CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18702/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore, Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion.3620/2025 depositata il 05/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo in base al valore della lite; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 18944/2025Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 18702/2026Data pubblicazione 09/06/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delleentrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro complessivi 4.200,00 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 08/06/2026.Il consigliere delegato