CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 08507/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11260/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 522/2020 depositata il 08/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 7/8 ottobre 2020, il Giudice di pace di Siracusa ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino marocchino [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di quella stessa città il 17 agosto 2020 e notificato in pari data. Ha opinato, in particolare, che: i) [OSCURATO:PERSONA] era stato attinto da un precedente provvedimento di espulsione, emesso dal Prefetto di Catania il 27 ottobre 2018; ii) il combinato disposto dei commi 10 e 17 del d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, sancisce che, in pendenza della procedura di emersione, lo straniero è inespellibile, tranne il caso in cui gli sia stato comminato un decreto di espulsione ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, lett. c), del T.U.I., relativo alle ipotesi di pericolosità sociale. «Pertanto, l’odierno ricorrente non può essere ammesso alla procedura di emersione essendo stato già destinatario di un precedente decreto di espulsione». Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, rivolto contro la «Prefettura - UTG della Provincia di Siracusa ed il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato» e notificato presso quest’ultima l’8 aprile 2021. Entrambi sono rimasti solo intimati. Con ordinanza interlocutoria n.9824/2022, depositata il 25 marzo 2022, questa Corte dichiarava la nullità della notifica del ricorso alla Prefettura di Siracusa, effettuata dal ricorrente presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato e ne disponeva la rinnovazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione. Il ricorrente provvedeva a notifica il ricorso per cassazione in data 11 maggio 2022 alla Prefettura di Siracusa che non si costituiva in giudizio. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 9 febbraio 2023. L’unico formulato motivo è rubricato «Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione o falsaapplicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 111 comma 6, Cost. e dell’art. 134, comma 1, c.p.c., nonché in relazione all’art. 103, commi 17 e 10, lett. a), del d.l. n. 34 del 2020». Esso assume che, dalla motivazione dell’ordinanza impugnata, «non è dato evincere se la precedente espulsione emessa dal Prefetto di Catania sia stata resa ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, lett. c), del decreto legislativo n. 286 del 1998, unica ipotesi che, secondo la previsione legislativa, deroga alla regola generale di inespellibilità dello straniero il quale abbia inoltrato l’istanza di emersione in sanatoria». Ciò «rende del tutto inintelligibile il percorso logico e giuridico attraverso il quale il Giudice di Pace sia pervenuto alla conclusione che l’impugnato decreto di espulsione sia stato legittimamente emesso, in presenza dei requisiti previsti dalla legge». Taledoglianza è fondata. Giova premettere, invero, che l’art. 103 (Emersione di rapporti di lavoro) del d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 77 del 2020, sancisce al comma 17, che “Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10”. Quest’ultimo, a sua volta, prevede, tra l’altro, che “Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni”. Va poi ricordato che come ribadito, ancora recentemente, da Cass. n. 3250 del 2022, Cass. n. 593 del 2022, Cass. n. 11229 del 2021 e Cass. n. 395 del 2021, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata un’ordinanza decisoria resa l’8 ottobre), è ormai denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 593 del 2022; Cass. n. 3250 del 2022) o di sua contraddittorietà (cfr. Cass, n. 24395 del 2020). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 3250 del 2022; Cass. n. 616 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 2959 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Un simile vizio, da apprezzare qui non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva, è, nella specie, sussistente. Ed invero, il Giudice di Pace, dopo aver dato atto della già riportata disciplina legislativa desumibile daicommi 10 e 17 del d.l. n. 34 del 2020, ha concluso affermando, esclusivamente, che «l’odierno ricorrente non può essere ammesso alla procedura di emersione essendo stato già destinatario di un precedente decreto di espulsione», senza nulla precisare, però, quanto alle specifiche ragioni che avevano determinato l’adozione di quest’ultimo provvedimento. Ora, occorre considerare che in tema di controversie relative all'impugnazione del decreto di espulsione prefettizio, ove il ricorrente alleghi specificamente la pendenza, alla data di emissione del decreto di espulsione, della procedura di emersione dal lavoro irregolare, ex art. 5, comma 11, del d.lgs. n. 109 del 2012, è onere del giudice accertare la veridicità di quanto dedotto ai fini della conseguente applicazione del divieto di espulsione, anche mediante richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c. Ne consegue che, in mancanza di tale accertamento, l'ordinanza del giudice di pace che rigetti l'opposizione deve considerarsi illegittima (Cass. N.162727/2018). Alla luce di tale principio appare vieppiù carente la motivazione del dell’ordinanza impugnata, la stessa non rispondendo al «minimo costituzionale» richiesto da Cass. n. 8053 del 2014 e dunque rendendo del tutto inintelligibile il percorso logico e giuridico attraverso il quale il Giudice di Pace ha ritenuto l’impugnato decreto di espulsione legittimamente emesso, in presenza dei requisiti previsti dalla legge. Pertanto, in accoglimento del ricorso l’impugnata ordinanza deve essere cassata, con rinvio della causa al Giudice di Pace di Siracusa, in persona di diverso giudice, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Giudice di Pace di Siracusa, in persona di diverso giudice, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo