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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 25054/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11158-2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 18; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3917/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A . due avvisi di liquidazione con cui l’Ufficio ha provveduto, nei confronti della contribuente, quale concessionaria di rete titolare del relativo nulla osta, al recupero del cd. maggior PR.E.U. (prelievo erariale unico) dovuto sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento, a seguito del rinvenimento, presso un esercente, di un video terminale non collegato telematicamente alla rete dell’ AGENZIA ; che la contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Milano che, previa riunione, con sentenza n. 3025/2016, accolse i ricorsi; che l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3917/2017, depositata il 03/10/2017, disattese le eccezioni preliminari della contribuente, accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva –come effettivamente la LOTTOMATICA dovesse considerarsi solidalmente responsabile con l’esercente della violazione sottesa alle riprese per cui è causa, non trovando applicazione retroattiva la novella apportata all’art. 39-quaterdel d.l. n. 269 del 2003 dall'art. 15, comma 8-quaterdecies, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, quanto ai limiti di responsabilità del concessionario nell'ipotesi di trasmissione, in via telematica, di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A .ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.” (cfr. ricorso, p. 13) per avere la C.T.R. erroneamente disatteso l’exceptio iudicati sollevata dalla LOTTOMATICA in relazione alla sentenza n. 23986/28/14 della C.T.P. di Roma (cfr. ricorso, p. 16), relativa a fattispecie analoga (per petitum e causa petendi) a quella per cui è causa, in cui è stata riconosciuta – sia pure per periodi di imposta diversi - l’estraneità del concessionario rispetto all’illecito (i.e., mancato collegamento degli apparecchi alla rete dell’ AGENZIA ) commesso nei locali in cui il giuoco veniva svolto; che il motivo è infondato; che questa Corte, affrontando la medesima questione, ha già chiarito (Cass., Sez. 5, 8.10.2020, n. 21670, non massimata, pp. 3-5 della motivazione, cui si rinvia quale precedente specifico, ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.) che l'eccezione di giudicato in questione è inconferente “(sostanzialmente per le stesse motivazioni per le quali è stata rigettata da questa Corte in altri processi tra le medesime parti, si vedano: Cass. sez. 5, 25/09/2019, n. 23840; Cass. sez. 5, 28/05/2019, nn. 14544 e 14543).

Le invocate decisioni…hanno trattato soltanto la medesima questione giuridica, ossia l'interpretazione dell'art. 39 quater, d.l. n. 269 del 2003, non potendo quindi operare il giudicato esterno con riferimento a questioni interpretative di norme giuridiche.

A quanto innanzi, comunque, deve aggiungersi che nulla porta a ritenere che le dette statuizioni abbiano avuto ad oggetto il «medesimo rapporto giuridico», costituito con i medesimi soggetti gestori e proprietari e con riferimento ai medesimi apparecchi (cfr. Cass. sez. 5, 29/07/2011, n.16675; Cass. sez. 5, 03/12/2014, n. 25546).

Il rapporto di cui innanzi, comunque in alcun modo esplorato ed illustrato dalle decisioni in questione, non oggetto di esplicita statuizione, è altresì individuato dalla controricorrente in modo non pertinente.

Per predicare l'identità del rapporto giuridico al quale è riferibile un giudicato, non è difatti sufficiente raffrontare, come ha fatto la contribuente…, i due soggetti che sono stati parte del giudizio, ma occorre far riferimento a tutti i soggetti coinvolti nel più complesso rapporto sostanziale, che concorrono ad identificare la fattispecie concreta oggetto del giudizio.

Parimenti, non si può affermare l'identità della situazione oggettiva a base del rapporto soltanto in forza della circostanza che nel presente giudizio, come in quelli addotti come precedenti costituenti il dedotto giudicato, fosse certa l'avvenuta identificazione degli autori dell'illecito sugli apparecchi di intrattenimento.

La contestata responsabilità della concessionaria è stata difatti dedotta dall'A.D. con riferimento a distinte situazioni fattuali, in cui sia il proprietario dei macchinari da gioco che l'esercente dei locali nei quali questi erano installati rivestono ruoli autonomi e peculiari che, a seconda del loro atteggiarsi (anche con riferimento ai diversi esercizi commerciali ove ubicati), avrebbero potuto diversamente incidere anche sulla eventuale sussistenza della responsabilità del concessionario.

Quest'ultima, poi, è individuata e delimitata, sotto il profilo oggettivo, dal numero e dalle caratteristiche delle macchine oggetto di verifica e constatazione.

Occorre considerare, del resto, che la presente vicenda trae origine da uno specifico accertamento su un apparecchio illecitamente modificato [di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed installato, nella specie, presso l’esercizio commerciale “Bar della Stazione” – gestito dalla ditta Rose di [OSCURATO:PERSONA]]e che il rapporto giuridico in considerazione non ha neppure il carattere «di esecuzione prolungata», né si riferisce a fatti ad «efficacia permanente o pluriannuale» ma si traduce in un evento unitario e definito, ancorato a specifici ed autonomi fatti, la cui identità è presupposto indefettibile per l'operatività del giudicato (cfr. Cass. sez. 5, 09/10/2015, n. 20257), irrilevante restando la loro sussunzione nella medesima disciplina normativa”; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.) la “violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992” (cfr. ricorso, p. 17) per non avere la C.T.R. dichiarato l’appello inammissibile, nonostante la mancata articolazione, da parte DELL ’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] ,di specifici motivi di gravame avverso la sentenza di prime cure; che il motivo – il quale disvela un error in procedendo, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. -è inammissibile e, in ogni caso, infondato; che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, come – per quanto in questa sede interessa, l’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez.

U, 16.11.2017, n. 27199, Rv. 645991-01); che a quanto precede aggiungasi che, avuto precipuo riguardo al processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello, delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., Sez. 5, 20.12.2018, n. 32954, Rv. 652142- 01); che, tanto premesso, rileva il Collegio come il motivo pecchi, anzitutto, di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., per non avere la difesa della LOTTOMATICA trascritto il contenuto dell’atto di appello, sì da precludere al Collegio ogni valutazione circa la fondatezza o meno della lamentata aspecificità del gravame erariale.

Ed infatti, ove il ricorrente denunci –come nella specie - la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. (nonché dell’art. 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 e, per quanto in questa sede interessa, dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992) conseguente alla mancata declaratoria di inammissibilità dell'atto diappello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impiantospecifico, i predetti motivi formulati dalla controparte, giacché l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l'ammissibilità delmotivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere dispecificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anchespecificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e talespecificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio diautosufficienza di esso (arg. da Cass., Sez. 1, 6.9.2021, n. 24048, Rv. 662388-01, nonché da Cass., Sez. 1, 23.12.2020, n. 29495, Rv. 660190-01); che il principio è stato anche recentemente affermato da questa Corte con riferimento alle ricadute, sul giudizio di legittimità, delle indicazioni fornite dalla sentenza C.E.D.U. del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia): la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ. (nella specie in esame, dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992), integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della richiamata pronunzia, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale danon inciderne la stessa sostanza (Cass., Sez.

L, 4.2.2022, n. 3612, Rv. 663837-01). che neppure appare deporre in senso contrario Cass., Sez.

U, 18.3.2022, n. 8950, Rv. 664409-01, la quale si limita a ribadire che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito: premesso, infatti, che in quell’occasione la questione del difetto di autosufficienza riguardava non già atti processuali ma i documenti sottesi ai motivi di ricorso, (a) il cui contenuto era stato, tuttavia, puntualmente richiamato all’interno delle censure, (b) “individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti”(cfr. motivazione, p. 8, penultimo cpv.) e che, nel respingere l’eccezione di inammissibilità di quel ricorso le Sezioni Unite non hanno fatto altro che applicare un orientamento di questa Corte (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, n. 7.3.2018, 5478, Rv. 647747-01) consolidatosi già anteriormente all’intervento della Corte E.D.U. del 28 ottobre 2021 (causa Succi e altri c/Italia), nondimeno osserva il Collegio come è dalla stessa motivazione di quest’ultima pronunzia (§ 110) che si trae conferma della necessità che la Corte di legittimità, leggendo il ricorso nella sua globalità, debba poter “comprendere l'oggetto della controversia, così come il contenuto delle critiche che dovrebbero giustificare la cassazione della decisione impugnata”, senza, dunque, fare riferimento ad elementi esterni (quali gli allegati al ricorso); che da quanto precede discende, in ultima analisi, che, modulando il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione ex art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, cod. proc. civ. (alla cui stregua il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa) in conformità alle indicazioni provenienti dalla Corte di Strasburgo e, dunque, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, occorre pur sempre che all’interno del ricorso siano richiamati, sia pure in termini essenziali e per la parte d’interesse, gli atti ed i documenti sottesi alle censure svolte (Cass, Sez. 3, 14.3.2022, n. 8117, Rv. 664252-01), non essendo sufficiente a soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione (fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione), il rinvio - in assenza di ( trascrizione integrale o parziale ovvero, quantomeno, di tale) sintesi contenutistica - agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte (Cass., Sez. 1, 1.3.2022, n. 6769, Rv. 664103-01) - cfr., nella specie, le pp. 8 e 18 del ricorso); che consegue da quanto precede che la mancata trascrizione, in ricorso, dell’atto di appello sottoposto al vaglio della C.T.R. ovvero, quantomeno, dei termini essenziali in cui esso fu proposto (la difesa della LOTTOMATICA si è infatti limitata a trascrivere le conclusioni.

Cfr. ricorso, p. 8, sub § 7) preclude, già in astratto, qualsivoglia delibazione del motivo, siccome carente di specificità; che, peraltro, il motivo appare altresì infondato nel merito: ed infatti, dalla piana lettura delle pp. 8 e 9 del ricorso è evidente come il gravame proposto dall’ AGENZIA non fosse carente del requisito di specificità, avendo la stessa parte ricorrente “isolato” due chiari motivi di censura della decisione di prime cure sviluppati dalla difesa erariale (individuati sub i ed ii); che con il terzo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 e dell’art. 39 quater del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 modificato dall’articolo 15, comma 8, quaterdecies del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” (cfr. ricorso, p. 19), per avere la C.T.R. erroneamente escluso l’applicabilità, in favore della contribuente, del principio del favor rei rispetto alla novella apportata all’art. 39-quater cit. dall’art. 15, comma 8, del d.l. n. 78 del 2009, che individua nel gestore e non anche nel concessionario l’unico responsabile dell’indebito utilizzo delle apparecchiature da intrattenimento; che il motivo è infondato; che, nel caso di utilizzo indebito delle apparecchiature da intrattenimento ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., il maggior prelievo erariale unico evaso (cd. maggior PR.E.U.), dovuto in ragione del superiore volume di gioco derivante dall'illecito, ha natura identica ed unitaria rispetto al prelievo erariale unico, cd.

PR.E.U. (cfr., Cass., Sez. 5, 31.5.2019, n. 14969, Rv. 654116-01.

Cfr. anche Cass., Sez. 5,31.5.2019, n. 14955, Rv. 654131-01; nonché, all'esito di processi vertenti tra le stesse attuali parti, Cass., Sez. 5, 29.9.2019, n. 23840, in motivazione, e, sempre in motivazione, Cass., Sez. 5, 28.5.2019, nn. 14544, 14543, 14542, 14541, 14540 e 14539); che, dunque, nell'ipotesi di trasmissione telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, nel vigore dell'art. 39, comma 13, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, soggetto passivo del tributo, in forza della posizione di garanzia rivestita quale titolare di nulla osta, è in ogni caso il concessionario di rete, responsabile in via principale per l'imposta evasa (cd. maggior PR.E.U., accertato a seguito di controllo che comprovi la sottrazione delle giocate ad imposizione) e per i relativi accessori e sanzioni, indipendentemente dalla responsabilità solidale successivamente prevista in caso di individuazione dell'autore dell'illecito per effetto dell'art. 39-quater, comma 2, del d.l. cit., nel testo introdotto dall'art. 1 della l. n. 296 del 2006 (in vigore dal 1° gennaio 2007 ed applicabile ratione temporis alla fattispecie, trattandosi di riprese eseguite sulla base di accertamenti svolti in data 23 e 24 aprile 2009.

Cfr. ricorso, p. 5), anteriore, quindi, alla modifica di cui all'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009 (cfr., Cass., Sez. 5, 31.5.2019, n. 14955, Rv. 654131-01, cit.); che, pertanto, il concessionario di rete è responsabile in via principale per l'imposta evasa (cd. maggior PR.E.U.) ed i relativi accessori e sanzioni in caso di omessa identificazione dell'autore dell'illecito, mentre, qualora quest'ultimo sia identificato, ne risponde pur sempre con lo stesso, sebbene a titolo solidale (Cass. Sez. 5, 25.5.2018, n. 13116, Rv. 648667- 01; Cass., Sez. 5, 6.6.2018, n. 14563, Rv. 649003-01).

Detto in altri termini, nell'ipotesi di trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, ai sensi dell'art. 39-quater, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 84, della l. n. 296 del2006 (e, si ribadisce, applicabile "ratione temporis" alla fattispecie), la responsabilità solidale gravante, tra gli altri, sul possessore dei locali nel quale sono installati gli apparecchi e sul concessionario di rete titolare del relativo nulla osta non è prevista a titolo di concorso nell'illecito e con funzione sanzionatoria, bensì con finalità di rafforzamento della garanzia dell'integrità dei flussi tributari scaturenti dall'esercizio delle macchine da gioco, con la conseguenza che non è per ciò stesso applicabile retroattivamente –né incide su detta responsabilità - la modifica operata dall'art. 15, comma 8-quaterdecies, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, che ha individuato, quale unico responsabile principale, solamente l'autore dell'illecito (Cass., Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 34076, Rv. 656399-01; Cass., Sez. 5, 8.10.2020, n. 21670); che, a tale ultimo profilo, si è infatti sottolineato (cfr. anche, in motivazione, Cass., Sez. 5, 19.12.2019, n. 34076, Rv. 656399- 01, pp. 5-7) che la norma, in entrambe le successive formulazioni, non ha precipua funzione di norma sanzionatoria amministrativa, limitandosi ad individuare l'area dei potenziali responsabili dell'adempimento dell'obbligazione tributaria e del pagamento delle eventuali sanzioni correlate, sia in via diretta che sussidiaria e/o indiretta solidale, in relazione ad una serie di condotte di esercizio di apparecchi o congegni da gioco, non meglio definite, costituenti illecito civile, amministrativo o penale; tanto ciò è vero che la previsione e quantificazione delle diverse sanzioni amministrative in relazione alle singole condotte illecite è poi contenuta nel successivo art. 39- quinquies (intitolato "Sanzioni in materia di prelievo erariale unico"), costituente la norma sanzionatoria in senso proprio, che individua fattispecie e tipologia delle condotte illecite e quantifica le sanzioni edittali, rimaste immodificate anche con la novella del 2009.

La stessa previsione della solidarietà, cioè, non ha una funzione sanzionatoria, bensì semplicemente di rafforzamento della garanzia di raggiungimento dell'obiettivo di preservare l'integrità dei flussi tributari scaturenti dall'esercizio delle macchine da gioco e dell'introito anche delle sanzioni, onerandone quei soggetti che, in virtù della speciale relazione con le macchine da gioco, ne traggono vantaggio economico, sicché la responsabilità solidale per le sanzioni amministrative da illecito è addossata in precipua funzione di garanzia dell'adempimento, e non già a titolo di concorso nell'illecito, che altrimenti darebbe luogo ad una sua responsabilità diretta; che neppure si può sostenere, quindi, che la norma come modificata dall'art. 15 comma 8, cit., sia più favorevole della precedente: identico rimanendo l'illecito amministrativo e/o civilistico sotto il profilo della condotta sanzionata (omessa trasmissione telematica dei dati di gioco), pur esclusa la possibilità di una responsabilità diretta sussidiaria del concessionario, identica resta, infatti, l'ipotesi di responsabilità solidale di quest'ultimo per il pagamento di tributi, interessi e sanzioni, con le medesime condizioni; sicché non appaiono realizzati i presupposti dell'ipotesi prevista nell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, e cioè che il fatto precedentemente sanzionato più non lo sia con la normativa sopravvenuta, per essere in entrambi i casi la responsabilità del concessionario solidale per fatto illecito altrui; che la sentenza impugnata, va, pertanto, confermata in parte qua, sia pure con tale ampliatamotivazione; che con il quarto ed ultimo motivo, infine, la difesa della ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione e falsa applicazione degli articoli 136, comma 2 n. 4 c.p.c. e 36 D.Lgs. n. 546/1992”, per avere la C.T.R. reso una motivazione apparente in relazione alle ragioni sottese alla conferma dell’atto impositivo, anche in relazione al profilo squisitamente sanzionatorio; che il motivo è, in parte infondato, in parte inammissibile; che è noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez.

U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01); che, in particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061- 01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); che, tanto premesso, osserva la Corte come il lamentato vizio non sussista avuto riguardo all’imposta, essendo chiaro l’iter motivazionale sotteso alla decisione impugnata: ed infatti, la C.T.R. ha ritenuto la LOTTOMATICA tenuta al pagamento, quale concessionaria di rete responsabile in solido con il gestore, del maggior PR.E.U. conseguente all’indebito utilizzo, all’interno dell’esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , delle apparecchiature da intrattenimento ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., per risultare applicabile ratione temporis, in considerazione del momento in cui fu realizzata ed accertata la fattispecie illecita (cfr. sentenza impugnata, p. 4, penultimo cpv.), l’art. 39-quater, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 1 della l. n. 296 del 2006, stante la inapplicabilità retroattiva della successiva novella introdotta con l’articolo 15, comma 8-quaterdecies del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (cfr. sentenza impugnata, p. 4); che, quanto poi alle sanzioni, premesso che, per quanto appena detto, il motivo non si confronta con la decisione impugnata, che spiega espressamente e dettagliatamente le ragioni per cui è ravvisabile, in capo alla odierna ricorrente, una responsabilità solidale per il fatto illecito sotteso alla ripresa per cui è causa, osserva in ogni caso il Collegio come, rispetto alle (ulteriori) doglianze inerenti al “quantum delle sanzioni…calcolato applicando la circostanza soggettiva della personalità del trasgressore che come tale è inerente esclusivamente alla persona del medesimo e non comunicabile agli asseriti obbligati in solido” (cfr. ricorso, p. 28), la censura (a) pecca di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non avendo parte ricorrente trascritto il contenuto degli atti impositivi impugnati (né essendo sufficiente, per quanto già esposto in precedenza, la loro mera allegazione agli atti del fascicolo di parte, sub C e D. Cfr., in particolare, l’indice degli allegati contenuto alla p. 29 del ricorso), sì da precludere alla Corte qualsivoglia valutazione circa la modalità di calcolo delle sanzioni in questione (se conforme o meno, cioè, a quanto lamentato dalla ricorrente) e, in ogni caso, è (b) inammissibile per carenza di interesse, stante la posizione (cfr. supra ) assunta dal concessionario di rete rispetto al fatto illecito commesso da un terzo e che rende il primo obbligato in solido con il secondo anche rispetto, per l’appunto, alle sanzioni applicabili a quest’ultimo (arg. da Cass., Sez. 5, 31.5.2019, n. 14955, Rv.654131-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A ., in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ,in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A ., in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11158-2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 18; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3917/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . due avvisi di liquidazione con cui l’Ufficio ha provveduto, nei confronti della contribuente, quale concessionaria di rete titolare del relativo nulla osta, al recupero del cd. maggior PR.E.U. (prelievo erariale unico) dovuto sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento, a seguito del rinvenimento, presso un esercente, di un video terminale non collegato telematicamente alla rete dell’ AGENZIA ; che la contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Milano che, previa riunione, con sentenza n. 3025/2016, accolse i ricorsi; che l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3917/2017, depositata il 03/10/2017, disattese le eccezioni preliminari della contribuente, accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva –come effettivamente la LOTTOMATICA dovesse considerarsi solidalmente responsabile con l’esercente della violazione sottesa alle riprese per cui è causa, non trovando applicazione retroattiva la novella apportata all’art. 39-quaterdel d.l. n. 269 del 2003 dall'art. 15, comma 8-quaterdecies, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, quanto ai limiti di responsabilità del concessionario nell'ipotesi di trasmissione, in via telematica, di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.” (cfr. ricorso, p. 13) per avere la C.T.R. erroneamente disatteso l’exceptio iudicati sollevata dalla LOTTOMATICA in relazione alla sentenza n. 23986/28/14 della C.T.P. di Roma (cfr. ricorso, p. 16), relativa a fattispecie analoga (per petitum e causa petendi) a quella per cui è causa, in cui è stata riconosciuta – sia pure per periodi di imposta diversi - l’estraneità del concessionario rispetto all’illecito (i.e., mancato collegamento degli apparecchi alla rete dell’ AGENZIA ) commesso nei locali in cui il giuoco veniva svolto; che il motivo è infondato; che questa Corte, affrontando la medesima questione, ha già chiarito (Cass., Sez. 5, 8.10.2020, n. 21670, non massimata, pp. 3-5 della motivazione, cui si rinvia quale precedente specifico, ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.) che l'eccezione di giudicato in questione è inconferente “(sostanzialmente per le stesse motivazioni per le quali è stata rigettata da questa Corte in altri processi tra le medesime parti, si vedano: Cass. sez. 5, 25/09/2019, n. 23840; Cass. sez. 5, 28/05/2019, nn. 14544 e 14543). Le invocate decisioni…hanno trattato soltanto la medesima questione giuridica, ossia l'interpretazione dell'art. 39 quater, d.l. n. 269 del 2003, non potendo quindi operare il giudicato esterno con riferimento a questioni interpretative di norme giuridiche. A quanto innanzi, comunque, deve aggiungersi che nulla porta a ritenere che le dette statuizioni abbiano avuto ad oggetto il «medesimo rapporto giuridico», costituito con i medesimi soggetti gestori e proprietari e con riferimento ai medesimi apparecchi (cfr. Cass. sez. 5, 29/07/2011, n.16675; Cass. sez. 5, 03/12/2014, n. 25546). Il rapporto di cui innanzi, comunque in alcun modo esplorato ed illustrato dalle decisioni in questione, non oggetto di esplicita statuizione, è altresì individuato dalla controricorrente in modo non pertinente. Per predicare l'identità del rapporto giuridico al quale è riferibile un giudicato, non è difatti sufficiente raffrontare, come ha fatto la contribuente…, i due soggetti che sono stati parte del giudizio, ma occorre far riferimento a tutti i soggetti coinvolti nel più complesso rapporto sostanziale, che concorrono ad identificare la fattispecie concreta oggetto del giudizio. Parimenti, non si può affermare l'identità della situazione oggettiva a base del rapporto soltanto in forza della circostanza che nel presente giudizio, come in quelli addotti come precedenti costituenti il dedotto giudicato, fosse certa l'avvenuta identificazione degli autori dell'illecito sugli apparecchi di intrattenimento. La contestata responsabilità della concessionaria è stata difatti dedotta dall'A.D. con riferimento a distinte situazioni fattuali, in cui sia il proprietario dei macchinari da gioco che l'esercente dei locali nei quali questi erano installati rivestono ruoli autonomi e peculiari che, a seconda del loro atteggiarsi (anche con riferimento ai diversi esercizi commerciali ove ubicati), avrebbero potuto diversamente incidere anche sulla eventuale sussistenza della responsabilità del concessionario. Quest'ultima, poi, è individuata e delimitata, sotto il profilo oggettivo, dal numero e dalle caratteristiche delle macchine oggetto di verifica e constatazione. Occorre considerare, del resto, che la presente vicenda trae origine da uno specifico accertamento su un apparecchio illecitamente modificato [di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed installato, nella specie, presso l’esercizio commerciale “Bar della Stazione” – gestito dalla ditta Rose di [OSCURATO:PERSONA]]e che il rapporto giuridico in considerazione non ha neppure il carattere «di esecuzione prolungata», né si riferisce a fatti ad «efficacia permanente o pluriannuale» ma si traduce in un evento unitario e definito, ancorato a specifici ed autonomi fatti, la cui identità è presupposto indefettibile per l'operatività del giudicato (cfr. Cass. sez. 5, 09/10/2015, n. 20257), irrilevante restando la loro sussunzione nella medesima disciplina normativa”; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.) la “violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992” (cfr. ricorso, p. 17) per non avere la C.T.R. dichiarato l’appello inammissibile, nonostante la mancata articolazione, da parte DELL ’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] ,di specifici motivi di gravame avverso la sentenza di prime cure; che il motivo – il quale disvela un error in procedendo, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. -è inammissibile e, in ogni caso, infondato; che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, come – per quanto in questa sede interessa, l’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U, 16.11.2017, n. 27199, Rv. 645991-01); che a quanto precede aggiungasi che, avuto precipuo riguardo al processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello, delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., Sez. 5, 20.12.2018, n. 32954, Rv. 652142- 01); che, tanto premesso, rileva il Collegio come il motivo pecchi, anzitutto, di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., per non avere la difesa della LOTTOMATICA trascritto il contenuto dell’atto di appello, sì da precludere al Collegio ogni valutazione circa la fondatezza o meno della lamentata aspecificità del gravame erariale. Ed infatti, ove il ricorrente denunci –come nella specie - la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. (nonché dell’art. 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 e, per quanto in questa sede interessa, dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992) conseguente alla mancata declaratoria di inammissibilità dell'atto diappello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impiantospecifico, i predetti motivi formulati dalla controparte, giacché l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l'ammissibilità delmotivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere dispecificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anchespecificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e talespecificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio diautosufficienza di esso (arg. da Cass., Sez. 1, 6.9.2021, n. 24048, Rv. 662388-01, nonché da Cass., Sez. 1, 23.12.2020, n. 29495, Rv. 660190-01); che il principio è stato anche recentemente affermato da questa Corte con riferimento alle ricadute, sul giudizio di legittimità, delle indicazioni fornite dalla sentenza C.E.D.U. del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia): la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ. (nella specie in esame, dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992), integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della richiamata pronunzia, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale danon inciderne la stessa sostanza (Cass., Sez. L, 4.2.2022, n. 3612, Rv. 663837-01). che neppure appare deporre in senso contrario Cass., Sez. U, 18.3.2022, n. 8950, Rv. 664409-01, la quale si limita a ribadire che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito: premesso, infatti, che in quell’occasione la questione del difetto di autosufficienza riguardava non già atti processuali ma i documenti sottesi ai motivi di ricorso, (a) il cui contenuto era stato, tuttavia, puntualmente richiamato all’interno delle censure, (b) “individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti”(cfr. motivazione, p. 8, penultimo cpv.) e che, nel respingere l’eccezione di inammissibilità di quel ricorso le Sezioni Unite non hanno fatto altro che applicare un orientamento di questa Corte (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, n. 7.3.2018, 5478, Rv. 647747-01) consolidatosi già anteriormente all’intervento della Corte E.D.U. del 28 ottobre 2021 (causa Succi e altri c/Italia), nondimeno osserva il Collegio come è dalla stessa motivazione di quest’ultima pronunzia (§ 110) che si trae conferma della necessità che la Corte di legittimità, leggendo il ricorso nella sua globalità, debba poter “comprendere l'oggetto della controversia, così come il contenuto delle critiche che dovrebbero giustificare la cassazione della decisione impugnata”, senza, dunque, fare riferimento ad elementi esterni (quali gli allegati al ricorso); che da quanto precede discende, in ultima analisi, che, modulando il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione ex art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, cod. proc. civ. (alla cui stregua il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa) in conformità alle indicazioni provenienti dalla Corte di Strasburgo e, dunque, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, occorre pur sempre che all’interno del ricorso siano richiamati, sia pure in termini essenziali e per la parte d’interesse, gli atti ed i documenti sottesi alle censure svolte (Cass, Sez. 3, 14.3.2022, n. 8117, Rv. 664252-01), non essendo sufficiente a soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione (fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione), il rinvio - in assenza di ( trascrizione integrale o parziale ovvero, quantomeno, di tale) sintesi contenutistica - agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte (Cass., Sez. 1, 1.3.2022, n. 6769, Rv. 664103-01) - cfr., nella specie, le pp. 8 e 18 del ricorso); che consegue da quanto precede che la mancata trascrizione, in ricorso, dell’atto di appello sottoposto al vaglio della C.T.R. ovvero, quantomeno, dei termini essenziali in cui esso fu proposto (la difesa della LOTTOMATICA si è infatti limitata a trascrivere le conclusioni. Cfr. ricorso, p. 8, sub § 7) preclude, già in astratto, qualsivoglia delibazione del motivo, siccome carente di specificità; che, peraltro, il motivo appare altresì infondato nel merito: ed infatti, dalla piana lettura delle pp. 8 e 9 del ricorso è evidente come il gravame proposto dall’ AGENZIA non fosse carente del requisito di specificità, avendo la stessa parte ricorrente “isolato” due chiari motivi di censura della decisione di prime cure sviluppati dalla difesa erariale (individuati sub i ed ii); che con il terzo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 e dell’art. 39 quater del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 modificato dall’articolo 15, comma 8, quaterdecies del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” (cfr. ricorso, p. 19), per avere la C.T.R. erroneamente escluso l’applicabilità, in favore della contribuente, del principio del favor rei rispetto alla novella apportata all’art. 39-quater cit. dall’art. 15, comma 8, del d.l. n. 78 del 2009, che individua nel gestore e non anche nel concessionario l’unico responsabile dell’indebito utilizzo delle apparecchiature da intrattenimento; che il motivo è infondato; che, nel caso di utilizzo indebito delle apparecchiature da intrattenimento ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., il maggior prelievo erariale unico evaso (cd. maggior PR.E.U.), dovuto in ragione del superiore volume di gioco derivante dall'illecito, ha natura identica ed unitaria rispetto al prelievo erariale unico, cd. PR.E.U. (cfr., Cass., Sez. 5, 31.5.2019, n. 14969, Rv. 654116-01. Cfr. anche Cass., Sez. 5,31.5.2019, n. 14955, Rv. 654131-01; nonché, all'esito di processi vertenti tra le stesse attuali parti, Cass., Sez. 5, 29.9.2019, n. 23840, in motivazione, e, sempre in motivazione, Cass., Sez. 5, 28.5.2019, nn. 14544, 14543, 14542, 14541, 14540 e 14539); che, dunque, nell'ipotesi di trasmissione telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, nel vigore dell'art. 39, comma 13, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, soggetto passivo del tributo, in forza della posizione di garanzia rivestita quale titolare di nulla osta, è in ogni caso il concessionario di rete, responsabile in via principale per l'imposta evasa (cd. maggior PR.E.U., accertato a seguito di controllo che comprovi la sottrazione delle giocate ad imposizione) e per i relativi accessori e sanzioni, indipendentemente dalla responsabilità solidale successivamente prevista in caso di individuazione dell'autore dell'illecito per effetto dell'art. 39-quater, comma 2, del d.l. cit., nel testo introdotto dall'art. 1 della l. n. 296 del 2006 (in vigore dal 1° gennaio 2007 ed applicabile ratione temporis alla fattispecie, trattandosi di riprese eseguite sulla base di accertamenti svolti in data 23 e 24 aprile 2009. Cfr. ricorso, p. 5), anteriore, quindi, alla modifica di cui all'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009 (cfr., Cass., Sez. 5, 31.5.2019, n. 14955, Rv. 654131-01, cit.); che, pertanto, il concessionario di rete è responsabile in via principale per l'imposta evasa (cd. maggior PR.E.U.) ed i relativi accessori e sanzioni in caso di omessa identificazione dell'autore dell'illecito, mentre, qualora quest'ultimo sia identificato, ne risponde pur sempre con lo stesso, sebbene a titolo solidale (Cass. Sez. 5, 25.5.2018, n. 13116, Rv. 648667- 01; Cass., Sez. 5, 6.6.2018, n. 14563, Rv. 649003-01). Detto in altri termini, nell'ipotesi di trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, ai sensi dell'art. 39-quater, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 84, della l. n. 296 del2006 (e, si ribadisce, applicabile "ratione temporis" alla fattispecie), la responsabilità solidale gravante, tra gli altri, sul possessore dei locali nel quale sono installati gli apparecchi e sul concessionario di rete titolare del relativo nulla osta non è prevista a titolo di concorso nell'illecito e con funzione sanzionatoria, bensì con finalità di rafforzamento della garanzia dell'integrità dei flussi tributari scaturenti dall'esercizio delle macchine da gioco, con la conseguenza che non è per ciò stesso applicabile retroattivamente –né incide su detta responsabilità - la modifica operata dall'art. 15, comma 8-quaterdecies, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, che ha individuato, quale unico responsabile principale, solamente l'autore dell'illecito (Cass., Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 34076, Rv. 656399-01; Cass., Sez. 5, 8.10.2020, n. 21670); che, a tale ultimo profilo, si è infatti sottolineato (cfr. anche, in motivazione, Cass., Sez. 5, 19.12.2019, n. 34076, Rv. 656399- 01, pp. 5-7) che la norma, in entrambe le successive formulazioni, non ha precipua funzione di norma sanzionatoria amministrativa, limitandosi ad individuare l'area dei potenziali responsabili dell'adempimento dell'obbligazione tributaria e del pagamento delle eventuali sanzioni correlate, sia in via diretta che sussidiaria e/o indiretta solidale, in relazione ad una serie di condotte di esercizio di apparecchi o congegni da gioco, non meglio definite, costituenti illecito civile, amministrativo o penale; tanto ciò è vero che la previsione e quantificazione delle diverse sanzioni amministrative in relazione alle singole condotte illecite è poi contenuta nel successivo art. 39- quinquies (intitolato "Sanzioni in materia di prelievo erariale unico"), costituente la norma sanzionatoria in senso proprio, che individua fattispecie e tipologia delle condotte illecite e quantifica le sanzioni edittali, rimaste immodificate anche con la novella del 2009. La stessa previsione della solidarietà, cioè, non ha una funzione sanzionatoria, bensì semplicemente di rafforzamento della garanzia di raggiungimento dell'obiettivo di preservare l'integrità dei flussi tributari scaturenti dall'esercizio delle macchine da gioco e dell'introito anche delle sanzioni, onerandone quei soggetti che, in virtù della speciale relazione con le macchine da gioco, ne traggono vantaggio economico, sicché la responsabilità solidale per le sanzioni amministrative da illecito è addossata in precipua funzione di garanzia dell'adempimento, e non già a titolo di concorso nell'illecito, che altrimenti darebbe luogo ad una sua responsabilità diretta; che neppure si può sostenere, quindi, che la norma come modificata dall'art. 15 comma 8, cit., sia più favorevole della precedente: identico rimanendo l'illecito amministrativo e/o civilistico sotto il profilo della condotta sanzionata (omessa trasmissione telematica dei dati di gioco), pur esclusa la possibilità di una responsabilità diretta sussidiaria del concessionario, identica resta, infatti, l'ipotesi di responsabilità solidale di quest'ultimo per il pagamento di tributi, interessi e sanzioni, con le medesime condizioni; sicché non appaiono realizzati i presupposti dell'ipotesi prevista nell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, e cioè che il fatto precedentemente sanzionato più non lo sia con la normativa sopravvenuta, per essere in entrambi i casi la responsabilità del concessionario solidale per fatto illecito altrui; che la sentenza impugnata, va, pertanto, confermata in parte qua, sia pure con tale ampliatamotivazione; che con il quarto ed ultimo motivo, infine, la difesa della ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione e falsa applicazione degli articoli 136, comma 2 n. 4 c.p.c. e 36 D.Lgs. n. 546/1992”, per avere la C.T.R. reso una motivazione apparente in relazione alle ragioni sottese alla conferma dell’atto impositivo, anche in relazione al profilo squisitamente sanzionatorio; che il motivo è, in parte infondato, in parte inammissibile; che è noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01); che, in particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061- 01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); che, tanto premesso, osserva la Corte come il lamentato vizio non sussista avuto riguardo all’imposta, essendo chiaro l’iter motivazionale sotteso alla decisione impugnata: ed infatti, la C.T.R. ha ritenuto la LOTTOMATICA tenuta al pagamento, quale concessionaria di rete responsabile in solido con il gestore, del maggior PR.E.U. conseguente all’indebito utilizzo, all’interno dell’esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , delle apparecchiature da intrattenimento ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., per risultare applicabile ratione temporis, in considerazione del momento in cui fu realizzata ed accertata la fattispecie illecita (cfr. sentenza impugnata, p. 4, penultimo cpv.), l’art. 39-quater, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 1 della l. n. 296 del 2006, stante la inapplicabilità retroattiva della successiva novella introdotta con l’articolo 15, comma 8-quaterdecies del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (cfr. sentenza impugnata, p. 4); che, quanto poi alle sanzioni, premesso che, per quanto appena detto, il motivo non si confronta con la decisione impugnata, che spiega espressamente e dettagliatamente le ragioni per cui è ravvisabile, in capo alla odierna ricorrente, una responsabilità solidale per il fatto illecito sotteso alla ripresa per cui è causa, osserva in ogni caso il Collegio come, rispetto alle (ulteriori) doglianze inerenti al “quantum delle sanzioni…calcolato applicando la circostanza soggettiva della personalità del trasgressore che come tale è inerente esclusivamente alla persona del medesimo e non comunicabile agli asseriti obbligati in solido” (cfr. ricorso, p. 28), la censura (a) pecca di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non avendo parte ricorrente trascritto il contenuto degli atti impositivi impugnati (né essendo sufficiente, per quanto già esposto in precedenza, la loro mera allegazione agli atti del fascicolo di parte, sub C e D. Cfr., in particolare, l’indice degli allegati contenuto alla p. 29 del ricorso), sì da precludere alla Corte qualsivoglia valutazione circa la modalità di calcolo delle sanzioni in questione (se conforme o meno, cioè, a quanto lamentato dalla ricorrente) e, in ogni caso, è (b) inammissibile per carenza di interesse, stante la posizione (cfr. supra ) assunta dal concessionario di rete rispetto al fatto illecito commesso da un terzo e che rende il primo obbligato in solido con il secondo anche rispetto, per l’appunto, alle sanzioni applicabili a quest’ultimo (arg. da Cass., Sez. 5, 31.5.2019, n. 14955, Rv.654131-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della [OSCURATO:PERSONA] S . P . A ., in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ,in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la [OSCURATO:PERSONA] S . P . A ., in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELL
Sentenza Cassazione n. 25054/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris