CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 19932/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 17/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 13/04/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui alli art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, con specifico riferimento alla mancata assunzione di prova decisiva ed alla qualificazione giuridica della condotta che avrebbe dovuto essere ascritta alla più lieve fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. La richiesta di rinnovazione istruttoria veniva motivatamente rigettata in quanto ritenuta superflua, mentre la istanza di riqualificazione veniva respinta in quanto la condotta minatoria veniva posta in esser nei confronti di persona estranea al rapporto creditorio, sicché sono assenti gli elementi per potere attribuire al fatto la più lieve definizione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore S,ANDRAThRECCHIONE I Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (k9