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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 25180/2023

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to da: [OSCURATO:PERSONA] – C.U.I. 03IV8E3 – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato in Roma, alla v ia B a rna ba Tortolini , n. 30 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, in persona del Prefettopro tempore .

INTIMATA avverso ildecreto de l Giudice di Pace di Roma dei 9 / 17.6 . 2 0 20, udita la relazione nella camera di consiglio del10 luglio 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 18 d.lgs. n. 1 50/2011 Gjin M arku adiva il Giudice di Pace di Roma.Chiedeva annullarsi il decreto in data 12.4.2020, con cui il Prefetto di Roma aveva disposto ai sensi dell’art. 13, 2° co., lett. b), deld.lgs. n. 286/1998 la sua espulsionedal territorio italiano.

All’uopoesponeva quanto segue: che era entrato inItalia nel 1990 , in Italia viveva con moglie e figli e d in Italia lavorava; che fino al 2012 era stato titolare di regolare permesso di soggiorno; che dunque l’impugnato decreto violava il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (cfr. ricorso, pagg. 5 -7); che l’impugnato decreto era altresì illegittimo, siccome era stato assunto in violazione del suo diritto procedimentale a rendere l’Amministrazione edotta delle circostanze surriferite(cfr. ricorso, pag. 8). 2.Con decreto dei 9/17.6.2020 il G .d.P. di Roma r igettava il ricorso.

Reputava,il g.d.p., che il ricorrente si era illegalmente trattenuto nel territorio italiano e che l’impugnato decreto era immune da vizi di legittimità. 3.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla base di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] di Roma non ha svolto difese. 4.Con il primo motivo i l ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione emancata applicazione del l’art. 18 del d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 112 cod. proc. civ. ; la nullità della sentenza e del procedimento.

Deduce che la motivazione dell’impugnato dictum è apodittica ed irragionevole,siccome si correla a motivi di impugnazione giammai proposti (cfr. ricorso, pag. 10);che l’impugnato provvedimento non reca alcuna decisione in ordine agli esperiti motivi di impugnazione(cfr. ricorso, pag. 11).5.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, 2° co., lett. b), e 2° co. bis, del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 8 C.E.D.U. e degli artt. 2, 3 e 117 Cost.

Deduce – qualora si ritenga che il g.d.p. abbia rigettato il primo motivo del ricorso exart. 18 del d.lgs. n. 150/2011 – che il g.d.p. per nulla ha tenuto conto che in Italia ha significativi vincoli affettivi e familiari (cfr. ricorso, pag. 12).

6. Con il t e rz o motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 11, 16, 24, 97 e 117 Cost., dell’art. 7 della direttiva 2008/115, dell’art. 41 della Carta di Nizza, dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, degli artt. 2, 13, 4° co.,4° co. bise 5.1° co., del d.lgs. n. 286/1998 .

Deduce che nulla il g.d.p. ha osservato in ordine a i riliev i per cui l’Amministrazione non ha né motivato il decreto di espulsione , ancorché destinato ad incidere negativamente nella sua sfera giuridica (cfr. ricorso, pag. 18), né ha assunto il decreto di espulsione all’esito dell’espletamento di una completa ed esauriente istruttoria(cfr. ricorso, pag. 18). [OSCURATO:PERSONA] 7.Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del secondo motivo e del terzo motivo.

8. Sussiste, in relazione alle specifiche ragioni alla stregua delle quali il ricorrente aveva provveduto ad impugnare il decreto del Prefetto di Roma (cfr. ricorso, pagg. 5 –8), il denunciato vizio motivazionale ( “non essendo evincibile il percorso logico –ermeneutico attraverso il quale il Giudice di Pace è pervenuto all’impugnato provvedimento”: cosìricorso, pag. 9).Più esattamente, il vizio motivazionale, in relazione, appunto, ai motivi di impugnazione del decreto di espulsione del 12.4.2020 del Prefetto di Roma, si connota sub specie di motivazione “apparente” , configurantesi , a sua volta, allorché il giudice di merito – è il caso di specie - omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232; Cass. 24.2.1995, n. 2114). 9.Si badi che il vizio motivazionale viepiù riveste valenza siccome questa Corte ha spiegato che, in tema di espulsione del cittadino straniero, in ossequio al disposto dell’art. 8 C.E.D.U., va riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sull’opposizione all’espulsione, i legami sociali che il cittadino straniero alleghi di avere intrattenuto sul territorio nazionale (cfr. Cass. (ord.) 20.6.2022, n. 19815.

Cfr. altresì Cass. (ord.) 2.10.2018, n. 23957, secondo cui in tema diespulsione del cittadino straniero, l’art. 13, 2° co. bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell’esistenza di legami con il paese d’origine, si applica -con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost.). 10.In accoglimento del primo motivo di ricorso i l decreto del Giudice di Pace di Romadei 9/17.6.2020 va cassato con rinvio a llo stesso ufficio giudiziario in persona di diverso giudicante anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 11.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenutoa versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte accoglieil primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso, cassa in relazione al motivo accolto il decreto del Giudice di Pace di Roma dei 9/17.6.2020e rinvia allo stesso ufficio giudiziario in persona di diverso giudicante anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to da: [OSCURATO:PERSONA] – C.U.I. 03IV8E3 – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato in Roma, alla v ia B a rna ba Tortolini , n. 30 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, in persona del Prefettopro tempore . INTIMATA avverso ildecreto de l Giudice di Pace di Roma dei 9 / 17.6 . 2 0 20, udita la relazione nella camera di consiglio del10 luglio 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 18 d.lgs. n. 1 50/2011 Gjin M arku adiva il Giudice di Pace di Roma.Chiedeva annullarsi il decreto in data 12.4.2020, con cui il Prefetto di Roma aveva disposto ai sensi dell’art. 13, 2° co., lett. b), deld.lgs. n. 286/1998 la sua espulsionedal territorio italiano. All’uopoesponeva quanto segue: che era entrato inItalia nel 1990 , in Italia viveva con moglie e figli e d in Italia lavorava; che fino al 2012 era stato titolare di regolare permesso di soggiorno; che dunque l’impugnato decreto violava il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (cfr. ricorso, pagg. 5 -7); che l’impugnato decreto era altresì illegittimo, siccome era stato assunto in violazione del suo diritto procedimentale a rendere l’Amministrazione edotta delle circostanze surriferite(cfr. ricorso, pag. 8). 2.Con decreto dei 9/17.6.2020 il G .d.P. di Roma r igettava il ricorso. Reputava,il g.d.p., che il ricorrente si era illegalmente trattenuto nel territorio italiano e che l’impugnato decreto era immune da vizi di legittimità. 3.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla base di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] di Roma non ha svolto difese. 4.Con il primo motivo i l ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione emancata applicazione del l’art. 18 del d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 112 cod. proc. civ. ; la nullità della sentenza e del procedimento. Deduce che la motivazione dell’impugnato dictum è apodittica ed irragionevole,siccome si correla a motivi di impugnazione giammai proposti (cfr. ricorso, pag. 10);che l’impugnato provvedimento non reca alcuna decisione in ordine agli esperiti motivi di impugnazione(cfr. ricorso, pag. 11).5.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, 2° co., lett. b), e 2° co. bis, del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 8 C.E.D.U. e degli artt. 2, 3 e 117 Cost. Deduce – qualora si ritenga che il g.d.p. abbia rigettato il primo motivo del ricorso exart. 18 del d.lgs. n. 150/2011 – che il g.d.p. per nulla ha tenuto conto che in Italia ha significativi vincoli affettivi e familiari (cfr. ricorso, pag. 12). 6. Con il t e rz o motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 11, 16, 24, 97 e 117 Cost., dell’art. 7 della direttiva 2008/115, dell’art. 41 della Carta di Nizza, dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, degli artt. 2, 13, 4° co.,4° co. bise 5.1° co., del d.lgs. n. 286/1998 . Deduce che nulla il g.d.p. ha osservato in ordine a i riliev i per cui l’Amministrazione non ha né motivato il decreto di espulsione , ancorché destinato ad incidere negativamente nella sua sfera giuridica (cfr. ricorso, pag. 18), né ha assunto il decreto di espulsione all’esito dell’espletamento di una completa ed esauriente istruttoria(cfr. ricorso, pag. 18). [OSCURATO:PERSONA] 7.Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del secondo motivo e del terzo motivo. 8. Sussiste, in relazione alle specifiche ragioni alla stregua delle quali il ricorrente aveva provveduto ad impugnare il decreto del Prefetto di Roma (cfr. ricorso, pagg. 5 –8), il denunciato vizio motivazionale ( “non essendo evincibile il percorso logico –ermeneutico attraverso il quale il Giudice di Pace è pervenuto all’impugnato provvedimento”: cosìricorso, pag. 9).Più esattamente, il vizio motivazionale, in relazione, appunto, ai motivi di impugnazione del decreto di espulsione del 12.4.2020 del Prefetto di Roma, si connota sub specie di motivazione “apparente” , configurantesi , a sua volta, allorché il giudice di merito – è il caso di specie - omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232; Cass. 24.2.1995, n. 2114). 9.Si badi che il vizio motivazionale viepiù riveste valenza siccome questa Corte ha spiegato che, in tema di espulsione del cittadino straniero, in ossequio al disposto dell’art. 8 C.E.D.U., va riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sull’opposizione all’espulsione, i legami sociali che il cittadino straniero alleghi di avere intrattenuto sul territorio nazionale (cfr. Cass. (ord.) 20.6.2022, n. 19815. Cfr. altresì Cass. (ord.) 2.10.2018, n. 23957, secondo cui in tema diespulsione del cittadino straniero, l’art. 13, 2° co. bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell’esistenza di legami con il paese d’origine, si applica -con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost.). 10.In accoglimento del primo motivo di ricorso i l decreto del Giudice di Pace di Romadei 9/17.6.2020 va cassato con rinvio a llo stesso ufficio giudiziario in persona di diverso giudicante anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 11.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenutoa versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte accoglieil primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso, cassa in relazione al motivo accolto il decreto del Giudice di Pace di Roma dei 9/17.6.2020e rinvia allo stesso ufficio giudiziario in persona di diverso giudicante anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione,