CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42416/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita in subordine il rigetto dei ricorsi. Il difensore della parte civile avvocato [OSCURATO:PERSONA], si associa alla richiesta del Procuratore Generale; deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] ,per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. Per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'integrale accoglimento. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Angeloro, insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello dell'Aquila del 13 gennaio 2023, che, previa rideterminazione delle pene principali ed accessorie, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] statuita in primo grado dal Tribunale di Vasto in composizione collegiale per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale — in relazione ad una serie cospicua di distrazioni di merci, denaro e beni strumentali — e di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla tenuta delle scritture contabili in modo cia rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari, con le circostanze aggravanti di cui all'art. 219 primo comma e secondo comma n. 2 del R.D. n. 267/42, commessi in qualità, rispettivamente, di amministratore unico e di co-amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., dichiarata fallita il 27 luglio 2006. 1.Hanno promosso ricorso per cassazione i due imputati, con distinti atti, nei quali hanno articolato, rispettivamente, due e quattro motivi, qui enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.11 primo motivo dello [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto nullità assoluta delle sentenze di primo e secondo grado per omessa notifica all'imputato, dichiarato contumace all'udienza preliminare, del decreto che dispone il giudizio. 1.2.11 secondo motivo ha lamentato vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in considerazione della ritenuta veste di amministratore della società, in realtà gestita esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA]; mentre, a riguardo dell'affermazione di reità per il delitto di bancarotta documentale, la condotta del prevenuto avrebbe potuto, al più, farsi rientrare nel paradigma del reato di bancarotta semplice, sulla cui non configurabilità la Corte di merito si sarebbe espressa in modo apodittico. 2.1. Il primo motivo del ricorso dell'Angeloro ha denunciato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., perché la Corte d'appello avrebbe illeg[ttimamente optato per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in altro procedimento penale, nel quale egli, persona offesa dal reato, aveva dichiarato in qualità di testimone, sotto giuramento, di essere stato l'unico ed effettivo amministratore della ,[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.. 2.2.11 secondo motivo si è soffermato sui vizi di inosservanza della legge penale e carenza di motivazione in relazione all'interpretazione e valorizzazione delle testimonianze, sul medesimo tema, di alcuni fornitori della fallita, che sarebbero state erroneamente interpretate e comunque non correttamente vagliate, perché interessate ad indicare in Angeloro, soggetto capiente, il "dominus" dell'impresa. 2.3. Il terzo motivo ha denunciato vizio di motivazione per "travisamento della prova", desunto dall'errato inquadramento della presenza dell'Angeloro, mero consulente, nella sede operativa della [OSCURATO:PERSONA], che aveva semplicemente stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda con la [OSCURATO:SOCIETA]., amministrata dalla moglie del ricorrente, proseguendo ad esercitare il commercio del grano e di prodotti alimentari; solo una modesta percentuale di essi sarebbe stata alienata alla GRACO e, in ogni caso, gli acquisti di merce sarebbero stati regolarmente pagati da quest'ultima, come affermato dal consulente della difesa [OSCURATO:PERSONA] ed emergente dalle appostazioni contabili, a confutazione degli apporti del curatore del fallimento e del consulente tecnico del pubblico ministero dr.ssa Baldassarre, i cui accertamenti sarebbero stati parziali perché effettuati solo sulla contabilità della [OSCURATO:PERSONA]. 2.4.11 quarto motivo di ricorso si è doluto di una mancanza o di un vizio di "manifesta contraddittorietà" di motivazione per quanto concerne la mancata concessione delle attenuanti generiche, negate sulla scorta della mera valutazione del comportamento processuale dell'imputato. Considerato in diritto Il ricorso dello [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.11 primo motivo, all'esito della consultazione degli atti del fascicolo, consentita al collegio in ragione della reiterata deduzione di un "error in procedendo" è manifestamente infondato e, sul punto, si osserva quanto segue: non sono stati rinvenuti, nell'incarto procedimentale originariamente trasmesso alla Corte di Cassazione, il decreto dispositivo del giudizio, emesso dal giudice per l'udienza preliminare e gli atti relativi alla sua notificazione, pure testualmente elencati nell'indice degli atti del fascicolo per il dibattimento, formato ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen. dall'ufficio del g.u.p. e trasmesso al giudice del dibattimento; nel corso del dibattimento di primo grado il difensore di fiducia, presente anche all'udienza preliminare, nulla ha eccepito quanto alla mancata notificazione del decreto che dispone il giudizio all'imputato, rimasto contumace, all'assenza di esso o delle relate di notifica. Il collegio, tramite articolazione interna all'Ufficio, ha ottenuto dalla Procura della Repubblica competente la trasmissione del fascicolo del pubblico ministero ed ha riscontrato l'esistenza, nel fascicolo, della documentazione comprovante la rituale esecuzione della notificazione del decreto che dispone il giudizio di primo grado all'imputato [OSCURATO:PERSONA], che non aveva dichiarato od eletto domicilio, presso lo studio del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] - il medesimo che ha sollevato la questione di nullità, che appare peraltro sottoscrittore della relata di notifica - ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen.. 2.11 residuo motivo di impugnazione non si cura del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultino carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'irnpugnazione (Cass. sez. 2 4, n. 18826 del 9/2/12; sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem,Rv. 259456 e, più recentemente, con riferimento alla decisività di tale patologìa e alla sua estensione anche al giudizio d'appello, sez. U n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268882). Nel ricorso in esame si reiterano, nel complesso, i motivi già disattesi in appello e solo formalmente essi si confrontano con la motivazione impugnata, perché si limitano a contestarne le argomentazioni che hanno condotto alla conferma del giudizio di responsabilità di primo grado. Come correttamente rimarcato dalla sentenza di secondo grado con argomentazioni tutt'altro che illogiche (pag.5), la lettura della pronuncia di primo grado non consente di enucleare elemento alcuno della veste di prestanome del ricorrente, invocata, in assenza di valido sostrato probatorio, solo con i motivi di appello; [OSCURATO:PERSONA] è stato amministratore della società dal 1999 alla data di fallimento ed ha compiuto vari atti di gestione tipica, come il trasferimento della sede a Vasto e l'acquisizione di un'azienda dal fallimento della [OSCURATO:PERSONA], riconducibile all'Angeloro (pag.2 e 3 dei motivi della decisione della sentenza di primo grado),ha sottoscritto i contratti strategici, emesso assegni, presentato istanza di ammissione al concordato preventivo della società. Il coesistente e preminente ruolo dell'Angeloro, amministratore di fatto - profilo che tra breve sarà esaminato - non svilisce di per sè, naturalmente, il contributo concorsuale dell'amministratore di diritto, stante il qui condiviso principio di diritto, già affermato da questa Corte, secondo il quale "in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione" (sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040). Quanto alla configurabilità del reato di bancarotta documentale semplice, le critiche, puramente contestative, del motivo di ricorso in nulla si confrontano con le puntualizzazioni della sentenza della Corte territoriale, che hanno evidenziato gli indici di fraudolenza della tenuta delle scritture, funzionale all'occultamento delle significative e variegate operazioni spoliative della di poi fallita, in armonia con l'insindacabile valutazione di inattendibilità dell'impianto contabile già espressa dal primo giudice (pag. 6 motivi della decisione di primo grado). Il ricorso dell'Angeloro è inammissibile. 3.L'eccezione di nullità della notificazione del decreto dispositivo del giudizio, formulata per la prima volta, e in modo peraltro generico ed esplorativo - rilievo che già ne vulnererebbe la ricevibilità (Sez. U n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229541) - dal difensore dell'imputato nel corso della discussione orale, è manifestamente infondata perché comunque tardivamente proposta.Il collegio, a tali fini, ha compulsato gli atti del fascicolo del pubblico ministero ed ha rilevato che il decreto che dispone il giudizio è stato notificato all'Angeloro, indicato negli atti come elettivamente domiciliato in Torremaggiore alla via Monterossi n. 32, presso lo studio del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen., in data 9 febbraio 2011. La notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che, pertanto, avrebbe dovuto essere eccepita entro e non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado ai sensi dell'art.180 cod. proc. pen. (Cass. sez. U n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239936; Cass. Sez. U n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771; Cass. sez.5, n. 22413 del 23/04/2009, Messina, Rv. 243510). 4.Quanto alle censure di ricorso, è necessario rammentare, in premessa, che il contesto processuale è quello di una c.d. doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale e motivazionale, nel rispetto, in particolare, dei seguenti parametri: a) la sentenza d'appello ripetutamente richiama la decisione del tribunale e la sua correttezza, facendovi espresso riferimento per quanto da essa non specificamente osservato in risposta alle argomentazioni della difesa; b) le sentenze adottano gli stessi criteri di valutazione delle prove (così Cass. sez.3, n. 44418 del 16/7/13, Argentieri; Cass. sez.2, n.51192/19, Cassin e altro). 5.La prima doglianza del ricorso, che può essere scandagliata in intima connessione con la seconda e la terza critica dell'atto di impugnazione, è - per un verso - impropriamente dedotta, perché il motivo di ricorso in concreto si lagna dell'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, ed avrebbe dovuto perciò richiamare l'art. 606 primo comma 1 lett. c) cod. proc. pen., e non i vizi di violazione della legge penale sostanziale o della motivazione; per altro verso, essa è manifestamente fondata, perché - anche a voler ritenere processualmente utilizzabile la testimonianza resa dallo [OSCURATO:PERSONA], in altro giudizio e a carico di altro imputato, nella veste di persona offesa - di cui il Tribunale di Vasto ha disposto l'acquisizione agli atti del fascicolo per il dibattimento - ed alle quali non è possibile applicare le disciplina di cui all'art. 63 cod. proc. pen., che riguarda soltanto la salvaguardia di colui che renda, senza assistenza difensiva, dichiarazioni "auto-indizianti" in relazione a fatti pregressi, tema estraneo al presente scrutinio - tali dichiarazioni non assumerebbero portata decisiva, perché ampiamente sovrastate dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio di primo grado, esaminate dalla sentenza del Tribunale (pagg. 7 e 8 dei motivi della decisione), univocamente intese ad individuare in Angeloro, senza escludere il ruolo complementare del coimputato [OSCURATO:PERSONA], l'amministratore di fatto della società poi fallita (testi Fratta, Ciavarelli, Sacco, Latella, Ciccone, Valente, Casillo);l'articolata struttura espositiva della motivazione di primo grado è stata razionalmente e con proposizioni logiche pienamente condivisa dalla sentenza impugnata (pag. 9 e 10), pacifica palesandosi la riconducibilità ad una posizione gestionale di colui che interloquiva con i fornitori e con i clienti per conto della società, che stabiliva i prezzi praticabili e dava disposizioni al personale dipendente; tale robusto quadro probatorio è poi ull:eriormente corroborato dall'esaltazione di una evidente commistione delle attività svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla GRACO, nel medesimo insediamento e con accertato dirottamento di merci e risorse fresche, senza contropartita, dall'una all'altra società. E, su tale ultimo punto, vale la pena ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga - come avvenuto nel caso in esame, nel quale il ricorrente ha estratto segmenti delle dichiarazioni dei testimoni, senza contestualizzarle - la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Cass. sez. 2, n.26725 del 1/3/13, Natale e altri, Rv. 256723). In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori (Cass. sez.1, n. 23308 del 18/11/14, Savasta e altri, Rv. 263601; nello stesso senso, Cass. sez. 4, n.46979 del 10/11/15, Bregamotti, Rv. 265053; Cass. sez. 2, n. 20677 del 11/4/17, Schioppo, Rv. 270071). Del resto, nell'offrire uno scenario processuale così frammentato, il ricorso invita il collegio ad una rivisitazione complessiva del materiale probatorio, la cui ricostruzione è di attribuzione esclusiva del giudice di merito e, fra l'altro, si duole dell'apprezzamento dell'attendibilità delle deposizioni con la declinazione di mere congetture. Ed invero, preme ancora una volta rammentare che, quanto all'ordinario vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è giurisprudenza granitica quella secondo cui «l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un "orizzonte circoscritto", dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali» (così, per tutte, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 21.4794) ; nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Per analoghe ragioni, è travolto dal vizio dell'inammissibilità il terzo motivo, che - nel tentativo di apportare, richiamandole nel ricorso, porzioni di acquisizioni processuali "pro domo sua" - omette di considerare che il consulente di parte [OSCURATO:PERSONA], a precisa domanda della difesa della parte civile, ha riferito di non aver rinvenuto prova appagante - certo non desumibile dall'esame delle annotazioni contabili, monche se non convalidate dalla documentazione di supporto - degli effettivi transiti di denaro relativi ai presunti pagamenti delle forniture, eseguite dalla [OSCURATO:PERSONA], da parte della GRACO (pag. 22 e 23 trascrizioni allegate al ricorso). E infatti, mentre la sentenza di primo grado ha sottolineato che la difesa dell'imputato non ha dimostrato che gli assegni bancari e gli assegni circolari fossero stati effettivamente negoziati (pag. 6 motivi della decisione), quella d'appello, nel formulare giudizio di piena adesione, ha valorizzato il contributo professionale del consulente del pubblico ministero, che ha confermato che "le somme non erano in effetti entrate in cassa" (pag.8). 6. Il quarto motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è, sotto un primo profilo, generico e in definitiva meramente contestativo - in quanto non chiarisce le ragioni specifiche che avrebbero dovuto ispirare una decisione diversa - e, sotto altro profilo, manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione - nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sentenza di secondo grado, a riguardo dell'insussistenza di indicatori favorevoli al relativo riconoscimento). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. :34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 7.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. 8. Gli imputati devono essere infine condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cui difensore, peraltro comparso in udienza pubblica, ha depositato conclusioni scritte, attraverso le quali ha contrastato la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e partecipazione all'udienza odierna), possono liquidarsi in complessivi euro 3500, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre gli imputati alla rifusione dell