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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 00732/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, oltre al trattamento sanzionatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le conformi sentenze di merito hanno compiutamente e logicamente argomentato in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, dei reati di fuga e di omissione di soccorso oggetto di contestazione, essendo stato insindacabilmente accertato che il prevenuto, dopo avere urtato violentemente, procedendo contromano, il veicolo delle persone offese, procurando lesioni alle stesse, si dava alla fuga senza prestare soccorso, come riscontrato dalle immagini e dalle deposizioni acquisite.

Per quanto concerne la sanzione amministrativa accessoria applicata, è appena il caso di rilevare che la stessa è stata irrogata nel minimo edittale.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2025 re es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, oltre al trattamento sanzionatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le conformi sentenze di merito hanno compiutamente e logicamente argomentato in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, dei reati di fuga e di omissione di soccorso oggetto di contestazione, essendo stato insindacabilmente accertato che il prevenuto, dopo avere urtato violentemente, procedendo contromano, il veicolo delle persone offese, procurando lesioni alle stesse, si dava alla fuga senza prestare soccorso, come riscontrato dalle immagini e dalle deposizioni acquisite. Per quanto concerne la sanzione amministrativa accessoria applicata, è appena il caso di rilevare che la stessa è stata irrogata nel minimo edittale. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2025 re es
Sentenza Cassazione n. 00732/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris