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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 43440/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica di Torino nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Torino avverso la ordinanza del 11/06/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento dell'Il giugno 2022 il Tribunale di Torino non convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di resistenza nei confronti di pubblici ufficiali e di danneggiamento aggravato (in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen.), sul rilevo che la polizia giudiziaria avesse ecceduto i limiti dei propri poteri effettuando una perquisizione di iniziativa senza che vi fossero elementi tali da poter desumere che l'indagato potesse detenere armi e assicurando lo stesso con le manette e collocandolo contro la sua volontà nell'auto di servizio senza alcuna concreta necessità.

Riteneva quindi il Tribunale che la reazione violenta dell'indagato fosse in sostanza giustificata ai sensi delll'art. 393-bis cod. pen. (pur non espressamente richiamato), che esclude la punibilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. ove il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue att:ribuzioni.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di non convalida dell'arresto e ne ha chiesto l'annullamento, censurando la violazione di legge e il vizio di motivazione poiché il giudizio di prognosi postuma ex ante induce a ritenere giustificato l'operato di polizia giudiziaria con riferimento ai seri e obiettivi elementi di fatto desumibili dagli atti d'indagine, dai quali in particolare si evincono il rifiuto dell'indagato di essere accompagnato dagli agenti sia sul posto ove erano stati posti in essere i danneggiamenti di varie auto in sosta, sia in caserma per essere compiutamente identificato e per redigere a suo carico gli atti di rito, nonché lo stato di alterazione e agitazione violenta, tanto da rendersi necessaria la traduzione in carcere,essendosi mostrato pericoloso e impossibile da gestire nelle camere di sicurezza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del P.M. è fondato.

2. In linea di fatto, è pacifico che Anteghini, in stato di alterazione da uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, aveva danneggiato varie auto in sosta ed aveva poi rifiutato di essere accompagnato dagli agenti sia sul luogo dei danneggiamenti che in caserma per procedere agli atti di rito.

Il Tribunale ha affermato che l'indagato si era mostrato collaborativo, ammettendo di avere danneggiato alcuni veicoli e fornendo giustificazioni al suo stato di alterazione, era stato comunque sottoposto a perquisizione ex art. 4

I. 22 maggio 1975, n. 152 e successivamente assicurato con le manette e collocato all'interno della vettura di servizio, ove aveva posto in essere le condotte contestate.

E però, il Tribunale ha omesso di rimarcare, in linea di fatto, che alla luce dei danneggiamenti rivolti a varie auto in sosta e della condotta palesemente alterata tenuta da Anteghini (circostanze che ben risultano dal verbale di arresto) si configurava l'ipotesi di persona il cui atteggiamento e la cui presenza, in relazione alle specifiche e concrete circostanze, non apparivano giustificabili ed erano tali da consentire la perquisizione di iniziativa.

Quanto all'accompagnamento, una volta manifestato un fermo atteggiamento oppositivo, era preciso dovere degli operanti identificare il responsabile, verificare gli eventuali precedenti dattiloscopici, redigere gli atti di rito, contestualmente assicurando le fonti di prova.

Tali compiti sono stati palesemente ostacolati dalla condotta dell'indagato, che anche all'interno della vettura ha ripetutamente scalciato contro il finestrino danneggiando la carrozzeria e tentando di colpire ripetutamente gli operanti.

Tali comportamenti, secondo la giurisprudenza di legittimità, integrano il reato di resistenza ex art. 337 cod. pen. e non una condotta meramente passiva (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765; Sez.

F, n. 40 del 10/09/2013, E., Rv. 257915).

Del resto, il delitto di resistenza è integrato anche dalla violenza cosiddetta impropria, che - pur non aggredendo direttamente il pubblico ufficiale - si riverbera negativamente nell'esplicazione della sua funzione, impedendola o ostacolandola (Sez. 4, n. 41936 del 14/07/2006, Campicello, Rv. 235535; Sez. 6, n. 31716 del 08/04/2003, Laraspata, Rv. 226251).

3. Accertata la legittimità dell'arresto, ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, giusta l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, Vattimo, Rv. 270042), secondo il quale il ricorso del P.M. avverso il diniego di convalida, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di polizia giudiziaria.

P.Q.MI.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, att

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica di Torino nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Torino avverso la ordinanza del 11/06/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento dell'Il giugno 2022 il Tribunale di Torino non convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di resistenza nei confronti di pubblici ufficiali e di danneggiamento aggravato (in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen.), sul rilevo che la polizia giudiziaria avesse ecceduto i limiti dei propri poteri effettuando una perquisizione di iniziativa senza che vi fossero elementi tali da poter desumere che l'indagato potesse detenere armi e assicurando lo stesso con le manette e collocandolo contro la sua volontà nell'auto di servizio senza alcuna concreta necessità. Riteneva quindi il Tribunale che la reazione violenta dell'indagato fosse in sostanza giustificata ai sensi delll'art. 393-bis cod. pen. (pur non espressamente richiamato), che esclude la punibilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. ove il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue att:ribuzioni. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di non convalida dell'arresto e ne ha chiesto l'annullamento, censurando la violazione di legge e il vizio di motivazione poiché il giudizio di prognosi postuma ex ante induce a ritenere giustificato l'operato di polizia giudiziaria con riferimento ai seri e obiettivi elementi di fatto desumibili dagli atti d'indagine, dai quali in particolare si evincono il rifiuto dell'indagato di essere accompagnato dagli agenti sia sul posto ove erano stati posti in essere i danneggiamenti di varie auto in sosta, sia in caserma per essere compiutamente identificato e per redigere a suo carico gli atti di rito, nonché lo stato di alterazione e agitazione violenta, tanto da rendersi necessaria la traduzione in carcere,essendosi mostrato pericoloso e impossibile da gestire nelle camere di sicurezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del P.M. è fondato. 2. In linea di fatto, è pacifico che Anteghini, in stato di alterazione da uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, aveva danneggiato varie auto in sosta ed aveva poi rifiutato di essere accompagnato dagli agenti sia sul luogo dei danneggiamenti che in caserma per procedere agli atti di rito. Il Tribunale ha affermato che l'indagato si era mostrato collaborativo, ammettendo di avere danneggiato alcuni veicoli e fornendo giustificazioni al suo stato di alterazione, era stato comunque sottoposto a perquisizione ex art. 4 I. 22 maggio 1975, n. 152 e successivamente assicurato con le manette e collocato all'interno della vettura di servizio, ove aveva posto in essere le condotte contestate. E però, il Tribunale ha omesso di rimarcare, in linea di fatto, che alla luce dei danneggiamenti rivolti a varie auto in sosta e della condotta palesemente alterata tenuta da Anteghini (circostanze che ben risultano dal verbale di arresto) si configurava l'ipotesi di persona il cui atteggiamento e la cui presenza, in relazione alle specifiche e concrete circostanze, non apparivano giustificabili ed erano tali da consentire la perquisizione di iniziativa. Quanto all'accompagnamento, una volta manifestato un fermo atteggiamento oppositivo, era preciso dovere degli operanti identificare il responsabile, verificare gli eventuali precedenti dattiloscopici, redigere gli atti di rito, contestualmente assicurando le fonti di prova. Tali compiti sono stati palesemente ostacolati dalla condotta dell'indagato, che anche all'interno della vettura ha ripetutamente scalciato contro il finestrino danneggiando la carrozzeria e tentando di colpire ripetutamente gli operanti. Tali comportamenti, secondo la giurisprudenza di legittimità, integrano il reato di resistenza ex art. 337 cod. pen. e non una condotta meramente passiva (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765; Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, E., Rv. 257915). Del resto, il delitto di resistenza è integrato anche dalla violenza cosiddetta impropria, che - pur non aggredendo direttamente il pubblico ufficiale - si riverbera negativamente nell'esplicazione della sua funzione, impedendola o ostacolandola (Sez. 4, n. 41936 del 14/07/2006, Campicello, Rv. 235535; Sez. 6, n. 31716 del 08/04/2003, Laraspata, Rv. 226251). 3. Accertata la legittimità dell'arresto, ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, giusta l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, Vattimo, Rv. 270042), secondo il quale il ricorso del P.M. avverso il diniego di convalida, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di polizia giudiziaria. P.Q.MI. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, att
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