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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16637/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che esso non risulti adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità di Cesarano di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (tenuto conto che la cosca di riferimento risulta attiva sul territorio, del ruolo di spicco esercitato all'interno di essa, delle espressioni di significato criptico utilizzate nell'ambito di comunicazioni con il figlio e della mancanza di un adeguato processo risocializzante, essendo il percorso detentivo del soggetto caratterizzato da ripetute violazioni disciplinari), la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; ritenuto che le censure del ricorso siano manifestamente infondate nella parte in cui lamentano una motivazione inesistente o apparente, limitandosi le stesse, con considerazioni di natura eminentemente fattuale, a una sostanziale confutazione del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione (ad es. laddove esaltano il percorso universitario, obliterando il dato relativo alle violazioni disciplinari, alcune delle quali soltanto sono state annullate attraverso l'apposita procedura di reclamo); decisione la quale, per le ragioni esposte, non può affatto considerarsi mancante o meramente apparente; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che esso non risulti adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità di Cesarano di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (tenuto conto che la cosca di riferimento risulta attiva sul territorio, del ruolo di spicco esercitato all'interno di essa, delle espressioni di significato criptico utilizzate nell'ambito di comunicazioni con il figlio e della mancanza di un adeguato processo risocializzante, essendo il percorso detentivo del soggetto caratterizzato da ripetute violazioni disciplinari), la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; ritenuto che le censure del ricorso siano manifestamente infondate nella parte in cui lamentano una motivazione inesistente o apparente, limitandosi le stesse, con considerazioni di natura eminentemente fattuale, a una sostanziale confutazione del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione (ad es. laddove esaltano il percorso universitario, obliterando il dato relativo alle violazioni disciplinari, alcune delle quali soltanto sono state annullate attraverso l'apposita procedura di reclamo); decisione la quale, per le ragioni esposte, non può affatto considerarsi mancante o meramente apparente; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 16637/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris