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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 1955

Cassazione n. 05211/2026

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AGRO ORDINANZA 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 04/04/2025 del Tribunale di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Messina condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli articoli 110 c.p., 256, comma 1, lettera a), d. lgs. 152/2006, alla pena condizionalmente sospesa di euro 2.000,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno presentato distinti ricorsi per cassazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] contesta, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 256 d. lgs. 152/2006, ritenendo che per la struttura del reato non possa essere sanzionata una condotta omissiva.

4. [OSCURATO:PERSONA] contesta, con un primo motivo, violazione di legge, mancanza e vizio di motivazione in relazione all’articolo 256 d. lgs. 152/2006 (ritenendo in dettaglio che l’edificio fosse in possesso di autorizzazione e che si trattasse di deposito preliminare e non di deposito temporaneo), e, con un secondo motivo, l’erronea valutazione delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA].

5. In data 24 gennaio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Messina, per l’imputato [OSCURATO:PERSONA], depositava memoria in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.

6. In data 28 gennaio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Messina, per l’imputato [OSCURATO:PERSONA], depositava (fuori termine) memoria in cui contestava l’inammissibilità del ricorso e insisteva per l’accoglimento dello stesso.

7. I ricorsi sono inammissibili.

8. La doglianza del [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata.

L’editto accusatorio incolpa i due imputati nella loro qualità di responsabile e responsabile vicario dell’ufficio manutenzione del comune di [OSCURATO:PERSONA]; essi, in virtù della loro qualifica, risultano investiti di una posizione di garanzia in ordine alla corretta gestione dei rifiuti da parte dei dipendenti comunali o di coloro che per conto del comune svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti, che impone loro non solo di non effettuare in prima persona attività di gestione dei rifiuti senza autorizzazione, ma (anche) di non consentire ad altri, che rientrano nella sua sfera di controllo, di fare altrettanto.

In tal senso, si è affermato che «in materia ambientale, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono (Sez. 3, n. 40530 gestionedel 11/06/2014 – dep. 01/10/2014, Mangone, Rv. 261383 – 01; Sez. 3, n. 23971 del 25/05/2011, Graniero, Rv. 250485 – 01; Sez. 3, n. 45974 del 27/10/2011, Spagnuolo, Rv. 251340 – 01; più di recente: Sez. 3, n. 24080 del 29/05/2024, Putortì; Sez. 3, n. 2234 del 09/07/2021, dep. 2022, Losardo; Sez. 3, n. 32744 del 03/07/2023, Passiante, non massimate).

9. Il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, da cui emerge (pagg. 4-8) che l’edificio non fosse in possesso di autorizzazione alla gestione dei rifiuti (di talché anche l’attività di «deposito preliminare», ove anche così fosse correttamente inquadrata la condotta tenuta, sarebbe in ogni caso una attività di «gestione» di rifiuti svolta abusivamente) e che i rifiuti, che non erano segnati nel registro di carico e scarico e dei quali non si conosceva quindi l’epoca del deposito, erano ammassati eterogeneamente sul piazzale, con evidente inapplicabilità della normativa sul «deposito preliminare» di cui all’articolo 185-bis d. lgs. 152/2006.

10. Il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto sollecita a questa Corte una rivalutazione del compendio istruttorio e segnatamente delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sindaco pro tempore, di cui si limita a proporre una interpretazione «alternativa» rispetto a quella operata dal giudice del merito, operazione non consentita nel giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01) al di fuori dell’angusto perimetro della manifesta illogicità e della contraddittorietà della motivazione, sicuramente non sussistenti nel caso di specie, alla luce delle valutazioni operate dal Tribunale a pagina 4-8- della sentenza impugnata, superiormente descritte.

11. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AGRO ORDINANZA 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 04/04/2025 del Tribunale di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Messina condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli articoli 110 c.p., 256, comma 1, lettera a), d. lgs. 152/2006, alla pena condizionalmente sospesa di euro 2.000,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno presentato distinti ricorsi per cassazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] contesta, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 256 d. lgs. 152/2006, ritenendo che per la struttura del reato non possa essere sanzionata una condotta omissiva. 4. [OSCURATO:PERSONA] contesta, con un primo motivo, violazione di legge, mancanza e vizio di motivazione in relazione all’articolo 256 d. lgs. 152/2006 (ritenendo in dettaglio che l’edificio fosse in possesso di autorizzazione e che si trattasse di deposito preliminare e non di deposito temporaneo), e, con un secondo motivo, l’erronea valutazione delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]. 5. In data 24 gennaio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Messina, per l’imputato [OSCURATO:PERSONA], depositava memoria in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso. 6. In data 28 gennaio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Messina, per l’imputato [OSCURATO:PERSONA], depositava (fuori termine) memoria in cui contestava l’inammissibilità del ricorso e insisteva per l’accoglimento dello stesso. 7. I ricorsi sono inammissibili. 8. La doglianza del [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata. L’editto accusatorio incolpa i due imputati nella loro qualità di responsabile e responsabile vicario dell’ufficio manutenzione del comune di [OSCURATO:PERSONA]; essi, in virtù della loro qualifica, risultano investiti di una posizione di garanzia in ordine alla corretta gestione dei rifiuti da parte dei dipendenti comunali o di coloro che per conto del comune svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti, che impone loro non solo di non effettuare in prima persona attività di gestione dei rifiuti senza autorizzazione, ma (anche) di non consentire ad altri, che rientrano nella sua sfera di controllo, di fare altrettanto. In tal senso, si è affermato che «in materia ambientale, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono (Sez. 3, n. 40530 gestionedel 11/06/2014 – dep. 01/10/2014, Mangone, Rv. 261383 – 01; Sez. 3, n. 23971 del 25/05/2011, Graniero, Rv. 250485 – 01; Sez. 3, n. 45974 del 27/10/2011, Spagnuolo, Rv. 251340 – 01; più di recente: Sez. 3, n. 24080 del 29/05/2024, Putortì; Sez. 3, n. 2234 del 09/07/2021, dep. 2022, Losardo; Sez. 3, n. 32744 del 03/07/2023, Passiante, non massimate). 9. Il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, da cui emerge (pagg. 4-8) che l’edificio non fosse in possesso di autorizzazione alla gestione dei rifiuti (di talché anche l’attività di «deposito preliminare», ove anche così fosse correttamente inquadrata la condotta tenuta, sarebbe in ogni caso una attività di «gestione» di rifiuti svolta abusivamente) e che i rifiuti, che non erano segnati nel registro di carico e scarico e dei quali non si conosceva quindi l’epoca del deposito, erano ammassati eterogeneamente sul piazzale, con evidente inapplicabilità della normativa sul «deposito preliminare» di cui all’articolo 185-bis d. lgs. 152/2006. 10. Il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto sollecita a questa Corte una rivalutazione del compendio istruttorio e segnatamente delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sindaco pro tempore, di cui si limita a proporre una interpretazione «alternativa» rispetto a quella operata dal giudice del merito, operazione non consentita nel giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01) al di fuori dell’angusto perimetro della manifesta illogicità e della contraddittorietà della motivazione, sicuramente non sussistenti nel caso di specie, alla luce delle valutazioni operate dal Tribunale a pagina 4-8- della sentenza impugnata, superiormente descritte. 11. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della so
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