non si è confrontato con l’impianto argomentativo delprovvedimento censurato che, nel disporre la revoca del beneficio dellasospensione condizionale della pena della sentenza, ha dato conto dellacommissione da parte del ricorrente di ulteriori reati a partire dal 2009;circostanza che preclude l’applicabilità del principio invocato.3.

Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va rigettato.

Allapronuncia, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di Salerno;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, inparziale accoglimento della richiesta del Procuratore generale della Corte diappello, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della penaconcessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di condanna del 14 marzo 2003(irrevocabile il 5 maggio 2003) per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.PRn. 309 del 1990, rigettando la richiesta di revoca della pena sospesa concessacon la sentenza del 16 gennaio 1998 (irrevocabile il 26 marzo 1998).2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi diricorso.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., l’omessa motivazione in ordine allamancata applicazione dell’art. 172 cod. pen.In particolare, il ricorrente deduce che la Corte di appello ha omesso dirispondere alla richiesta difensiva di prescrizione della pena in relazione adentrambe le pene di cui alle predette sentenze di condanna per essereintervenuta la prescrizione delle stesse per decorso del tempo ai sensi dell’art.172 cod. pen. e l’applicazione dell’indulto previsto dalla legge n. 241 del 2006Nel corso del giudizio instauratosi a seguito della richiesta del procuratoregenerale, la difesa aveva rilevato che fossero già trascorsi oltre dieci anni dalgiorno in cui era esigibile l’esecuzione della condanna.Sostiene la difesa – richiamando la giurisprudenza di legittimità - che incaso di revoca dei benefici, quanto al dies a quo si deve far riferimento almomento in cui si sono realizzate le condizioni che hanno dato luogo alla revocae non all’adozione del provvedimento di revoca, non potendo addebitarsi alcondannato il ritardo con cui venga assunta la decisione della revoca.Precisa la difesa che, nella fattispecie il termine deve decorrere dalla data diconcessione del beneficio e cioè dalla sentenza del 14 marzo 2003 se nonaddirittura dalla sentenza di primo grado del 7 dicembre 2000, in quanto in taledata si era determinato il vizio procedurale, ovvero la concessione per la quartavolta della sospensione condizionale in violazione dell’art. 164, comma 4, cod.pen.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 167cod. proc. pen. perché il passaggio in giudicato della sentenza che concedevaerroneamente il beneficio è avvenuto il 5 maggio 2003 e da tale momento peralmeno sei anni l’[OSCURATO:PERSONA] non si rendeva autore di nessun reato, sicché in base allalettura congiunta dell’art. 167 e 168 cod. pen., la Corte di appello avrebbedovuto rigettare la richiesta di revoca del beneficio.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.2. Va rilevato che le argomentazioni della Corte di appello in ordine al profiloconcernente la dedotta estinzione della pena relativa alla sentenza di condanna,irrevocabile nel 1998, sono corrette in quanto conformi alprincipiosecondo cui iltermine per l'estinzione della pena, quando la stessa sia stata condizionalmentesospesa per la terza volta in violazione del divieto di cui all'art. 164, commaquarto, cod. pen., con statuizione poi revocata "in executivis", non decorre dalladata di irrevocabilità della sentenza, ma da quella in cui la pena, a seguito delprovvedimento del giudice dell'esecuzione, è divenuta eseguibile. (Inmotivazione la Corte ha, altresì, chiarito che le questioni relative all'insussistenzadei presupposti per revocare il beneficio ai sensi dell'art. 168, comma terzo, cod.pen., ad esempio per via del suo consolidamento e della conseguente estinzionedel reato, possono essere dedotte solo nel procedimento di esecuzione avente adoggetto la revoca della sospensione condizionale). (Sez. 1, n. 29717 del26/06/2025, Zago, Rv. 288479 - 01).Di conseguenza, non risulta fondata l’argomentazione difensiva cheargomenta,quanto al dies a quo, che si debba far riferimento al momento in cuisi sono realizzate le condizioni che hanno dato luogo alla revoca e nonall’adozione del provvedimento di revoca.Parimenti infondata è la doglianza concernente l’omessa o inadeguatarisposta in ordine alla richiesta di applicazione dell’indulto per entrambi i reati del1998 e del 2003.Sul punto va rilevato che l’art. 1 della legge n. 241 del 2006 concedeval’indulto - con eccezioni specifiche – per tutti i reati commessi fino a tutto il 2maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e nonsuperiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive,prevedendo al comma 3 dell’art. 1 l. cit. che il beneficio fosse revocato di dirittose chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigoredella presente legge (1° agosto 2008) un delitto non colposo per il quale riporticondanna a pena detentiva non inferiore a due anni.Di conseguenza, risultando dal certificato del casellario giudiziale, che ilricorrente, negli anni compresi tra il 2009 e il 2012 è stato condannato per ilreato di partecipazione ad un reato di associazione per delinquere dedito altraffico di stupefacenti, correttamente, la Corte di appello ha esclusol’applicabilità dell’indulto.Va, poi, rilevato che la Corte di appello ha, correttamente, revocato lasospensione concessa con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno indata 14 marzo 2003 (irrevocabile il 5 maggio 2003) evidenziando che il giudicedi primo grado non era a conoscenza dei benefici precedentemente, facendocorretta applicazione del principio secondo cui è legittima la revoca, in sedeesecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazionedell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignotaal giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investitodell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revocad'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentementeespresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita. (Sez. U, n. 36460 del30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 - 01).Né può trovare accoglimento la doglianza oggetto del secondo motivo diricorso, con la quale la difesa ha dedotta la mancata applicazione delladisposizione di cui all’art. 167 cod. pen. ed all’assenza di una idonea valutazionedella detta applicabilità.A tal riguardo va rilevato che la difesa, pur richiamando il principio affermatoda Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, Marchiano', Rv. 286411 – 01 – secondo cuiil giudice dell'esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall'art. 168, commaterzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che ilgiudice della cognizione abbia concesso in violazione dell'art. 164, commaquarto, cod. pen. per l'esistenza di cause ostative a lui non documentalmentenote, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso deltermine e dell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali sidetermina, ex art. 167 cod. pen., l'estinzione del reato e non ha luogol'esecuzione della pena - non si è confrontato con l’impianto argomentativo delprovvedimento censurato che, nel disporre la revoca del beneficio dellasospensione condizionale della pena della sentenza, ha dato conto dellacommissione da parte del ricorrente di ulteriori reati a partire dal 2009;circostanza che preclude l’applicabilità del principio invocato.3. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va rigettato. Allapronuncia, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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