CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05801/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14662/2018proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), nei cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].STEF S.A., con sede in Lussemburgo ([OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo), L- 2350, rue [OSCURATO:PERSONA] n. 1 (numero di attribuzione fiscale 2001 2212 683), iscritta presso il Registro del Commercio e delle Società (Registre de Commerce et des Sociétés) con il numero B 82234, in persona degli amministratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 gennaio 1955 Avviso liquidazione imposta di registro d.i. provvisoriamente esecutivo –Decadenza potere impositivo (C.F.: TNLRNE55A 1 2C573W ) , e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Granducato di Lussemburgo) il 22 aprile 1959, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, dagli Avv.tiGianluca Boccalatte (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68T30 F205F) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60M03 F158B) entrambi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 146 (C.F.: MC C RST 65Tl7 HSOI P), giusta procura speciale conferita con atto del 7 giugno 2018, autenticata il 7 giugno 2018 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Junglinster ([OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo), munita di apostille n. V-20180607-140385 del 7 giugno 2018, appostadal Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] ed Europei del [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 4509/23/2017emessa d a l la CTR Lombardia - sez. staccata Brescia -in data 06/11/2017 e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblicadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal P.G. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con conseguente estinzione del giudizio; uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle Entrate e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la resistente. Ritenuto infatto e in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA].Stef. S.A. proponeva ricorso alla CTP di Brescia avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio aveva liquidato l’imposta principale di registro per un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo al pagamento della somma complessiva di euro 2.012.772,00 emesso in suo favore. 2. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Ufficio fosse incorso in decadenza nel richiedere l’imposta. 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR Lombardia rigettava il gravame, evidenziando che l’Ufficio avrebbe potuto (recte, dovuto) chiedere il versamento delle imposte dovute entro tre anni dalla richiesta di registrazione del d.i., che, a sua volta, il cancelliere competente avrebbe dovuto formulare nel termine di 5 giorni da quello in cui il provvedimento era stato pubblicato o emanato. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA].Stef. S.A. ha resistito con controricorso, illustratocon memoria. 5. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, comma 3, e 76, comma 2, lett. a), dPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che il termine triennale entro cui l’Ufficio deve, a pena di decadenza, chiedere il versamento dell’imposta di registro dovesse decorrere dalla scadenza del termine di 5 giorni dalla pubblicazione del provvedimento giudiziario, entro cui il cancelliere avrebbe dovuto richiederne la registrazione, anziché dalla data di effettiva presentazione della detta richiesta. 6. Preliminarmente, va evidenziato che la controricorrente aveva depositato a mezzo PCT una memoria contenente altresì una richiesta di estinzione per adesione alla definizione agevolata ex d.l. 119/2018. Tuttavia, l’Agenzia ha, a sua volta,depositato atto di diniego (che si assume notificato al legale rappresentante della contribuente il 30 luglio 2020) ed istanza di trattazione, ai sensi del d.l. n. 119, cit., art. 6, commi 12 e 13. Nella memoria depositata la controricorrente assume l’omessa o invalida notifica del diniego e sostiene che l’intestazione del diniego non sarebbe riferibile ad essa esponente. 7. Ai sensi del comma 12 dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, “L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.[…]”. In base al successivo comma 13, solo in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente. 8. Non risultando agli atti la prova dell’avvenuta notifica alla contribuente del diniego di condono, occorre fissare all’Agenzia un termine per provvedere al deposito della relativa documentazione. P.Q.M. La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo alla ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza ai fini del deposito della documentazione indicata in parte motiva. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di sua competenza. Cosi deciso in Roma, nella camera di consig