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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46348/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso; udito il difensore l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame, con ordinanza del 18/11/2022, ha rigettato l'appello e ha conseguentemente confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Catanzaro il 10/5/2022 ha respinto la richiesta di dissequestro di due appezzamenti di terreno proposta da [OSCURATO:PERSONA], terza interessata in quanto destinataria del provvedimento di sequestro nell'ambito del procedimento a carico del figlio [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge evidenziando che il Tribunale avrebbe totalmente omesso di confrontarsi con la documentazione prodotta dalla quale, nonostante il precedente rigetto in sede di riesame e la sentenza di primo grado che ha disposto la confisca, emergerebbe che i beni immobili alla stessa sequestrati non sono riferibili al figlio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge evidenziando che il Tribunale avrebbe totalmente omesso di confrontarsi con la documentazione prodotta dalla quale emergerebbe che i beni immobili alla stessa sequestrati non sono riferibili al figlio.

La doglianza non è consentita.

1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez.

Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812).

1.2. Nel caso di specie il Tribunale, anche rinviando al provvedimento già emesso in sede di riesame e alla sentenza di primo grado quanto alla sproporzione e qlla riferibilità dei beni al figlio della ricorrente, ha reso una motivazione adeguata e coerente.

Ciò pure con riferimento agli elementi nuovi evidenziati dalla difesa con i quali, diversamente da quanto indicato nel ricorso, il giudice del riesame si è confrontato.

Sotto tale profilo, pertanto, la motivazione del provvedimento emesso, nella quale è evidenziato in termini puntuali e specifici in che termini i redditi e le ulteriori entrate allegate non sono valutabili o sufficienti, non è i*stente o apparente.

Ragione questa per cui le attuali censure, pertanto, pure formulate nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferiscono la logicità e coerenza della decisione e sollecitano una diversa valutazione sul punto, non sono consentite.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso; udito il difensore l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame, con ordinanza del 18/11/2022, ha rigettato l'appello e ha conseguentemente confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Catanzaro il 10/5/2022 ha respinto la richiesta di dissequestro di due appezzamenti di terreno proposta da [OSCURATO:PERSONA], terza interessata in quanto destinataria del provvedimento di sequestro nell'ambito del procedimento a carico del figlio [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge evidenziando che il Tribunale avrebbe totalmente omesso di confrontarsi con la documentazione prodotta dalla quale, nonostante il precedente rigetto in sede di riesame e la sentenza di primo grado che ha disposto la confisca, emergerebbe che i beni immobili alla stessa sequestrati non sono riferibili al figlio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge evidenziando che il Tribunale avrebbe totalmente omesso di confrontarsi con la documentazione prodotta dalla quale emergerebbe che i beni immobili alla stessa sequestrati non sono riferibili al figlio. La doglianza non è consentita. 1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). 1.2. Nel caso di specie il Tribunale, anche rinviando al provvedimento già emesso in sede di riesame e alla sentenza di primo grado quanto alla sproporzione e qlla riferibilità dei beni al figlio della ricorrente, ha reso una motivazione adeguata e coerente. Ciò pure con riferimento agli elementi nuovi evidenziati dalla difesa con i quali, diversamente da quanto indicato nel ricorso, il giudice del riesame si è confrontato. Sotto tale profilo, pertanto, la motivazione del provvedimento emesso, nella quale è evidenziato in termini puntuali e specifici in che termini i redditi e le ulteriori entrate allegate non sono valutabili o sufficienti, non è i*stente o apparente. Ragione questa per cui le attuali censure, pertanto, pure formulate nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferiscono la logicità e coerenza della decisione e sollecitano una diversa valutazione sul punto, non sono consentite. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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