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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 4 dicembre 2019

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:C:2019:1041
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CO0181(01)_INF

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 4 dicembre 2019 – Polonia / Commissione (causa C‑181/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Ricevibilità – Decisione che non riguarda la ricorrente né direttamente né individualmente – Atto regolamentare – Mancanza – Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale – Valutazione dei motivi di merito – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e a un equo processo – Principio del contraddittorio – Impugnazione manifestamente irricevibile»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi d’impugnazione proposti avverso punti della motivazione della sentenza non necessari per fondarne il dispositivo – Irricevibilità dell’impugnazione (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 30‑33, 37)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Presupposti cumulativi – Irricevibilità del ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 33)

3. Procedimento giurisdizionale – Autorità di cosa giudicata – Portata – Limiti (v. punto 35) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile. 2) La Repubblica di Polonia sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 152 del 30.4.2018 .

62018CO0181(01)_INF Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 4 dicembre 2019 – Polonia / Commissione (causa C‑181/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Ricevibilità – Decisione che non riguarda la ricorrente né direttamente né individualmente – Atto regolamentare – Mancanza – Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale – Valutazione dei motivi di merito – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e a un equo processo – Principio del contraddittorio – Impugnazione manifestamente irricevibile» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi d’impugnazione proposti avverso punti della motivazione della sentenza non necessari per fondarne il dispositivo – Irricevibilità dell’impugnazione (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 30‑33, 37) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Presupposti cumulativi – Irricevibilità del ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 33) 3. Procedimento giurisdizionale – Autorità di cosa giudicata – Portata – Limiti (v. punto 35) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile. 2) La Repubblica di Polonia sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 152 del 30.4.2018 .