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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:442
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0204_RES

Causa C‑204/21 [OSCURATO:PERSONA] europea contro Repubblica di Polonia Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2023 «Inadempimento di uno Stato – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Indipendenza dei giudici – Articolo 267 TFUE – Facoltà di interrogare la Corte in via pregiudiziale – Primato del diritto dell’Unione – Competenze in materia di revoca dell’immunità penale dei giudici, nonché in materia di diritto del lavoro, di previdenza sociale e di pensionamento dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) attribuite alla Sezione disciplinare di tale organo giurisdizionale – Divieto per gli organi giurisdizionali nazionali di mettere in discussione la legittimità degli organi giurisdizionali e degli organi costituzionali oppure di accertare o valutare la legittimità della nomina dei giudici o dei poteri giurisdizionali di questi ultimi – Verifica da parte di un giudice del rispetto di taluni requisiti relativi all’esistenza di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, qualificata come “illecito disciplinare” – Competenza esclusiva a esaminare le questioni relative alla mancanza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice attribuita alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche del Sąd Najwyższy (Corte suprema) – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali – Diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere c) ed e), e paragrafo 3, secondo comma – Articolo 9, paragrafo 1 – Dati sensibili – Normativa nazionale che impone ai giudici di effettuare una dichiarazione relativa alla loro appartenenza ad associazioni, fondazioni o partiti politici, nonché alle funzioni esercitate al loro interno, e che prevede la pubblicazione on-line dei dati contenuti in tali dichiarazioni» Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Rispetto dello Stato di diritto – Riforma legislativa relativa all’organizzazione giudiziaria e allo status dei giudici – Nozione di identità nazionale di uno Stato membro – Violazione di tale nozione a causa del rispetto dei principi e valori dell’Unione europea – Insussistenza – Competenza della Corte a controllare la legittimità delle misure nazionali (Artt. 2, § 1, 4, § 2, e 19, § 1 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2) (v. punti 62, 63, 69‑74, 80) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Primato ed effetto diretto del diritto dell’Unione – Obblighi dei giudici nazionali – Competenza esclusiva della Corte a fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione (Art. 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 75‑79) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Attribuzione a una sezione disciplinare della Corte suprema delle competenze in materia di revoca dell’immunità penale dei giudici, nonché in materia di diritto del lavoro, di previdenza sociale e di pensionamento applicabili ai giudici – Sezione che non soddisfa il requisito di indipendenza e di imparzialità – Inammissibilità – Inadempimento (Art. 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 91‑103, dispositivo 1) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Normativa nazionale che consente di qualificare come illecito disciplinare l’esame del rispetto dei requisiti relativi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Normativa che non definisce in modo chiaro e preciso i comportamenti che possono determinare la responsabilità disciplinare dei giudici – Normativa che non consente di evitare l’esposizione di tali giudici al rischio di incorrere in una responsabilità disciplinare per il solo fatto delle loro decisioni – Inammissibilità – Inadempimento (Artt. 2 e 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 125‑128, 132, 134‑138, 142, 145‑148, 152, 163, 165, 166, dispositivo 2) Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2) (v. punti 129‑131) Stati membri – Obblighi – Competenza dei giudici nazionali a interrogare la Corte – Obbligo di leale cooperazione – Normativa nazionale che può esporre un giudice a un procedimento disciplinare a causa di un rinvio pregiudiziale alla Corte o che attribuisce a una sezione della Corte suprema la competenza esclusiva a esaminare le contestazioni e le questioni di diritto riguardanti la mancanza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice – Inammissibilità – Inadempimento (Art. 267, commi 2 e 3, TFUE) (v. punti 153‑159, 161, 168, 275, 290, dispositivi 2 e 4) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Primato ed effetto diretto del diritto dell’Unione – Normativa nazionale formulata in modo ampio e impreciso, che vieta a tutti gli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto dei requisiti relativi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Normativa tale da ostacolare la disapplicazione delle disposizioni contrastanti con quelle del diritto dell’Unione – Inammissibilità – Inadempimento (Art. 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 200, 201, 209, 213, 215‑217, 219, 223‑231, dispositivo 3) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Primato ed effetto diretto del diritto dell’Unione – Diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Concentrazione di competenze giurisdizionali relative a requisiti derivanti dal diritto dell’Unione – Rispetto di tali requisiti che deve essere garantito trasversalmente in tutti i settori di applicazione del diritto dell’Unione – Normativa nazionale che stabilisce la competenza esclusiva di una sezione della Corte suprema a esaminare le contestazioni e le questioni di diritto riguardanti la mancanza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice – Inammissibilità – Inadempimento (Artt. 2 e 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 268‑274, 276, 278‑280, 285‑287, dispositivo 4) Ravvicinamento delle legislazioni – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2016/679 – Ambito di applicazione – Deroghe – Trattamento di dati nel contesto di un’attività che non rientra nel diritto dell’Unione – Attività diretta a salvaguardare la sicurezza nazionale o ascrivibile a tale categoria – Nozione – Interpretazione restrittiva – Raccolta e pubblicazione on-line delle informazioni relative a talune attività associative o politiche dei giudici, con l’obiettivo di preservare la neutralità politica e l’imparzialità degli stessi – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679, artt. 2, § 2, e 4, punto 1) (v. punti 315‑324) Diritti fondamentali – Rispetto della vita privata – Tutela dei dati personali – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 8) (v. punti 328, 329) Ravvicinamento delle legislazioni – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2016/679 – Presupposti di liceità di un trattamento di dati personali – Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale incombente al titolare del trattamento – Nozione – Trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri – Nozione – Raccolta e pubblicazione on-line delle informazioni relative a talune attività associative o politiche dei giudici, con l’obiettivo di preservare la neutralità politica e l’imparzialità degli stessi – Inclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679, art. 6, § 1, comma 1, c) ed e)] (v. punti 332, 335, 336, 338‑340, 349) Ravvicinamento delle legislazioni – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2016/679 – Trattamento di categorie particolari di dati personali – Nozione – Raccolta e pubblicazione on-line delle informazioni relative a talune attività associative o politiche dei giudici, con l’obiettivo di preservare la neutralità politica e l’imparzialità degli stessi – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679, art. 9, § 1) (v. punti 341, 343‑347, 349) Ravvicinamento delle legislazioni – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2016/679 – Presupposti di liceità di un trattamento di dati personali – Normativa nazionale che impone ai giudici di effettuare una dichiarazione sulla loro appartenenza ad associazioni, fondazioni o partiti politici e che prevede la pubblicazione on-line di tali dati – Finalità di interesse generale di preservazione della neutralità politica e dell’imparzialità dei magistrati – Disposizioni riguardanti le informazioni relative all’appartenenza a un partito politico prima della nomina e durante l’esercizio del mandato di giudice prima del 29 dicembre 1989 – Disposizioni inidonee a raggiungere tale obiettivo – Disposizioni riguardanti le informazioni relative all’appartenenza a un’associazione o a una fondazione senza scopo di lucro – Proporzionalità – Insussistenza – Inadempimento [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 8, e 52, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679, considerando 39 e art. 6, § 1, comma 1, c) ed e), e § 3, e art. 9, §§ 1 e 2, g)] (v. punti 334, 337, 342, 350, 353‑360, 362, 364‑367, 372, 374‑384, dispositivo 5) [OSCURATO:PERSONA] 2017, in seno al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) sono state costituite due nuove sezioni, vale a dire l’[OSCURATO:PERSONA] (Sezione disciplinare) e l’[OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche).

Con una legge del 20 dicembre 2019 di modifica della legge sulla Corte suprema, entrata in vigore nel 2020, sono state attribuite alle due sezioni in parola nuove competenze, in particolare relative all’avvio di un procedimento penale nei confronti di giudici o alla loro sottoposizione a custodia cautelare ( 1 ).

Dal canto suo, la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche si è vista conferire una competenza esclusiva a esaminare le contestazioni e le questioni di diritto relative all’indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice ( 2 ).

Inoltre, in forza di tale legge di modifica, è vietato alla Corte suprema, inclusa quest’ultima sezione, mettere in discussione la legittimità degli organi giurisdizionali, degli organi costituzionali dello Stato e degli organi di controllo e di tutela del diritto, nonché accertare e valutare la legittimità della nomina di un giudice ( 3 ).

La citata legge fornisce altresì precisazioni per quanto riguarda la nozione di illecito disciplinare dei giudici ( 4 ).

La medesima legge di modifica ha novellato anche la legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari, introducendo in quest’ultima disposizioni analoghe a quelle che hanno modificato la legge sulla Corte suprema ( 5 ).

Essa stabilisce altresì il regime applicabile a eventuali procedimenti penali avviati nei confronti dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari ( 6 ).

Per di più, essa impone a questi ultimi e ai giudici della Corte suprema taluni obblighi di dichiarazione in materia di appartenenza ad associazioni, fondazioni senza scopo di lucro e partiti politici, anche in relazione a periodi precedenti all’assunzione delle loro funzioni, e prevede la pubblicazione on-line di dette informazioni ( 7 ).

Molte di tali nuove disposizioni si applicano anche agli organi giurisdizionali amministrativi ( 8 ).

Ritenendo che la Polonia, nell’adottare le nuove norme in parola, sia venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza del diritto dell’Unione ( 9 ), la [OSCURATO:PERSONA] europea ha proposto un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte, ai sensi dell’articolo 258 TFUE.

Nella sentenza pronunciata nella presente causa, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].

Essa constata che tali nuove disposizioni nazionali pregiudicano l’indipendenza dei giudici garantita dal combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta e per di più violano, da un lato, gli obblighi imposti ai giudici nazionali nell’ambito del meccanismo del rinvio pregiudiziale e, dall’altro, il principio del primato del diritto dell’Unione.

Inoltre, le disposizioni che istituiscono i meccanismi dichiarativi nei confronti dei giudici e la pubblicazione online dei dati così raccolti violano il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla tutela dei dati personali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dal regolamento generale sulla protezione dei dati (in prosieguo: il «RGPD» ( 10 )).

Giudizio della Corte Per quanto riguarda, in un primo tempo, la competenza della Corte a pronunciarsi sulle censure dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alle violazioni del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 47 della Carta, nonché del principio del primato del diritto dell’Unione, la Corte ricorda che l’Unione si fonda su valori che sono comuni agli Stati membri ( 11 ) e che il rispetto di tali valori costituisce una condizione preliminare per l’adesione all’Unione ( 12 ).

L’Unione riunisce, quindi, Stati che hanno liberamente e volontariamente aderito a detti valori, il cui rispetto e la cui promozione costituiscono il presupposto fondamentale del reciproco affidamento tra gli Stati membri.

Il rispetto di tali valori da parte di uno Stato membro costituisce, dunque, una condizione per il godimento di tutti i diritti derivanti dall’applicazione dei trattati allo Stato membro in parola e non può essere ridotto a un obbligo cui uno Stato candidato è tenuto al fine di aderire all’Unione e al quale potrebbe sottrarsi dopo la sua adesione.

La Corte evidenzia, a tal riguardo, che l’articolo 19 TUE concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE ( 13 ) e dispone che spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.

La Corte dichiara, di conseguenza, che i requisiti derivanti dal rispetto di valori e principi come lo Stato di diritto, la tutela giurisdizionale effettiva e l’indipendenza della giustizia non possono incidere sull’identità nazionale di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE.

La Corte ricorda, quindi, che, nella scelta del proprio rispettivo modello costituzionale, gli Stati membri sono tenuti a osservare il requisito di indipendenza dei giudici derivante dall’articolo 2 e dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e che sono dunque tenuti, in particolare, a provvedere affinché sia evitata qualsiasi regressione della loro legislazione in materia di organizzazione della giustizia riguardo al valore dello Stato di diritto, astenendosi segnatamente dall’adottare norme che pregiudichino l’indipendenza dei giudici.

Per di più, la Corte ricorda, a tal riguardo, che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta, pone a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro e preciso, che non è accompagnato da alcuna condizione con riferimento, in particolare, all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici chiamati a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione e al requisito che questi ultimi siano precostituiti per legge, e ha un effetto diretto che implica, in conformità al principio del primato del diritto dell’Unione, la disapplicazione di qualsiasi disposizione, giurisprudenza o prassi nazionale contraria a tali disposizioni del diritto dell’Unione.

Poiché la Corte detiene una competenza esclusiva a fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione, spetta dunque, se del caso, al giudice costituzionale nazionale interessato modificare la propria giurisprudenza che sia incompatibile con il diritto dell’Unione, come interpretato, in tali termini, dalla Corte.

Di conseguenza, la Corte si dichiara competente a esaminare le censure dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA].

Esaminando, in un secondo tempo, il tenore delle censure dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte dichiara, in primo luogo, che, avendo attribuito alla Sezione disciplinare della Corte suprema, la cui indipendenza e la cui imparzialità non sono garantite, la competenza a decidere in merito a controversie aventi incidenza diretta sullo status e sull’esercizio delle funzioni di giudice e di giudice ausiliario, come le controversie in materia di revoca dell’immunità penale dei giudici, nonché in materia di diritto del lavoro, di previdenza sociale e di pensionamento dei giudici della Corte suprema, la Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

A tal riguardo, la Corte ricorda che l’ordinamento giuridico dello Stato membro di cui trattasi deve prevedere garanzie idonee a evitare qualsiasi rischio di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie o di pressione e di intimidazione nei confronti dei giudici, che può far sorgere, segnatamente, un’apparenza di mancanza di indipendenza o di imparzialità da parte loro, idonea a ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto ( 14 ).

È quindi importante, come la Corte ha già dichiarato relativamente alle norme applicabili al regime disciplinare dei giudici ( 15 ), che, viste, in particolare, le conseguenze considerevoli che possono derivarne per quanto riguarda sia lo sviluppo della carriera dei giudici che le condizioni di vita di questi ultimi, le decisioni che autorizzano l’esercizio dell’azione penale nei confronti degli stessi, il loro arresto e la loro incarcerazione, o la riduzione della loro retribuzione, oppure le decisioni relative ad aspetti essenziali dei regimi di diritto del lavoro, di previdenza sociale o di pensionamento applicabili a tali giudici siano adottate o controllate da un organo che soddisfi a sua volta le garanzie inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui quella di indipendenza.

In secondo luogo, la Corte constata che, adottando le disposizioni che consentono di qualificare come illecito disciplinare l’esame del rispetto dei requisiti dell’Unione relativi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge ( 16 ), la Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, nonché in forza dell’articolo 267 TFUE.

A questo proposito, la Corte ricorda che il diritto fondamentale all’equo processo implica, in particolare, che ogni organo giurisdizionale abbia l’obbligo di verificare se la sua composizione gli consenta di costituire un siffatto giudice quando, a tal riguardo, sorga un dubbio serio.

Essa menziona altresì che la verifica del rispetto dei predetti requisiti può imporsi ai giudici nazionali in diverse altre circostanze e che una siffatta verifica può, segnatamente, riguardare la questione se un’irregolarità che vizia la procedura di nomina di un giudice possa aver determinato una violazione di tale diritto fondamentale.

In tali circostanze, il fatto che un organo giurisdizionale nazionale svolga i compiti che gli sono affidati dai trattati e ottemperi agli obblighi a esso incombenti in forza di questi ultimi, dando attuazione a disposizioni quali l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta, non può, per definizione, essere qualificato come illecito disciplinare senza che dette disposizioni del diritto dell’Unione siano ipso facto violate.

Orbene, la Corte osserva, anzitutto, che le definizioni degli illeciti disciplinari di cui trattasi hanno carattere molto ampio e vago, sicché coprono ipotesi in cui i giudici sono chiamati a esaminare se essi stessi, l’organo giurisdizionale in cui siedono, altri giudici o altri organi giurisdizionali soddisfino i requisiti derivanti dalle disposizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’articolo 47 della Carta.

Le disposizioni nazionali in questione non consentono neppure di garantire che la responsabilità dei giudici interessati derivante dalle decisioni giurisdizionali che essi sono chiamati a emettere sia strettamente limitata a ipotesi del tutto eccezionali e che il regime disciplinare applicabile ai giudici non possa, di conseguenza, essere utilizzato a fini di controllo politico delle decisioni giudiziarie.

Inoltre, alla luce delle condizioni e del contesto particolari in cui tali disposizioni nazionali sono state adottate, la Corte sottolinea che i termini scelti dal legislatore polacco riecheggiano in maniera manifesta una serie di quesiti che hanno condotto diversi organi giurisdizionali polacchi ad adire la Corte in via pregiudiziale per quanto riguarda la conformità all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 47 della Carta di plurime modifiche legislative recenti, che hanno inciso sull’organizzazione della giustizia in Polonia.

Di conseguenza, la Corte ritiene che sia accertato il rischio che dette disposizioni nazionali siano oggetto di un’interpretazione che consenta che il regime disciplinare applicabile ai giudici venga utilizzato al fine di impedire agli organi giurisdizionali nazionali di cui trattasi di effettuare talune constatazioni che il diritto dell’Unione impone loro e influisca sulle decisioni giudiziarie di tali organi giurisdizionali, pregiudicando così l’indipendenza dei citati giudici, e che dette disposizioni del diritto dell’Unione siano, pertanto, violate per tale ragione.

Le medesime disposizioni nazionali violano altresì l’articolo 267 TFUE, in quanto comportano il rischio che i giudici nazionali siano sanzionati in via disciplinare per aver effettuato rinvii pregiudiziali alla Corte.

Per quanto riguarda, più specificamente, l’illecito disciplinare relativo alla «violazione manifesta e flagrante delle disposizioni di legge» da parte dei giudici della Corte suprema ( 17 ), la Corte ritiene che la disposizione nazionale che la prevede pregiudichi anche l’indipendenza di tali giudici, dato che non consente di evitare che il regime disciplinare applicabile nei confronti di detti giudici sia utilizzato al fine di generare pressioni e un effetto dissuasivo in grado di influenzare il contenuto delle loro decisioni.

Tale disposizione limita altresì l’obbligo della Corte suprema di sottoporre domande di pronuncia pregiudiziale alla Corte, attraverso la possibilità di avvio di un procedimento disciplinare.

In terzo luogo, la Corte dichiara che, adottando le disposizioni che vietano a tutti gli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione relativi alla garanzia di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge ( 18 ), la Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, nonché in forza del principio del primato del diritto dell’Unione.

A tal proposito, la Corte precisa che dette disposizioni nazionali vietano non solo di «accertare», ma anche di «valutare», sotto il profilo della loro «legittimità», sia la «nomina» stessa che il «potere di esercitare funzioni in materia di amministrazione della giustizia che deriva da tale nomina».

Inoltre, le medesime disposizioni vietano ogni «messa in discussione» della «legittimità» degli «organi giurisdizionali», nonché degli «organi costituzionali dello Stato o degli organi di controllo e di tutela del diritto».

Orbene, siffatte formulazioni, specialmente nel contesto particolare in cui sono state adottate, possono comportare che una serie di atti che gli organi giurisdizionali di cui trattasi sono tenuti ad adottare, in conformità agli obblighi che gravano su di essi al fine di garantire il rispetto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, possano rientrare, a causa del loro contenuto o dei loro effetti, nell’ambito di applicazione dei divieti così sanciti.

Inoltre, dato che dette disposizioni nazionali possono ostare a che gli organi giurisdizionali polacchi disapplichino disposizioni contrarie alle due disposizioni del diritto dell’Unione in parola, che hanno effetto diretto, esse sono altresì tali da violare il principio del primato di tale diritto.

In quarto luogo, la Corte dichiara che, attribuendo alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema la competenza esclusiva a esaminare le contestazioni e le questioni di diritto riguardanti la mancanza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice ( 19 ), la Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, nonché in forza dell’articolo 267 TFUE e del principio del primato del diritto dell’Unione.

A questo proposito, la Corte indica che la riorganizzazione e la concentrazione delle competenze giurisdizionali di cui trattasi riguardano taluni requisiti di ordine costituzionale e procedurale derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’articolo 47 della Carta, il cui rispetto deve essere garantito trasversalmente in tutti i settori sostanziali di applicazione del diritto dell’Unione e dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali nazionali investiti di controversie rientranti in tali settori.

A tal riguardo, dette disposizioni presentano uno stretto legame con il principio del primato del diritto dell’Unione, la cui attuazione da parte dei giudici nazionali contribuisce a garantire la tutela effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione.

In tale contesto, nei limiti in cui, in particolare, ogni organo giurisdizionale nazionale chiamato ad applicare il diritto dell’Unione ha l’obbligo di verificare se, in base alla sua composizione, esso costituisca un giudice indipendente e imparziale, previsto dalla legge, qualora un dubbio serio sorga a questo riguardo, e nei limiti in cui siffatti organi giurisdizionali devono altresì, in talune circostanze, poter verificare se un’irregolarità che vizia la procedura di nomina di un giudice possa aver determinato una violazione del diritto fondamentale a un tale giudice, è escluso che il controllo, da parte degli organi giurisdizionali nazionali, del rispetto di tali requisiti possa, in modo generale e indifferenziato, rientrare nell’ambito di competenza di un solo e unico organo nazionale, a maggior ragione laddove, in forza del diritto nazionale, tale organo non possa, esso stesso, esaminare taluni aspetti relativi ai requisiti in parola.

Nel caso di specie, la Corte constata che le disposizioni nazionali di cui trattasi hanno lo scopo di riservare a un solo e unico organo il controllo generalizzato dei requisiti relativi all’indipendenza del complesso degli organi giurisdizionali e dei giudici, tanto ordinari quanto amministrativi, privando, a tal riguardo, delle loro competenze gli organi giurisdizionali nazionali fino ad allora competenti a esercitare i diversi tipi di controllo richiesti dal diritto dell’Unione e ad applicare la giurisprudenza della Corte.

Essa sottolinea, ancora una volta, il contesto particolare in cui si inserisce la riorganizzazione delle competenze giurisdizionali in questione operata dalla legge di modifica, il quale è caratterizzato dalla circostanza che ai giudici polacchi viene, peraltro, impedito di effettuare taluni accertamenti e valutazioni a essi incombenti in forza del diritto dell’Unione.

La Corte conclude che il fatto di attribuire a un solo e unico organo nazionale la competenza a verificare il rispetto del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, benché la necessità di una siffatta verifica possa sorgere dinanzi a qualsiasi organo giurisdizionale nazionale, unitamente all’istituzione di diversi divieti e illeciti disciplinari, è tale da indebolire l’effettività del controllo del rispetto di detto diritto fondamentale.

Impedendo, così, indistintamente agli altri organi giurisdizionali di fare quanto necessario al fine di garantire il rispetto del diritto dei singoli a una tutela giurisdizionale effettiva, disapplicando essi stessi, se del caso, le norme nazionali contrarie ai requisiti derivanti dal diritto dell’Unione, le disposizioni nazionali di cui trattasi violano altresì il principio del primato di tale diritto.

Per di più, dal momento che il fatto stesso di attribuire alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema una competenza esclusiva a decidere talune questioni relative all’applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta è tale da impedire agli altri organi giurisdizionali di interrogare la Corte in via pregiudiziale, o da scoraggiarli dal farlo, le disposizioni nazionali di cui trattasi violano parimenti l’articolo 267 TFUE.

In quinto e ultimo luogo, la Corte dichiara che la Polonia, adottando le disposizioni che impongono ai giudici l’obbligo di comunicare informazioni relative alle loro attività all’interno di associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, nonché alla loro appartenenza a un partito politico, prima della loro nomina, e prevedendo la pubblicazione di tali informazioni ( 20 ), ha violato il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali garantiti dalla Carta ( 21 ) e dal RGPD ( 22 ).

A questo proposito, dopo aver affermato l’applicabilità al caso di specie del RGPD e, più specificamente, dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere c) ed e), e dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento, la Corte constata che gli obiettivi dedotti dalla Polonia a sostegno delle disposizioni di cui trattasi, i quali consistono nel ridurre il rischio che i giudici possano essere influenzati, nell’esercizio delle loro funzioni, da considerazioni attinenti a interessi privati o politici, nonché nel rafforzare la fiducia dei singoli quanto all’esistenza di una siffatta imparzialità, sono attinenti a una finalità di interesse generale riconosciuta dall’Unione, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, o a un obiettivo legittimo di interesse pubblico, ai sensi del RGPD ( 23 ).

La Corte ricorda, tuttavia, che, sebbene un siffatto obiettivo possa, pertanto, autorizzare limitazioni all’esercizio dei diritti garantiti agli articoli 7 e 8 della Carta, ciò vale solo a condizione che, in particolare, tali limitazioni rispondano effettivamente a una simile finalità e siano proporzionate alla stessa.

Nell’esaminare la necessità delle misure in questione, la Corte evidenzia che la Polonia non ha fornito spiegazioni chiare e concrete, indicanti per quali motivi la pubblicazione delle informazioni relative all’appartenenza di un giudice a un partito politico prima della sua nomina e durante l’esercizio del suo mandato di giudice prima del 29 dicembre 1989 possa contribuire oggi a rafforzare il diritto dei singoli a che la loro causa sia esaminata da un organo giurisdizionale che soddisfi il requisito di imparzialità.

Visto il contesto particolare in cui la legge di modifica e le citate misure sono state adottate, la Corte ritiene, del resto, che tali misure siano, in realtà, state adottate al fine, in particolare, di nuocere alla reputazione professionale dei giudici interessati e alla percezione che i singoli hanno di questi ultimi.

Pertanto, dette misure sono inidonee a raggiungere l’obiettivo legittimo dedotto nel caso di specie.

Per quanto riguarda le altre informazioni, relative all’appartenenza attuale o passata dei giudici a un’associazione o a una fondazione senza scopo di lucro, la Corte ritiene che non si possa escludere, a priori, che il fatto di pubblicare on-line siffatte informazioni contribuisca a rivelare l’esistenza di eventuali conflitti di interessi in grado di influire sull’esercizio imparziale, da parte dei giudici, delle loro funzioni in occasione della trattazione di controversie particolari e che, inoltre, una simile trasparenza possa, più in generale, contribuire a rafforzare la fiducia dei singoli in tale imparzialità e nella giustizia.

Essa evidenzia, tuttavia, da un lato, che, nel caso di specie, i dati personali di cui trattasi si riferiscono, in particolare, a periodi anteriori alla data a partire dalla quale il giudice è tenuto a rendere la dichiarazione richiesta.

Orbene, la Corte dichiara che, in assenza di una limitazione temporale per quanto riguarda i periodi anteriori in questione, non si può ritenere che le misure di cui trattasi siano limitate a quanto strettamente necessario al fine di contribuire a rafforzare il diritto dei singoli a che la loro causa sia esaminata da un organo giurisdizionale che soddisfi il requisito di imparzialità.

Dall’altro lato, e per quanto concerne il bilanciamento che deve essere effettuato tra la finalità di interesse generale perseguita e i diritti in questione, la Corte rileva, anzitutto, che la pubblicazione on-line delle informazioni nominative di cui trattasi può, a seconda dell’oggetto delle associazioni o delle fondazioni senza scopo di lucro in questione, rivelare informazioni su taluni aspetti sensibili della vita privata dei giudici interessati, e in particolare sulle convinzioni religiose o filosofiche di questi ultimi.

Essa osserva, poi, che il trattamento dei dati personali di cui trattasi conduce a rendere tali dati liberamente accessibili su Internet al grande pubblico e, di conseguenza, a un numero potenzialmente illimitato di persone.

Essa evidenzia, infine, che, nel contesto particolare in cui sono state adottate le misure in questione, la pubblicazione on-line di tali dati può esporre i giudici di cui trattasi a rischi di stigmatizzazione indebita, pregiudicando in modo ingiustificato la percezione di questi ultimi da parte sia dei soggetti coinvolti nel procedimento che del pubblico in generale, nonché al rischio che lo svolgimento della loro carriera sia indebitamente ostacolato.

In tali circostanze, la Corte conclude che un trattamento dei dati personali come quello di cui trattasi costituisce un’ingerenza particolarmente grave nei diritti fondamentali degli interessati al rispetto della loro vita privata e alla protezione dei loro dati personali.

Procedendo, dunque, al bilanciamento della gravità di tale ingerenza con l’importanza della finalità di interesse generale dedotta, la Corte constata che, tenuto conto del contesto nazionale generale e specifico nel quale si inserisce l’adozione delle misure di cui trattasi e delle conseguenze particolarmente gravi che possono derivarne per i giudici interessati, il risultato di tale bilanciamento non è equilibrato.

Rispetto allo status quo ante risultante dal quadro giuridico nazionale preesistente, la pubblicazione on-line dei dati personali di cui trattasi costituisce, infatti, un’ingerenza potenzialmente considerevole nei diritti fondamentali garantiti all’articolo 7 e all’articolo 8, paragrafo 1, della Carta, senza che tale ingerenza possa, nel caso di specie, venire giustificata dagli eventuali benefici che potrebbero derivarne in termini di prevenzione dei conflitti di interessi in capo ai giudici e di aumento della fiducia nell’imparzialità di questi ultimi. ( 1 ) Legge sulla Corte suprema, come modificata, articolo 27, paragrafo

1. ( 2 ) Pertanto, la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche è competente, in particolare, in materia di ricusazione dei giudici o di contestazioni vertenti sulla mancanza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice, nonché a conoscere dei ricorsi diretti all’accertamento dell’illegittimità di decisioni giurisdizionali, laddove quest’ultima consista nel mettere in discussione lo status della persona nominata quale giudice pronunciatosi sulla controversia (legge sulla Corte suprema, come modificata, articolo 26, paragrafi da 2 a 6).

Essa è altresì competente in via esclusiva a esaminare le questioni di diritto relative all’indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice che emergono dinanzi alla Corte suprema (legge sulla Corte suprema, come modificata, articolo 82, paragrafi da 2 a 5). ( 3 ) Legge sulla Corte suprema, come modificata, articolo 29, paragrafi 2 e

3. ( 4 ) I giudici della Corte suprema rispondono, a livello disciplinare, delle loro inadempienze professionali, in particolare nei casi di violazione manifesta e flagrante delle disposizioni di legge, di atti o omissioni idonei a ostacolare o compromettere seriamente il funzionamento di un’autorità giudiziaria o di atti che mettono in discussione l’esistenza del rapporto di lavoro di un giudice, l’efficacia della nomina di un giudice o la legittimazione di un organo costituzionale della Repubblica di Polonia (legge sulla Corte suprema, come modificata, articolo 72, paragrafo 1). ( 5 ) L’articolo 42a della legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, riprende, così, il testo dell’articolo 29, paragrafi 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, mentre il suo articolo 107, paragrafo 1, riprende il testo dell’articolo 72, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, come modificata. (vedi sopra). ( 6 ) Si vedano gli articoli 80 e 129, paragrafi da 1 a 3, della legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari, come modificata. ( 7 ) L’articolo 88a della legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, ai suoi paragrafi 1 e 4 specifica quanto segue: «1.

Il giudice è tenuto a presentare una dichiarazione scritta che indichi:

1. la sua appartenenza ad associazioni, con menzione della denominazione e della sede dell’associazione, delle cariche ricoperte e del periodo di affiliazione;

2. le cariche ricoperte in seno a fondazioni senza scopo di lucro, con menzione della denominazione e della sede della fondazione, nonché del periodo durante il quale ha ricoperto dette cariche;

3. la sua iscrizione a un partito politico prima della nomina a giudice e la sua iscrizione a un partito politico nel corso del mandato prima del 29 dicembre 1989, con menzione della denominazione di tale partito, delle cariche ricoperte e della durata dell’iscrizione. (…)

4. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 hanno carattere pubblico e sono divulgate nel

[OSCURATO:PERSONA]

(Bollettino d’informazione pubblica) (...)».

Per quanto riguarda i giudici della Corte suprema, si veda l’articolo 45, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata. ( 8 ) Si vedano, in particolare, l’articolo 5, paragrafi 1a e 1b, l’articolo 8, paragrafo 2, l’articolo 29, paragrafo 1, e l’articolo 49, paragrafo 1, della legge relativa agli organi giurisdizionali amministrativi, come modificata. ( 9 ) [OSCURATO:PERSONA] riteneva che la Polonia fosse venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - il quale prevede l’obbligo, per gli Stati membri, di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione -, in forza dell’articolo 47 della Carta - relativo al diritto a un ricorso effettivo e ad avere accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge -, in forza dell’articolo 267, commi secondo e terzo, TFUE - il quale prevede la facoltà (secondo comma), per taluni organi giurisdizionali nazionali, e l’obbligo (terzo comma), per altri, di effettuare un rinvio pregiudiziale -, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione e in forza degli articoli 7 e 8 della Carta, nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere c) ed e), e paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del RGPD, relativi al diritto al rispetto della vita privata e al diritto alla protezione dei dati personali. ( 10 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU 2016, L 119, pag. 1 ). ( 11 ) Articolo 2 TUE. ( 12 ) Articolo 49 TUE. ( 13 ) V., a questo proposito, sentenza del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA] ( C‑64/16 , EU:C:2018:117 , punto 32 ). ( 14 ) V., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România e a. ( C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19 , EU:C:2021:393 , punto 216 ). ( 15 ) V., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) ( C‑791/19 , EU:C:2021:596 , punto 80 ). ( 16 ) Articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, e articolo 72, paragrafo 1, punti da 1 a 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata. ( 17 ) Articolo 72, paragrafo 1, punto 1, della legge sulla Corte suprema, come modificata. ( 18 ) Articolo 42a, paragrafi 1 e 2, e articolo 55, paragrafo 4, della legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, articolo 26, paragrafo 3, e articolo 29, paragrafi 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, nonché articolo 5, paragrafi 1a e 1b, della legge relativa agli organi giurisdizionali amministrativi, come modificata. ( 19 ) Articolo 26, paragrafi 2 e da 4 a 6, e articolo 82, paragrafi da 2 a 5, della legge sulla Corte suprema, come modificata, nonché articolo 10 della legge di modifica della legge sulla Corte suprema. ( 20 ) Articolo 88a della legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, articolo 45, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, e articolo 8, paragrafo 2, della legge relativa agli organi giurisdizionali amministrativi, come modificata. ( 21 ) Articolo 7 e articolo 8, paragrafo 1, della Carta. ( 22 ) Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere c) ed e), articolo 6, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 1, del RGPD. ( 23 ) Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del RGPD.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0204_RES Causa C‑204/21 [OSCURATO:PERSONA] europea contro Repubblica di Polonia Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2023 «Inadempimento di uno Stato – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Indipendenza dei giudici – Articolo 267 TFUE – Facoltà di interrogare la Corte in via pregiudiziale – Primato del diritto dell’Unione – Competenze in materia di revoca dell’immunità penale dei giudici, nonché in materia di diritto del lavoro, di previdenza sociale e di pensionamento dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) attribuite alla Sezione disciplinare di tale organo giurisdizionale – Divieto per gli organi giurisdizionali nazionali di mettere in discussione la legittimità degli organi giurisdizionali e degli organi costituzionali oppure di accertare o valutare la legittimità della nomina dei giudici o dei poteri giurisdizionali di questi ultimi – Verifica da parte di un giudice del rispetto di taluni requisiti relativi all’esistenza di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, qualificata come “illecito disciplinare” – Competenza esclusiva a esaminare le questioni relative alla mancanza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice attribuita alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche del Sąd Najwyższy (Corte suprema) – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali – Diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere c) ed e), e paragrafo 3, secondo comma – Articolo 9, paragrafo 1 – Dati sensibili – Normativa nazionale che impone ai giudici di effettuare una dichiarazione relativa alla loro appartenenza ad associazioni, fondazioni o partiti politici, nonché alle funzioni esercitate al loro interno, e che prevede la pubblicazione on-line dei dati contenuti in tali dichiarazioni» Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Rispetto dello Stato di diritto – Riforma legislativa relativa all’organizzazione giudiziaria e allo status dei giudici – Nozione di identità nazionale di uno Stato membro – Violazione di tale nozione a causa del rispetto dei principi e valori dell’Unione europea – Insussistenza – Competenza della Corte a controllare la legittimità delle misure nazionali (Artt. 2, § 1, 4, § 2, e 19, § 1 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2) (v. punti 62, 63, 69‑74, 80) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Primato ed effetto diretto del diritto dell’Unione – Obblighi dei giudici nazionali – Competenza esclusiva della Corte a fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione (Art. 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 75‑79) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Attribuzione a una sezione disciplinare della Corte suprema delle competenze in materia di revoca dell’immunità penale dei giudici, nonché in materia di diritto del lavoro, di previdenza sociale e di pensionamento applicabili ai giudici – Sezione che non soddisfa il requisito di indipendenza e di imparzialità – Inammissibilità – Inadempimento (Art. 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 91‑103, dispositivo 1) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Normativa nazionale che consente di qualificare come illecito disciplinare l’esame del rispetto dei requisiti relativi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Normativa che non definisce in modo chiaro e preciso i comportamenti che possono determinare la responsabilità disciplinare dei giudici – Normativa che non consente di evitare l’esposizione di tali giudici al rischio di incorrere in una responsabilità disciplinare per il solo fatto delle loro decisioni – Inammissibilità – Inadempimento (Artt. 2 e 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 125‑128, 132, 134‑138, 142, 145‑148, 152, 163, 165, 166, dispositivo 2) Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2) (v. punti 129‑131) Stati membri – Obblighi – Competenza dei giudici nazionali a interrogare la Corte – Obbligo di leale cooperazione – Normativa nazionale che può esporre un giudice a un procedimento disciplinare a causa di un rinvio pregiudiziale alla Corte o che attribuisce a una sezione della Corte suprema la competenza esclusiva a esaminare le contestazioni e le questioni di diritto riguardanti la mancanza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice – Inammissibilità – Inadempimento (Art. 267, commi 2 e 3, TFUE) (v. punti 153‑159, 161, 168, 275, 290, dispositivi 2 e 4) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Primato ed effetto diretto del diritto dell’Unione – Normativa nazionale formulata in modo ampio e impreciso, che vieta a tutti gli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto dei requisiti relativi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Normativa tale da ostacolare la disapplicazione delle disposizioni contrastanti con quelle del diritto dell’Unione – Inammissibilità – Inadempimento (Art. 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 200, 201, 209, 213, 215‑217, 219, 223‑231, dispositivo 3) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Primato ed effetto diretto del diritto dell’Unione – Diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Concentrazione di competenze giurisdizionali relative a requisiti derivanti dal diritto dell’Unione – Rispetto di tali requisiti che deve essere garantito trasversalmente in tutti i settori di applicazione del diritto dell’Unione – Normativa nazionale che stabilisce la competenza esclusiva di una sezione della Corte suprema a esaminare le contestazioni e le questioni di diritto riguardanti la mancanza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice – Inammissibilità – Inadempimento (Artt. 2 e 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 268‑274, 276, 278‑280, 285‑287, dispositivo 4) Ravvicinamento delle legislazioni – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2016/679 – Ambito di applicazione – Deroghe – Trattamento di dati nel contesto di un’attività che non rientra nel diritto dell’Unione – Attività diretta a salvaguardare la sicurezza nazionale o ascrivibile a tale categoria – Nozione – Interpretazione restrittiva – Raccolta e pubblicazione on-line delle informazioni relative a talune attività associative o politiche dei giudici, con l’obiettivo di preservare la neutralità politica e l’imparzialità degli stessi – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679, artt. 2, § 2, e 4, punto 1) (v. punti 315‑324) Diritti fondamentali – Rispetto della vita privata – Tutela dei dati personali – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 8) (v. punti 328, 329) Ravvicinamento delle legislazioni – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2016/679 – Presupposti di liceità di un trattamento di dati personali – Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale incombente al titolare del trattamento – Nozione – Trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri – Nozione – Raccolta e pubblicazione on-line delle informazioni relative a talune attività associative o politiche dei giudici, con l’obiettivo di preservare la neutralità politica e l’imparzialità degli stessi – Inclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679, art. 6, § 1, comma 1, c) ed e)] (v. punti 332, 335, 336, 338‑340, 349) Ravvicinamento delle legislazioni – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2016/679 – Trattamento di categorie particolari di dati personali – Nozione – Raccolta e pubblicazione on-line delle informazioni relative a talune attività associative o politiche dei giudici, con l’obiettivo di preservare la neutralità politica e l’imparzialità degli stessi – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679, art. 9, § 1) (v. punti 341, 343‑347, 349) Ravvicinamento delle legislazioni – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2016/679 – Presupposti di liceità di un trattamento di dati personali – Normativa nazionale che impone ai giudici di effettuare una dichiarazione sulla loro appartenenza ad associazioni, fondazioni o partiti politici e che prevede la pubblicazione on-line di tali dati – Finalità di interesse generale di preservazione della neutralità politica e dell’imparzialità dei magistrati – Disposizioni riguardanti le informazioni relative all’appartenenza a un partito politico prima della nomina e durante l’esercizio del mandato di giudice prima del 29 dicembre 1989 – Disposizioni inidonee a raggiungere tale obiettivo – Disposizioni riguardanti le informazioni relative all’appartenenza a un’associazione o a una fondazione senza scopo di lucro – Proporzionalità – Insussistenza – Inadempimento [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 8, e 52, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679, considerando 39 e art. 6, § 1, comma 1, c) ed e), e § 3, e art. 9, §§ 1 e 2, g)] (v. punti 334, 337, 342, 350, 353‑360, 362, 364‑367, 372, 374‑384, dispositivo 5) [OSCURATO:PERSONA] 2017, in seno al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) sono state costituite due nuove sezioni, vale a dire l’[OSCURATO:PERSONA] (Sezione disciplinare) e l’[OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche). Con una legge del 20 dicembre 2019 di modifica della legge sulla Corte suprema, entrata in vigore nel 2020, sono state attribuite alle due sezioni in parola nuove competenze, in particolare relative all’avvio di un procedimento penale nei confronti di giudici o alla loro sottoposizione a custodia cautelare ( 1 ). Dal canto suo, la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche si è vista conferire una competenza esclusiva a esaminare le contestazioni e le questioni di diritto relative all’indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice ( 2 ). Inoltre, in forza di tale legge di modifica, è vietato alla Corte suprema, inclusa quest’ultima sezione, mettere in discussione la legittimità degli organi giurisdizionali, degli organi costituzionali dello Stato e degli organi di controllo e di tutela del diritto, nonché accertare e valutare la legittimità della nomina di un giudice ( 3 ). La citata legge fornisce altresì precisazioni per quanto riguarda la nozione di illecito disciplinare dei giudici ( 4 ). La medesima legge di modifica ha novellato anche la legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari, introducendo in quest’ultima disposizioni analoghe a quelle che hanno modificato la legge sulla Corte suprema ( 5 ). Essa stabilisce altresì il regime applicabile a eventuali procedimenti penali avviati nei confronti dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari ( 6 ). Per di più, essa impone a questi ultimi e ai giudici della Corte suprema taluni obblighi di dichiarazione in materia di appartenenza ad associazioni, fondazioni senza scopo di lucro e partiti politici, anche in relazione a periodi precedenti all’assunzione delle loro funzioni, e prevede la pubblicazione on-line di dette informazioni ( 7 ). Molte di tali nuove disposizioni si applicano anche agli organi giurisdizionali amministrativi ( 8 ). Ritenendo che la Polonia, nell’adottare le nuove norme in parola, sia venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza del diritto dell’Unione ( 9 ), la [OSCURATO:PERSONA] europea ha proposto un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte, ai sensi dell’articolo 258 TFUE. Nella sentenza pronunciata nella presente causa, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essa constata che tali nuove disposizioni nazionali pregiudicano l’indipendenza dei giudici garantita dal combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta e per di più violano, da un lato, gli obblighi imposti ai giudici nazionali nell’ambito del meccanismo del rinvio pregiudiziale e, dall’altro, il principio del primato del diritto dell’Unione. Inoltre, le disposizioni che istituiscono i meccanismi dichiarativi nei confronti dei giudici e la pubblicazione online dei dati così raccolti violano il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla tutela dei dati personali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dal regolamento generale sulla protezione dei dati (in prosieguo: il «RGPD» ( 10 )). Giudizio della Corte Per quanto riguarda, in un primo tempo, la competenza della Corte a pronunciarsi sulle censure dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alle violazioni del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 47 della Carta, nonché del principio del primato del diritto dell’Unione, la Corte ricorda che l’Unione si fonda su valori che sono comuni agli Stati membri ( 11 ) e che il rispetto di tali valori costituisce una condizione preliminare per l’adesione all’Unione ( 12 ). L’Unione riunisce, quindi, Stati che hanno liberamente e volontariamente aderito a detti valori, il cui rispetto e la cui promozione costituiscono il presupposto fondamentale del reciproco affidamento tra gli Stati membri. Il rispetto di tali valori da parte di uno Stato membro costituisce, dunque, una condizione per il godimento di tutti i diritti derivanti dall’applicazione dei trattati allo Stato membro in parola e non può essere ridotto a un obbligo cui uno Stato candidato è tenuto al fine di aderire all’Unione e al quale potrebbe sottrarsi dopo la sua adesione. La Corte evidenzia, a tal riguardo, che l’articolo 19 TUE concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE ( 13 ) e dispone che spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. La Corte dichiara, di conseguenza, che i requisiti derivanti dal rispetto di valori e principi come lo Stato di diritto, la tutela giurisdizionale effettiva e l’indipendenza della giustizia non possono incidere sull’identità nazionale di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE. La Corte ricorda, quindi, che, nella scelta del proprio rispettivo modello costituzionale, gli Stati membri sono tenuti a osservare il requisito di indipendenza dei giudici derivante dall’articolo 2 e dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e che sono dunque tenuti, in particolare, a provvedere affinché sia evitata qualsiasi regressione della loro legislazione in materia di organizzazione della giustizia riguardo al valore dello Stato di diritto, astenendosi segnatamente dall’adottare norme che pregiudichino l’indipendenza dei giudici. Per di più, la Corte ricorda, a tal riguardo, che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta, pone a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro e preciso, che non è accompagnato da alcuna condizione con riferimento, in particolare, all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici chiamati a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione e al requisito che questi ultimi siano precostituiti per legge, e ha un effetto diretto che implica, in conformità al principio del primato del diritto dell’Unione, la disapplicazione di qualsiasi disposizione, giurisprudenza o prassi nazionale contraria a tali disposizioni del diritto dell’Unione. Poiché la Corte detiene una competenza esclusiva a fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione, spetta dunque, se del caso, al giudice costituzionale nazionale interessato modificare la propria giurisprudenza che sia incompatibile con il diritto dell’Unione, come interpretato, in tali termini, dalla Corte. Di conseguenza, la Corte si dichiara competente a esaminare le censure dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA]. Esaminando, in un secondo tempo, il tenore delle censure dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte dichiara, in primo luogo, che, avendo attribuito alla Sezione disciplinare della Corte suprema, la cui indipendenza e la cui imparzialità non sono garantite, la competenza a decidere in merito a controversie aventi incidenza diretta sullo status e sull’esercizio delle funzioni di giudice e di giudice ausiliario, come le controversie in materia di revoca dell’immunità penale dei giudici, nonché in materia di diritto del lavoro, di previdenza sociale e di pensionamento dei giudici della Corte suprema, la Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. A tal riguardo, la Corte ricorda che l’ordinamento giuridico dello Stato membro di cui trattasi deve prevedere garanzie idonee a evitare qualsiasi rischio di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie o di pressione e di intimidazione nei confronti dei giudici, che può far sorgere, segnatamente, un’apparenza di mancanza di indipendenza o di imparzialità da parte loro, idonea a ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto ( 14 ). È quindi importante, come la Corte ha già dichiarato relativamente alle norme applicabili al regime disciplinare dei giudici ( 15 ), che, viste, in particolare, le conseguenze considerevoli che possono derivarne per quanto riguarda sia lo sviluppo della carriera dei giudici che le condizioni di vita di questi ultimi, le decisioni che autorizzano l’esercizio dell’azione penale nei confronti degli stessi, il loro arresto e la loro incarcerazione, o la riduzione della loro retribuzione, oppure le decisioni relative ad aspetti essenziali dei regimi di diritto del lavoro, di previdenza sociale o di pensionamento applicabili a tali giudici siano adottate o controllate da un organo che soddisfi a sua volta le garanzie inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui quella di indipendenza. In secondo luogo, la Corte constata che, adottando le disposizioni che consentono di qualificare come illecito disciplinare l’esame del rispetto dei requisiti dell’Unione relativi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge ( 16 ), la Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, nonché in forza dell’articolo 267 TFUE. A questo proposito, la Corte ricorda che il diritto fondamentale all’equo processo implica, in particolare, che ogni organo giurisdizionale abbia l’obbligo di verificare se la sua composizione gli consenta di costituire un siffatto giudice quando, a tal riguardo, sorga un dubbio serio. Essa menziona altresì che la verifica del rispetto dei predetti requisiti può imporsi ai giudici nazionali in diverse altre circostanze e che una siffatta verifica può, segnatamente, riguardare la questione se un’irregolarità che vizia la procedura di nomina di un giudice possa aver determinato una violazione di tale diritto fondamentale. In tali circostanze, il fatto che un organo giurisdizionale nazionale svolga i compiti che gli sono affidati dai trattati e ottemperi agli obblighi a esso incombenti in forza di questi ultimi, dando attuazione a disposizioni quali l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta, non può, per definizione, essere qualificato come illecito disciplinare senza che dette disposizioni del diritto dell’Unione siano ipso facto violate. Orbene, la Corte osserva, anzitutto, che le definizioni degli illeciti disciplinari di cui trattasi hanno carattere molto ampio e vago, sicché coprono ipotesi in cui i giudici sono chiamati a esaminare se essi stessi, l’organo giurisdizionale in cui siedono, altri giudici o altri organi giurisdizionali soddisfino i requisiti derivanti dalle disposizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’articolo 47 della Carta. Le disposizioni nazionali in questione non consentono neppure di garantire che la responsabilità dei giudici interessati derivante dalle decisioni giurisdizionali che essi sono chiamati a emettere sia strettamente limitata a ipotesi del tutto eccezionali e che il regime disciplinare applicabile ai giudici non possa, di conseguenza, essere utilizzato a fini di controllo politico delle decisioni giudiziarie. Inoltre, alla luce delle condizioni e del contesto particolari in cui tali disposizioni nazionali sono state adottate, la Corte sottolinea che i termini scelti dal legislatore polacco riecheggiano in maniera manifesta una serie di quesiti che hanno condotto diversi organi giurisdizionali polacchi ad adire la Corte in via pregiudiziale per quanto riguarda la conformità all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 47 della Carta di plurime modifiche legislative recenti, che hanno inciso sull’organizzazione della giustizia in Polonia. Di conseguenza, la Corte ritiene che sia accertato il rischio che dette disposizioni nazionali siano oggetto di un’interpretazione che consenta che il regime disciplinare applicabile ai giudici venga utilizzato al fine di impedire agli organi giurisdizionali nazionali di cui trattasi di effettuare talune constatazioni che il diritto dell’Unione impone loro e influisca sulle decisioni giudiziarie di tali organi giurisdizionali, pregiudicando così l’indipendenza dei citati giudici, e che dette disposizioni del diritto dell’Unione siano, pertanto, violate per tale ragione. Le medesime disposizioni nazionali violano altresì l’articolo 267 TFUE, in quanto comportano il rischio che i giudici nazionali siano sanzionati in via disciplinare per aver effettuato rinvii pregiudiziali alla Corte. Per quanto riguarda, più specificamente, l’illecito disciplinare relativo alla «violazione manifesta e flagrante delle disposizioni di legge» da parte dei giudici della Corte suprema ( 17 ), la Corte ritiene che la disposizione nazionale che la prevede pregiudichi anche l’indipendenza di tali giudici, dato che non consente di evitare che il regime disciplinare applicabile nei confronti di detti giudici sia utilizzato al fine di generare pressioni e un effetto dissuasivo in grado di influenzare il contenuto delle loro decisioni. Tale disposizione limita altresì l’obbligo della Corte suprema di sottoporre domande di pronuncia pregiudiziale alla Corte, attraverso la possibilità di avvio di un procedimento disciplinare. In terzo luogo, la Corte dichiara che, adottando le disposizioni che vietano a tutti gli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione relativi alla garanzia di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge ( 18 ), la Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, nonché in forza del principio del primato del diritto dell’Unione. A tal proposito, la Corte precisa che dette disposizioni nazionali vietano non solo di «accertare», ma anche di «valutare», sotto il profilo della loro «legittimità», sia la «nomina» stessa che il «potere di esercitare funzioni in materia di amministrazione della giustizia che deriva da tale nomina». Inoltre, le medesime disposizioni vietano ogni «messa in discussione» della «legittimità» degli «organi giurisdizionali», nonché degli «organi costituzionali dello Stato o degli organi di controllo e di tutela del diritto». Orbene, siffatte formulazioni, specialmente nel contesto particolare in cui sono state adottate, possono comportare che una serie di atti che gli organi giurisdizionali di cui trattasi sono tenuti ad adottare, in conformità agli obblighi che gravano su di essi al fine di garantire il rispetto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, possano rientrare, a causa del loro contenuto o dei loro effetti, nell’ambito di applicazione dei divieti così sanciti. Inoltre, dato che dette disposizioni nazionali possono ostare a che gli organi giurisdizionali polacchi disapplichino disposizioni contrarie alle due disposizioni del diritto dell’Unione in parola, che hanno effetto diretto, esse sono altresì tali da violare il principio del primato di tale diritto. In quarto luogo, la Corte dichiara che, attribuendo alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema la competenza esclusiva a esaminare le contestazioni e le questioni di diritto riguardanti la mancanza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice ( 19 ), la Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, nonché in forza dell’articolo 267 TFUE e del principio del primato del diritto dell’Unione. A questo proposito, la Corte indica che la riorganizzazione e la concentrazione delle competenze giurisdizionali di cui trattasi riguardano taluni requisiti di ordine costituzionale e procedurale derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’articolo 47 della Carta, il cui rispetto deve essere garantito trasversalmente in tutti i settori sostanziali di applicazione del diritto dell’Unione e dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali nazionali investiti di controversie rientranti in tali settori. A tal riguardo, dette disposizioni presentano uno stretto legame con il principio del primato del diritto dell’Unione, la cui attuazione da parte dei giudici nazionali contribuisce a garantire la tutela effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione. In tale contesto, nei limiti in cui, in particolare, ogni organo giurisdizionale nazionale chiamato ad applicare il diritto dell’Unione ha l’obbligo di verificare se, in base alla sua composizione, esso costituisca un giudice indipendente e imparziale, previsto dalla legge, qualora un dubbio serio sorga a questo riguardo, e nei limiti in cui siffatti organi giurisdizionali devono altresì, in talune circostanze, poter verificare se un’irregolarità che vizia la procedura di nomina di un giudice possa aver determinato una violazione del diritto fondamentale a un tale giudice, è escluso che il controllo, da parte degli organi giurisdizionali nazionali, del rispetto di tali requisiti possa, in modo generale e indifferenziato, rientrare nell’ambito di competenza di un solo e unico organo nazionale, a maggior ragione laddove, in forza del diritto nazionale, tale organo non possa, esso stesso, esaminare taluni aspetti relativi ai requisiti in parola. Nel caso di specie, la Corte constata che le disposizioni nazionali di cui trattasi hanno lo scopo di riservare a un solo e unico organo il controllo generalizzato dei requisiti relativi all’indipendenza del complesso degli organi giurisdizionali e dei giudici, tanto ordinari quanto amministrativi, privando, a tal riguardo, delle loro competenze gli organi giurisdizionali nazionali fino ad allora competenti a esercitare i diversi tipi di controllo richiesti dal diritto dell’Unione e ad applicare la giurisprudenza della Corte. Essa sottolinea, ancora una volta, il contesto particolare in cui si inserisce la riorganizzazione delle competenze giurisdizionali in questione operata dalla legge di modifica, il quale è caratterizzato dalla circostanza che ai giudici polacchi viene, peraltro, impedito di effettuare taluni accertamenti e valutazioni a essi incombenti in forza del diritto dell’Unione. La Corte conclude che il fatto di attribuire a un solo e unico organo nazionale la competenza a verificare il rispetto del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, benché la necessità di una siffatta verifica possa sorgere dinanzi a qualsiasi organo giurisdizionale nazionale, unitamente all’istituzione di diversi divieti e illeciti disciplinari, è tale da indebolire l’effettività del controllo del rispetto di detto diritto fondamentale. Impedendo, così, indistintamente agli altri organi giurisdizionali di fare quanto necessario al fine di garantire il rispetto del diritto dei singoli a una tutela giurisdizionale effettiva, disapplicando essi stessi, se del caso, le norme nazionali contrarie ai requisiti derivanti dal diritto dell’Unione, le disposizioni nazionali di cui trattasi violano altresì il principio del primato di tale diritto. Per di più, dal momento che il fatto stesso di attribuire alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema una competenza esclusiva a decidere talune questioni relative all’applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta è tale da impedire agli altri organi giurisdizionali di interrogare la Corte in via pregiudiziale, o da scoraggiarli dal farlo, le disposizioni nazionali di cui trattasi violano parimenti l’articolo 267 TFUE. In quinto e ultimo luogo, la Corte dichiara che la Polonia, adottando le disposizioni che impongono ai giudici l’obbligo di comunicare informazioni relative alle loro attività all’interno di associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, nonché alla loro appartenenza a un partito politico, prima della loro nomina, e prevedendo la pubblicazione di tali informazioni ( 20 ), ha violato il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali garantiti dalla Carta ( 21 ) e dal RGPD ( 22 ). A questo proposito, dopo aver affermato l’applicabilità al caso di specie del RGPD e, più specificamente, dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere c) ed e), e dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento, la Corte constata che gli obiettivi dedotti dalla Polonia a sostegno delle disposizioni di cui trattasi, i quali consistono nel ridurre il rischio che i giudici possano essere influenzati, nell’esercizio delle loro funzioni, da considerazioni attinenti a interessi privati o politici, nonché nel rafforzare la fiducia dei singoli quanto all’esistenza di una siffatta imparzialità, sono attinenti a una finalità di interesse generale riconosciuta dall’Unione, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, o a un obiettivo legittimo di interesse pubblico, ai sensi del RGPD ( 23 ). La Corte ricorda, tuttavia, che, sebbene un siffatto obiettivo possa, pertanto, autorizzare limitazioni all’esercizio dei diritti garantiti agli articoli 7 e 8 della Carta, ciò vale solo a condizione che, in particolare, tali limitazioni rispondano effettivamente a una simile finalità e siano proporzionate alla stessa. Nell’esaminare la necessità delle misure in questione, la Corte evidenzia che la Polonia non ha fornito spiegazioni chiare e concrete, indicanti per quali motivi la pubblicazione delle informazioni relative all’appartenenza di un giudice a un partito politico prima della sua nomina e durante l’esercizio del suo mandato di giudice prima del 29 dicembre 1989 possa contribuire oggi a rafforzare il diritto dei singoli a che la loro causa sia esaminata da un organo giurisdizionale che soddisfi il requisito di imparzialità. Visto il contesto particolare in cui la legge di modifica e le citate misure sono state adottate, la Corte ritiene, del resto, che tali misure siano, in realtà, state adottate al fine, in particolare, di nuocere alla reputazione professionale dei giudici interessati e alla percezione che i singoli hanno di questi ultimi. Pertanto, dette misure sono inidonee a raggiungere l’obiettivo legittimo dedotto nel caso di specie. Per quanto riguarda le altre informazioni, relative all’appartenenza attuale o passata dei giudici a un’associazione o a una fondazione senza scopo di lucro, la Corte ritiene che non si possa escludere, a priori, che il fatto di pubblicare on-line siffatte informazioni contribuisca a rivelare l’esistenza di eventuali conflitti di interessi in grado di influire sull’esercizio imparziale, da parte dei giudici, delle loro funzioni in occasione della trattazione di controversie particolari e che, inoltre, una simile trasparenza possa, più in generale, contribuire a rafforzare la fiducia dei singoli in tale imparzialità e nella giustizia. Essa evidenzia, tuttavia, da un lato, che, nel caso di specie, i dati personali di cui trattasi si riferiscono, in particolare, a periodi anteriori alla data a partire dalla quale il giudice è tenuto a rendere la dichiarazione richiesta. Orbene, la Corte dichiara che, in assenza di una limitazione temporale per quanto riguarda i periodi anteriori in questione, non si può ritenere che le misure di cui trattasi siano limitate a quanto strettamente necessario al fine di contribuire a rafforzare il diritto dei singoli a che la loro causa sia esaminata da un organo giurisdizionale che soddisfi il requisito di imparzialità. Dall’altro lato, e per quanto concerne il bilanciamento che deve essere effettuato tra la finalità di interesse generale perseguita e i diritti in questione, la Corte rileva, anzitutto, che la pubblicazione on-line delle informazioni nominative di cui trattasi può, a seconda dell’oggetto delle associazioni o delle fondazioni senza scopo di lucro in questione, rivelare informazioni su taluni aspetti sensibili della vita privata dei giudici interessati, e in particolare sulle convinzioni religiose o filosofiche di questi ultimi. Essa osserva, poi, che il trattamento dei dati personali di cui trattasi conduce a rendere tali dati liberamente accessibili su Internet al grande pubblico e, di conseguenza, a un numero potenzialmente illimitato di persone. Essa evidenzia, infine, che, nel contesto particolare in cui sono state adottate le misure in questione, la pubblicazione on-line di tali dati può esporre i giudici di cui trattasi a rischi di stigmatizzazione indebita, pregiudicando in modo ingiustificato la percezione di questi ultimi da parte sia dei soggetti coinvolti nel procedimento che del pubblico in generale, nonché al rischio che lo svolgimento della loro carriera sia indebitamente ostacolato. In tali circostanze, la Corte conclude che un trattamento dei dati personali come quello di cui trattasi costituisce un’ingerenza particolarmente grave nei diritti fondamentali degli interessati al rispetto della loro vita privata e alla protezione dei loro dati personali. Procedendo, dunque, al bilanciamento della gravità di tale ingerenza con l’importanza della finalità di interesse generale dedotta, la Corte constata che, tenuto conto del contesto nazionale generale e specifico nel quale si inserisce l’adozione delle misure di cui trattasi e delle conseguenze particolarmente gravi che possono derivarne per i giudici interessati, il risultato di tale bilanciamento non è equilibrato. Rispetto allo status quo ante risultante dal quadro giuridico nazionale preesistente, la pubblicazione on-line dei dati personali di cui trattasi costituisce, infatti, un’ingerenza potenzialmente considerevole nei diritti fondamentali garantiti all’articolo 7 e all’articolo 8, paragrafo 1, della Carta, senza che tale ingerenza possa, nel caso di specie, venire giustificata dagli eventuali benefici che potrebbero derivarne in termini di prevenzione dei conflitti di interessi in capo ai giudici e di aumento della fiducia nell’imparzialità di questi ultimi. ( 1 ) Legge sulla Corte suprema, come modificata, articolo 27, paragrafo 1. ( 2 ) Pertanto, la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche è competente, in particolare, in materia di ricusazione dei giudici o di contestazioni vertenti sulla mancanza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice, nonché a conoscere dei ricorsi diretti all’accertamento dell’illegittimità di decisioni giurisdizionali, laddove quest’ultima consista nel mettere in discussione lo status della persona nominata quale giudice pronunciatosi sulla controversia (legge sulla Corte suprema, come modificata, articolo 26, paragrafi da 2 a 6). Essa è altresì competente in via esclusiva a esaminare le questioni di diritto relative all’indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice che emergono dinanzi alla Corte suprema (legge sulla Corte suprema, come modificata, articolo 82, paragrafi da 2 a 5). ( 3 ) Legge sulla Corte suprema, come modificata, articolo 29, paragrafi 2 e 3. ( 4 ) I giudici della Corte suprema rispondono, a livello disciplinare, delle loro inadempienze professionali, in particolare nei casi di violazione manifesta e flagrante delle disposizioni di legge, di atti o omissioni idonei a ostacolare o compromettere seriamente il funzionamento di un’autorità giudiziaria o di atti che mettono in discussione l’esistenza del rapporto di lavoro di un giudice, l’efficacia della nomina di un giudice o la legittimazione di un organo costituzionale della Repubblica di Polonia (legge sulla Corte suprema, come modificata, articolo 72, paragrafo 1). ( 5 ) L’articolo 42a della legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, riprende, così, il testo dell’articolo 29, paragrafi 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, mentre il suo articolo 107, paragrafo 1, riprende il testo dell’articolo 72, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, come modificata. (vedi sopra). ( 6 ) Si vedano gli articoli 80 e 129, paragrafi da 1 a 3, della legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari, come modificata. ( 7 ) L’articolo 88a della legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, ai suoi paragrafi 1 e 4 specifica quanto segue: «1. Il giudice è tenuto a presentare una dichiarazione scritta che indichi: 1. la sua appartenenza ad associazioni, con menzione della denominazione e della sede dell’associazione, delle cariche ricoperte e del periodo di affiliazione; 2. le cariche ricoperte in seno a fondazioni senza scopo di lucro, con menzione della denominazione e della sede della fondazione, nonché del periodo durante il quale ha ricoperto dette cariche; 3. la sua iscrizione a un partito politico prima della nomina a giudice e la sua iscrizione a un partito politico nel corso del mandato prima del 29 dicembre 1989, con menzione della denominazione di tale partito, delle cariche ricoperte e della durata dell’iscrizione. (…) 4. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 hanno carattere pubblico e sono divulgate nel [OSCURATO:PERSONA] (Bollettino d’informazione pubblica) (...)». Per quanto riguarda i giudici della Corte suprema, si veda l’articolo 45, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata. ( 8 ) Si vedano, in particolare, l’articolo 5, paragrafi 1a e 1b, l’articolo 8, paragrafo 2, l’articolo 29, paragrafo 1, e l’articolo 49, paragrafo 1, della legge relativa agli organi giurisdizionali amministrativi, come modificata. ( 9 ) [OSCURATO:PERSONA] riteneva che la Polonia fosse venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - il quale prevede l’obbligo, per gli Stati membri, di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione -, in forza dell’articolo 47 della Carta - relativo al diritto a un ricorso effettivo e ad avere accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge -, in forza dell’articolo 267, commi secondo e terzo, TFUE - il quale prevede la facoltà (secondo comma), per taluni organi giurisdizionali nazionali, e l’obbligo (terzo comma), per altri, di effettuare un rinvio pregiudiziale -, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione e in forza degli articoli 7 e 8 della Carta, nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere c) ed e), e paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del RGPD, relativi al diritto al rispetto della vita privata e al diritto alla protezione dei dati personali. ( 10 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU 2016, L 119, pag. 1 ). ( 11 ) Articolo 2 TUE. ( 12 ) Articolo 49 TUE. ( 13 ) V., a questo proposito, sentenza del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA] ( C‑64/16 , EU:C:2018:117 , punto 32 ). ( 14 ) V., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România e a. ( C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19 , EU:C:2021:393 , punto 216 ). ( 15 ) V., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) ( C‑791/19 , EU:C:2021:596 , punto 80 ). ( 16 ) Articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, e articolo 72, paragrafo 1, punti da 1 a 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata. ( 17 ) Articolo 72, paragrafo 1, punto 1, della legge sulla Corte suprema, come modificata. ( 18 ) Articolo 42a, paragrafi 1 e 2, e articolo 55, paragrafo 4, della legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, articolo 26, paragrafo 3, e articolo 29, paragrafi 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, nonché articolo 5, paragrafi 1a e 1b, della legge relativa agli organi giurisdizionali amministrativi, come modificata. ( 19 ) Articolo 26, paragrafi 2 e da 4 a 6, e articolo 82, paragrafi da 2 a 5, della legge sulla Corte suprema, come modificata, nonché articolo 10 della legge di modifica della legge sulla Corte suprema. ( 20 ) Articolo 88a della legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, articolo 45, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, e articolo 8, paragrafo 2, della legge relativa agli organi giurisdizionali amministrativi, come modificata. ( 21 ) Articolo 7 e articolo 8, paragrafo 1, della Carta. ( 22 ) Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere c) ed e), articolo 6, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 1, del RGPD. ( 23 ) Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del RGPD.