CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46310/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, sia con riferimento al diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen. valorizzando la gravità e la non occasionalità del fatto (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata nella parte in cui si fa riferimento al controllo presso l'abitazione ove non veniva trovato il ricorrente, fermato dopo circa mezz'ora a bordo di un ciclomotore a seicento metri da casa) con particolare riferimento alle concrete modalità della condotta, sia riguardo l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi valutabili positivamente (si veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata che evidenzia come la difesa si sia limitata ad enunciare genericamente, quali elementi, la giovane età, l'incensuratezza e il contesto sociale di provenienza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso