CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 07949/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna alla pena di mesi otto di reclusione inflittale per il reato di cui all'art. 5, comma 8-bis, T.U. Immigrazione, articolando due motivi. 1.1. Con il primo denunzia violazione di legge, dolendosi, in particolare, della inosservanza delle norme stabilite dagli artt. 63, comma 2, 161, comma 4, e 179 cod. proc. pen. Risulta dagli atti che è stata convocata per rilasciare spontanee dichiarazioni senza l'assistenza di un difensore. 1.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 161, comma 4, e 179 cod. proc. pen. Si duole della mancata conoscenza del procedimento a seguito dell'esecuzione delle notifiche presso il domicilio del difensore di ufficio con il quale non si era instaurato un rapporto professionale. 2. Il ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza di entrambi i motivi dedotti. 2.1. Con il primo si ripropone una censura già vagliata e disattesa nel merito con argomentazioni giuridiche ineccepibili. Il verbale di spontanee dichiarazioni non è stato utilizzato per la ricostruzione della vicenda ma, su richiesta della difesa, al fine di comprovare che l'imputata non conosceva la lingua italiana. 2.2. Il secondo motivo non indica nemmeno quale atto sarebbe stato notificato in violazione di legge e non specifica le ragioni dell'inidoneità del domicilio del difensore di ufficio. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Fra