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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 28840/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12684-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata “ex lege” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]CIUFO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE(già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del Presidente “pro tempore”, domiciliata “ex lege”in Roma, via dei Portoghesi n12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,da cui è rappresentata e difesa ; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Inammissibilità del ricorso R.G.N.12684/2021 Cron.

Rep.

Ud.3/5/2023 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 802 / 20 20 del Tribunale di Cassino , depositata il 02/11/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 802/20, del 2 novembre 2020, del Tribunale di Cassino, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 3683/16, del 27 settembre 2016, del Giudice di pace di Cassino – ha ritenuto legittima la procedura di fermo amministrativo dell’autovettura di proprietà della stessa.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di aver appreso dell’avvenuta trascrizione –mentre era in predicato di vendere l’automobile di sua proprietà –di un provvedimento di fermo amministrativo.

Recatasi, pertanto, presso gli uffici della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (poi divenuta Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA]), veniva a conoscenza – grazie all’avvenuta consegna deg li estratti di ruolo – dell’esistenza di tre cartelle esattoriali non pagate.

Ella, pertanto, proponeva opposizione avverso l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo, eccependo l’omessa notifica delle cartelle, oltre che della propedeutica e indispensabile notificazione del preavviso di fermo e del conseguente provvedimento conservativo.

A sostegno della proposta opposizione produceva certificato storico di residenza del 26 novembre 2013, attestante che ella –residente al n. 573 della via Appia, in Minturno, sino al 5 marzo 2007 –si era trasferita, dapprima, al n. 160 della medesima via Appia, sino al 1° novembre 2011, e, poi, al n. 60 di via [OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per eccepire il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all’impugnazione di due delle tre cartelle (perché relative a crediti tributari) e, comunque, per sostenere –in relazione alla sola cartella relativa a credito extratributario, ovvero quella sottesa al disposto fermo amministrativo – la legittimità del proprio operato.

Assumeva, infatti, di aver regolarmente notificato detta cartella (la n. 05720110037754039), il 12 ottobre 2012, presso la residenza anagrafica della Tartaglia, così come anche avvenuto sia per il preavviso di fermo, sia per il successivo provvedimento, notificati, rispettivamente, il 3 giugno e il 29 ottobre 2013.

Produceva, al riguardo, i relativi avvisi di ricevimento, dai quali risultava il perfezionamento della notificazione al civico n. 573 della via Appia inMinturno.

L’adito di Giudice di pace –previa declaratoria del difetto di giurisdizione, quanto alle due cartelle concernenti il pagamento di tributi erariali –rigettava, per il resto, l’opposizione, ritenendo legittima la procedura di fermo, poiché posta in essere entro l’anno dalla notifica della cartella.

L’adito giudicante, però, ometteva di esaminare –secondo la prospettazione dell’odierna ricorrente – la produzione documentale attestante che, a far data dal 2 novembre 2011, essa Tartaglia risultava residente anagraficamente sempre in Minturno, ma al civico n. 60 della via Marconi, mentre il preavviso di fermo e il successivo provvedimento erano stati notificati (il 3 giugno e il 29 ottobre 2013) presso la precedente residenza, in via Appia n. 573.

Esperito gravame, il giudice di appello rilevava che la notificazione dell’atto di preavviso e del successivo provvedimento di fermo fu eseguita in via Marconi n. 60, “domicilio sempre rivendicato dalla Tartaglia” e, dopo aver riqualificato l’iniziativa assunta dalla stessa come opposizione agli atti esecutivi, ne dichiarava l’inammissibilità, rilevando lo spirare del termine di cui all’art. 617 cod. proc. civ. 3.Avverso la sentenza del Tribunale cassinate ha proposto ricorso per cassazione la Tartaglia, sulla base –come detto – di due motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –“error in iudicando” conseguente alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto su un elemento di fatto accertato documentalmente e costituente un punto decisivo della controversia.

La ricorrente censura la sentenza impugnata perché avrebbe omesso di considerare che il primo giudice non aveva esaminato le doglianze relative all’omessa notifica della cartella, del preavviso e del provvedimento di fermo, essendosi limitato ad affermare la legittimità del fermo, perché eseguito entro un anno dalla notifica della cartella.

Inoltre, si contesta la sentenza nella parte in cui afferma che la notificazione del preavviso di fermo avvenne all’indirizzo di via Marconi n. 60, “domicilio sempre rivendicato dalla Tartaglia”, richiamando, al riguardo, il documento n. 2), prodotto in giudizio dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA].

Tale produzione documentale, tuttavia, concernerebbe la notificazione di una delle cartelle di pagamento indirizzate all’odierna ricorrente, mentre l’opposizione da essa proposta ha riguardato il preavviso di fermo (atto n. 05780201300005005), il quale – come emergerebbe dalla stessa produzione documentale di parte avversa (si tratta del documento n. 3) – risulta avvenuta, invece, in via Appia n. 573, alla data del 3 giugno 2013, e dunque dopo che la Tartagliasi era trasferita in via Marconi n. 60.

L’esame incrociato dei documenti rivelerebbe, dunque, la svista del giudice di appello, con conseguente violazione di legge (segnatamente, dell’art. 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 6 del c.d.

“statuto del contribuente” e dell’art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), nel ritenerelegittima la intrapresa procedura di fermo, in difetto, invece, del necessario invio del preavviso.

3.2. Il secondo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –nullità della sentenza, in ordine al contenuto della decisione, per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., essendosi il giudice di appello limitato ad aderire alla sentenza impugnata, senza fornire alcuna specifica motivazione. 4.Ha resistito all’impugnazione, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

In particolare, la controricorrente rileva come la notifica del preavviso di fermo –sebbene compiuta presso l’indirizzo di via Appia n. 573, in Minturno –risulti essersi perfezionata mediante consegna a “familiare convivente, zio”.

L ’Agenzia ritiene , pertanto,che gravasse sulla Tartaglia – i n applicazione, oltre che del principio secondo cui le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora, anche di quello che attribuisce validità alla notificazione in un luogoche risult i dall’estratto di ruolo come indirizzo del contribuente – l’onere di provare l’assoluta estraneità alla sua sfera personale del luogo di eseguita notifica.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

6. La ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7.Il ricorso va dichiarato inammissibile .

7.1. La sentenza impugnata, come emerge dalla stessa narrativa del ricorso, riqualificata l’iniziativa assunta dalla Tartaglia come opposizione agli atti esecutivi, ha motivato il rigetto dell’appello, dalla stessa esperito, anche sul rilievo dell’intempestività dell’opposizione, stante lo spirare del termine di cui all’art. 617 cod. proc. civ.

Orbene, tale “ratio decidendi ” non risulta impugnata dall’odierna ricorrente, ciò che comporta l’inammissibilità dei due motivi di ricorso testé illustrati , attinenti al merito della decisione.

Difatti, essendo quello sull’intempestività dell’opposizione un rilievo “in rito”,esso presentava carattere assorbente, alla stregua del principio secondo cui il giudice di merito, qualora “dopo una statuizione di inammissibilità con la quale si è spogliato della «potestas iudicandi» in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito” della stessa, determina una situazione nella quale, “è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale”, essendo “viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta «ad abundantiam» nella sentenza gravata” (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2007, n. 3840, Rv.595555-01; in senso conforme, tra le molte, Cass. Sez. 2, sent. 2 maggio 2011, n. 9647, Rv. 616900; Cass. Sez.

Un., sent. 17 giugno 2013, n. 15122, Rv. 626812-01; Cass. Sez. 3, sent. 20 agosto 2015, n. 17004, Rv. 636624-01; Cass. Sez. 6-5, ord. 9 dicembre 2017, n. 30393, Rv. 646988-01).

8. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico dellaricorrente e liquidate come da dispositivo.

9. A carico del la ricorrent e , stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso , condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, all’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 1.000,00, più spese eventualmente prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12684-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata “ex lege” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]CIUFO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE(già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del Presidente “pro tempore”, domiciliata “ex lege”in Roma, via dei Portoghesi n12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,da cui è rappresentata e difesa ; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Inammissibilità del ricorso R.G.N.12684/2021 Cron. Rep. Ud.3/5/2023 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 802 / 20 20 del Tribunale di Cassino , depositata il 02/11/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 802/20, del 2 novembre 2020, del Tribunale di Cassino, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 3683/16, del 27 settembre 2016, del Giudice di pace di Cassino – ha ritenuto legittima la procedura di fermo amministrativo dell’autovettura di proprietà della stessa. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di aver appreso dell’avvenuta trascrizione –mentre era in predicato di vendere l’automobile di sua proprietà –di un provvedimento di fermo amministrativo. Recatasi, pertanto, presso gli uffici della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (poi divenuta Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA]), veniva a conoscenza – grazie all’avvenuta consegna deg li estratti di ruolo – dell’esistenza di tre cartelle esattoriali non pagate. Ella, pertanto, proponeva opposizione avverso l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo, eccependo l’omessa notifica delle cartelle, oltre che della propedeutica e indispensabile notificazione del preavviso di fermo e del conseguente provvedimento conservativo. A sostegno della proposta opposizione produceva certificato storico di residenza del 26 novembre 2013, attestante che ella –residente al n. 573 della via Appia, in Minturno, sino al 5 marzo 2007 –si era trasferita, dapprima, al n. 160 della medesima via Appia, sino al 1° novembre 2011, e, poi, al n. 60 di via [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per eccepire il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all’impugnazione di due delle tre cartelle (perché relative a crediti tributari) e, comunque, per sostenere –in relazione alla sola cartella relativa a credito extratributario, ovvero quella sottesa al disposto fermo amministrativo – la legittimità del proprio operato. Assumeva, infatti, di aver regolarmente notificato detta cartella (la n. 05720110037754039), il 12 ottobre 2012, presso la residenza anagrafica della Tartaglia, così come anche avvenuto sia per il preavviso di fermo, sia per il successivo provvedimento, notificati, rispettivamente, il 3 giugno e il 29 ottobre 2013. Produceva, al riguardo, i relativi avvisi di ricevimento, dai quali risultava il perfezionamento della notificazione al civico n. 573 della via Appia inMinturno. L’adito di Giudice di pace –previa declaratoria del difetto di giurisdizione, quanto alle due cartelle concernenti il pagamento di tributi erariali –rigettava, per il resto, l’opposizione, ritenendo legittima la procedura di fermo, poiché posta in essere entro l’anno dalla notifica della cartella. L’adito giudicante, però, ometteva di esaminare –secondo la prospettazione dell’odierna ricorrente – la produzione documentale attestante che, a far data dal 2 novembre 2011, essa Tartaglia risultava residente anagraficamente sempre in Minturno, ma al civico n. 60 della via Marconi, mentre il preavviso di fermo e il successivo provvedimento erano stati notificati (il 3 giugno e il 29 ottobre 2013) presso la precedente residenza, in via Appia n. 573. Esperito gravame, il giudice di appello rilevava che la notificazione dell’atto di preavviso e del successivo provvedimento di fermo fu eseguita in via Marconi n. 60, “domicilio sempre rivendicato dalla Tartaglia” e, dopo aver riqualificato l’iniziativa assunta dalla stessa come opposizione agli atti esecutivi, ne dichiarava l’inammissibilità, rilevando lo spirare del termine di cui all’art. 617 cod. proc. civ. 3.Avverso la sentenza del Tribunale cassinate ha proposto ricorso per cassazione la Tartaglia, sulla base –come detto – di due motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –“error in iudicando” conseguente alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto su un elemento di fatto accertato documentalmente e costituente un punto decisivo della controversia. La ricorrente censura la sentenza impugnata perché avrebbe omesso di considerare che il primo giudice non aveva esaminato le doglianze relative all’omessa notifica della cartella, del preavviso e del provvedimento di fermo, essendosi limitato ad affermare la legittimità del fermo, perché eseguito entro un anno dalla notifica della cartella. Inoltre, si contesta la sentenza nella parte in cui afferma che la notificazione del preavviso di fermo avvenne all’indirizzo di via Marconi n. 60, “domicilio sempre rivendicato dalla Tartaglia”, richiamando, al riguardo, il documento n. 2), prodotto in giudizio dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA]. Tale produzione documentale, tuttavia, concernerebbe la notificazione di una delle cartelle di pagamento indirizzate all’odierna ricorrente, mentre l’opposizione da essa proposta ha riguardato il preavviso di fermo (atto n. 05780201300005005), il quale – come emergerebbe dalla stessa produzione documentale di parte avversa (si tratta del documento n. 3) – risulta avvenuta, invece, in via Appia n. 573, alla data del 3 giugno 2013, e dunque dopo che la Tartagliasi era trasferita in via Marconi n. 60. L’esame incrociato dei documenti rivelerebbe, dunque, la svista del giudice di appello, con conseguente violazione di legge (segnatamente, dell’art. 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 6 del c.d. “statuto del contribuente” e dell’art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), nel ritenerelegittima la intrapresa procedura di fermo, in difetto, invece, del necessario invio del preavviso. 3.2. Il secondo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –nullità della sentenza, in ordine al contenuto della decisione, per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., essendosi il giudice di appello limitato ad aderire alla sentenza impugnata, senza fornire alcuna specifica motivazione. 4.Ha resistito all’impugnazione, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. In particolare, la controricorrente rileva come la notifica del preavviso di fermo –sebbene compiuta presso l’indirizzo di via Appia n. 573, in Minturno –risulti essersi perfezionata mediante consegna a “familiare convivente, zio”. L ’Agenzia ritiene , pertanto,che gravasse sulla Tartaglia – i n applicazione, oltre che del principio secondo cui le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora, anche di quello che attribuisce validità alla notificazione in un luogoche risult i dall’estratto di ruolo come indirizzo del contribuente – l’onere di provare l’assoluta estraneità alla sua sfera personale del luogo di eseguita notifica.5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. La ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7.Il ricorso va dichiarato inammissibile . 7.1. La sentenza impugnata, come emerge dalla stessa narrativa del ricorso, riqualificata l’iniziativa assunta dalla Tartaglia come opposizione agli atti esecutivi, ha motivato il rigetto dell’appello, dalla stessa esperito, anche sul rilievo dell’intempestività dell’opposizione, stante lo spirare del termine di cui all’art. 617 cod. proc. civ. Orbene, tale “ratio decidendi ” non risulta impugnata dall’odierna ricorrente, ciò che comporta l’inammissibilità dei due motivi di ricorso testé illustrati , attinenti al merito della decisione. Difatti, essendo quello sull’intempestività dell’opposizione un rilievo “in rito”,esso presentava carattere assorbente, alla stregua del principio secondo cui il giudice di merito, qualora “dopo una statuizione di inammissibilità con la quale si è spogliato della «potestas iudicandi» in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito” della stessa, determina una situazione nella quale, “è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale”, essendo “viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta «ad abundantiam» nella sentenza gravata” (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2007, n. 3840, Rv.595555-01; in senso conforme, tra le molte, Cass. Sez. 2, sent. 2 maggio 2011, n. 9647, Rv. 616900; Cass. Sez. Un., sent. 17 giugno 2013, n. 15122, Rv. 626812-01; Cass. Sez. 3, sent. 20 agosto 2015, n. 17004, Rv. 636624-01; Cass. Sez. 6-5, ord. 9 dicembre 2017, n. 30393, Rv. 646988-01). 8. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico dellaricorrente e liquidate come da dispositivo. 9. A carico del la ricorrent e , stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso , condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, all’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 1.000,00, più spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pr
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