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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 settembre 2023

Cassazione n. 26846/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5797/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA],85presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE GROSSETO n. 2193/2021 depositata il02/08/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Grosseto, in sede di rinvio, liquidò all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il compenso per l’attività professionale svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio avente ad oggetto l’opposizione alla liquidazione del compenso del CTU.

L’ordinanza era stata cassata perché il Tribunale non aveva provveduto alla liquidazione delle spese della fase presidenziale del giudizio di opposizione ed alle spese del giudizio di legittimità.

Il Tribunale, per quel che ancora rileva in sede di legittimità, liquidò le spese del giudizio di opposizione sulla base della tabella 7 del DM 55/2014, riguardante i procedimenti di volontaria giurisdizione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del DM 55/2014, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., perché il procedimento di opposizione alla liquidazione dei compensi del CTU avrebbe natura contenziosa e non di volontaria giurisdizione e conseguentemente non sarebbe corretto il riferimento ai parametri previsti dalla tabella n.7 del DM 55/2014.

Il motivo è fondato.

Come costantemente affermato da questa Corte, il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art.170 del DPR n.115/2002 non è atto di impugnazione ma è un atto introduttivo di un procedimentocontenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere - dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (v. ex multis Cassazione civile sez.

VI, 22/01/2018, n.1470).

Ne consegue che il Tribunale ha errato nel liquidare il compenso sulla base della tabella n.7 del D.M.55/2014 mentre avrebbe dovuto fare riferimento alla tabella n.2 del citato decreto ministeriale relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione presso il Tribunale.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto; l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Grosseto in persona di altro magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi, con i quali si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del DM 55/2014, con riferimento allo scaglione applicabile in relazione al valore della causa ed alle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Grosseto in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5797/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA],85presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE GROSSETO n. 2193/2021 depositata il02/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Grosseto, in sede di rinvio, liquidò all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il compenso per l’attività professionale svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio avente ad oggetto l’opposizione alla liquidazione del compenso del CTU. L’ordinanza era stata cassata perché il Tribunale non aveva provveduto alla liquidazione delle spese della fase presidenziale del giudizio di opposizione ed alle spese del giudizio di legittimità. Il Tribunale, per quel che ancora rileva in sede di legittimità, liquidò le spese del giudizio di opposizione sulla base della tabella 7 del DM 55/2014, riguardante i procedimenti di volontaria giurisdizione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del DM 55/2014, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., perché il procedimento di opposizione alla liquidazione dei compensi del CTU avrebbe natura contenziosa e non di volontaria giurisdizione e conseguentemente non sarebbe corretto il riferimento ai parametri previsti dalla tabella n.7 del DM 55/2014. Il motivo è fondato. Come costantemente affermato da questa Corte, il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art.170 del DPR n.115/2002 non è atto di impugnazione ma è un atto introduttivo di un procedimentocontenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere - dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (v. ex multis Cassazione civile sez. VI, 22/01/2018, n.1470). Ne consegue che il Tribunale ha errato nel liquidare il compenso sulla base della tabella n.7 del D.M.55/2014 mentre avrebbe dovuto fare riferimento alla tabella n.2 del citato decreto ministeriale relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione presso il Tribunale. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto; l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Grosseto in persona di altro magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi, con i quali si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del DM 55/2014, con riferimento allo scaglione applicabile in relazione al valore della causa ed alle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Grosseto in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma,
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