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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 06710/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e Alouach EI Houcein, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua motivazione in sentenza; rilevato che con argomentazioni logiche e coerenti, la Corte di appello ha respinto la tesi, riproposta nel ricorso, della mancata comprensione da parte degli imputati delle prescrizioni, evidenziando che dal verbale di sottoposizione agli arresti domiciliari, atto pubblico fidefaciente, risultava l'opposto; che gli imputati erano in Italia da almeno due anni, sicché era ragionevole ritenere che comprendessero la lingua italiana e le semplici prescrizioni imposte; che la presenza dell'interprete era solo diretta ad offrire maggiori garanzie nel corso del processo e che anche la successiva irreperibilità degli imputati rendeva palese l'intento di sottrarsi alla misura e al processo (pag. 3-4); ritenuto che anche il motivo con il quale si contesta la correttezza della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, non è deducibile in questa sede a fronte della congrua motivazione resa, avendo i giudici dato atto dell'assenza di elementi positivi valutabili, del comportamento tenuto dagli imputati, resisi irreperibili, dei numerosi e gravi precedenti di [OSCURATO:PERSONA] e della determinazione della pena nel minimo edittale; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]&

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e Alouach EI Houcein, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua motivazione in sentenza; rilevato che con argomentazioni logiche e coerenti, la Corte di appello ha respinto la tesi, riproposta nel ricorso, della mancata comprensione da parte degli imputati delle prescrizioni, evidenziando che dal verbale di sottoposizione agli arresti domiciliari, atto pubblico fidefaciente, risultava l'opposto; che gli imputati erano in Italia da almeno due anni, sicché era ragionevole ritenere che comprendessero la lingua italiana e le semplici prescrizioni imposte; che la presenza dell'interprete era solo diretta ad offrire maggiori garanzie nel corso del processo e che anche la successiva irreperibilità degli imputati rendeva palese l'intento di sottrarsi alla misura e al processo (pag. 3-4); ritenuto che anche il motivo con il quale si contesta la correttezza della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, non è deducibile in questa sede a fronte della congrua motivazione resa, avendo i giudici dato atto dell'assenza di elementi positivi valutabili, del comportamento tenuto dagli imputati, resisi irreperibili, dei numerosi e gravi precedenti di [OSCURATO:PERSONA] e della determinazione della pena nel minimo edittale; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]&
Sentenza Cassazione n. 06710/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris