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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 28267/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, nel modificare in melius il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2), 5) e 7), cod. pen.

Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione, violazione di legge ed inosservanza di norma processuale in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata);che, nella specie, il giudizio di equivalenza tra le circostanze, motivato con argomentazione priva di vizi, veniva giustificato in ragione della resipiscenza dell'imputato a fronte di una condotta programmata con indici di particolare gravità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 luglio 2025 Ilglier estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, nel modificare in melius il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2), 5) e 7), cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione, violazione di legge ed inosservanza di norma processuale in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata);che, nella specie, il giudizio di equivalenza tra le circostanze, motivato con argomentazione priva di vizi, veniva giustificato in ragione della resipiscenza dell'imputato a fronte di una condotta programmata con indici di particolare gravità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Ilglier estensore Il
Sentenza Cassazione n. 28267/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris