CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27323/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 19 maggio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Forlì, in data 3 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 640, comma 1 c.p. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 162 ter e 125, comma 3, cod.proc.pen. Ed in particolare, riteneva che l'attestato pagamento della somma di euro 350,00 a titolo di risarcimento avrebbe dovuto estinguere il reato. Il ricorso è inammissibile in quanto la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.proc.pen.; e difatti, come si evince dai verbali di udienza, sia in primo grado che in secondo grado l'imputato si limitava a fornire la prova dell'avvenuto bonifico, non anche quella della remissione di querela. Inoltre, l'art. 162 ter cod.pen. prevede che il giudizio possa essere dichiarato estinto quanto l'imputato abbia riparato il danno entro il termine massimo di apertura del dibattimento di primo grado; nel caso in esame, il dibattimento risulta aperto all'udienza del 6 maggio 2019, mentre la produzione del vaglia sarebbe avvenuta (ma di ciò non vi è traccia nel verbale di udienza) alla successiva udienza del 3 ottobre 2019. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rom