CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04349/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alle conclusioni depositate e, quindi, chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza del 23 marzo 2021 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Pistoia il 5 febbraio 2019 alla pena di due anni di reclusione per i reati ex artt. 5 e 10 del d.lgs. 74/2000 perché quale titolare dell'omonima ditta individuale e al fine di evadere le imposte, ometteva di presentare le dichiarazioni IVA per i periodi di imposta 2010 (capo C, il 30 settembre 2011) e 2011 (capo E, il 30 settembre 2011), evadendo tale imposta per C 413.776 nell'anno 2010 e per C 202.281 nell'anno 2011, e occultava le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari (capo D, accertato il 6 settembre 2012). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione sulla sussistenza del dolo del reato di omessa dichiarazione sub capo E); la Corte di Appello avrebbe argomentato esclusivamente sul dolo d'evasione e non sulla coscienza e volontà di omettere la dichiarazione. Nei motivi di appello si sostenne l'assenza del dolo dell'omissione avendo l'imputato presentato a febbraio 2011 la comunicazione ex art. 8-bis d.P.R. 322/1998 relativa all'IVA per l'anno d'imposta 2010, mentre non presentò in settembre la dichiarazione; la presentazione della comunicazione IVA dimostrerebbe la volontà dell'imputato di adempiere all'obbligo fiscale; l'omissione avrebbe dovuto essere ritenuta colposa. La Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la comunicazione ex art. 8-bis d.P.R. 322/1998 non fosse corretta, perché portava erroneamente in detrazione una somma non dimostrata da fatture passive. Sarebbe illogico il collegamento con la comunicazione IVA che al più sarebbe funzionale ad una dichiarazione IVA infedele e non alla sua . omissione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione con riferimento al delitto di occultamento o distruzione delle scritture contabili. La Corte di Appello avrebbe erroneamente motivato in base alle dichiarazioni dell'imputato sulla sussistenza del reato contestato in quanto avrebbe incentrato l'accertamento sul mero dato storico dell'assenza delle scritture contabili senza accertare se effettivamente tali scritture contabili siano esistite. Si rileva, altresì, che il reato non consiste nella mera omessa esibizione, ma nell'occultamento o nella distruzione.• G; La Corte territoriale avrebbe operato, contraddittoriamente, una valutazione frazionata delle dichiarazioni dell'imputato, secondo il quale le scritture contabili sarebbero state oggetto di furto nel maggio 2011, ritenendole inattendibili, tranne che relativamente al loro presupposto implicito, ossia l'esistenza della contabilità. La Corte di appello non avrebbe però valutato che la condotta, ove si fondi sulle dichiarazioni dell'imputato, sussisterebbe fino al maggio 2011 ma non vi sarebbe prova della condotta contestata fino al 6 settembre 2012. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Con l'appello si sostenne che avendo il ricorrente presentato la comunicazione IVA, avrebbe espresso la volontà di adempiere l'obbligo fiscale, sicché la successiva omessa presentazione della dichiarazione IVA avrebbe dovuto essere ricondotta ad una negligenza. La Corte di appello ha esplicitamente risposto a tale motivo di appello a pag. 3, ultimo capoverso, ritenendo irrilevante la presentazione della comunicazione IVA, tenuto conto della differenza tra tale comunicazione e la successiva dichiarazione IVA, pacificamente non presentata, essendo il fatto incontestato. La Corte territoriale ha, dunque, motivato sul dolo complessivamente, poiché il dolo presuppone la coscienza e volontà dell'omissione caratterizzata dal fine specifico di evasione. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Il bene giuridico oggetto della tutela penale del reato di occultamento di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è l'interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente, in quanto la norma penale incriminatrice sanziona l'obbligo di non sottrarre all'accertamento le scritture ed i documenti obbligatori (cfr. Sez. 3, n. 3057 del 14/11/2007, dep. 2008, Lanteri, Rv. 238613). L'occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento (così Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697). Sez. 3, n. 23921 del 14/12/2020, dep. 2021, Provasi, Rv. 281485 - 01, ha affermato che, in tema di reati tributari, integra l'occultamento dei documenti contabili, previsto dall'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la condotta dell'amministratore che determini il loro mancato, prolungato rinvenimento nei luoghi riferibili alla società e accessibili agli organi verificatori, nella consapevolezza dell'accertamento in corso e della strumentalità della documentazione alla ricostruzione della contabilità della società (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la successiva rivelazione, da parte dell'amministratore, del luogo di custodia della documentazione in sede di interrogatorio conseguente alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. non escludesse l'avvenuta consumazione del reato). 2.2. Orbene, la Corte territoriale ha ritenuto che la tesi difensiva del furto nell'auto di tutta la documentazione contabile dimostrasse, da un lato, che le scritture contabili fossero state istituite e, dall'altro, tenuto conto dell'assoluta inverosimiglianza del fatto, che le stesse, atteso l'accertamento in corso, siano state rese indisponibili agli organi verificatori; ha ritenuto che si sia realizzato il nascondimento materiale dei documenti, per impedire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Dunque, la Corte di appello ha correttamente ritenuto costituite le scritture ed avvenuto il loro occultamento, anche per l'inconsistente spiegazione alternativa fornita, e non ha motivato solo sulla mancata esibizione, come ritenuto dal ricorrente. La Corte territoriale, poi, non ha ritenuto che la condotta sia cessata nel maggio 2011, cioè quando fu presentata la denuncia di furto del veicolo, perché al contrario ha valutato la denuncia non in grado di provare l'avvenuta sottrazione delle scritture contabili. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della