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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29834/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA_ visti gli atti, l provvedimento impugnato e il ricorso; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, riportandosi alla requisitoria scritta, l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore del ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado emessa in data 16.1.2020 dal Tribunale di Rovigo con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro 500 di multa in relazione al reato di furto in abitazione aggravato (ai sensi degli artt. 61, primo comma, n. 7 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen.), commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], alla quale sono stati sottratti monili in oro ed argento del valore complessivo di 5.000 euro.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due diversi motivi di censura.

2.1. La prima critica difensiva è incentrata sulla violazione degli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen., poiché il ricorrente sarebbe stato condannato sulla base di una prova incerta, inidonea ad integrare il canone di affermazione della responsabilità dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

L'unica traccia che collega l'imputato al reato, infatti, è un'impronta papillare sul vetro interno della finestra dell'appartamento occupato dalla persona offesa, forzata per l'ingresso furtivo.

Secondo la tesi difensiva, tale unico indizio, in mancanza di altri elementi di riscontro, non sarebbe sufficiente a fondare la condanna.

2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione del principio di specialità in materia di estradizione.

L'imputato è stato estradato dalla Svizzera in data 21.2.2024 in forza dell'ordine di esecuzione n. 554/2021 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova emesso il 29.9.2021 ed avente ad oggetto sentenze di condanna relative a fatti successivi a quello per cui si è proceduto.

Pertanto, deve essere applicata la regola contenuta nella Convenzione europea di estradizione del 1957, che fissa il principio di specialità secondo il quale la persona consegnata non puo essere sottoposta a procedimento penale per reati anteriori alla consegna e diversi da quelli per i quali è stata consegnata.

L'estradato non ha rinunciato all'applicazione del principio di specialità, sicchè sarebbe stata necessaria la procedura di estradizione suppletiva ex art. 699 cod. proc. pen. per poter procedere in relazione al delitto di furto oggetto della condanna.

3. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di cassazione ha chiesto con requisitoria scritta l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.2.

Il primo motivo è inammissibile perché in fatto e manifestamente infondato.

Il rilievo di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicchè un'eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest'ultimo (Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, Cosco, Rv. 282795, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di condanna fondata sul rinvenimento di un'impronta papillare all'interno del furgone utilizzato dai rapinatori per portare via la cassaforte sottratta; cfr. anche, in senso conforme, Sez. 4, n. 792 del 09/11/1988, dep. 1989, Bernaus, Rv. 180247-01).

Assume, infatti, un valore chiaramente autoevidente di prova della colpevolezza il fatto che, senza alcuna spiegazione alternativa plausibile e non meramente congetturale, un'impronta appartenente al ricorrente sia stata repertata sul vetro interno della finestra dell'appartamento occupato dalla persona offesa, forzata per l'ingresso furtivo: si tratta di un indizio di tale pregnanza che assume esso stesso valenza di prova.

Il motivo di ricorso è anche generico poiché comunque non adduce alcuna spiegazione alternativa del perché l'impronta del ricorrente sia stata repertata sul vetro della finestra forzata.

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

L'imputato risulta sia stato estradato dalla Svizzera in data 21.2.2024, in forza dell'ordine di esecuzione n. 554/2021 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova emesso il 29.9.2021 ed avente ad oggetto sentenze di condanna relative a fatti successivi a quello per cui è oggi sottoposto a processo.

Seguendo il principio di specialità, sancito dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione del 1957, la persona consegnata non può essere sottoposta a procedimento penale per reati anteriori alla consegna e diversi da quelli per i quali è stata consegnata.

Tuttavia, il principio di specialità, cui non può rinunciarsi implicitamente (cfr. Sez. 6, n. 5816 del 15/12/2016, dep. 2017, Cekini, Rv. 269006-01), consente la prosecuzione del giudizio, nei confronti di persona estradata per reati diversi, qualora l'estradizione dall'estero intervenga dopo che sia stata pronunciata sentenza di condanna non irrevocabile, ferma restando l'ineseguibilità della pena irrogata fino alla concessione dell'estradizione suppletiva (Sez. 6, n. 5816 del 15/12/2016, dep. 2017, Cekini, Rv. 269006-02; vedi anche, in materia cautelare, Sez. 3, n. 44660 del 13/06/2022, Simeoni, Rv. 283833).

Non vi è dubbio che costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la clausola di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione si configura come disposizione introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale (così Sez.

U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218767, espressamente richiamata, da ultimo, da Sez. 2, n. 3706 del 08/01/2016, Alampi, Rv. 265781, nonché da Sez. 1, n. 45549 del 23/09/2015, Leggieri).Tuttavia, quando l'estradizione per altri reati sia intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di condanna all'esito del giudizio di primo grado, si è più volte escluso, sia pure con soluzioni differenti, che debba essere pronunciata sentenza di improcedibilità.

In particolare, secondo una decisione, il principio di specialità previsto dall'art. 14 della convenzione europea di estradizione non opera quando non sussistono, al momento dell'esercizio dell'azione penale per il fatto diverso, i presupposti per la configurabilità della condizione di (im)procedibilità, sicché il difetto dell'estradizione suppletiva precluderà solo, ex art. 721 cod. proc. pen., l'esecuzione della misura cautelare o della sentenza definitiva; ciò perché «essendo l'estradizione una condizione di procedibilità, le condizioni che ne costituiscono il presupposto debbono sussistere al momento in cui viene esercitata l'azione penale» (Sez. 1, n. 8831 del 28/02/2006, Capolongo, Rv. 233797).

La sentenza n. 5816 del 2017 ha spiegato con argomentazioni che il Collegio condivide le ragioni in base alle quali deve ritenersi che il sistema complessivo delle norme sovranazionali in materia di estradizione punti a configurare la violazione del principio di specialità come causa di improcedibilità avente una disciplina sua propria, operante solo se integrata nella fase antecedente alla pronuncia di una sentenza di condanna.

Non ostano a tale conclusione le affermazioni delle Sezioni Unite, che hanno affermato la configurabilità di una condizione di procedibilità o avendo riguardo a vicende in cui la violazione del principio di specialità sussisteva già al momento dell'esercizio dell'azione penale, e prescindendo da qualunque esame in ordine alla sorte di eventuali sentenze di condanna emesse prima dell'estradizione per altri reati (così Sez.

U, Ferrarese, cit.), o addirittura registrando esplicitamente la soluzione indicata da Sez. 1, Capolongo, cit., senza prendere posizione in argomento (così Sez.

U, Pazienza, cit.).

La tesi preferita dal Collegio ha il pregio, in ogni caso, di operare un bilanciamento corretto tra il principio di specialità, che non viene posto nel nulla, poichè la sua applicazione precluderebbe comunque l'esecuzione della pena, che resterebbe inattuabile fino alla concessione dell'estradizione suppletiva, e le esigenze di economia processuale e di tutela, mediante il processo, di altri valori in gioco protetti dal diritto penale in caso di sue violazioni, come evincibile dall'art. 50, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui «l'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge», nonché, anzitutto, dal principio di obbligatorietà dell'azione penale previsto dall'art. 112 Cost.

Allo stato, dunque, il giudizio può proseguire e giungere alla definitiva conclusione dinanzi alla Corte di cassazione, con la specificazione che non è eseguibile la pena irrogata fino a quando non venga chiesta l'estradizione suppletiva ai sensi dell'art. 699 cod. proc. pen.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e cond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA_ visti gli atti, l provvedimento impugnato e il ricorso; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, riportandosi alla requisitoria scritta, l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore del ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado emessa in data 16.1.2020 dal Tribunale di Rovigo con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro 500 di multa in relazione al reato di furto in abitazione aggravato (ai sensi degli artt. 61, primo comma, n. 7 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen.), commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], alla quale sono stati sottratti monili in oro ed argento del valore complessivo di 5.000 euro. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due diversi motivi di censura. 2.1. La prima critica difensiva è incentrata sulla violazione degli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen., poiché il ricorrente sarebbe stato condannato sulla base di una prova incerta, inidonea ad integrare il canone di affermazione della responsabilità dell'oltre ogni ragionevole dubbio. L'unica traccia che collega l'imputato al reato, infatti, è un'impronta papillare sul vetro interno della finestra dell'appartamento occupato dalla persona offesa, forzata per l'ingresso furtivo. Secondo la tesi difensiva, tale unico indizio, in mancanza di altri elementi di riscontro, non sarebbe sufficiente a fondare la condanna. 2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione del principio di specialità in materia di estradizione. L'imputato è stato estradato dalla Svizzera in data 21.2.2024 in forza dell'ordine di esecuzione n. 554/2021 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova emesso il 29.9.2021 ed avente ad oggetto sentenze di condanna relative a fatti successivi a quello per cui si è proceduto. Pertanto, deve essere applicata la regola contenuta nella Convenzione europea di estradizione del 1957, che fissa il principio di specialità secondo il quale la persona consegnata non puo essere sottoposta a procedimento penale per reati anteriori alla consegna e diversi da quelli per i quali è stata consegnata. L'estradato non ha rinunciato all'applicazione del principio di specialità, sicchè sarebbe stata necessaria la procedura di estradizione suppletiva ex art. 699 cod. proc. pen. per poter procedere in relazione al delitto di furto oggetto della condanna. 3. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di cassazione ha chiesto con requisitoria scritta l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo è inammissibile perché in fatto e manifestamente infondato. Il rilievo di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicchè un'eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest'ultimo (Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, Cosco, Rv. 282795, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di condanna fondata sul rinvenimento di un'impronta papillare all'interno del furgone utilizzato dai rapinatori per portare via la cassaforte sottratta; cfr. anche, in senso conforme, Sez. 4, n. 792 del 09/11/1988, dep. 1989, Bernaus, Rv. 180247-01). Assume, infatti, un valore chiaramente autoevidente di prova della colpevolezza il fatto che, senza alcuna spiegazione alternativa plausibile e non meramente congetturale, un'impronta appartenente al ricorrente sia stata repertata sul vetro interno della finestra dell'appartamento occupato dalla persona offesa, forzata per l'ingresso furtivo: si tratta di un indizio di tale pregnanza che assume esso stesso valenza di prova. Il motivo di ricorso è anche generico poiché comunque non adduce alcuna spiegazione alternativa del perché l'impronta del ricorrente sia stata repertata sul vetro della finestra forzata. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. L'imputato risulta sia stato estradato dalla Svizzera in data 21.2.2024, in forza dell'ordine di esecuzione n. 554/2021 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova emesso il 29.9.2021 ed avente ad oggetto sentenze di condanna relative a fatti successivi a quello per cui è oggi sottoposto a processo. Seguendo il principio di specialità, sancito dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione del 1957, la persona consegnata non può essere sottoposta a procedimento penale per reati anteriori alla consegna e diversi da quelli per i quali è stata consegnata. Tuttavia, il principio di specialità, cui non può rinunciarsi implicitamente (cfr. Sez. 6, n. 5816 del 15/12/2016, dep. 2017, Cekini, Rv. 269006-01), consente la prosecuzione del giudizio, nei confronti di persona estradata per reati diversi, qualora l'estradizione dall'estero intervenga dopo che sia stata pronunciata sentenza di condanna non irrevocabile, ferma restando l'ineseguibilità della pena irrogata fino alla concessione dell'estradizione suppletiva (Sez. 6, n. 5816 del 15/12/2016, dep. 2017, Cekini, Rv. 269006-02; vedi anche, in materia cautelare, Sez. 3, n. 44660 del 13/06/2022, Simeoni, Rv. 283833). Non vi è dubbio che costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la clausola di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione si configura come disposizione introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale (così Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218767, espressamente richiamata, da ultimo, da Sez. 2, n. 3706 del 08/01/2016, Alampi, Rv. 265781, nonché da Sez. 1, n. 45549 del 23/09/2015, Leggieri).Tuttavia, quando l'estradizione per altri reati sia intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di condanna all'esito del giudizio di primo grado, si è più volte escluso, sia pure con soluzioni differenti, che debba essere pronunciata sentenza di improcedibilità. In particolare, secondo una decisione, il principio di specialità previsto dall'art. 14 della convenzione europea di estradizione non opera quando non sussistono, al momento dell'esercizio dell'azione penale per il fatto diverso, i presupposti per la configurabilità della condizione di (im)procedibilità, sicché il difetto dell'estradizione suppletiva precluderà solo, ex art. 721 cod. proc. pen., l'esecuzione della misura cautelare o della sentenza definitiva; ciò perché «essendo l'estradizione una condizione di procedibilità, le condizioni che ne costituiscono il presupposto debbono sussistere al momento in cui viene esercitata l'azione penale» (Sez. 1, n. 8831 del 28/02/2006, Capolongo, Rv. 233797). La sentenza n. 5816 del 2017 ha spiegato con argomentazioni che il Collegio condivide le ragioni in base alle quali deve ritenersi che il sistema complessivo delle norme sovranazionali in materia di estradizione punti a configurare la violazione del principio di specialità come causa di improcedibilità avente una disciplina sua propria, operante solo se integrata nella fase antecedente alla pronuncia di una sentenza di condanna. Non ostano a tale conclusione le affermazioni delle Sezioni Unite, che hanno affermato la configurabilità di una condizione di procedibilità o avendo riguardo a vicende in cui la violazione del principio di specialità sussisteva già al momento dell'esercizio dell'azione penale, e prescindendo da qualunque esame in ordine alla sorte di eventuali sentenze di condanna emesse prima dell'estradizione per altri reati (così Sez. U, Ferrarese, cit.), o addirittura registrando esplicitamente la soluzione indicata da Sez. 1, Capolongo, cit., senza prendere posizione in argomento (così Sez. U, Pazienza, cit.). La tesi preferita dal Collegio ha il pregio, in ogni caso, di operare un bilanciamento corretto tra il principio di specialità, che non viene posto nel nulla, poichè la sua applicazione precluderebbe comunque l'esecuzione della pena, che resterebbe inattuabile fino alla concessione dell'estradizione suppletiva, e le esigenze di economia processuale e di tutela, mediante il processo, di altri valori in gioco protetti dal diritto penale in caso di sue violazioni, come evincibile dall'art. 50, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui «l'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge», nonché, anzitutto, dal principio di obbligatorietà dell'azione penale previsto dall'art. 112 Cost. Allo stato, dunque, il giudizio può proseguire e giungere alla definitiva conclusione dinanzi alla Corte di cassazione, con la specificazione che non è eseguibile la pena irrogata fino a quando non venga chiesta l'estradizione suppletiva ai sensi dell'art. 699 cod. proc. pen. P. Q. M. Rigetta il ricorso e cond
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