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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 23848/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10945-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro Oggetto R.G.N.10945/2022 Cron.

Rep.

Ud.10/04/2024 CC tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato al controricorso incidentale - avverso la sentenza n. 251/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 22/10/2021 R.G.N. 157/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del

22.10. 21 la corte d’appello di Perugia, in riforma di sentenza del 3.4.20 del tribunale di Terni, ha dichiarato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] tenuta a versare all’Inps 231,66 € per contributi per l’iscrizione alla gestione separata, oltre sanzioni civili.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che l’avvocato era obbligato all’iscrizione alla gestione separata ex articolo 18 d.l. 98 dell’11 convertito in legge 111 dell’11, sia perché il versamento della contribuzione integrativa non era idoneo a garantire copertura assicurativa sia perché riteneva che l’iscrizione all’albo e la titolarità di partita Iva davano luogo ad una attività non occasionale (sicché il mancato superamento dei 5000 € del reddito anno non rendeva il lavoro occasionale); aggiungeva che il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorreva dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi (che nel caso era il 6 luglio 2011), sicché la richiesta 2 luglio 2016 con avviso di addebito era tempestiva; ha infine ritenuto applicabile il regime sanzionatorio dell’omissione (e non quello dell’evasione), escludendo il dolo perché sono stati comunque denunciati i redditi (anche se non era stato compilato il quadro RR della dichiarazione fiscale), tenuto altresì conto del rilievo controverso in giurisprudenza della citata condotta.

Ricorre l’Inps avverso tale sentenza per un motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, la predetta legale che propone a sua volta ricorso incidentale per un motivo (in relazione al quale l’Inps ha prodotto procura). [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: E’ preliminare l’esame del ricorso incidentale che attiene alla esistenza della norma applicabile in tema di sanzioni.

Il ricorso incidentale invoca invero la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 22, lamentando l’applicazione di sanzioni, sebbene la contribuzione fosse del 2010.

Premesso che la sentenza della Corte costituzionale su richiamata ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”, il ricorso incidentale è fondato, sicché, non essendo necessari altri accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con cassazione senza rinvio del capo della sentenza relativo alle sanzioni.

Il ricorso principale – che deduce violazione dell’articolo 116 comma 8 legge 388 del 2000, per aver applicato il regime dell’omissione sebbene fosse stata presentata dichiarazione dei redditi senza compilazione del quadro RR-resta assorbito.

Spese dell’intero processo compensate, stante la recente sentenza della Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito principale, e decidendo nel merito cassa senza rinvio il capo della sentenza relativa alle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10945-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro Oggetto R.G.N.10945/2022 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato al controricorso incidentale - avverso la sentenza n. 251/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 22/10/2021 R.G.N. 157/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 22.10. 21 la corte d’appello di Perugia, in riforma di sentenza del 3.4.20 del tribunale di Terni, ha dichiarato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] tenuta a versare all’Inps 231,66 € per contributi per l’iscrizione alla gestione separata, oltre sanzioni civili. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che l’avvocato era obbligato all’iscrizione alla gestione separata ex articolo 18 d.l. 98 dell’11 convertito in legge 111 dell’11, sia perché il versamento della contribuzione integrativa non era idoneo a garantire copertura assicurativa sia perché riteneva che l’iscrizione all’albo e la titolarità di partita Iva davano luogo ad una attività non occasionale (sicché il mancato superamento dei 5000 € del reddito anno non rendeva il lavoro occasionale); aggiungeva che il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorreva dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi (che nel caso era il 6 luglio 2011), sicché la richiesta 2 luglio 2016 con avviso di addebito era tempestiva; ha infine ritenuto applicabile il regime sanzionatorio dell’omissione (e non quello dell’evasione), escludendo il dolo perché sono stati comunque denunciati i redditi (anche se non era stato compilato il quadro RR della dichiarazione fiscale), tenuto altresì conto del rilievo controverso in giurisprudenza della citata condotta. Ricorre l’Inps avverso tale sentenza per un motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, la predetta legale che propone a sua volta ricorso incidentale per un motivo (in relazione al quale l’Inps ha prodotto procura). [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: E’ preliminare l’esame del ricorso incidentale che attiene alla esistenza della norma applicabile in tema di sanzioni. Il ricorso incidentale invoca invero la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 22, lamentando l’applicazione di sanzioni, sebbene la contribuzione fosse del 2010. Premesso che la sentenza della Corte costituzionale su richiamata ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”, il ricorso incidentale è fondato, sicché, non essendo necessari altri accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con cassazione senza rinvio del capo della sentenza relativo alle sanzioni. Il ricorso principale – che deduce violazione dell’articolo 116 comma 8 legge 388 del 2000, per aver applicato il regime dell’omissione sebbene fosse stata presentata dichiarazione dei redditi senza compilazione del quadro RR-resta assorbito. Spese dell’intero processo compensate, stante la recente sentenza della Corte costituzionale. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito principale, e decidendo nel merito cassa senza rinvio il capo della sentenza relativa alle
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