CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05438/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; jL/,t) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la ordinanza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata dall'odierno ricorrente e diretta ad ottenere il riconoscimento della fungibilità con riferimento all'obbligo di dimora ed al divieto allontanamento dall'abitazione dalle ore 19:30 alle ore 08:30 - per il periodo dal 5 ottobre 2007 al 27 marzo 2009 - con contestuale obbligo quotidiano di presentazione alla P.G., a suo tempo impostogli; Considerato che con articolata motivazione il giudice a quo ha evidenziato che l'estensione delle prescrizioni associate all'obbligo di dimora non potevano essere equiparate agli arresti domiciliari poiché il divieto di allontanamento era limitato all'orario notturno e che, pertanto, la relativa prescrizione non poteva essere considerata arbitraria o eccedente rispetto alle consuete esigenze di vita e di cautela; Ritenuto, al riguardo, che l'arbitrarietà può essere ravvisata solo qualora l'obbligo della permanenza domiciliare sia imposto per un lasso temporale eccedente sia le specifiche esigenze cautelarì che quello usualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura della propria e altrui persona (Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021, Rv. 281908-01); Considerato, quindi, che in presenza di prescrizioni specifiche, per quanto dettagliate ed estese pur sempre agli orari notturni, la misura non poteva mutare natura e non le si possono riconoscere i connotati di afflittività analoghi a quelli degli arresti domiciliari (così già Sez. 6, n. 10672 del 15/01/2003, Rv. 224705-01; cfr. anche Sez. 4, n. 4245 del 25/11/1999, dep. 2000, Rv. 216468, che affermava la natura ontologicamente diversa del divieto di dimora accompagnato dal divieto di allontanarsi dall'abitazione in determinate fasce orarie rispetto agli arresti domiciliari) e che l'obbligo di presentazione alla P.G. per la sua stessa natura non è equiparabile in alcun modo agli arresti domiciliari; Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico con il compiuto e coerente ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione nel rispetto dei sopra indicati principi giurisprudenziali e che, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita una inammissibile diversa valutazione degli elementi processuali rispetto a quella svolta, senza incorrere in vizi logici, dal giudice dell'esecuzione;Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1