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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 08014/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Il primo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto, senza una specifica analisi critica della motivazione della sentenza, analitica, corretta in diritto e priva di vizi logici.

Il motivo prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, proponendone solo una alternativa rilettura, estranee al sindacato di legittimità, senza dedurre specificamente il travisamento della prova.

L'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata non avendo il ricorrente tenuto conto del periodo di sospensione della prescrizione.

Il secondo motivo sulle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per il difetto di specificità estrinseca.

La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello per genericità e il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

Il motivo sulla pena è inammissibile in sede di legittimità poiché se ne contesta la congruità.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/02/2022. [OSCURATO:PERSONA]\sigl re estensore [OSCURATO:PERSONA] emeraro [OSCURATO:PERSONA] IN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Il primo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto, senza una specifica analisi critica della motivazione della sentenza, analitica, corretta in diritto e priva di vizi logici. Il motivo prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, proponendone solo una alternativa rilettura, estranee al sindacato di legittimità, senza dedurre specificamente il travisamento della prova. L'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata non avendo il ricorrente tenuto conto del periodo di sospensione della prescrizione. Il secondo motivo sulle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per il difetto di specificità estrinseca. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello per genericità e il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Il motivo sulla pena è inammissibile in sede di legittimità poiché se ne contesta la congruità. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022. [OSCURATO:PERSONA]\sigl re estensore [OSCURATO:PERSONA] emeraro [OSCURATO:PERSONA] IN
Sentenza Cassazione n. 08014/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris