Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:384
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 30 giugno 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI
(causa C‑448/09 P)
«[OSCURATO:PERSONA] - Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Marchio anteriore “sensixx” – Segno denominativo “Centrixx” – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Domanda di decadenza di un marchio anteriore – Controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali – Domanda di sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale»
1.
Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice comunitario – Competenza del Tribunale – Controllo
sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Annullamento o riforma per motivi emersi successivamente
alla pronuncia della decisione – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63) (v. punti 43-44)
2.
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della
Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, n. 1,
secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 77)
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 15 settembre 2009, causa T‑446/09, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI‑BSH Bosch und [OSCURATO:PERSONA], mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento
proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 3 ottobre 2007, che respingeva la registrazione
del segno denominativo «Centrixx» in quanto marchio comunitario per taluni prodotti rientranti nella classe 7, accogliendo
l’opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale «sensixx» – Mancata sospensione del procedimento in attesa della
soluzione della controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali in relazione alla domanda di decadenza del marchio anteriore
– Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Rischio di confusione tra due marchi.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.