CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34867/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Napoli il 19/10/20043. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 21/04/2026 della Corte di Appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi venganodichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riformadella sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Nola in data 26novembre 2025,- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reatidi cui agli artt. 110-628, 110-337, 110-582 e 110-635 cod. pen., in accoglimentodel concordato intercorso tra le parti, ha rideterminato la pena, confermando nelresto;- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena per i medesimireati, confermando nel resto.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddettiimputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, neitermini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un unico motivo, con cui ci siduole della carenza di motivazione.2.2. Con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si deduce:- violazione degli artt. 110 e 628 cod. pen. e 546, lett. e), cod. proc. pen.,per omessa motivazione in ordine alla posizione concorsuale del ricorrente;- violazione degli artt. 61, n. 2, 576, n. 1, e 585 cod. pen. e 546, lett. e), cod.proc. pen., riguardo alla ribadita conferma dell’aggravante del nesso teleologicoper il reato di lesioni;- violazione degli artt. 69 e 114 cod. pen. e 546, lett. e), cod. proc. pen., inrelazione alla dosimetria della pena, che non ha valorizzato la minimapartecipazione;- violazione degli artt. 337, 82 e 635 cod. pen. e 546, lett. e), cod. proc. pen.,per quel che riguarda l’affermazione di responsabilità per i delitti di resistenza apubblico ufficiale, lesioni volontarie e danneggiamento.2.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contesta, sotto il profilo della violazione dilegge (artt. 62, n. 6, 62-bis e 133 cod. pen. e 125, comma 3, e 546 cod. proc.pen.) e del vizio di motivazione, la ritenuta carenza di interesse a una pronunciasull’attenuante del risarcimento del danno, impropriamente ritenuta fungibile conil riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. (suscettibili diautonoma valutazione, dato il collaborativo atteggiamento dell’imputato e la suaincensuratezza).3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono diretti – peraltro in terminisostanzialmente aspecifici – a proporre motivi non consentiti.In tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative amotivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01),alla sussistenza di circostanze (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv.273755-01), a vizi attinenti a determinazione della pena che non si siano trasfusinella illegalità della sanzione (Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, Adami, Rv.287834-01) e alla qualificazione giuridica del fatto, necessariamente condivisadalle parti richiedenti il concordato, al pari di ogni altro elemento influente sulcalcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv.278114-01). Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo propriodell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello,la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n.46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878-01).3. Anche le doglianze presentate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] non superano lasoglia dell’ammissibilità.3.1. Invero, i giudici di appello danno atto, preliminarmente, che l’imputatoha «rinunziato ai motivi diversi dalla misura della pena» (p. 3); il ricorrente nonha minimamente contestato questa affermazione.Secondo la concorde esegesi di legittimità, la rinuncia in sede di concordatoin appello a tutti i motivi diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorioinclude anche la richiesta di applicazione di circostanze attenuanti, posto che lastatuizione in ordine a tale istanza, pur incidendo sulla determinazione della pena,costituisce un punto autonomo della decisione, le cui ripercussioni sanzionatorienon integrano una connessione in senso tecnico, ma un effetto riflesso (cfr. Sez.7, Ord. n. 34952 del 21/10/2025, Izzo, Rv. 288786-01, in tema di attenuante exart. 114 cod. pen.; Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093-01, intema di attenuanti generiche; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone,Rv. 271750-01; Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione, Rv. 268696-01).3.2. In ogni caso, la Corte partenopea, nella pienezza della giurisdizione dimerito, non ha rinvenuto ulteriori ragioni premiali, oltre al bonifico in favore deldanneggiato, rilevanti ex art. 62-bis cod. pen., di modo che la riduzione per l’interoterzo di legge porrebbe in concreto l’imputato in posizione analogaall’accoglimento del motivo di gravame.La soluzione è corretta, considerando che il terzo motivo di appello si limitavaa richiedere, oltre al riconoscimento della attenuante del risarcimento del danno,solo una riduzione della sanzione, da contenersi nei minimi edittali «in base aiparametri oggettivi e soggettivi, dettati dall’art. 133 cod. pen.», senza alcunaspecifica sollecitazione a concedere le circostanze attenuanti generiche (e,pertanto, le contestazioni sul punto risultano precluse, ai sensi dell’art. 606,comma 3, cod. proc. pen.) e che la riduzione nel massimo di legge nei terminisuaccennati esaurisce ogni possibile effetto pregiudizievole suscettibile di essereeliminato dalla riforma o dall’annullamento della decisione impugnata, con quantone consegue a livello di carenza di un interesse attuale e concreto (Sez. 3, n.30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274-01; Sez. 6, n. 17686 del07/04/2016, Conte, Rv. 267172-01).4. Tutti i ricorsi, concludendo, devono essere dichiarati inammissibili.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una sommain favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati iprofili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186),nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]