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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 29118/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20-22 maggio 2021, il Tribunale di Catanzaro, pronunciandosi, quale giudice del riesame, sull'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. della sede aveva rigettato la richiesta di revoca del buono fruttifero postale della somma di euro 12.500,00 rinvenuto in sede di perquisizione eseguita il 21 luglio 2020, dichiarava inammissibile l'impugnazione medesima.

Premetteva il Tribunale: che in data 5 gennaio 2021 il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro aveva convertito in sequestro preventivo il sequestro probatorio disposto il 21 luglio 2020, emettendo, contestualmente, decreto di sequestro preventivo: - della somma di euro 3.400,00 in contanti, rinvenuta nella camera da letto dell'indagata; - del buono fruttifero postale Cassa depositi e prestiti n. 000012778686600378 del valore nominale di euro 500,00 emesso in favore di Angela BARTUCCA e della di lei madre Maria RONDINELLI; - del buono fruttifero postale Cassa depositi e prestiti n. 00001093229700565 del valore nominale di euro 2.500,00 emesso in favore di Angela BARTUCCA e della di lei madre Maria RONDINELLI; - che nell'interesse dell'indagata era stata richiesta al giudice procedente la revoca del sequestro, evidenziandosi come il buono fruttifero sottoposto a vincolo - indicato in premessa - costituisse la rinnovazione di analoghi buoni sottoscritti in favore della BARTUCCA a partire dal 1986 e via via venuti a scadenza; - che, in particolare, il BFP n. 8487698 emesso il 21 gennaio 2019 sarebbe derivato dalla riscossione del BFP n. 0000081587248, emesso in data 10 gennaio 2017, attraverso la riscossione di due BFP di 1.000.000 di lire, aventi un controvalore, alla data dell'Il novembre 2016, di euro 6.380,59; - che il giudice adito aveva respinto l'istanza, osservando che non risultava provata la conversione dei BFP accesi nel 1986 in quello emesso il 10 gennaio 2017; - che, nell'interporre appello avverso tale provvedimento reiettivo, la difesa aveva dedotto, innanzitutto, che il buono fruttifero in questione non era stato sottoposto a sequestro preventivo, in sede di conversione, ribadendo la lecita provenienza del denaro.

Tanto premesso, osservava, in via preliminare, il Tribunale di Catanzaro che il BFP n. 8487698 doveva considerarsi tuttora sottoposto a sequestro probatorio, in quanto non incluso tra i beni oggetto di conversione in sequestro preventivo.

La difesa, pertanto, nel chiedere la restituzione delle somme presenti sul buono in parola, avrebbe dovuto seguire la procedura prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 263 cod. proc. pen., investendo il Pubblico ministero e impugnando l'eventuale decisione negativa con l'opposizione davanti al G.i.p.

Nel caso in esame, viceversa ed erroneamente, la difesa aveva presentato istanza di dissequestro al G.i.p., impugnando, poi, dinanzi al Tribunale del riesame, nella forma dell'appello cautelare, il provvedimento di rigetto dell'istanza, così seguendo la procedura prevista nei casi di restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo.

Per tali ragioni, l'atto di impugnazione proposto doveva dichiararsi inammissibile.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, per il tramite del difensore, articolando i seguenti due motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 263 cod. proc. pen,; carenza e/o contraddittorietà della motivazione.

La decisione impugnata non rifletteva il reale svolgimento dei fatti.

La difesa aveva presentato in data 5 febbraio 2021 istanza di dissequestro del BFP n. 84876798 sottoscritto il 21 gennaio 2019, del valore di euro 12.500,00, oggetto del sequestro probatorio disposto a seguito della perquisizione domiciliare eseguita il 21 luglio 2020.

In data 11 febbraio 2021 il Pubblico ministero aveva espresso parere contrario, dando atto che l'istanza era stata presentata il 5 febbraio precedente e trasmettendo il parere al G.i.p.

Il G.i.p. aveva rigettato l'istanza con provvedimento del 19 febbraio 2021, dando atto del parere negativo del P.M., e avverso quel provvedimento l'interessata aveva proposto appello ex art. 324 cod. proc. pen.

In base alla corretta ricostruzione dei fatti, doveva reputarsi erronea la decisione impugnata.

2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 263, commi 4 e 5, 127 e 178, lett. c), cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 24 Cost.

Il G.i.p. di Catanzaro, ricevuto il parere negativo da parte del P.M., aveva provveduto senza fissare l'udienza camerale, così violando il diritto al contraddittorio e determinando la nullità assoluta del provvedimento per incompetenza funzionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre premettere che sul tema centrale del ricorso - procedimento per la restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio (art. 263 cod. proc. pen.) - si contrappongono tuttora due distinti orientamenti ermeneutici di legittimità.

Secondo il primo di essi, qualora il Giudice per le indagini preliminari, investito di un'istanza di restituzione di cosa sottoposta a sequestro probatorio, invece di trasmetterla al Pubblico ministero per quanto di sua competenza, la rigetti con provvedimento "de plano", in conformità ad un irrituale parere espresso dal Pubblico ministero, l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso detto provvedimento deve essere qualificato come opposizione al suddetto parere negativo, a sua volta assimilabile al decreto di rigetto contemplato dall'art. 263, comma 4, cod. proc. pen.; ne consegue che, in tal caso, gli atti 3 ti devono essere trasmessi per la decisione allo stesso Giudice per le indagini preliminari, in virtù dei principi di conservazione e del "favor impugnationis" (Sez. 1, n. 51192 del 22/5/2018, Commisso, Rv. 274480; conforme, tra le altre, Sez. 5, n. 8151 del 20/1/2010, Dragosciuc, Rv. 246102), precisandosi che non è abnorme il provvedimento con cui il suddetto Giudice provveda - a seguito di parere negativo espresso dal Pubblico ministero - su una richiesta di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio, in quanto il parere negativo, irritualmente espresso dal P.M., sarebbe assimilabile al decreto di rigetto previsto dall'articolo 263, comma 4, del codice di procedura penale che precede il provvedimento del giudice, purché quest'ultimo non sia adottato de plano, ma in esito all'udienza camerale di cui all'articolo 127 cod. proc. pen. (sez. 4, n. 40083 del 6/6/2005, Mammoliti, Rv. 232449; Sez. 6, n. 33393 del 19/9/2002, Pica, Rv. 222499).

Secondo altro orientamento, in tema di sequestro probatorio, il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari, previo parere del Pubblico ministero, sull'istanza di restituzione delle cose sequestrate proposta durante la fase delle indagini preliminari, è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale e inosservanza della procedura prevista dagli artt. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 9986 del 19/12/2019, dep. 2020, Mesori, Rv. 278532; Sez. 2, n. 43700 del 27/9/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268449; Sez. 6, n. 2544 del 5/7/1999, Inchingolo e altro, Rv. 214530).

È stato, infatti, affermato che la restituzione delle cose sottoposte a sequestro, durante la fase delle indagini preliminari, può essere richiesta solo al Pubblico ministero procedente da parte dell'interessato, il quale potrà rivolgersi al Giudice per le indagini preliminari solo in sede di opposizione contro l'eventuale decreto reiettivo emesso dal primo, sicché, qualora l'interessato, in questa fase, adisca direttamente il Giudice per le indagini preliminari, il provvedimento che questi emette, previo parere del Pubblico ministero, deve considerarsi affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale (Sez. 3, n. 1026 del 12/3/1999, Rutigliani ed altro, Rv. 214060).

2. [OSCURATO:PERSONA], che pure non ignora il precedente orientamento sezionale, adesivo al primo degli indirizzi interpretativi esposti (Sez. 1, n. 51192/2018, cit.), ritiene, dopo ponderata riflessione, che il secondo indirizzo si lasci preferire per il suo maggior rigore.

Come noto, l'art. 263 cod. proc. pen. stabilisce che, nel corso delle indagini preliminari, competente a decidere sulla restituzione è lo stesso Pubblico ministero, che provvede con decreto motivato; contro il decreto è ammessa opposizione al giudice che procede (quindi al Giudice per le indagini preliminari), il quale decide col rito camerale a norma dell'art. 127 cod. proc. pen. (commi 4 e 5).

Nella fase del giudizio, la competenza a decidere spetta al giudice che procede, il quale provvede con ordinanza, se non c'è dubbio sulla proprietà delle cose sequestrate (commi 1, 2 e 3).

Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, competente a decidere è il giudice dell'esecuzione (comma 6): questi, ai sensi dell'art. 676 del codice di rito, procede a norma dell'art. 666, comma 4, dello stesso codice, e cioè provvede de plano con ordinanza, contro cui l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice.

Quando - come nel caso di specie - l'interessato formuli correttamente l'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio al Pubblico ministero, ma questi, anziché provvedere, trasmetta l'istanza, con il proprio parere, al Giudice per le indagini preliminari, il provvedimento che il giudice emette deve considerarsi affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale.

Non può ritenersi che il parere del Pubblico ministero possa valere come rigetto dell'istanza di restituzione, perché in tal modo sarebbe pesantemente stravolta la funzione delle parti nel procedimento incidentale previsto dal legislatore nell'art. 263 cod. proc. pen., essendo sottratta all'interessato, in violazione del diritto di difesa, la possibilità di esercitare con l'opposizione una adeguata e puntuale critica al provvedimento di rigetto da parte del Pubblico ministero (v.

Sez. 6, n. 3098 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Messina, Rv. 209038).

Neppure è convincente il diverso orientamento, di cui si è dato atto, secondo cui - allorquando il Giudice per le indagini preliminari, ricevuta un'istanza di restituzione di cosa sottoposta a sequestro probatorio, invece di restituirla al Pubblico ministero, abbia provveduto negativamente, con ordinanza "de plano", in conformità ad irrituale parere espresso dal medesimo Pubblico ministero e fatto pervenire unitamente all'istanza - l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari debba essere qualificato come "opposizione" ex articolo 263, comma 5, cod. proc. pen. avverso il parere negativo summenzionato, a sua volta assimilabile al decreto di rigetto previsto dal precedente comma 4, con conseguente trasmissione, per la decisione, allo stesso Giudice per le indagini preliminari.

In tal caso, le doglianze, che l'interessato svolge con l'appello cautelare, si appuntano non già verso un provvedimento del Pubblico ministero che, sulla base di un gravame atipico (opposizione), deve essere sottoposto al controllo giurisdizionale, ma verso un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, emesso de plano e, dunque, invalido, essendo il contraddittorio previsto a pena di nullità assoluta rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità perché attiene all'intervento dell'indagato (Sez. 1, n. 4657 del 27/09/1995, Coppola, Rv. 202503), nonché da organo funzionalmente incompetente, perché vulnera la ripartizione degli affari penali in relazione allo sviluppo del procedimento, e, come tale, è affetto da nullità assoluta ex articolo 178, lett. a), cod. proc. pen. in quanto emanato da giudice privo della capacità specifica richiesta dall'ordinamento (Sez. 3, n. 1026 del 12/3/1999, Rutigliani, cit.).

La conversione serve, dunque, a porre rimedio al solo difetto di contraddittorio, ma non sana le invalidità e le anomalie di cui è costellato l'intero procedimento, non potendo ritenersi proposta l'opposizione verso un non provvedimento, atteso che l'art. 263, comma 4, richiede che il Pubblico ministero provveda con "decreto motivato".

3. Il Tribunale del riesame, pur avendo correttamente rilevato che, nel caso di specie, non era stata seguita la procedura prevista dall'art. 263 cod. proc. pen., non ne ha tratto le 7 dovute conseguenze, consistenti nell'annullamento d'ufficio del provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 19 febbraio 2021, con trasmissione degli atti al competente Pubblico ministero.

A tanto, perciò, deve provvedere questa Corte, previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e gli atti presupposti.

Dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20-22 maggio 2021, il Tribunale di Catanzaro, pronunciandosi, quale giudice del riesame, sull'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. della sede aveva rigettato la richiesta di revoca del buono fruttifero postale della somma di euro 12.500,00 rinvenuto in sede di perquisizione eseguita il 21 luglio 2020, dichiarava inammissibile l'impugnazione medesima. Premetteva il Tribunale: che in data 5 gennaio 2021 il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro aveva convertito in sequestro preventivo il sequestro probatorio disposto il 21 luglio 2020, emettendo, contestualmente, decreto di sequestro preventivo: - della somma di euro 3.400,00 in contanti, rinvenuta nella camera da letto dell'indagata; - del buono fruttifero postale Cassa depositi e prestiti n. 000012778686600378 del valore nominale di euro 500,00 emesso in favore di Angela BARTUCCA e della di lei madre Maria RONDINELLI; - del buono fruttifero postale Cassa depositi e prestiti n. 00001093229700565 del valore nominale di euro 2.500,00 emesso in favore di Angela BARTUCCA e della di lei madre Maria RONDINELLI; - che nell'interesse dell'indagata era stata richiesta al giudice procedente la revoca del sequestro, evidenziandosi come il buono fruttifero sottoposto a vincolo - indicato in premessa - costituisse la rinnovazione di analoghi buoni sottoscritti in favore della BARTUCCA a partire dal 1986 e via via venuti a scadenza; - che, in particolare, il BFP n. 8487698 emesso il 21 gennaio 2019 sarebbe derivato dalla riscossione del BFP n. 0000081587248, emesso in data 10 gennaio 2017, attraverso la riscossione di due BFP di 1.000.000 di lire, aventi un controvalore, alla data dell'Il novembre 2016, di euro 6.380,59; - che il giudice adito aveva respinto l'istanza, osservando che non risultava provata la conversione dei BFP accesi nel 1986 in quello emesso il 10 gennaio 2017; - che, nell'interporre appello avverso tale provvedimento reiettivo, la difesa aveva dedotto, innanzitutto, che il buono fruttifero in questione non era stato sottoposto a sequestro preventivo, in sede di conversione, ribadendo la lecita provenienza del denaro. Tanto premesso, osservava, in via preliminare, il Tribunale di Catanzaro che il BFP n. 8487698 doveva considerarsi tuttora sottoposto a sequestro probatorio, in quanto non incluso tra i beni oggetto di conversione in sequestro preventivo. La difesa, pertanto, nel chiedere la restituzione delle somme presenti sul buono in parola, avrebbe dovuto seguire la procedura prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 263 cod. proc. pen., investendo il Pubblico ministero e impugnando l'eventuale decisione negativa con l'opposizione davanti al G.i.p. Nel caso in esame, viceversa ed erroneamente, la difesa aveva presentato istanza di dissequestro al G.i.p., impugnando, poi, dinanzi al Tribunale del riesame, nella forma dell'appello cautelare, il provvedimento di rigetto dell'istanza, così seguendo la procedura prevista nei casi di restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo. Per tali ragioni, l'atto di impugnazione proposto doveva dichiararsi inammissibile. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, per il tramite del difensore, articolando i seguenti due motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 263 cod. proc. pen,; carenza e/o contraddittorietà della motivazione. La decisione impugnata non rifletteva il reale svolgimento dei fatti. La difesa aveva presentato in data 5 febbraio 2021 istanza di dissequestro del BFP n. 84876798 sottoscritto il 21 gennaio 2019, del valore di euro 12.500,00, oggetto del sequestro probatorio disposto a seguito della perquisizione domiciliare eseguita il 21 luglio 2020. In data 11 febbraio 2021 il Pubblico ministero aveva espresso parere contrario, dando atto che l'istanza era stata presentata il 5 febbraio precedente e trasmettendo il parere al G.i.p. Il G.i.p. aveva rigettato l'istanza con provvedimento del 19 febbraio 2021, dando atto del parere negativo del P.M., e avverso quel provvedimento l'interessata aveva proposto appello ex art. 324 cod. proc. pen. In base alla corretta ricostruzione dei fatti, doveva reputarsi erronea la decisione impugnata. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 263, commi 4 e 5, 127 e 178, lett. c), cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 24 Cost. Il G.i.p. di Catanzaro, ricevuto il parere negativo da parte del P.M., aveva provveduto senza fissare l'udienza camerale, così violando il diritto al contraddittorio e determinando la nullità assoluta del provvedimento per incompetenza funzionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre premettere che sul tema centrale del ricorso - procedimento per la restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio (art. 263 cod. proc. pen.) - si contrappongono tuttora due distinti orientamenti ermeneutici di legittimità. Secondo il primo di essi, qualora il Giudice per le indagini preliminari, investito di un'istanza di restituzione di cosa sottoposta a sequestro probatorio, invece di trasmetterla al Pubblico ministero per quanto di sua competenza, la rigetti con provvedimento "de plano", in conformità ad un irrituale parere espresso dal Pubblico ministero, l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso detto provvedimento deve essere qualificato come opposizione al suddetto parere negativo, a sua volta assimilabile al decreto di rigetto contemplato dall'art. 263, comma 4, cod. proc. pen.; ne consegue che, in tal caso, gli atti 3 ti devono essere trasmessi per la decisione allo stesso Giudice per le indagini preliminari, in virtù dei principi di conservazione e del "favor impugnationis" (Sez. 1, n. 51192 del 22/5/2018, Commisso, Rv. 274480; conforme, tra le altre, Sez. 5, n. 8151 del 20/1/2010, Dragosciuc, Rv. 246102), precisandosi che non è abnorme il provvedimento con cui il suddetto Giudice provveda - a seguito di parere negativo espresso dal Pubblico ministero - su una richiesta di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio, in quanto il parere negativo, irritualmente espresso dal P.M., sarebbe assimilabile al decreto di rigetto previsto dall'articolo 263, comma 4, del codice di procedura penale che precede il provvedimento del giudice, purché quest'ultimo non sia adottato de plano, ma in esito all'udienza camerale di cui all'articolo 127 cod. proc. pen. (sez. 4, n. 40083 del 6/6/2005, Mammoliti, Rv. 232449; Sez. 6, n. 33393 del 19/9/2002, Pica, Rv. 222499). Secondo altro orientamento, in tema di sequestro probatorio, il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari, previo parere del Pubblico ministero, sull'istanza di restituzione delle cose sequestrate proposta durante la fase delle indagini preliminari, è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale e inosservanza della procedura prevista dagli artt. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 9986 del 19/12/2019, dep. 2020, Mesori, Rv. 278532; Sez. 2, n. 43700 del 27/9/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268449; Sez. 6, n. 2544 del 5/7/1999, Inchingolo e altro, Rv. 214530). È stato, infatti, affermato che la restituzione delle cose sottoposte a sequestro, durante la fase delle indagini preliminari, può essere richiesta solo al Pubblico ministero procedente da parte dell'interessato, il quale potrà rivolgersi al Giudice per le indagini preliminari solo in sede di opposizione contro l'eventuale decreto reiettivo emesso dal primo, sicché, qualora l'interessato, in questa fase, adisca direttamente il Giudice per le indagini preliminari, il provvedimento che questi emette, previo parere del Pubblico ministero, deve considerarsi affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale (Sez. 3, n. 1026 del 12/3/1999, Rutigliani ed altro, Rv. 214060). 2. [OSCURATO:PERSONA], che pure non ignora il precedente orientamento sezionale, adesivo al primo degli indirizzi interpretativi esposti (Sez. 1, n. 51192/2018, cit.), ritiene, dopo ponderata riflessione, che il secondo indirizzo si lasci preferire per il suo maggior rigore. Come noto, l'art. 263 cod. proc. pen. stabilisce che, nel corso delle indagini preliminari, competente a decidere sulla restituzione è lo stesso Pubblico ministero, che provvede con decreto motivato; contro il decreto è ammessa opposizione al giudice che procede (quindi al Giudice per le indagini preliminari), il quale decide col rito camerale a norma dell'art. 127 cod. proc. pen. (commi 4 e 5). Nella fase del giudizio, la competenza a decidere spetta al giudice che procede, il quale provvede con ordinanza, se non c'è dubbio sulla proprietà delle cose sequestrate (commi 1, 2 e 3). Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, competente a decidere è il giudice dell'esecuzione (comma 6): questi, ai sensi dell'art. 676 del codice di rito, procede a norma dell'art. 666, comma 4, dello stesso codice, e cioè provvede de plano con ordinanza, contro cui l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice. Quando - come nel caso di specie - l'interessato formuli correttamente l'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio al Pubblico ministero, ma questi, anziché provvedere, trasmetta l'istanza, con il proprio parere, al Giudice per le indagini preliminari, il provvedimento che il giudice emette deve considerarsi affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale. Non può ritenersi che il parere del Pubblico ministero possa valere come rigetto dell'istanza di restituzione, perché in tal modo sarebbe pesantemente stravolta la funzione delle parti nel procedimento incidentale previsto dal legislatore nell'art. 263 cod. proc. pen., essendo sottratta all'interessato, in violazione del diritto di difesa, la possibilità di esercitare con l'opposizione una adeguata e puntuale critica al provvedimento di rigetto da parte del Pubblico ministero (v. Sez. 6, n. 3098 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Messina, Rv. 209038). Neppure è convincente il diverso orientamento, di cui si è dato atto, secondo cui - allorquando il Giudice per le indagini preliminari, ricevuta un'istanza di restituzione di cosa sottoposta a sequestro probatorio, invece di restituirla al Pubblico ministero, abbia provveduto negativamente, con ordinanza "de plano", in conformità ad irrituale parere espresso dal medesimo Pubblico ministero e fatto pervenire unitamente all'istanza - l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari debba essere qualificato come "opposizione" ex articolo 263, comma 5, cod. proc. pen. avverso il parere negativo summenzionato, a sua volta assimilabile al decreto di rigetto previsto dal precedente comma 4, con conseguente trasmissione, per la decisione, allo stesso Giudice per le indagini preliminari. In tal caso, le doglianze, che l'interessato svolge con l'appello cautelare, si appuntano non già verso un provvedimento del Pubblico ministero che, sulla base di un gravame atipico (opposizione), deve essere sottoposto al controllo giurisdizionale, ma verso un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, emesso de plano e, dunque, invalido, essendo il contraddittorio previsto a pena di nullità assoluta rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità perché attiene all'intervento dell'indagato (Sez. 1, n. 4657 del 27/09/1995, Coppola, Rv. 202503), nonché da organo funzionalmente incompetente, perché vulnera la ripartizione degli affari penali in relazione allo sviluppo del procedimento, e, come tale, è affetto da nullità assoluta ex articolo 178, lett. a), cod. proc. pen. in quanto emanato da giudice privo della capacità specifica richiesta dall'ordinamento (Sez. 3, n. 1026 del 12/3/1999, Rutigliani, cit.). La conversione serve, dunque, a porre rimedio al solo difetto di contraddittorio, ma non sana le invalidità e le anomalie di cui è costellato l'intero procedimento, non potendo ritenersi proposta l'opposizione verso un non provvedimento, atteso che l'art. 263, comma 4, richiede che il Pubblico ministero provveda con "decreto motivato". 3. Il Tribunale del riesame, pur avendo correttamente rilevato che, nel caso di specie, non era stata seguita la procedura prevista dall'art. 263 cod. proc. pen., non ne ha tratto le 7 dovute conseguenze, consistenti nell'annullamento d'ufficio del provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 19 febbraio 2021, con trasmissione degli atti al competente Pubblico ministero. A tanto, perciò, deve provvedere questa Corte, previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e gli atti presupposti. Dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica
Decreto Cassazione n. 29118/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris