CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 31341/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17748-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2609 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 316/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 15/03/2016 R.G.N. 156/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 17748/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne dal Tribunale di Fermo la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a al pagamento della somma di C 41.704,31 oltre interessi e rivalutazione a titolo di compenso per l'attività svolta e connessa al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intercorsa con la convenuta nel periodo dal febbraio 2010 al febbraio 2012 e della somma di C 20.000,00 oltre accessori a titolo di rimborso delle spese sostenute. 2. La Corte di appello di Ancona, investita del gravame da parte della società, lo ritenne ammissibile e lo accolse rigettando la domanda originariamente proposta. 3. Ad avviso del giudice di appello non vi era prova che tra le parti fosse intercorso un rapporto di collaborazione a progetto ex art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, la cui esistenza non era stata neppure allegata dal ricorrente, mancando del tutto l'evidenza di una para subordinazione da ravvisare in caso di prestazione non occasionale, protratta nel tempo, funzionalmente connessa all'attività del committente. L'accordo invece aveva ad oggetto lo sviluppo di una idea originale del Sabbioni da realizzare con l'apporto economico della società. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo al quale ha opposto difese con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con l'unico motivo di ricorso è denunciata, in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 cod. proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1218 e ss. e 1321 e ss. cod. civ. e l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti. 5.1. Il ricorrente espone che tra le parti era incontroversa l'esistenza di un contratto, valido ed efficace, per la produzione e commercializzazione di indumenti attraverso una società da costituirsi. 5.2. Deduce che il rapporto era cessato ad iniziativa della società che aveva trattenuto tutti i proventi e non aveva mai reso il conto, sicché le prestazioni rese non erano state mai compensate. r.g. n. 17748/2016 5.3. Sostiene che, a fronte dell'inadempimento, era onere della resistente dimostrarne la non imputabilità ed esclude che la scarsa convenienza dell'operazione concordata potesse giustificare la risoluzione del contratto e l'inadempimento delle obbligazioni connesse, con diritto al risarcimento in caso di inadempimento. 5.4. Ribadisce che mai era stata allegata l'esistenza di un contratto di collaborazione a progetto e deduce che erroneamente, perciò, la Corte di merito si era confrontata con tale tipologia contrattuale per negare il compenso connesso senza, tuttavia, tenere conto del fatto che ciò che era stato chiesto era il compenso mai erogato in relazione al contratto atipico con causa mista del quale non era stata mai negata l'esistenza e la validità. 6. Il ricorso è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni. 6.1. Pur a voler tralasciare il carattere promiscuo della censura che tratta in maniera indistinta la violazione di legge e l'omessa motivazione sovrapponendo così motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c. senza che sia possibile cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fattoitscindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. Cass. sez. un. 06/05/2015 n. 9100 e più recentemente Cass. 09/12/2021 n. 39169) in ogni caso la censura per come è formulata si palesa altresì generica nei suoi contenuti ed inidonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata. 6.2. Per sostenere, come sembra che si faccia, una errata interpretazione della domanda contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio - da intendersi come risarcimento per inadempimento all'obbligazione convenuta nel contratto a causa mista e non come compenso connesso ad una attività di collaborazione coordinata e continuativa - azione risarcitoria per inadempimento contrattuale che, peraltro, non avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice del lavoro, il ricorrente avrebbe dovuto, e non lo ha fatto, riprodurre nel ricorso la domanda contenuta nel ricorso di primo grado (che era stata accolta dal Tribunale) così da consentire alla Corte di apprezzarne sin r.g. n. 17748/2016 dalla lettura del ricorso il contenuto senza dover accedere agli atti contenuti nel fascicolo processuale. 6.3. Sebbene infatti il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trovi applicazione quando si assuma che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) od a quello del "tantum devolutum quantum appellatum" (art. 345 cod. proc. civ.), trattandosi in tal caso della denuncia di un "error in procedendo" che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed alli interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (cfr. Cass.10/10/2014 n. 21421), tuttavia, anche i laídove si denunci un vizio processuale è necessario che la censura per essere ammissibile specificatamente riporti il contenuto delle domande avanzate. 6.4. In definitiva il ricorrente, anche con la memoria illustrativa, pretende di accentuare, ancora una volta inammissibilmente, profili giuridici differenti rispetto a quelli che hanno costituito oggetto dell'esame da parte della Corte territoriale senza neppure denunciare un vizio di ultra o extra petizione. Come si è ricordato, infatti, la sentenza impugnata ha negato il diritto ai compensi avendo accertato che, diversamente da quanto affermato, non solo tra le parti non era intercorso un rapporto di collaborazione a progetto ex art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, ma neppure era ravvisabile una prestazione non occasionale, protratta nel tempo e funzionalmente connessa all'attività del committente poiché l'accordo intercorso tra le parti aveva ad oggetto lo sviluppo di una idea originale del Sabbioni da realizzare con l'apporto economico della società, rimasta a livello di progetto, che, se avesse avuto successo, avrebbe portato benefici economici alle parti dell'accordo stesso. 7. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Inoltre, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte r.g. n. 17748/2016 del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 4.000,00 per compensi professionali, e 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a n