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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20354/2026

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in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2267 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 435/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 08/02/2023 R.G.N. 111/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16804/2023Numero di raccolta generale 20354/2026Data pubblicazione 17/06/20261.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Roma respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] controla sentenza del Tribunale della medesima sede n. 9907/2019,che aveva rigettato il ricorso proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale aveva chiesto lacondanna di detta società al pagamento delle seguenti somme:(A) € 67.292,88 a titolo di differenze retributive; (B) €35.542,61 (oltre accessori) corrispondente alla differenza tra iratei di pensione che avrebbe percepito se correttamenteinquadrato nel 5° livello e i ratei di pensione effettivamentepercepiti; (C) in via alternativa, € 65.364,94 per dannopensionistico futuro oppure € 89.223,46 pari a quantonecessario per costituire la rendita vitalizia; (D) € 100.000,00a titolo di risarcimento del danno da mancata effettuazione dellostraordinario.2.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferivache, nel ricorso introduttivo del giudizio, il lavoratore avevapremesso che: a) sino al 30 novembre 2003 aveva lavorato alledipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. e dal 1° marzo 2004, dopoun breve periodo alle dipendenze di altra società del gruppo,alle dipendenze della Telepost, alla quale [OSCURATO:SOCIETA]aveva ceduto un ramo di azienda; b) il Tribunale di Roma, consentenza emessa il 26 febbraio 2007 (successivamentedivenuta definitiva), aveva dichiarato la nullità di dettacessione, ordinando a [OSCURATO:SOCIETA]. di reintegrarlo sulluogo di lavoro; c) in altro giudizio, definito con sentenzapronunciata il 2 febbraio 2018 dalla Corte di appello di Roma(decisione anch’essa coperta da giudicato), era stato accertatoil suo diritto ad essere inquadrato nel 5° livello (anziché nel 4°)Numero registro generale 16804/2023del CCNL a far data dal 25 gennaio 1999, con conseguenteN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle relativDea ta pubblicazione 17/06/2026differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio.2.1.

Tanto premesso, nello stesso ricorso il lavoratoreaveva allegato che: I) aveva diritto, in forza della citatasentenza della Corte di Appello, al pagamento della complessivasomma di € 67.292,88, come da conteggi allegati al ricorso; II)l’inottemperanza all’ordine di reintegrarlo in servizio, gli avevacagionato ulteriori danni, ossia: (1) la mancata percezione deipremi di risultato dal 2004 in poi; (2) un trattamentopensionistico inferiore a quello di cui avrebbe goduto se fossestato correttamente inquadrato al 5° livello; (3) l’impossibilitàdi continuare a svolgere il lavoro straordinario, in precedenzasempre richiestogli da [OSCURATO:SOCIETA]2.2.

In tale ricorso il lavoratore concludeva chiedendo lacondanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle somme inprecedenza indicate.3.

La Corte d’appello dava, altresì, conto: - di quantoconsiderato e deciso dal primo giudice; - di una sintesi dei seimotivi d’appello dal lavoratore formulati e delle sue richieste diriforma della sentenza del Tribunale; - della posizione assuntadalla società in secondo grado.4.

Tutto ciò diffusamente riportato, la Corte esaminava conprecedenza e congiuntamente il secondo ed il terzo motivod’appello a mezzo dei quali si reclamano differenze retributive(per compenso ordinario e straordinario e per maggior TFRconseguente al riconoscimento di detto maggior compenso) e lirespingeva.Numero registro generale 16804/20234.1.

La Corte esaminava, quindi, il quarto motivo di appelloN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026con il quale si censurava la reiezione dei capi di domanda avenDtia ta pubblicazione 17/06/2026ad oggetto il mancato riconoscimento dei premi di risultatoerogati dal 2004 al 2010, che il lavoratore assumeva avrebbepercepito se [OSCURATO:SOCIETA] avesse ottemperato all’ordine direintegrarlo in servizio; ma riteneva che anche questo motivonon si confrontava appieno con le ragioni della decisionegravata e che, per contro, lo stesso motivo censuravavalidamente la sentenza appellata nella parte in cui avevadichiarato prescritto il diritto ai premi di risultato relativi aglianni 2004 e 2006, ma che in parte qua il motivo fosseinfondato.4.2.

Secondo la Corte, il quinto motivo d’appello esordivalamentando l’omesso esame della domanda avente ad oggettoil risarcimento del danno conseguente all’omessa effettuazionedi straordinario, ma che tale censura non meritavaconsiderazione, per l’assorbente considerazione che il Tribunaleaveva esaminato tale capo di domanda; mentre la residua partedello stesso motivo conteneva una sola censura alla decisioneimpugnata, che la Corte riportava testualmente, ma che taleapodittica affermazione, che neppure conteneva una chiaraindicazione dell’errore in tesi attribuito al primo giudice, non erain ogni caso idonea (neppure astrattamente) a rimuovere lastatuizione di prescrizione, che sarebbe rimasta ferma anche avoler applicare il termine estintivo decennale; nel resto, ossiacon riferimento al periodo successivo a settembre 2007, laCorte giudicava il motivo infondato.4.3.

Per la Corte, poi, la reiezione dei motivi d’appello inprecedenza esaminati determinava conseguentemente laNumero registro generale 16804/2023reiezione del sesto motivo, diretto a dolersi della reiezione delN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026capo di domanda avente ad oggetto il c.d. danno pensionisticoD.a ta pubblicazione 17/06/20264.4.

Infine, la Corte respingeva anche il primo motivod’appello, con il quale l’impugnante lamentava di essere statocondannato alla refusione delle spese di lite.5.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidato a quattro motivi.6.

L’intimata resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione efalsa applicazione di norme di contratti collettivi in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3. – Errata interpretazione”.

Siduole della: “Erroneità della sentenza che non ha riconosciuto,in violazione dei canoni interpretativi dell’Accordo contrattualedel [OSCURATO:DATA_NASCITA], il diritto del lavoratore alla corresponsione didifferenze retributive correlate al diverso inquadramentocontrattuale (tra il 4° e il 5° livello) ed al lavoro straordinario”.2.

Tale motivo, riassunto come sopra dallo stessoricorrente, è inammissibile.3.

Il ricorrente, in questa censura, dopo breve sintesi dellaratio decidendi attribuita alla Corte d’appello in parte qua,assume che: “In altri termini i Giudici di merito hanno ritenutoche detto importo fosse correlato ai soli lavoratori inquadratinel 4° livello”, ma che “tale conclusione non è condivisibile” (v.in extenso pagg. 23-24 del ricorso).Numero registro generale 16804/20234.

Ebbene, la censura non è assolutamente aderenteN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026all’articolato ragionamento decisorio esposto dalla CortDea ta pubblicazione 17/06/2026distrettuale.5.

Quest’ultima, infatti, in primo luogo ha giudicato erroneol’assunto dell’appellante (in esordio del terzo motivo di appello)secondo il quale “il Tribunale ha omesso di esaminare il capo didomanda diretto a reclamare le differenze retributive sul lavorostraordinario correlata al superiore inquadramento in relazioneal lasso temporale 25 gennaio 1999-30 novembre 2003”.La Corte, dopo aver riportato e dato senso alla motivazioneresa dal primo giudice, ha riferito che: “L’appellante lamenta(nel secondo motivo di appello) che la sopra riportataargomentazione della sentenza impugnata sarebbe erronea,perché frutto di una errata interpretazione dell’accordocontrattuale del 19 luglio 2000 ed in particolar modo del nonaver compreso che quest’ultimo ebbe ad introdurre unsovraminimo ad personam, ossia un istituto retributivo bendiverso da un assegno ad personam o da un superminimo, insostanza finalizzato all’armonizzazione delle retribuzioni dei varilavoratori, già dipendenti delle società “confluite” in [OSCURATO:SOCIETA].”.La Corte, quindi, ha evidenziato che: “Nel formulare dettacensura, l’appellante limita espressamente la propria richiestadi riforma della sentenza gravata alle sole differenze diretribuzione in tesi maturate successivamente al 1° agosto2000, ossia soltanto quelle successive all’entrata in vigoredell’invocato accordo contrattuale.

Ne consegue, dunque, chedeve reputarsi formato il giudicato interno sull’accertatainesistenza di differenze di retribuzione (ossia sul fatto che ladifferenza tra trattamento retributivo proprio del 5° livello eNumero registro generale 16804/2023trattamento retributivo in concreto erogato al lavoratore fosseN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026pari a zero) sino al 31 luglio 2000, …” (v. in extenso tra la pagD.a ta pubblicazione 17/06/20266 e la pag. 7 della sua sentenza).5.1.

La censura in esame, che peraltro sembra riferirsiindiscriminatamente all’intera originaria pretesa a titolo didifferenze retributive tra i due suddetti livelli, comunque ignoradel tutto i su riportati passaggi motivazionali circa il parzialegiudicato interno riscontrato dai giudici di secondo grado.6.

La Corte, di seguito alla parte della sua motivazione giàconsiderata, ha ritenuto “in primo luogo condivisibile ladeduzione difensiva di [OSCURATO:SOCIETA]., laddove affermache il secondo motivo di appello non si confronta appieno conla motivazione della sentenza gravata, così palesandosiinidoneo a contraddirla”.Ha osservato: “L’appellante, infatti, si limita a dedurre cheil c.d. sovraminimo ad personam di cui all’accordo contrattualedel 19 luglio 2000 non era un superminimo né un assegno adpersonam, trattandosi di emolumento costituente parteintegrante della retribuzione, perché finalizzato ad armonizzareil trattamento retributivo base dei dipendenti delle società“confluite” in Telecom e quindi come tale non riassorbibile,come comprovato (prosegue l’appellante) dal fatto che egli lopercepì sempre nella misura fissa di € 324,80, indicato in bustapaga con la dizione ex Acc. 18.7.00 .Tali argomenti, però, non colgono il nucleo essenziale dellamotivazione del primo giudice, che (al di là dell’improprialocuzione superminimo, invece di sovraminimo) muove daiseguenti accertamenti in fatto: (a) è pacifica l’erogazione infavore del lavoratore di un superminimo, essendo l’emolumentoNumero registro generale 16804/2023riportato negli stessi conteggi elaborati dal lavoratore, pariN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026mensilmente ad € 324,80 ; (b) lo stesso ricorrente affermDaa ta pubblicazione 17/06/2026che tale emolumento costituisce un superminimo correlato al 4°livello, erogato dal datore di lavoro per armonizzare diversitrattamenti retributivi, volto quindi a mantenere il livelloretributivo precedente al momento del passaggio da SIP aTelecom, pur nella vigenza di un diverso assetto contrattuale ;(c) tale emolumento risulta ampiamente superiore alladifferenza di retribuzione prevista tra il 5° e il 4° livello .L’appellante non censura, neppure sotto il rilievo dell’errataesegesi dell’accordo contrattuale, l’affermazione del primogiudice circa la correlazione tra sovraminimo di € 324,80 einquadramento al 4° livello CCNL, ossia in altri termini il fattoche quell’emolumento è stato riconosciuto in quell’importo aisoli lavoratori inquadrati in quello specifico livello contrattuale”(così tra la pag. 7 e la pag. 8 dell’impugnata sentenza).6.1.

Orbene, il ricorrente nemmeno considera che la Cortedistrettuale nei passaggi motivazionali sopra trascritti hachiaramente espresso un difetto di specificità del secondomotivo d’impugnazione dell’allora appellante e, quindi, unprofilo d’inammissibilità di tale censura.Inoltre, il ricorrente torna a dedurre che: “Il sovraminimoad personam, quindi, non è un assegno ad personam e neppureun superminimo (come erroneamente definito in sentenza),ma, calcolato inserendo vari emolumenti, aveva il fine diconsentire un riallineamento delle retribuzioni base di tutti idipendenti delle varie società, confluiti in Telecom attraverso lacristallizzazione delle differenze retributive, compresi gliassegni ad personam”.Numero registro generale 16804/2023Il ricorrente, allora, non tiene conto del fatto che la CorteN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026territoriale, non solo per proprio conto ha sempre denominatDoa ta pubblicazione 17/06/2026l’emolumento in questione quale “sovraminimo ad personam”(notando che era “impropria la locuzione superminimo, invecedi sovraminimo”, adottata dal primo giudice), ma, soprattutto,ha considerato che già lo stesso primo giudice aveva individuatoin tale emolumento la finalità tuttora sostenuta dal ricorrenteper cassazione.7.

Di seguito al riscontrato difetto di censura di cui s’èdetto, la Corte ha ulteriormente osservato: “Tale rilievo, però,porta ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] (ove tempestivamenteinquadrato al 5° livello) non avrebbe avuto diritto a fruire diquello specifico emolumento (ossia di quell’importo di € 342,80)come introdotto dall’accordo del 19 luglio 2000, atteso che, pereffetto del giudicato (esterno) formatosi inter partes, eglidoveva essere inquadrato nel 5° livello a far data dal gennaio1999 e quindi da data antecedente al suddetto accordocontrattuale, con il corollario che egli non poteva percepire ilsovraminimo ad personam nell’importo che l’accordo, nella noncensurata interpretazione offertane dal Tribunale, attribuiva aisoli lavoratori inquadrati nel 4° livello.Ne consegue, dunque, che la sentenza appellata, nonessendo stata censurata laddove ha accertato in punto di fattoche l’importo di € 324,80 è stato effettivamente percepito e cheesso era “ampiamente superiore alla differenza di retribuzioneprevista tra il 5° e il 4° livello”, appare condivisibile, perché datali accertamenti in fatto discende che il lavoratore ha giàintegralmente percepito quanto gli sarebbe spettato a titolo didifferenze di retribuzione conseguenti all’inquadramento nel 5°livello”Numero registro generale 16804/20237.1.

Anche questi passaggi motivazionali, strettamenteN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026dipendenti da quelli precedenti circa le affermazioni del primDoa ta pubblicazione 17/06/2026giudice ritenute non specificamente censurate o non censuratein assoluto dalla Corte d’appello, non sono in questa sede dilegittimità attinti nel primo motivo di ricorso.8.

La Corte, comunque, alle su riportate argomentazioni,ha aggiunto, a proposito dell’interpretazione dell’accordocontrattuale del 19 luglio 2000, che esso “… non determinal’importo del c.d. sovraminimo ad personam in una cifra fissa,crescente al crescere del livello di inquadramento, ma stabilisceche il suo concreto ammontare dipende da una pluralitàconcorrente di fattori, che lo stesso individua: (a) nelladifferenza tra i minimi vigenti anteriormente alla data del 31luglio 2000 e quelli previsti dal CCNL 28 giugno 2000; (b)nell’importo in atto al 31 luglio 2000 dell’elemento retributivoaziendale di cui all’Accordo 23 aprile 1998; (c) nell’importo parialla differenza, per ciascun livello retributivo, tra l’importodell’indennità di contingenza in atto anteriormente la data del31 luglio 2000 e quello previsto dal CCNL 28 giugno 2000; (d)importo pari a un tredicesimo della differenza tra la retribuzionemensile in atto alla data del 31 luglio 2000, costituita a taleeffetto dal minimo contrattuale, dall’indennità di contingenza,dagli aumenti periodici di anzianità, dall’assegno ad personam,dagli aumenti di merito, dall’elemento retributivo professionalee dall’elemento retributivo aziendale, e l’importo del premioannuo di cui alla premessa tabella 1; (e) gli eventuali ulterioriassegni ad personam e/o di merito individualmente percepitialla data del 31 luglio 2000, assorbibili o non assorbibili secondoil regime in atto per ciascun assegno alla data di stipula delpresente accordo.Numero registro generale 16804/2023L’applicazione di tali criteri (si è omesso quello relativo alN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026solo livello 7°, che qui non interessa) comporta, semplificandoD,a ta pubblicazione 17/06/2026che il sovraminimo ad personam viene in sostanza a dipenderedalla differenza tra la retribuzione in concreto percepita dalsingolo lavoratore alla data del 31 luglio 2000 e quella che glispetterebbe in forza del CCNL 28 giugno 2000, …” (così tra lapag. 8 e la pag. 9 della sua sentenza).8.1.

Ebbene, nell’ambito della censura in esame in cui èesclusivamente denunciata appunto l’errata interpretazionedell’Accordo contrattuale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], queste considerazionisono letteralmente ignorate dal ricorrente.9.

Il ricorrente, piuttosto, addebita alla Corte capitolina dinon aver “verificato, come puntualmente dedotto alla pag. 9 delricorso in appello, che l’importo del sovraminimo di Euro 324,80è stato sempre erogato senza alcuna variazione dell’importocome risulta dalle buste paga allegate in atti (cfr. doc. 14 ricorsoprimo grado) (Buste paga doc. 3)”.9.1.

Tale assunto è, però, inammissibile in questa sede adun duplice titolo.Anzitutto, esso è alieno dal terreno dell’interpretazionedella norma contrattuale collettiva che si assume violata edai giudici di secondo grado.Peraltro, non considera il ricorrente che, come si è visto, laCorte d’appello ha confermato che già il primo giudice aveva“accertato in punto di fatto che l’importo di € 324,80 è statoeffettivamente percepito” dal lavoratore.Numero registro generale 16804/202310.

Infine, non considera assolutamente il ricorrente che laN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026stessa Corte, sulla base della sopra esposta e non censuratDaa ta pubblicazione 17/06/2026interpretazione dell’accordo contrattuale del 19 luglio 2000, haosservato che: “l’appellante, al fine di vincere la contrariaaffermazione contenuta nella sentenza appellata, avrebbedovuto dedurre che, ove tempestivamente inquadrato nel 5°livello sin dal gennaio 1999, avrebbe percepito al 31 luglio 2000una retribuzione tale che, in applicazione dei suindicati criteri,egli avrebbe avuto ugualmente diritto ad un sovraminimo diimporto quanto meno pari ad € 324,80 o comunque inferiorealla differenza tra il trattamento retributivo previsto dal CCNL28 giugno 2000 per il 5° livello e la retribuzione da luieffettivamente percepita.Tale omessa allegazione (nei conteggi allegati al ricorso inprimo grado il lavoratore riporta – erroneamente – nel dovutoil sovraminimo di 4° livello) rende in ogni caso il motivo diappello insufficiente a determinare la riforma della sentenzaimpugnata” (così a pag. 9 dell’impugnata sentenza).11.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia:“Violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 c.c., 2948 c.c.in tema di prescrizione dei crediti relativi alla mancatapercezione dei premi di risultato in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3”.

Deduce la “Erroneità della sentenza che non hariconosciuto in favore del lavoratore il premio di risultato,quantomeno con riferimento al periodo relativo agli anni 2004,2005 e 2006, ritenendo prescritto il relativo credito”.12.

Anche tale motivo è inammissibile.13.

Nell’ambito del proprio scrutinio del quarto motivod’appello, la Corte distrettuale aveva, tra l’altro, considerato inNumero registro generale 16804/2023punto di prescrizione: “Ugualmente non può attribuirsi efficaciaN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026interruttiva alla missiva del 20 settembre 2007 (doc. 4 I gradDoa ta pubblicazione 17/06/2026Azzaro), in primo luogo perché il ricorrente in appello si limitaad asserire apoditticamente che essa è specifica e ricomprendeogni possibile emolumento spettante, senza neppure indicare leragioni di erroneità dell’opposta conclusione del Tribunale,laddove ha ritenuto che la missiva in esame non aveva prodottol’interruzione della prescrizione, perché del tutto priva degli emolumenti identificativi del credito, sia sotto il profilo dellanatura che sotto quello temporale .A tali considerazioni, poi, deve aggiungersi cheeffettivamente la missiva non solo non accenna in alcun modoal premio di risultato, ma è altresì diretta unicamente adottenere (come peraltro si legge nella missiva stessa)l’adempimento dell’obbligazione nascente dalla sentenza cheaveva dichiarato la nullità della cessione di ramo d’azienda,ossia in sostanza ad ottenere il reintegro nel posto di lavoro”(così a pag. 12 della sua sentenza).13.1.

Attualmente, il ricorrente sostiene non essere“condivisibile la sentenza gravata nella parte in cui ritieneprescritto il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere ilpremio di risultato.

A ben vedere, contrariamente a quantoriferisce la Corte di Appello di Roma con la missiva del20.9.2007 (doc. 4 ricorso primo grado) (n. 3 lettere ricorrente20.9.07; 11.12.07; 14.7.14 – doc. 4), il ricorrente havalidamente interrotto la decorrenza della prescrizione avendolo stesso richiesto espressamente il riconoscimento del 5°livello, con le conseguenze tutte derivanti dal superioreinquadramento …”.Numero registro generale 16804/2023Dopo aver fotoriprodotto in ricorso il testo della missiva delN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/202620.9.2007, assume che la Corte capitolina avrebbe erratDoa ta pubblicazione 17/06/2026nell’affermare che detta nota non accennava “in alcun modo alpremio di risultato …” (v. in extenso pagg. 27-28 del ricorso).13.2.

Risulta, allora, evidente che il secondo motivo, inapparente chiave di dedotta violazione e, nel contempo, falsaapplicazione delle due indicate norme in tema di prescrizione(artt. 2946 e 2948 c.c.), in realtà contrappone a quella fornitadalla Corte di merito una propria diversa interpretazione delcontenuto della ridetta nota del 20.9.2007, ossia, di un suo attounilaterale, sicché errori interpretativi a riguardo dovevanoessere denunciati deducendo la violazione dei canoniermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., per iltramite dell’art. 1324 c.c. (trattandosi appunto di attounilaterale).14.

Inoltre, anche la restante parte del secondo motivo(pagg. 28-29 del ricorso) propone una diversa lettura di ulteriorie successivi atti asseritamente interruttivi del corso dellaprescrizione, che la Corte d’appello ha senz’altro considerato (v.in extenso pagg. 11-13 del ricorso).15.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: “Violazionee falsa applicazione degli artt. 2946 c.c., 2948 c.c. in tema diprescrizione dei crediti relativi al mancato svolgimento distraordinario in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3”.Deduce la “Erroneità della sentenza che non ha accolto larichiesta di risarcimento del danno per omessa effettuazionedello straordinario, ritenendo lo stesso in ogni caso prescritto”.16.

Il motivo è inammissibile per ragioni in parte analoghea quelle esposte in relazione al precedente secondo motivo.Numero registro generale 16804/202317.

Il ricorrente deduce non essere “condivisibile l’assuntoN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026per cui i compensi per lavoro straordinario maturati dal marzDoa ta pubblicazione 17/06/20262003 all’agosto sarebbero prescritti, in quanto non è affattovero che il primo atto interruttivo della prescrizionecoinciderebbe con il deposito nel ricorso in primo grado delpresente giudizio”; e “sul punto” richiama i medesimi atti a suodire interruttivi del corso della prescrizione, indicati “nelprecedente motivo di ricorso” (v. in particolare pag. 29 delricorso).17.1.

Anche detta doglianza, quindi, s’incentra su unaccertamento fattuale differente da quello operato dai giudici disecondo grado.17.2.

Ma, soprattutto, e ancor prima, il terzo motivo èassolutamente disallineato rispetto alla motivazione resa inproposito dalla Corte territoriale.Come già accennato nella narrativa di questa ordinanza (al§ 4.2.), la Corte, nel disattendere complessivamente il quintomotivo d’appello, aveva rilevato che: “La sentenza impugnata… ha interamente respinto tale capo di domanda, operando unadistinzione però tra i compensi per lavoro straordinario maturatidal marzo 2003 all’agosto 2007, ritenuti prescritti e quellimaturati successivamente, …”.Quindi, ha osservato: “La residua parte del motivo diappello in esame appare contenere una sola censura alladecisione impugnata, laddove l’[OSCURATO:PERSONA] afferma che non sitratta di esaminare il diritto a percepire o meno le sommedovute a titolo di lavoro straordinario, poiché il sig. [OSCURATO:PERSONA] nonha svolto tale prestazione; si tratta di valutare il danno aNumero registro generale 16804/2023seguito del mancato reintegro in Telecom, con riferimento alN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026mancato guadagno .

Data pubblicazione 17/06/2026Tale apodittica affermazione, che neppure contiene unachiara indicazione dell’errore in tesi attribuito al primo giudice,non è in ogni caso idonea (neppure astrattamente) a rimuoverela statuizione di prescrizione, che resterebbe ferma anche avoler applicare il termine estintivo decennale (si ricordi che lasentenza colloca, con accertamento in fatto qui confermato, laprima interruzione della prescrizione alla data del 24 giugno2019)”.La Corte d’appello, perciò, ha riscontrato un difetto dispecificità del quinto motivo d’appello in parte qua, vale a dire,per la parte che riguardava il preteso “risarcimento del dannoconseguente all’omessa effettuazione di straordinario” inrelazione al periodo “dal marzo 2003 all’agosto 2003”, periodoche già il primo giudice aveva ritenuto colpito da prescrizione.Ed il ricorrente non tiene assolutamente conto di talevalutazione della Corte distrettuale, che, pertanto, neppure ècensurata in questa sede.18.

Con il quarto motivo denuncia: “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 2114 c.c., 2116 c.c. in tema di dannopensionistico in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3”.Deduce la “Erroneità della sentenza che ha negato al lavoratorela sussistenza del danno pensionistico”.19.

Il motivo è inammissibile.20.

Invero, il ricorrente si limita a dedurre che: “A benvedere se il ricorrente avesse percepito correttamente leretribuzioni relative al 5° livello, oltre al premio di risultato eallo straordinario, per le ragioni esposte nei precedenti mNuomteirvo ire gistro generale 16804/2023Numero sezionale 2267/2026di ricorso in Cassazione, certamente si sarebbeN umverios dtio ra ccolta generale 20354/2026corrispondere un trattamento previdenziale migliore di quellDoa ta pubblicazione 17/06/2026Si tratta, infatti, di deduzione essenzialmente assertiva,dalla quale, peraltro, si trae conferma che la sua domanda circail risarcimento del c.d. danno pensionistico asseritamente da luisubito, come rilevato dalla Corte territoriale (v. §

6. tra la pag.14 e la pag. 15 dell’impugnata sentenza), si fondavaesclusivamente sulle pretese dello stesso che i giudici deldoppio grado di giudizio di merito hanno disatteso in base astatuizioni qui attinte dai precedenti motivi di ricorso percassazione giudicati inammissibili.21.

Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna laricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi e in € 4.500,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,IVA e C.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo aNumero registro generale 16804/2023titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,N umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Data pubblicazione 17/06/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2267 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 435/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 08/02/2023 R.G.N. 111/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16804/2023Numero di raccolta generale 20354/2026Data pubblicazione 17/06/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Roma respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] controla sentenza del Tribunale della medesima sede n. 9907/2019,che aveva rigettato il ricorso proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale aveva chiesto lacondanna di detta società al pagamento delle seguenti somme:(A) € 67.292,88 a titolo di differenze retributive; (B) €35.542,61 (oltre accessori) corrispondente alla differenza tra iratei di pensione che avrebbe percepito se correttamenteinquadrato nel 5° livello e i ratei di pensione effettivamentepercepiti; (C) in via alternativa, € 65.364,94 per dannopensionistico futuro oppure € 89.223,46 pari a quantonecessario per costituire la rendita vitalizia; (D) € 100.000,00a titolo di risarcimento del danno da mancata effettuazione dellostraordinario.2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferivache, nel ricorso introduttivo del giudizio, il lavoratore avevapremesso che: a) sino al 30 novembre 2003 aveva lavorato alledipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. e dal 1° marzo 2004, dopoun breve periodo alle dipendenze di altra società del gruppo,alle dipendenze della Telepost, alla quale [OSCURATO:SOCIETA]aveva ceduto un ramo di azienda; b) il Tribunale di Roma, consentenza emessa il 26 febbraio 2007 (successivamentedivenuta definitiva), aveva dichiarato la nullità di dettacessione, ordinando a [OSCURATO:SOCIETA]. di reintegrarlo sulluogo di lavoro; c) in altro giudizio, definito con sentenzapronunciata il 2 febbraio 2018 dalla Corte di appello di Roma(decisione anch’essa coperta da giudicato), era stato accertatoil suo diritto ad essere inquadrato nel 5° livello (anziché nel 4°)Numero registro generale 16804/2023del CCNL a far data dal 25 gennaio 1999, con conseguenteN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle relativDea ta pubblicazione 17/06/2026differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio.2.1. Tanto premesso, nello stesso ricorso il lavoratoreaveva allegato che: I) aveva diritto, in forza della citatasentenza della Corte di Appello, al pagamento della complessivasomma di € 67.292,88, come da conteggi allegati al ricorso; II)l’inottemperanza all’ordine di reintegrarlo in servizio, gli avevacagionato ulteriori danni, ossia: (1) la mancata percezione deipremi di risultato dal 2004 in poi; (2) un trattamentopensionistico inferiore a quello di cui avrebbe goduto se fossestato correttamente inquadrato al 5° livello; (3) l’impossibilitàdi continuare a svolgere il lavoro straordinario, in precedenzasempre richiestogli da [OSCURATO:SOCIETA]2.2. In tale ricorso il lavoratore concludeva chiedendo lacondanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle somme inprecedenza indicate.3. La Corte d’appello dava, altresì, conto: - di quantoconsiderato e deciso dal primo giudice; - di una sintesi dei seimotivi d’appello dal lavoratore formulati e delle sue richieste diriforma della sentenza del Tribunale; - della posizione assuntadalla società in secondo grado.4. Tutto ciò diffusamente riportato, la Corte esaminava conprecedenza e congiuntamente il secondo ed il terzo motivod’appello a mezzo dei quali si reclamano differenze retributive(per compenso ordinario e straordinario e per maggior TFRconseguente al riconoscimento di detto maggior compenso) e lirespingeva.Numero registro generale 16804/20234.1. La Corte esaminava, quindi, il quarto motivo di appelloN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026con il quale si censurava la reiezione dei capi di domanda avenDtia ta pubblicazione 17/06/2026ad oggetto il mancato riconoscimento dei premi di risultatoerogati dal 2004 al 2010, che il lavoratore assumeva avrebbepercepito se [OSCURATO:SOCIETA] avesse ottemperato all’ordine direintegrarlo in servizio; ma riteneva che anche questo motivonon si confrontava appieno con le ragioni della decisionegravata e che, per contro, lo stesso motivo censuravavalidamente la sentenza appellata nella parte in cui avevadichiarato prescritto il diritto ai premi di risultato relativi aglianni 2004 e 2006, ma che in parte qua il motivo fosseinfondato.4.2. Secondo la Corte, il quinto motivo d’appello esordivalamentando l’omesso esame della domanda avente ad oggettoil risarcimento del danno conseguente all’omessa effettuazionedi straordinario, ma che tale censura non meritavaconsiderazione, per l’assorbente considerazione che il Tribunaleaveva esaminato tale capo di domanda; mentre la residua partedello stesso motivo conteneva una sola censura alla decisioneimpugnata, che la Corte riportava testualmente, ma che taleapodittica affermazione, che neppure conteneva una chiaraindicazione dell’errore in tesi attribuito al primo giudice, non erain ogni caso idonea (neppure astrattamente) a rimuovere lastatuizione di prescrizione, che sarebbe rimasta ferma anche avoler applicare il termine estintivo decennale; nel resto, ossiacon riferimento al periodo successivo a settembre 2007, laCorte giudicava il motivo infondato.4.3. Per la Corte, poi, la reiezione dei motivi d’appello inprecedenza esaminati determinava conseguentemente laNumero registro generale 16804/2023reiezione del sesto motivo, diretto a dolersi della reiezione delN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026capo di domanda avente ad oggetto il c.d. danno pensionisticoD.a ta pubblicazione 17/06/20264.4. Infine, la Corte respingeva anche il primo motivod’appello, con il quale l’impugnante lamentava di essere statocondannato alla refusione delle spese di lite.5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidato a quattro motivi.6. L’intimata resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione efalsa applicazione di norme di contratti collettivi in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3. – Errata interpretazione”. Siduole della: “Erroneità della sentenza che non ha riconosciuto,in violazione dei canoni interpretativi dell’Accordo contrattualedel [OSCURATO:DATA_NASCITA], il diritto del lavoratore alla corresponsione didifferenze retributive correlate al diverso inquadramentocontrattuale (tra il 4° e il 5° livello) ed al lavoro straordinario”.2. Tale motivo, riassunto come sopra dallo stessoricorrente, è inammissibile.3. Il ricorrente, in questa censura, dopo breve sintesi dellaratio decidendi attribuita alla Corte d’appello in parte qua,assume che: “In altri termini i Giudici di merito hanno ritenutoche detto importo fosse correlato ai soli lavoratori inquadratinel 4° livello”, ma che “tale conclusione non è condivisibile” (v.in extenso pagg. 23-24 del ricorso).Numero registro generale 16804/20234. Ebbene, la censura non è assolutamente aderenteN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026all’articolato ragionamento decisorio esposto dalla CortDea ta pubblicazione 17/06/2026distrettuale.5. Quest’ultima, infatti, in primo luogo ha giudicato erroneol’assunto dell’appellante (in esordio del terzo motivo di appello)secondo il quale “il Tribunale ha omesso di esaminare il capo didomanda diretto a reclamare le differenze retributive sul lavorostraordinario correlata al superiore inquadramento in relazioneal lasso temporale 25 gennaio 1999-30 novembre 2003”.La Corte, dopo aver riportato e dato senso alla motivazioneresa dal primo giudice, ha riferito che: “L’appellante lamenta(nel secondo motivo di appello) che la sopra riportataargomentazione della sentenza impugnata sarebbe erronea,perché frutto di una errata interpretazione dell’accordocontrattuale del 19 luglio 2000 ed in particolar modo del nonaver compreso che quest’ultimo ebbe ad introdurre unsovraminimo ad personam, ossia un istituto retributivo bendiverso da un assegno ad personam o da un superminimo, insostanza finalizzato all’armonizzazione delle retribuzioni dei varilavoratori, già dipendenti delle società “confluite” in [OSCURATO:SOCIETA].”.La Corte, quindi, ha evidenziato che: “Nel formulare dettacensura, l’appellante limita espressamente la propria richiestadi riforma della sentenza gravata alle sole differenze diretribuzione in tesi maturate successivamente al 1° agosto2000, ossia soltanto quelle successive all’entrata in vigoredell’invocato accordo contrattuale. Ne consegue, dunque, chedeve reputarsi formato il giudicato interno sull’accertatainesistenza di differenze di retribuzione (ossia sul fatto che ladifferenza tra trattamento retributivo proprio del 5° livello eNumero registro generale 16804/2023trattamento retributivo in concreto erogato al lavoratore fosseN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026pari a zero) sino al 31 luglio 2000, …” (v. in extenso tra la pagD.a ta pubblicazione 17/06/20266 e la pag. 7 della sua sentenza).5.1. La censura in esame, che peraltro sembra riferirsiindiscriminatamente all’intera originaria pretesa a titolo didifferenze retributive tra i due suddetti livelli, comunque ignoradel tutto i su riportati passaggi motivazionali circa il parzialegiudicato interno riscontrato dai giudici di secondo grado.6. La Corte, di seguito alla parte della sua motivazione giàconsiderata, ha ritenuto “in primo luogo condivisibile ladeduzione difensiva di [OSCURATO:SOCIETA]., laddove affermache il secondo motivo di appello non si confronta appieno conla motivazione della sentenza gravata, così palesandosiinidoneo a contraddirla”.Ha osservato: “L’appellante, infatti, si limita a dedurre cheil c.d. sovraminimo ad personam di cui all’accordo contrattualedel 19 luglio 2000 non era un superminimo né un assegno adpersonam, trattandosi di emolumento costituente parteintegrante della retribuzione, perché finalizzato ad armonizzareil trattamento retributivo base dei dipendenti delle società“confluite” in Telecom e quindi come tale non riassorbibile,come comprovato (prosegue l’appellante) dal fatto che egli lopercepì sempre nella misura fissa di € 324,80, indicato in bustapaga con la dizione ex Acc. 18.7.00 .Tali argomenti, però, non colgono il nucleo essenziale dellamotivazione del primo giudice, che (al di là dell’improprialocuzione superminimo, invece di sovraminimo) muove daiseguenti accertamenti in fatto: (a) è pacifica l’erogazione infavore del lavoratore di un superminimo, essendo l’emolumentoNumero registro generale 16804/2023riportato negli stessi conteggi elaborati dal lavoratore, pariN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026mensilmente ad € 324,80 ; (b) lo stesso ricorrente affermDaa ta pubblicazione 17/06/2026che tale emolumento costituisce un superminimo correlato al 4°livello, erogato dal datore di lavoro per armonizzare diversitrattamenti retributivi, volto quindi a mantenere il livelloretributivo precedente al momento del passaggio da SIP aTelecom, pur nella vigenza di un diverso assetto contrattuale ;(c) tale emolumento risulta ampiamente superiore alladifferenza di retribuzione prevista tra il 5° e il 4° livello .L’appellante non censura, neppure sotto il rilievo dell’errataesegesi dell’accordo contrattuale, l’affermazione del primogiudice circa la correlazione tra sovraminimo di € 324,80 einquadramento al 4° livello CCNL, ossia in altri termini il fattoche quell’emolumento è stato riconosciuto in quell’importo aisoli lavoratori inquadrati in quello specifico livello contrattuale”(così tra la pag. 7 e la pag. 8 dell’impugnata sentenza).6.1. Orbene, il ricorrente nemmeno considera che la Cortedistrettuale nei passaggi motivazionali sopra trascritti hachiaramente espresso un difetto di specificità del secondomotivo d’impugnazione dell’allora appellante e, quindi, unprofilo d’inammissibilità di tale censura.Inoltre, il ricorrente torna a dedurre che: “Il sovraminimoad personam, quindi, non è un assegno ad personam e neppureun superminimo (come erroneamente definito in sentenza),ma, calcolato inserendo vari emolumenti, aveva il fine diconsentire un riallineamento delle retribuzioni base di tutti idipendenti delle varie società, confluiti in Telecom attraverso lacristallizzazione delle differenze retributive, compresi gliassegni ad personam”.Numero registro generale 16804/2023Il ricorrente, allora, non tiene conto del fatto che la CorteN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026territoriale, non solo per proprio conto ha sempre denominatDoa ta pubblicazione 17/06/2026l’emolumento in questione quale “sovraminimo ad personam”(notando che era “impropria la locuzione superminimo, invecedi sovraminimo”, adottata dal primo giudice), ma, soprattutto,ha considerato che già lo stesso primo giudice aveva individuatoin tale emolumento la finalità tuttora sostenuta dal ricorrenteper cassazione.7. Di seguito al riscontrato difetto di censura di cui s’èdetto, la Corte ha ulteriormente osservato: “Tale rilievo, però,porta ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] (ove tempestivamenteinquadrato al 5° livello) non avrebbe avuto diritto a fruire diquello specifico emolumento (ossia di quell’importo di € 342,80)come introdotto dall’accordo del 19 luglio 2000, atteso che, pereffetto del giudicato (esterno) formatosi inter partes, eglidoveva essere inquadrato nel 5° livello a far data dal gennaio1999 e quindi da data antecedente al suddetto accordocontrattuale, con il corollario che egli non poteva percepire ilsovraminimo ad personam nell’importo che l’accordo, nella noncensurata interpretazione offertane dal Tribunale, attribuiva aisoli lavoratori inquadrati nel 4° livello.Ne consegue, dunque, che la sentenza appellata, nonessendo stata censurata laddove ha accertato in punto di fattoche l’importo di € 324,80 è stato effettivamente percepito e cheesso era “ampiamente superiore alla differenza di retribuzioneprevista tra il 5° e il 4° livello”, appare condivisibile, perché datali accertamenti in fatto discende che il lavoratore ha giàintegralmente percepito quanto gli sarebbe spettato a titolo didifferenze di retribuzione conseguenti all’inquadramento nel 5°livello”Numero registro generale 16804/20237.1. Anche questi passaggi motivazionali, strettamenteN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026dipendenti da quelli precedenti circa le affermazioni del primDoa ta pubblicazione 17/06/2026giudice ritenute non specificamente censurate o non censuratein assoluto dalla Corte d’appello, non sono in questa sede dilegittimità attinti nel primo motivo di ricorso.8. La Corte, comunque, alle su riportate argomentazioni,ha aggiunto, a proposito dell’interpretazione dell’accordocontrattuale del 19 luglio 2000, che esso “… non determinal’importo del c.d. sovraminimo ad personam in una cifra fissa,crescente al crescere del livello di inquadramento, ma stabilisceche il suo concreto ammontare dipende da una pluralitàconcorrente di fattori, che lo stesso individua: (a) nelladifferenza tra i minimi vigenti anteriormente alla data del 31luglio 2000 e quelli previsti dal CCNL 28 giugno 2000; (b)nell’importo in atto al 31 luglio 2000 dell’elemento retributivoaziendale di cui all’Accordo 23 aprile 1998; (c) nell’importo parialla differenza, per ciascun livello retributivo, tra l’importodell’indennità di contingenza in atto anteriormente la data del31 luglio 2000 e quello previsto dal CCNL 28 giugno 2000; (d)importo pari a un tredicesimo della differenza tra la retribuzionemensile in atto alla data del 31 luglio 2000, costituita a taleeffetto dal minimo contrattuale, dall’indennità di contingenza,dagli aumenti periodici di anzianità, dall’assegno ad personam,dagli aumenti di merito, dall’elemento retributivo professionalee dall’elemento retributivo aziendale, e l’importo del premioannuo di cui alla premessa tabella 1; (e) gli eventuali ulterioriassegni ad personam e/o di merito individualmente percepitialla data del 31 luglio 2000, assorbibili o non assorbibili secondoil regime in atto per ciascun assegno alla data di stipula delpresente accordo.Numero registro generale 16804/2023L’applicazione di tali criteri (si è omesso quello relativo alN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026solo livello 7°, che qui non interessa) comporta, semplificandoD,a ta pubblicazione 17/06/2026che il sovraminimo ad personam viene in sostanza a dipenderedalla differenza tra la retribuzione in concreto percepita dalsingolo lavoratore alla data del 31 luglio 2000 e quella che glispetterebbe in forza del CCNL 28 giugno 2000, …” (così tra lapag. 8 e la pag. 9 della sua sentenza).8.1. Ebbene, nell’ambito della censura in esame in cui èesclusivamente denunciata appunto l’errata interpretazionedell’Accordo contrattuale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], queste considerazionisono letteralmente ignorate dal ricorrente.9. Il ricorrente, piuttosto, addebita alla Corte capitolina dinon aver “verificato, come puntualmente dedotto alla pag. 9 delricorso in appello, che l’importo del sovraminimo di Euro 324,80è stato sempre erogato senza alcuna variazione dell’importocome risulta dalle buste paga allegate in atti (cfr. doc. 14 ricorsoprimo grado) (Buste paga doc. 3)”.9.1. Tale assunto è, però, inammissibile in questa sede adun duplice titolo.Anzitutto, esso è alieno dal terreno dell’interpretazionedella norma contrattuale collettiva che si assume violata edai giudici di secondo grado.Peraltro, non considera il ricorrente che, come si è visto, laCorte d’appello ha confermato che già il primo giudice aveva“accertato in punto di fatto che l’importo di € 324,80 è statoeffettivamente percepito” dal lavoratore.Numero registro generale 16804/202310. Infine, non considera assolutamente il ricorrente che laN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026stessa Corte, sulla base della sopra esposta e non censuratDaa ta pubblicazione 17/06/2026interpretazione dell’accordo contrattuale del 19 luglio 2000, haosservato che: “l’appellante, al fine di vincere la contrariaaffermazione contenuta nella sentenza appellata, avrebbedovuto dedurre che, ove tempestivamente inquadrato nel 5°livello sin dal gennaio 1999, avrebbe percepito al 31 luglio 2000una retribuzione tale che, in applicazione dei suindicati criteri,egli avrebbe avuto ugualmente diritto ad un sovraminimo diimporto quanto meno pari ad € 324,80 o comunque inferiorealla differenza tra il trattamento retributivo previsto dal CCNL28 giugno 2000 per il 5° livello e la retribuzione da luieffettivamente percepita.Tale omessa allegazione (nei conteggi allegati al ricorso inprimo grado il lavoratore riporta – erroneamente – nel dovutoil sovraminimo di 4° livello) rende in ogni caso il motivo diappello insufficiente a determinare la riforma della sentenzaimpugnata” (così a pag. 9 dell’impugnata sentenza).11. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia:“Violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 c.c., 2948 c.c.in tema di prescrizione dei crediti relativi alla mancatapercezione dei premi di risultato in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3”. Deduce la “Erroneità della sentenza che non hariconosciuto in favore del lavoratore il premio di risultato,quantomeno con riferimento al periodo relativo agli anni 2004,2005 e 2006, ritenendo prescritto il relativo credito”.12. Anche tale motivo è inammissibile.13. Nell’ambito del proprio scrutinio del quarto motivod’appello, la Corte distrettuale aveva, tra l’altro, considerato inNumero registro generale 16804/2023punto di prescrizione: “Ugualmente non può attribuirsi efficaciaN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026interruttiva alla missiva del 20 settembre 2007 (doc. 4 I gradDoa ta pubblicazione 17/06/2026Azzaro), in primo luogo perché il ricorrente in appello si limitaad asserire apoditticamente che essa è specifica e ricomprendeogni possibile emolumento spettante, senza neppure indicare leragioni di erroneità dell’opposta conclusione del Tribunale,laddove ha ritenuto che la missiva in esame non aveva prodottol’interruzione della prescrizione, perché del tutto priva degli emolumenti identificativi del credito, sia sotto il profilo dellanatura che sotto quello temporale .A tali considerazioni, poi, deve aggiungersi cheeffettivamente la missiva non solo non accenna in alcun modoal premio di risultato, ma è altresì diretta unicamente adottenere (come peraltro si legge nella missiva stessa)l’adempimento dell’obbligazione nascente dalla sentenza cheaveva dichiarato la nullità della cessione di ramo d’azienda,ossia in sostanza ad ottenere il reintegro nel posto di lavoro”(così a pag. 12 della sua sentenza).13.1. Attualmente, il ricorrente sostiene non essere“condivisibile la sentenza gravata nella parte in cui ritieneprescritto il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere ilpremio di risultato. A ben vedere, contrariamente a quantoriferisce la Corte di Appello di Roma con la missiva del20.9.2007 (doc. 4 ricorso primo grado) (n. 3 lettere ricorrente20.9.07; 11.12.07; 14.7.14 – doc. 4), il ricorrente havalidamente interrotto la decorrenza della prescrizione avendolo stesso richiesto espressamente il riconoscimento del 5°livello, con le conseguenze tutte derivanti dal superioreinquadramento …”.Numero registro generale 16804/2023Dopo aver fotoriprodotto in ricorso il testo della missiva delN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/202620.9.2007, assume che la Corte capitolina avrebbe erratDoa ta pubblicazione 17/06/2026nell’affermare che detta nota non accennava “in alcun modo alpremio di risultato …” (v. in extenso pagg. 27-28 del ricorso).13.2. Risulta, allora, evidente che il secondo motivo, inapparente chiave di dedotta violazione e, nel contempo, falsaapplicazione delle due indicate norme in tema di prescrizione(artt. 2946 e 2948 c.c.), in realtà contrappone a quella fornitadalla Corte di merito una propria diversa interpretazione delcontenuto della ridetta nota del 20.9.2007, ossia, di un suo attounilaterale, sicché errori interpretativi a riguardo dovevanoessere denunciati deducendo la violazione dei canoniermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., per iltramite dell’art. 1324 c.c. (trattandosi appunto di attounilaterale).14. Inoltre, anche la restante parte del secondo motivo(pagg. 28-29 del ricorso) propone una diversa lettura di ulteriorie successivi atti asseritamente interruttivi del corso dellaprescrizione, che la Corte d’appello ha senz’altro considerato (v.in extenso pagg. 11-13 del ricorso).15. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: “Violazionee falsa applicazione degli artt. 2946 c.c., 2948 c.c. in tema diprescrizione dei crediti relativi al mancato svolgimento distraordinario in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3”.Deduce la “Erroneità della sentenza che non ha accolto larichiesta di risarcimento del danno per omessa effettuazionedello straordinario, ritenendo lo stesso in ogni caso prescritto”.16. Il motivo è inammissibile per ragioni in parte analoghea quelle esposte in relazione al precedente secondo motivo.Numero registro generale 16804/202317. Il ricorrente deduce non essere “condivisibile l’assuntoN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026per cui i compensi per lavoro straordinario maturati dal marzDoa ta pubblicazione 17/06/20262003 all’agosto sarebbero prescritti, in quanto non è affattovero che il primo atto interruttivo della prescrizionecoinciderebbe con il deposito nel ricorso in primo grado delpresente giudizio”; e “sul punto” richiama i medesimi atti a suodire interruttivi del corso della prescrizione, indicati “nelprecedente motivo di ricorso” (v. in particolare pag. 29 delricorso).17.1. Anche detta doglianza, quindi, s’incentra su unaccertamento fattuale differente da quello operato dai giudici disecondo grado.17.2. Ma, soprattutto, e ancor prima, il terzo motivo èassolutamente disallineato rispetto alla motivazione resa inproposito dalla Corte territoriale.Come già accennato nella narrativa di questa ordinanza (al§ 4.2.), la Corte, nel disattendere complessivamente il quintomotivo d’appello, aveva rilevato che: “La sentenza impugnata… ha interamente respinto tale capo di domanda, operando unadistinzione però tra i compensi per lavoro straordinario maturatidal marzo 2003 all’agosto 2007, ritenuti prescritti e quellimaturati successivamente, …”.Quindi, ha osservato: “La residua parte del motivo diappello in esame appare contenere una sola censura alladecisione impugnata, laddove l’[OSCURATO:PERSONA] afferma che non sitratta di esaminare il diritto a percepire o meno le sommedovute a titolo di lavoro straordinario, poiché il sig. [OSCURATO:PERSONA] nonha svolto tale prestazione; si tratta di valutare il danno aNumero registro generale 16804/2023seguito del mancato reintegro in Telecom, con riferimento alN umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026mancato guadagno . Data pubblicazione 17/06/2026Tale apodittica affermazione, che neppure contiene unachiara indicazione dell’errore in tesi attribuito al primo giudice,non è in ogni caso idonea (neppure astrattamente) a rimuoverela statuizione di prescrizione, che resterebbe ferma anche avoler applicare il termine estintivo decennale (si ricordi che lasentenza colloca, con accertamento in fatto qui confermato, laprima interruzione della prescrizione alla data del 24 giugno2019)”.La Corte d’appello, perciò, ha riscontrato un difetto dispecificità del quinto motivo d’appello in parte qua, vale a dire,per la parte che riguardava il preteso “risarcimento del dannoconseguente all’omessa effettuazione di straordinario” inrelazione al periodo “dal marzo 2003 all’agosto 2003”, periodoche già il primo giudice aveva ritenuto colpito da prescrizione.Ed il ricorrente non tiene assolutamente conto di talevalutazione della Corte distrettuale, che, pertanto, neppure ècensurata in questa sede.18. Con il quarto motivo denuncia: “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 2114 c.c., 2116 c.c. in tema di dannopensionistico in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3”.Deduce la “Erroneità della sentenza che ha negato al lavoratorela sussistenza del danno pensionistico”.19. Il motivo è inammissibile.20. Invero, il ricorrente si limita a dedurre che: “A benvedere se il ricorrente avesse percepito correttamente leretribuzioni relative al 5° livello, oltre al premio di risultato eallo straordinario, per le ragioni esposte nei precedenti mNuomteirvo ire gistro generale 16804/2023Numero sezionale 2267/2026di ricorso in Cassazione, certamente si sarebbeN umverios dtio ra ccolta generale 20354/2026corrispondere un trattamento previdenziale migliore di quellDoa ta pubblicazione 17/06/2026Si tratta, infatti, di deduzione essenzialmente assertiva,dalla quale, peraltro, si trae conferma che la sua domanda circail risarcimento del c.d. danno pensionistico asseritamente da luisubito, come rilevato dalla Corte territoriale (v. § 6. tra la pag.14 e la pag. 15 dell’impugnata sentenza), si fondavaesclusivamente sulle pretese dello stesso che i giudici deldoppio grado di giudizio di merito hanno disatteso in base astatuizioni qui attinte dai precedenti motivi di ricorso percassazione giudicati inammissibili.21. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi e in € 4.500,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,IVA e C.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo aNumero registro generale 16804/2023titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,N umero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 20354/2026a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Data pubblicazione 17/06/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20354/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris