CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 30236/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avversola sentenza di condanna per la contravvenzione di cui all'art. 4 l. n. 110/75,relativamente al porto, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico;rilevato che il ricorrente insiste nella tesi dell’esistenza di un giustificatomotivo derivante dall’essere privo di fissa dimora, sicché l’arma da punta e tagliosarebbe funzionale ad esigenze quotidiane;considerato che la censura invoca una non consentita rilettura dellerisultanze di prova e, comunque, non si confronta con il pertinente richiamo nelprovvedimento impugnato al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimitàsecondo cui «Il giustificato motivo del porto degli oggetti di cui all'art. 4, commasecondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenzedell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali leciterelazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, allecondizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normalefunzione dell'oggetto» (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, BrahimeMaussa, Rv. 278083 – 01;si vedano anche Sez. 1, n. 9662 del 03/10/2013, dep.2014, Dibra, Rv. 259787; Sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008, Genepro, Rv.238946);richiamata la motivazione di Sez. 1, [OSCURATO:PERSONA], citata, che – dopoaver ricordato il principio secondo cui il giustificato motivo rilevante ai sensidell'art. 4 legge n. 110 del 1975 non è quello dedotto a posteriori dall'imputato odalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibileall'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti(Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187) – ha chiarito, conargomentazioni che qui si condividono e riaffermano, che al soggetto senza fissadimora «non può ritenersi consentito il porto indiscriminato e ingiustificato dioggetti del tipo suindicato sol perché egli si trova a non godere di un'abitazionestabile, dal momento che anche tale soggetto fa ordinariamente riferimento a unluogo a lui riservato dove depositare gli oggetti che, se portati al di fuori di esso,sono tali da determinare l'integrazione della succitata fattispecie incriminatrice;considerato che si è spiegato che, per questa ragione, stabilire in qualemisura il soggetto senza fissa dimora possa o meno rispondere, nei singoli casi,del reato di cui all'art. 4 legge n. 110 1975 si profila questione che non puòdecidersi in via generale e astratta, potendo la sua situazione di vita far riteneregiustificato che egli abbia con sé gli strumenti di prima necessità, indispensabilial fine di soddisfare i suoi bisogni quotidiani nelle condizioni date, condizioni chevanno considerate per valutare la giustificazione in merito al porto dellostrumento, in relazione alla connessione eventualmente individuabile fra lecondizioni stesse e le utilità immediate che lo strumento possa determinare per ilsuo portatore che si trova senza fissa dimora;ricordato altresì che suddetto soggetto non potrebbe far leva sulla suacondizione per portare ovunque e senza adeguata giustificazione ogni tipo dicoltello o strumento volto all'offesa, basandosi sulla deduzione - la quale sirisolverebbe in una petizione di principio - che, altrimenti, egli non avrebbe dovecustodirlo, ciò perché la ratio della norma incriminatrice induce a identificare ilmotivo giustificativo del porto di tali strumenti soltanto nello scopo determinatoda particolari esigenze del portatore perfettamente corrispondenti a regolecomportamentali lecite e correntemente seguite ed accettate: in mancanza dellasussistenza di tale giustificato motivo, il destinatario di essa, se intendepossedere siffatti strumenti, deve necessariamente provvedere a custodirlinell'abitazione o nelle sue appartenenze;rilevato, dunque, che, anche sotto il peculiare aspetto ora analizzato viene inrilievo il condiviso principio di diritto in base al quale il giustificato motivo delporto degli oggetti di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975 ricorresoltanto quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamentecorrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla naturadell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive delportatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1,n. 9662 del 03/10/2013, dep. 2014, Dibra, Rv. 259787; Sez. 1, n. 4498 del14/01/2008, Genepro, Rv. 238946);considerato, conclusivamente, che nel caso in esame la sentenza per unverso non ha accertato che l'imputato fosse un soggetto senza fissa dimora allivello tale da non avere alcuno spazio a lui riservato per depositarvi gli oggettidestinati all'offesa della persona e, per altro verso, il porto dell’arma da punta etaglio non risultava rispondente ad alcuna provata esigenza specifica, sicché egliè stato correttamente ritenuto obbligato al rispetto dell'art. 4 legge n. 110 del1075;ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che adetta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]