CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04140/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Rensis, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza in epigrafe riforma la condanna pronunciata, a seguito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per truffa aggravata (art. 640, comma 2, n. 2; art. 61 n. 9 cod. pen.) (capo di imputazione n. 3), dichiarandola estinta per prescrizione. Riqualifica il delitto di concussione (art. 317 cod. pen.) in induzione indebita (art. 319- quater cod. pen.) (capo n. 15). Conferma la condanna per plurimi episodi di peculato (art. 314 cod. pen.) (capi nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14). Di conseguenza, ricalcola la pena complessiva, fissandola in tre anni di reclusione. 2. Avverso la sentenza presenta ricorso l'imputato che, per il tramite dei sui difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] de Rensis e [OSCURATO:PERSONA], articola cinque motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'erronea qualificazione dei fatti come peculato piuttosto che come truffa aggravata. Preliminarmente, il ricorrente rileva come la sentenza impugnata abbia omesso ogni considerazione sulla dinamica delle singole condotte contestate nei capi di imputazione da 4) a 14). Invero, pur rilevando che le condotte sono state realizzate attraverso una smaccata falsificazione della documentazione e/o mediante opera di persuasione, vale a dire mediante artifizi e raggiri, ritiene integrata non la truffa, bensì il peculato. Le condotte di apprensione si collocavano, peraltro, al di fuori delle ordinarie procedure amministrative sicché i beni non entravano mai nella disponibilità della Pubblica amministrazione, essendo oggetto di cessione dal privato e dunque direttamente appresi da Vecchi, al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni. Il possesso, dunque, non era "in ragione dell'ufficio". E a tale conclusione sono d'altronde giunti gli stessi giudici con riferimento al capo di imputazione 4), dove la condotta è stata qualificata ab orígine come truffa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al ritenuto rilevante valore dei beni oggetto delle condotte dell'imputato. Sempre dalla considerazione indistinta e generica di tutte le ipotesi contestate deriverebbe il fraintendimento relativo al valore economico delle armi. I giudici di appello danno atto come la quasi totalità degli episodi riguardasse armi consegnate ai fini della rottamazione; la pronuncia di primo grado definisce il valore delle stesse "pressoché nullo". Ciò nondimeno, tale valore è considerato, in sentenza, "tutt'altro irrisorio", in contrasto con quanto risulta dal capo di imputazione ed emerso nell'istruttoria dibattimentale.Nel caso di specie, non si sarebbe quindi verificata alcuna lesione al bene giuridico del peculato, le condotte di Vecchi integrando, al limite, il reato di abuso d'ufficio. Sul punto si lamenta, conseguentemente, la contraddittorietà della motivazione. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza degli elementi dell'induzione indebita. Posto che il delitto di cui all'art. 319 -quater cod. pen. è contestato in un'ipotesi in cui Vecchi ha ottenuto le armi prospettando la possibilità al privato di andare esente da una sanzione per mancata comunicazione del cambio di residenza e del conseguente spostamento delle armi, i giudici hanno omesso di verificare se la sanzione prospettata fosse realmente dovuta oppure se si trattasse, ancora, di un'attività ingannevole, come tale suscettibile di integrare l'ipotesi di truffa. La sentenza non ha risposto alle deduzioni in appello sul punto. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in rapporto al rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria. La difesa aveva invano chiesto, in primo grado, il rito abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria volta a chiarire come venivano nella pratica svolte le procedure in questione all'interno dell'ufficio e a dimostrare che il Commissariato presso il quale Vecchi lavorava "conteneva armi accatastate per terra e sui mobili, continuamente e da diversi anni". Reiterata la richiesta dinanzi alla Corte d'appello, questa ha definito, tuttavia, le prove richieste ininfluenti ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato. Esse invece avrebbero inciso sulla prova del dolo. L'errore sulle modalità di gestione e smaltimento delle armi, infatti, cadendo su norma extrapenale, può tradursi in un errore di fatto suscettibile di escludere l'elemento soggettivo del peculato. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'erronea esclusione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4 e 323-bis cod. pen. Sulla base dell'asserito "valore economico tutt'altro che irrisorio" - ma, come detto, indimostrato - delle armi, i giudici hanno immotivatamente e contraddittoriamente omesso ogni considerazione sulla sussistenza delle dedotte circostanze attenuanti. 3. Il ricorrente presenta altresì motivi nuovi nei quali, in replica alla memoria depositata dal Procuratore generale, insiste: sulla qualificazione di fatti di cui ai capi di imputazione da 4 a 14 come truffa, piuttosto che come peculato; sull'irrisorio valore economico dei beni oggetto di apprensione, chiedendo, sul punto, la eventuale rimessione della questione alle Sezioni unite; sull'erronea mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p., la cui applicazione va valutata con riferimento ad ogni singolo fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Quanto alla condanna, in primo e secondo grado, per i delitti di peculato, va premesso che a [OSCURATO:PERSONA] sono attribuiti ben dieci episodi, realizzati tra il 2011 e il 2014, in cui, avendo egli, in qualità di assistente capo della polizia di Stato presso il commissariato di [OSCURATO:PERSONA] in Persiceto, in ragione dell'attività d'ufficio, la disponibilità di armi consegnate al commissariato ai fini della loro rottamazione ovvero acquisite a seguito di ritiro cautelare a causa della cessazione delle condizioni per la legittima detenzione, se ne appropriava, cedendoli ad acquirente ovvero trattenendole per sé. 3. Il ricorrente ritiene non configurabile il c.d. nesso funzionale che deve legare il possesso del bene con l'appropriazione dello stesso, e dunque deduce l'insussistenza di un elemento costituivo della fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen. Reputa, per contro, i fatti sussumibili all'interno del tipo della truffa, in considerazione della contraffazione/alterazione dei moduli di cessione delle armi, posta in essere in ciascuna delle ipotesi contestate ed integrante il requisito degli "artifici o raggiri" previsto dall'art. 640 cod. pen. Il motivo è, tuttavia, privo di pregio. Dalle sentenze di merito risulta come Vecchi non disponesse in modo semplicemente occasionale/contingente/fortuito delle armi. Gli originari possessori gli consegnavano le armi appunto "in ragione", del ruolo rivestito dall'imputato all'interno del commissariato e, sempre "in ragione" della sua funzione, Vecchi si recava, in alcuni casi, a ritirarle personalmente presso il domicilio di tali persone, acquisendone, con ciò, il possesso, per poi ritenerle o cederle a terzi dietro compenso. Realizzava in tal modo condotte comunque appropriative, in quanto poste in essere uti dominus. Né - sia detto incidentalmente - la circostanza (effettivamente riscontrabile attraverso la lettura della più dettagliata sentenza di primo grado) che Vecchi ponesse in essere anche contraffazioni o alterazioni di documenti (moduli di cessione delle armi che i detentori credevano di rottamare e/o cedere al commissariato, ma che in realtà intestavano a Vecchi o a terzi) esclude la sussistenza del peculato, dimostrandone, piuttosto, il possibile concorso con le fattispecie di truffa il cui disvalore è stato, tuttavia, ritenuto dai giudici assorbito nel primo e che, comunque, sarebbero prescritte. 4. Inammissibili appaiono le deduzioni difensive sul minimo valore economico delle armi. Questa Corte, che è giudice di mera legittimità, non può sostituire la propria valutazione dei fatti e delle prove a quella espressa dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto, in modo peraltro riscontrato e dunque convincente, che le armi fossero state vendute/cedute da Vecchi a privati e, in alcuni casi, ad armerie, per prezzi non sempre irrisori. Né, ovviamente, si ravvisa alcuna contraddittorietà (tantomeno manifesta) per il fatto che in motivazione è riferito che in alcuni (dei dieci) episodi il valore delle armi raggiungesse poche decine di euro. La diversa premessa di fatto rende dunque non pertinente il richiamo alla - affatto condivisibile - giurisprudenza di legittimità, richiamata dal ricorrente, la quale esclude la configurabilità del peculato quando i beni oggetto di appropriazione abbiano un valore economico molto contenuto (Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, dep. 2013, Vattani, citata dal ricorrente, cui potrebbero aggiungersi Sez. 6, n. 44522 del 25/05/2018, P., Rv. 274150; Sez. 6, n. 42836 del 02/10/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256686, tuttavia concernenti situazioni ben diverse, in cui l'appropriazione era caduta su beni dal valore intrinseco davvero minimo e cioè, nel primo caso, su tessere elettorali; nel secondo caso, su un pass per disabili). Ancor meno pertinente, se possibile, appare poi il richiamo, compiuto nei motivi nuovi, alla recente Sez. 6, n. 38339 del 29/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass., dove l'annullamento della condanna è dipeso non dalla irrisorietà dell'importo, bensì dalla definizione del momento consumativo della "appropriazione"). Sicché, in definitiva, nessun contrasto giurisprudenziale sussiste con riferimento alla decisione del caso oggetto del presente giudizio. 5. Infondato e, anzi, ai limiti della inammissibilità, è il terzo motivo di ricorso, inerente al delitto di induzione indebita (art. 319-quater cod. pen.), ascritto all'imputato per aver prospettato ad un privato la possibilità di andare esente dalla sanzione prevista a seguito di mancata comunicazione del cambio di residenza e del conseguente spostamento delle armi, nel caso gli avesse - come effettivamente accaduto - consegnato le stesse. In particolare, il ricorrente eccepisce vizio di motivazione perché i giudici hanno omesso di rispondere alle deduzioni con cui, in appello, si chiedeva di appurare se la sanzione ventilata da Vecchi fosse realmente dovuta oppure inesistente, nel qual caso l'attività ingannevole di Vecchi avrebbe integrato l'ipotesi di truffa.Premesso che tale sanzione è reale (artt. 17 e 38, comma 5, r.d. 18 giugno 1931, n. 733, c.d. TULPS), secondo la pacifica giurisprudenza va ritenuto inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello a sua volta inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878). 6. Considerazioni analoghe valgono con riferimento all'eccezione dedotta nel quarto motivo, in cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, avanzata in primo grado. La difesa chiarisce che tale richiesta, reiterata in appello, era volta a verificare le procedure seguite all'interno dell'ufficio e a dimostrare che l'ufficio del commissariato versava in una situazione di caos, specificando che tale accertamento avrebbe consentito di escludere il dolo di Vecchi, ai sensi dell'art. 47, comma 3, cod. pen. La deduzione appare tuttavia manifestamente infondata, dal momento che il pubblico ufficiale officiato della gestione delle armi nel commissariato era appunto Vecchi, sicché, in base ai principi generali in tema di colpevolezza, mai avrebbe potuto invocare un errore scusabile in rapporto ad una situazione di cui era responsabile. Né, invero, il richiamo del ricorso all'art. 47, comma 3, cod. pen., appare pertinente, disciplinando tale disposizione l'errore di diritto che si traduce in un errore di fatto e che, come tale, esclude il dolo della cui configurabilità, per le stesse ragioni, è difficile dubitare nel caso di specie. Neppure, la motivazione della sentenza di secondo grado è illogica o carente dove precisa che, se la difesa avesse ritenuto imprescindibile l'integrazione probatoria, non avrebbe chiesto, in subordine, il rito abbreviato "semplice". 7. Infondato risulta, infine, il motivo relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 323-bis cod. pen. Sul punto basti osservare che l'operatività di entrambe le circostanze è preclusa dal valore economico - motivatamente ritenuto dai giudici di merito "non irrisorio" - delle armi. A ciò si aggiunga che, con specifico riguardo all'art. 323-bis cod. pen., la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che essa ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato (tra le altre, Sez. 6, n. 8295 del 09/11/2018, dep. 2019, Santinnone, Rv. 275091), in base ad un apprezzamento, quello dei giudici di merito, che - è ancora il caso di ribadire - non è sindacabile in sede di legittimità. 8. Per le esposte ragioni il ricorso va, dunque, rigettato. Segue la condanna del ricorrente al paga