CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20750/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] era condannato, con sentenza pronunciata l'8 maggio 2017 dalla Corte di appello di Catanzaro, alla pena conclusiva di due mesi e sette giorni di reclusione, in relazione al delitto di minaccia grave ai danni di un pubblico ufficiale (art. 612, secondo comma, cod. pen.), ulteriormente aggravata dalla recidiva specifica infraquinquennale (art. 99, secondo e terzo comma, cod. pen.) e dalla qualità della persona offesa (art. 61, n. 10, cod. pen.). Questa Corte di cassazione, con sentenza n. 53432 del 2018, annullava con rinvio la sentenza di appello, limitatamente al trattamento sanzionatorio - per erronea applicazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., rispetto alle aggravanti della gravità della minaccia e della recidiva qualificata (l'una importante una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, l'altra ad effetto speciale) - e rigettava il ricorso dell'imputato nel resto. La Corte di appello di Catanzaro, in sede di rinvio, con la sentenza in epigrafe rideterminava il trattamento sanzionatorio nella misura conclusiva di un mese e venti giorni di reclusione; misura cui perveniva, dopo avere ritenuto più grave, ai fini dell'applicazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., la circostanza della gravità della minaccia, e dopo avere rilevato l'inopportunità di procedere all'aumento facoltativo per l'ulteriore circostanza -la recidiva qualificata- ricadente nelle previsioni del menzionato art. 63, quarto comma. 2. Foriglio ricorre nuovamente per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di due motivi nei quali deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio della motivazione. 2.1. Con il primo motivo, l'interessato osserva che, nelle more del primo giudizio di cassazione, era entrato in vigore il d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 del 2018, che aveva introdotto il regime di procedibilità a querela per il reato a lui ascritto. Il giudice di rinvio avrebbe dovuto, a questo punto, dare atto della mancanza di querela, e quindi della sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale; o, in subordine, avrebbe dovuto informare la persona offesa dal reato della facoltà di presentare l'istanza punitiva, a norma dell'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 36 cit. 2.2. Con il secondo motivo, l'interessato osserva che, escluso dal giudice a quo l'aumento di pena per la recidiva qualificata, e per l'effetto esclusa la recidiva stessa, la prescrizione del reato sarebbe maturata alla data dell'8 febbraio 2017, anteriore all'annullamento disposto da questa Corte con la sentenza n. 53432 del 2018. Il giudice di rinvio o avrebbe dovuto decidere di conseguenza, dichiarando l'estinzione del reato.3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 2. Quanto al primo motivo, basti richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza della S.C., secondo cui, nel giudizio di rinvio avente ad oggetto il solo trattamento sanzionatorio, e nel giudizio di cassazione ulteriore, non possono essere dichiarate cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c:od. proc. pen., ostandovi il giudicato parziale ormai formatosi in punto di definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato (tra le molte, Sez. 4, n. 35813 del 12/05/2021, Trilli, Rv. 281854-01; Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, Belmonte, Rv. 278050-01; Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792-01). Non può, pertanto, neppure essere dichiarata la mancanza di una condizione di procedibilità dell'azione penale che, preesistente al giudizio di legittimità già celebrato, sarebbe stata semmai immediatamente rilevabile in detta sede, a norma dell'anzidetto art. 129 (Sez. 2, n. 45160 del 22/10/2015, Gioia, Rv. 265098-01), e il cui riconoscimento è in seguito precluso dal contenuto conformativo del pregresso annullamento. 3. Quanto al secondo motivo, è esatto il rilievo secondo cui, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora sia rimessa al giudice del rinvio una questione inerente alla valutazione di circostanza destinata ad incidere, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere, il giudicato formatosi sulla responsabilità dell'imputato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per la prescrizione maturata prima della pronuncia di annullamento (da ultimo, Sez. 3, n. 4334 del 22/10/2021, dep. 2022, Ferretti, Rv. 282801-01). L'espresso principio non è però conferente al caso di specie. La sentenza rescindente non aveva rinviato al giudice di merito per il rinnovato apprezzamento delle ragioni che lo avevano già indotto ad applicare la recidiva contestata (la quale giustifica l'aggravamento della pena, solo ove la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore: Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01), ma esclusivamente in funzione dell'esatta quantificazione della pena, dipendente dal conseguente cumulo di circostanze assoggettate, per la loro natura, a speciale regolamentazione. Era stata infatti riconosciuta e applicata la recidiva qualificata, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 99 cod. pen., che è aggravante ad effetto speciale. Concorrendo essa, in concreto, con aggravante importante una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (quella ex art. 612, secondo comma, cod. pen.), andava osservato il criterio moderatore di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen. (di applicazione generalizzata: Sez. 5, n. 47519 del 17/09/2018, P., Rv. 274181-02), prevedente l'irrogazione della sola pena stabilita per la circostanza più grave, con facoltà (e non obbligo) per il giudice di aumentarla ulteriormente, in relazione alla circostanza meno grave, fino a un terzo. Il giudic:e di appello non aveva tenuto conto del criterio moderatore, e questa Corte, in accoglimento del ricorso per cassazione originario, l'aveva richiamata al compito. Il giudice di rinvio lo ha assolto, identificando la circostanza più grave in quella ex art. 612, secondo comma, cod. pen., e rinunciando a valersi della possibilità di apportare l'aumento ulteriore per la circostanza concomitante. Non è sostenibile che tale opzione rinneghi l'esistenza della recidiva definitivamente accertata. Se è vero, in linea generale, che la valorizzazione dei presupposti della recidiva non implica il suo riconoscimento in assenza di aumento di pena a tale titolo (o di avvenuto bilanciamento con circostanze di segno contrario: Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319-01), l'assunto non vale allorché tale mancato aumento dipenda esclusivamente dalla compresenza di ulteriore e più severa circostanza aggravante, contemplata nel terzo comma dell'art. 63 cod. pen., e dall'operare dello speciale meccanismo d mitigazione del rigore sanzionatorio, congegnato dal quarto comma della disposizione. Ciò a maggior ragione nel giudizio di rinvio, allorché la sua celebrazione sia stata ordinata proprio e solo in vista dell'applicazione di siffatta norma in favor, che presuppone il già accertato concorso delle circostanze (e quindi anche della recidiva) e trova fondamento e giustificazione nella sola esigenza di contenere l'asprezza sanzionatoria altrimenti derivante dal cumulo materiale dei relativi aumenti di pena. 4. Il ricorso, che pretende di rídiscutere profili che, in forza di giudicato interno, non possono formare ulteriormente oggetto di cognizione giudiziale, deve essere dichiarato inammissibile. A tale declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così