CassazionedecretoSezione 4Decisione del 26 maggio 2020
Cassazione n. 39995/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, emessa in data 26/5/2020, di conferma della pronuncia resa dal Tribunale di Livorno, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, fatto commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], data di presentazione della domanda. 2. La difesa articola i seguenti motivi di ricorso (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). I) Inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 83, comma secondo, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni; violazione del diritto di difesa a cagione della impossibilità per la stessa del rispetto del termine di cui all'art. 586, comma 4, cod. proc. pen. per il deposito di memorie difensive. In data 31 marzo 2020, rappresenta la difesa, veniva notificato alle parti (imputato e suo difensore) il decreto di citazione in grado di appello per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Stante la sospensione di tutti i termini processuali per la c.d. "normativa covid" non risultava possibile il rispetto del termine di quindici giorni, di cui all'art. 586, comma 4, cod.proc.pen., per il deposito di memorie. Sulla base di tale previsione e della disciplina emergenziale, la Corte di appello avrebbe dovuto concedere il differimento dell'udienza richiesto. Ed invero l'art. 83, comma secondo, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 nel prevedere la sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, termine successivamente prorogato, per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali ha stabilito che, ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo, aggiungendo che, quando il termine e' computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Il mancato rinvio dell'udienza avrebbe quindi inciso sull'esercizio del diritto di difesa. II) Manifesta illogicità della motivazione in relazione alle risultanze probatorie. Incongrua sarebbe la motivazione espressa dai giudici di merito in ordine alla ricorrenza della fattispecie in esame. Gli elementi indiziari sui quali si fonda il convincimento dei giudici sarebbero privi dei connotati della gravità, precisione e concordanza.3. Nei termini di legge hanno rassegnato conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020) il P.G. e la difesa dell'imputato. Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato, nel riportarsi ai motivi di doglianza, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del reato. Al termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, da farsi decorrere dalla data di consumazione del reato (8/1/2013), dovranno aggiungersi i seguenti periodi di sospensione: giorni 252 per rinvio disposto dal Tribunale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fino alla successiva udienza 6/3/19; giorni 64 ex art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Valutando i suddetti periodi di sospensione, il reato risulta estinto per prescrizione alla data del 20/5/2021 Non può essere computato l'ulteriore periodo di sospensione dal 18/10/2016 al 4/4/2017 poiché il rinvio reso dal Tribunale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato disposto per motivi istruttori, avendo il giudice accolto la richiesta difensiva di disporre l'esame dell'imputato (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28/11/2001, dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv. 220509 - 01:" In tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa"; Sez. 3, n. 26429 del 01/03/2016, Rv. 267101 - 01:"In tema di prescrizione del reato, il rinvio del dibattimento riferibile ad esigenze di acquisizione della prova non determina la sospensione nel corso della prescrizione"). Deve rilevarsi come il ricorso non presenti profili d'inammissibilità per la manifesta infondatezza delle doglianze proposte. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., maturata successivamente alla sentenza impugnata. E' appena il caso di rilevare come risulti superfluo qualsiasi approfondimento nel merito, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (anche se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito che ne deriverebbe, è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in ragione delle risultanze processuali di cui dà atto la Corte d'appello. Come è noto, ai fini della eventuale applicazione della norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Sotto questo profilo nella motivazione della sentenza della Corte di appello non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente dell'innocenza dell'imputato. 5. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 7 ottobre 2021 Il Consigliere estens