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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18279/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico, in quanto privo della enunciazione dei dati di fatto e delle ragioni di diritto che avrebbero dovuto condurre il giudice di merito ad una pronuncia in tal senso, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (ex plurimis, Sez. 5, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); per altro, il motivo è altresì inedito, poiché, secondo quanto si evince dall'incontestato riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata, con l'atto di appello erano state sviluppate doglianze relative solo al trattamento sanzionatorio, sicché l'imputato non può proporre in questa sede questioni afferenti all'affermazione di responsabilità e alla mancata valutazione di cause di non punibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico, in quanto privo della enunciazione dei dati di fatto e delle ragioni di diritto che avrebbero dovuto condurre il giudice di merito ad una pronuncia in tal senso, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (ex plurimis, Sez. 5, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); per altro, il motivo è altresì inedito, poiché, secondo quanto si evince dall'incontestato riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata, con l'atto di appello erano state sviluppate doglianze relative solo al trattamento sanzionatorio, sicché l'imputato non può proporre in questa sede questioni afferenti all'affermazione di responsabilità e alla mancata valutazione di cause di non punibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 18279/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris