CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 25317/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 26/10/2020 del tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso, con riguardo all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000, dal gip del tribunale di Napoli in via diretta in ordine a somme nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA] sino a concorrenza dell'importo di euro 441.168,20 e, per l'ipotesi della mancanza di disponibilità del denaro in capo alla società, per equivalente, sui beni nella disponibilità del Cimmino, confermava il decreto. 2. Avverso la suindicata ordinanza propone ricorso per cassazione, medinate il proprip difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi di impugnazione. 3. Con il primo, rappresenta la violazione dell'art. 324 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 8 e 18 del Dlgs.. 74/2000. Si contesta il rigetto della sollevata eccezione di incompetenza territoriale, in favore del tribunale di Macerata, nella cui circoscrizione si trovava e si trova secondo il ricorrente, la sede effettiva (come anche emergente da atti di indagine) della [OSCURATO:SOCIETA]. - operante in [OSCURATO:PERSONA] - e nel cui ambito può ritenersi commesso il reato ipotizzato. Si osserva come alla luce di tale reato, il criterio di competenza territoriale cui fare riferimento sarebbe quello di cui all'art. 18 comma 1 del Dlgs. 74/2000 e la competenza avrebbe quindi dovuta essere determinata in relazione al luogo di conusmazione del reato, da identificarsi in via ordinaria con la sede effettiva dell'impresa. Con rilevanza solo in caso di impossibile determinazione, del luogo diverso dell'accertamento del reato. Laddove tuttavia, nel caso in esame, si rappresneta come la difesa abbia anche prodotto i modelli f24 quietanzati e pagati tramite conto MPS di [OSCURATO:PERSONA]. . 2.Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge sempre in tema di competenza per territorio. Il tribunale non avrebbe esaminato compiutamente le doglianze in tema. La competenza del tribunale di Macerata sarebbe confermata dalla esistenza, in atti, di altro sequestro, emesso per la medesima violazione del reato ex art. 10 quater citato, da parte del tribunale di Macerata un anno prima di quello in contestazione, Da qui anche il richiamo all'art. 16 cod. proc. pen., sussistendo tra i reati pendenti dinnanzi al tribunale di Macerata e a quello di Napoli una ipotesi di connessione ex art. 12 lett. b) cod. proc. pen., trattandosi di più reati ex art. 10 quater Dlgs. 74/2000, asseritamente commessi con il medesimo modus operandi secondo la stessa Guardia di Finanza operante e in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Da qui, ai sensi degli artt. 12 e 16 cod. proc. pen., la conferma della incompetenza territoriale del tribunale di Napoli. 4. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge per insussistenza degli elementi costitutivi del reato ipotizzato e comunque del relativo fumus. Si rappresenta che la fattispecie ipotizzata riguarderebbe esclusivamente l'omesso versamento di somme dovute a titolo di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e non inadempimenti di altro genere. In tal senso deporrebbe tra l'altro l'art. 13 comma 1 del Dlgs. 74/2000, che disciplina una specifica causa di non punibilità del pagamento del debito tributario in termini incompatibli con obblighi quali quelli relativi a contributi previdenziali e assistenziali. Si aggiunge inoltre che sarebbe insufficiente l'analisi meramente cartolare sul fumus operata dal gip e poi dal tribunale. 5. Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione al profitto sequestrabile. Si evidenzia come in sede di riesame si fosse rappresentato che le somme della società [OSCURATO:SOCIETA]. aggredite non potessero essere ricondotte all'ipotizzato reato risalente a circa quattro anni prima, alla luce della necessaria riconduzione del profitto sequestrabile ad un risparmio di spesa direttamente conseguente al mancato versamento dell'imposta. Il tribunale avrebbe omesso tale verifica, non essendo stato svolto alcun accertamento teso a chiarire se le somme, come sequestrate, corrispondessero e in che termini a quelle esistenti alla data di scadenza del termine di pagamento dell'imposta e comunque se a tale data i relativi conti presentassero e in che misura saldi attivi. 