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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 17986/2026

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rte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la qualela Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna in ordine alla contravvenzionedi cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e deduce tre motivi di ricorso, nessuno dei quali superail vaglio di ammissibilità;ritenuto, quanto al primo motivo, che esso non si confronta con le argomentazionisvolte a p. 3 della sentenza impugnata sull ’assenza del giustif icato motivo,indipendentemente dall’asserita appartenenza del noccoliere ad altra persona che l’avevadimenticata nell’autovettura dell’imputato, ma della cui presenza in auto l’imputato eracertamente consapevole attesa la condotta (tentativo di occultamento) al momento delcontrollo.

Sul punto va richiamato il principio espresso in sede di legittimità in un arrestorisalente, ma mai superato (Sez. 1, n. 8897 del 11/04/1985, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 170661 – 01),secondo cui, ai fini della punibilità della contravvenzione di porto senza giustificato motivo,fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di oggetti atti ad offendere, di cuiall'art. 4 secondo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, è irrilevante che manchi l'elementointenzionale o che il porto non sia diretto ad arrecare offesa alla persona e che laresponsabilità, trattandosi di contravvenzione, è ascrivibile anche a titolo di colpa; considerato, quanto al motivo che addebita al Giudice di appello il vizio di motivazionein punto di diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.,che – diversamente da quanto lamentato nel ricorso – vi è motivazione sulla non tenuitàdell’offesa, avendo la sentenza posto in stretta correlazione le caratteristiche del tirapugni inmetallo – strumento che ha naturale e oggettiva finalità di offesa e che, impiegato, èutilizzato solo per incrementare lo spessore lesivo che deriva da un colpo o un'azioneviolenta.

Per detta qualità, dev'essere annoverato tra le armi proprie, nella categoria di quellebianche, che sfruttano abilità e forza fisica individuale, per recare offesa e/o produrre lesioni(Sez. 1 n. 23840 del 13/01/2021, Brassi, Rv. 281398; Sez. 1, n. 2776 del 16/11/1993, dep.1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196794; Sez. 1 n. 3377 del 28/3/1995 Scalmana, Rv. 200698; Sez. 1 n. 8del 11/3/1992, Boriosi, Rv 191121) – con la condotta serbata dall’imputato in occasione delcontrollo;ritenuto che non miglior sorte è riservata alle restanti censure che riguardanorispettivamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività deltrattamento sanzionatorio, trattandosi di motivi riproduttivi di doglianze già adeguatamentevalutate dalla Corte territoriale;ritenuto invero che – nel ribadire che, in materia di attenuanti generiche, il giudice delmerito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede dilegittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, traquelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899) – deverilevarsi come la sentenza impugnata argomenti, mediante puntuale richiamo all'assenza dielementi, evincibili dagli atti ovvero allegati dalla difesa, valutabili a tal fine (Sez. 4, n. 32872del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01);considerato, infine, che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territorialeper la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sul puntooblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudicedel merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraversol'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicatinell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass.Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede dilegittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico(Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando chenel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, nonè necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametrovalutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale enon necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass.Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la qualela Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna in ordine alla contravvenzionedi cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e deduce tre motivi di ricorso, nessuno dei quali superail vaglio di ammissibilità;ritenuto, quanto al primo motivo, che esso non si confronta con le argomentazionisvolte a p. 3 della sentenza impugnata sull ’assenza del giustif icato motivo,indipendentemente dall’asserita appartenenza del noccoliere ad altra persona che l’avevadimenticata nell’autovettura dell’imputato, ma della cui presenza in auto l’imputato eracertamente consapevole attesa la condotta (tentativo di occultamento) al momento delcontrollo. Sul punto va richiamato il principio espresso in sede di legittimità in un arrestorisalente, ma mai superato (Sez. 1, n. 8897 del 11/04/1985, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 170661 – 01),secondo cui, ai fini della punibilità della contravvenzione di porto senza giustificato motivo,fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di oggetti atti ad offendere, di cuiall'art. 4 secondo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, è irrilevante che manchi l'elementointenzionale o che il porto non sia diretto ad arrecare offesa alla persona e che laresponsabilità, trattandosi di contravvenzione, è ascrivibile anche a titolo di colpa; considerato, quanto al motivo che addebita al Giudice di appello il vizio di motivazionein punto di diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.,che – diversamente da quanto lamentato nel ricorso – vi è motivazione sulla non tenuitàdell’offesa, avendo la sentenza posto in stretta correlazione le caratteristiche del tirapugni inmetallo – strumento che ha naturale e oggettiva finalità di offesa e che, impiegato, èutilizzato solo per incrementare lo spessore lesivo che deriva da un colpo o un'azioneviolenta. Per detta qualità, dev'essere annoverato tra le armi proprie, nella categoria di quellebianche, che sfruttano abilità e forza fisica individuale, per recare offesa e/o produrre lesioni(Sez. 1 n. 23840 del 13/01/2021, Brassi, Rv. 281398; Sez. 1, n. 2776 del 16/11/1993, dep.1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196794; Sez. 1 n. 3377 del 28/3/1995 Scalmana, Rv. 200698; Sez. 1 n. 8del 11/3/1992, Boriosi, Rv 191121) – con la condotta serbata dall’imputato in occasione delcontrollo;ritenuto che non miglior sorte è riservata alle restanti censure che riguardanorispettivamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività deltrattamento sanzionatorio, trattandosi di motivi riproduttivi di doglianze già adeguatamentevalutate dalla Corte territoriale;ritenuto invero che – nel ribadire che, in materia di attenuanti generiche, il giudice delmerito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede dilegittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, traquelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899) – deverilevarsi come la sentenza impugnata argomenti, mediante puntuale richiamo all'assenza dielementi, evincibili dagli atti ovvero allegati dalla difesa, valutabili a tal fine (Sez. 4, n. 32872del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01);considerato, infine, che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territorialeper la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sul puntooblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudicedel merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraversol'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicatinell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass.Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede dilegittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico(Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando chenel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, nonè necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametrovalutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale enon necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass.Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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