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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21189/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile LEGAMBIENTE-ONLUS nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA], FEDERFAUNA E ENPA avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito, per la parte civile ricorrente, l'AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso come da conclusioni scritte e nota spese depositate in udienza; uditi l'AVV. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'AVV. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso e chiedendone comunque il rigetto.[OSCURATO:PERSONA]-0 1.«[OSCURATO:PERSONA]» ricorre per l'annullamento della sentenza del 19/08/2021 della Corte di appello di Bologna che, in riforma della sentenza del 28/03/2019 del Tribunale della stessa città, impugnata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo A (artt. 81, cpv., 110, 544-ter, commi primo e secondo, cod. pen.) per violazione del divieto di bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen., ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo reato per non avere commesso il fatto, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo B (artt. 81, cpv., 334 cod. pen.) perché il fatto non sussiste, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo C (art. 337 cod. pen.) per essere il reato estinto per prescrizione. 1.1.PremesSo che il ricorso riguarda il solo reato di cui al capo A, deduce, con il primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc:. pen.

Osserva al riguardo che: i) il fatto oggetto di precedente sentenza (di proscioglimento per prescrizione) era qualificato ai sensi dell'art. 727, cpv., cod. pen., ed era contestato come "accertato il 19/11/2012"; ii) quello oggetto di odierna regiudicanda è contestato come commesso "il 17/11/2012 ed in epoca anteriore e prossima a tale data"; iii) in sede di accesso del 17/11/2012 erano stati sequestrati i 96 cani rinvenuti dagli agenti, sicché si deve escludere che le circostanze di fatto relative alla contestazione del 19/11/2012 siano le stesse, non fosse altro che per la diversità dei cani oggetto dei due accertamenti; iv) la Corte di appello ha ritenuto la violazione del divieto di "bis in idem "senza avere a disposizione il fascicolo del PM del primo processo; v) inoltre i due reati (art. 544-ter cod. pen. e 727, cpv., cod. pen.) ben possono concorrere, trattandosi di fattispecie completamente differenti quanto all'elemento soggettivo (delitto l'uno, contravvenzione punibile anche a titolo colposo l'altra). 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione delle norme in materia di concorso di persone nel reato con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che erano intestatari di alcuni dei cani sequestrati già da prima del sequestro stesso (13 lo Stefanelli, 2 a testa i Benati) a riprova della co-gestione dell'allevamento. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, conviveva con la Benati nello stesso appartamento adiacente il luogo di detenzione dei 96 cani, laddove [OSCURATO:PERSONA] e Marco sono parenti stretti dell'imputata. 2.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria con cui chiedono che il ricorso venga dichiarato inammissibile o sia comunque rigettato. 3.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto, con memoria difensiva, il rigetto del ricorso. 4.E' stato inoltre trasmesso il certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 2.Entrambi i motivi sollecitano uno scrutinio non consentito in sede di legittimità poiché postulano la possibilità, per la Corte di cassazione, di accedere al fascicolo del dibattimento e di leggerne il contenuto. 2.1.E' necessario ribadire che: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); b) l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non i espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); c) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di mptivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); d) il travisamento della prova è configurabile solo quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). 2.2.Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne deduce il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli; d) non è consentito, in caso di cd.

"doppia conforme", eccepire il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello sopratutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado. 2.3.Non è dunque ammesso, in sede di legittimità, proporre un'interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove ciò non è consentito nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova.

Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. 2.4.Nel caso di specie, tanto la dedotta violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. quanto quella dell'art. 110 cod. pen. si basano su elementi di prova sottoposti direttamente alla Corte di cassazione così da proporre una ricostruzione del fatto diversa da quello operata dai Giudici di merito. 2.5.Così operando, però, la ricorrente denunzia la violazione di legge sulla base di un fatto (proposto) diverso da quello che risulta dalla lettura delle sentenze di merito, deducendo, nei fatti, un vero e proprio vizio di motivazione ma demandando alla Corte di cassazione l'inammissibile compito di individuare quale dei tre profili del vizio (mancanza, carenza, contraddittorietà intrinseca e/o estrinseca) sia ricavabile dalla diretta lettura degli atti del fascicolo del dibattimento. 2.6.51 tratta di operazione che non è affatto consentita per le ragioni ampiamente spiegate e che rende il ricorso inammissibile. 3.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile LEGAMBIENTE-ONLUS nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA], FEDERFAUNA E ENPA avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito, per la parte civile ricorrente, l'AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso come da conclusioni scritte e nota spese depositate in udienza; uditi l'AVV. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'AVV. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso e chiedendone comunque il rigetto.[OSCURATO:PERSONA]-0 1.«[OSCURATO:PERSONA]» ricorre per l'annullamento della sentenza del 19/08/2021 della Corte di appello di Bologna che, in riforma della sentenza del 28/03/2019 del Tribunale della stessa città, impugnata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo A (artt. 81, cpv., 110, 544-ter, commi primo e secondo, cod. pen.) per violazione del divieto di bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen., ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo reato per non avere commesso il fatto, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo B (artt. 81, cpv., 334 cod. pen.) perché il fatto non sussiste, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo C (art. 337 cod. pen.) per essere il reato estinto per prescrizione. 1.1.PremesSo che il ricorso riguarda il solo reato di cui al capo A, deduce, con il primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc:. pen. Osserva al riguardo che: i) il fatto oggetto di precedente sentenza (di proscioglimento per prescrizione) era qualificato ai sensi dell'art. 727, cpv., cod. pen., ed era contestato come "accertato il 19/11/2012"; ii) quello oggetto di odierna regiudicanda è contestato come commesso "il 17/11/2012 ed in epoca anteriore e prossima a tale data"; iii) in sede di accesso del 17/11/2012 erano stati sequestrati i 96 cani rinvenuti dagli agenti, sicché si deve escludere che le circostanze di fatto relative alla contestazione del 19/11/2012 siano le stesse, non fosse altro che per la diversità dei cani oggetto dei due accertamenti; iv) la Corte di appello ha ritenuto la violazione del divieto di "bis in idem "senza avere a disposizione il fascicolo del PM del primo processo; v) inoltre i due reati (art. 544-ter cod. pen. e 727, cpv., cod. pen.) ben possono concorrere, trattandosi di fattispecie completamente differenti quanto all'elemento soggettivo (delitto l'uno, contravvenzione punibile anche a titolo colposo l'altra). 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione delle norme in materia di concorso di persone nel reato con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che erano intestatari di alcuni dei cani sequestrati già da prima del sequestro stesso (13 lo Stefanelli, 2 a testa i Benati) a riprova della co-gestione dell'allevamento. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, conviveva con la Benati nello stesso appartamento adiacente il luogo di detenzione dei 96 cani, laddove [OSCURATO:PERSONA] e Marco sono parenti stretti dell'imputata. 2.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria con cui chiedono che il ricorso venga dichiarato inammissibile o sia comunque rigettato. 3.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto, con memoria difensiva, il rigetto del ricorso. 4.E' stato inoltre trasmesso il certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2.Entrambi i motivi sollecitano uno scrutinio non consentito in sede di legittimità poiché postulano la possibilità, per la Corte di cassazione, di accedere al fascicolo del dibattimento e di leggerne il contenuto. 2.1.E' necessario ribadire che: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); b) l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non i espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); c) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di mptivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); d) il travisamento della prova è configurabile solo quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). 2.2.Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne deduce il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli; d) non è consentito, in caso di cd. "doppia conforme", eccepire il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello sopratutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado. 2.3.Non è dunque ammesso, in sede di legittimità, proporre un'interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove ciò non è consentito nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. 2.4.Nel caso di specie, tanto la dedotta violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. quanto quella dell'art. 110 cod. pen. si basano su elementi di prova sottoposti direttamente alla Corte di cassazione così da proporre una ricostruzione del fatto diversa da quello operata dai Giudici di merito. 2.5.Così operando, però, la ricorrente denunzia la violazione di legge sulla base di un fatto (proposto) diverso da quello che risulta dalla lettura delle sentenze di merito, deducendo, nei fatti, un vero e proprio vizio di motivazione ma demandando alla Corte di cassazione l'inammissibile compito di individuare quale dei tre profili del vizio (mancanza, carenza, contraddittorietà intrinseca e/o estrinseca) sia ricavabile dalla diretta lettura degli atti del fascicolo del dibattimento. 2.6.51 tratta di operazione che non è affatto consentita per le ragioni ampiamente spiegate e che rende il ricorso inammissibile. 3.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe
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