6. Con il quinto motivo deduce il vizio di violazione di legge per difetto di autonoma valutazione dei presupposti applicativi della misura da parte del giudice emittente. Il giudice avrebbe riprodotto stralci della richiesta del Pubblico ministero, con sovrapposizione nel decreto di sequestro e nella relativa richiesta delle rispettive strutture motivazionali. Il tribunale avrebbe apoditticamente escluso il vizio così dedotto. Anche l'assenza degli F24 posti in pagamento confermerebbe la tesi difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato, alla luce del condivisibile indirizzo di legittimità, fatto proprio dal collegio della cautela di Napoli, secondo il quale ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, atteso che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato, nella conseguente impossibilità di fare riferimento al luogo di consumazione di cui all'art. 8 cod. proc. pen., il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod.proc.pen.. (Sez. 3 - n. 6529 del 12/12/2019 Rv. 278597 - 01).2. Quanto al secondo motivo dedotto, ribadito il rilievo di cui sopra, esso appare manifestamente infondato per carenza di specificità estrinseca, non essendosi il ricorrente confrontato, in ogni caso, se non con una assertiva affermazione della esistenza del vincolo della continuazione, con la congrua motivazione del tribunale, che ha evidenziato l'insussistenza del medesimo disegno criminoso che avvinca i reati considerati, siccome inerenti anni di imposta distanti gli uni dagli altri. 3. Il terzo motivo, inerente l'insussistenza del fumus del reato, è inammissibile, atteso che deve ribadirsi il principio già espresso da questa corte, secondo il quale il reato di indebita compensazione di cui all'art. 10- quater d.lgs. n. 74 del 2000 riguarda l'omesso versamento di somme di denaro attinenti a debiti, sia tributari, sia di altra natura, per il cui pagamento debba essere utilizzato il modello di versamento unitario. (Sez. 3, n. 389 del 18/09/2020 (dep. 08/01/2021 ) Rv. 280776 - 01). 4. Il quarto motivo è inammissibile perché si tratta di censura afferente denaro sequestrato non al ricorrente quale indagato bensì alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ed essa risulta avanzata dal ricorrente non quale legale rappresentante della stessa mediante un difensore munito procura speciale. In proposito va ricordato il principio per cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale - non emergente nel caso di specie né prospettato - alla proposizione del gravame, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 1 - , n. 6779 del 08/01/2019 Cc. (dep. 12/02/2019 ) Rv. 274992 - 01). Solo per completezza può altresì rilevarsi che la decisione assunta dal tribunale risulta conforme all'indirizzo di legittimità da ultimo riaffermato dalle Sezioni Unite di questa corte, secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021 Rv. 282037 - 01). 5. Il quinto motivo è inammigsibile inannzitutto per carenza della necessaria allegazione, atteso che questa Corte ha evidenziato, seppur con riferimento alla impugnazione di provvedimenti "de libertate", ma con decisione di portata generale involgente anche le misure reali, che è onere del ricorrente, che deduce la mancanza dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, allegare al ricorso non solo il provvedimento genetico, ma anche la richiesta del pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell'eccezione in sede di legittimità. (Sez. 3 -, Sentenza n. 57524 del 17/04/2018 Cc. (dep. 19/12/2018) Rv. 274704 - 01). Del resto il tribunale ha ampianente evidenziato la sussistenza di un vaglio critico operato dal giudice cui il ricorrente oppone solo una diversa valutazione della portata valutativa della ordinanza genetica, come tale inammisisbile. La stessa deduzione avanzata in sede di riesame sull' assenza di autonoma valutazione della ordinanza genetica si fonda su mere considerazioni sulla strutturazione degli argomenti piuttosto che su una analitica illustrazione delle ragioni per cui si sia ritenuto di rappresentare la mancanza di autonoma motivazione. 6. Consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese process