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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 luglio 2026

Cassazione n. 22778/2026

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NNO Rosellina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52S67 Z103U)rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FNZRSO 77A46 C424C)-ricorrente-nei confronti diIANNE Gaetano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59E23 H708N)-intimato-per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lecce n.403/2023, pubblicata in data 13 febbraio 2023;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del2 luglio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del fratelloGaetano Ianne per ottenere il rimborso della metà dell’importodi € 7.500,00, versato in favore di un creditore del padre perestinguere il relativo debito, in virtù di una scrittura privata dalui sottoscritta, anche in nome e per conto del convenuto.La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Lecce.Ric. n. 18924/2023 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 9Numero registro generale 18924/2023Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 22778/2026Il Tribunale di Lecce, in riforma della decisione di primo grado,Data pubblicazione 06/07/2026l’ha invece rigettata.[OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA], a questosubentrata nel corso del giudizio di merito), sulla base di quat-tro motivi.Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato.Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Error in proce-dendo (Art. 360 co. 1 n. 4 cpc).

Nullità della sentenza per vio-lazione artt. 101 co. 2 e 112 cpc.».La ricorrente deduce che il giudice di secondo grado avrebbe«posto a fondamento della propria decisione una questionenuova, mai sollevata dalle parti, che aveva perciò il dovere exart. 101 co. 2 cpc di sottoporre alle stesse prima della deci-sione» e, in particolare, avrebbe erroneamente ritenuto che «lasentenza di prime cure abbia fatto discendere la solidarietà pas-siva di [OSCURATO:PERSONA] da un atto scritto privo di effetti nei suoiconfronti, per non averlo mai sottoscritto né voluto sottoscri-vere tramite il fratello Arcangelo, privo in tal senso di una pro-cura scritta conferita dal primo», qualificandolo come transa-zione, mentre, al contrario, il giudice di primo grado «avevadiversamente accolto la domanda dell’attore, deducendo la ti-tolarità passiva di [OSCURATO:PERSONA] non dall’atto contestato – cheil primo Giudice riconosce anch’esso privo di effetti nei suoi con-fronti – bensì dall’accordo comunque intercorso con il fratello».Il motivo è infondato.1.1 Il giudice di appello si è limitato a dare una qualificazionegiuridica (in termini di transazione) all’atto stipulato dall’attoreRic. n. 18924/2023 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 9Numero registro generale 18924/2023Numero sezionale 2171/2026Arcangelo Ianne con il terzo creditore del padre anche in nomeNumero di raccolta generale 22778/2026e per conto del germano Gaetano.

Data pubblicazione 06/07/2026Si tratta di una questione di mero diritto, in relazione alla qualenon era, quindi, necessario sollecitare il contraddittorio tra leparti, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., non comportandoun effettivo mutamento del quadro fattuale ed assertivo dibase, rilevante ai fini della decisione della controversia, ma, alpiù, solo una diversa valutazione del materiale probatorio (cfr.Cass., Sez. 3, n. 11724 del 05/05/2021; Sez. 2, n. 1617 del19/01/2022: «l’obbligo del giudice di stimolare il contradditto-rio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101,comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelledi fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono nonuna diversa valutazione del materiale probatorio bensì provedal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovveroun’attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere di-fese»).Va esclusa, quindi, la dedotta violazione dell’art. 101 c.p.c.1.2 La pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. non risulta soste-nuta, nel ricorso, da argomentazioni sufficientemente specifi-che.Solo tardivamente, con la memoria depositata ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c., la ricorrente chiarisce adeguatamente il sensodella censura, sostenendo che il giudice di appello avrebbe de-ciso la controversia in base ad una questione non oggetto deimotivi di gravame.Anche a prescindere dalla tardività con cui viene specificatol’oggetto della contestazione, essa sarebbe comunque inam-missibile, in quanto non adeguatamente sostenuta dal puntualerichiamo del contenuto dello stesso atto di appello, in violazionedell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..D’altra parte, per quanto è possibile evincere dalla pur lacunosaesposizione contenuta nel ricorso, la decisione di primo gradoRic. n. 18924/2023 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 9Numero registro generale 18924/2023Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 22778/2026era stata censurata proprio con riguardo alla sussistenza di unaData pubblicazione 06/07/2026valida e sufficiente prova dell’avvenuta assunzione, da parte delconvenuto, dell’obbligazione derivante dagli accordi intercorsitra l’attore ed il terzo creditore.Il giudice di appello ha infatti ritenuto insufficiente tale prova,sia pure erroneamente per le ragioni che saranno esposte; ilche varrebbe comunque a escludere la dedotta violazionedell’art. 112 c.p.c.2.

Il secondo, il terzo e il quarto motivo possono essere esami-nati congiuntamente, perché connessi logicamente e giuridica-mente.Con il secondo motivo si denuncia «Error in iudicando (Art. 360co. 1 n. 3 cpc).

Violazione e/o falsa applicazione art. 1967 cc».Secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe disatteso iprincipi in tema di prova della transazione e della sua ratifica.In particolare, deduce che, quando la forma scritta è richiestasolo ad probationem, la mancanza di sottoscrizione può esseresuperata da una inequivoca manifestazione di volontà, ancheper facta concludentia.Con il terzo motivo si denuncia «Error in iudicando (art. 360 co.2 nn. 3 e 5 cpc).

Errata motivazione circa un punto decisivodella controversia.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt.1372, 1411 e 1333 c.c.».La ricorrente lamenta che il tribunale non abbia adeguatamentevalutato le difese rese da [OSCURATO:PERSONA] nel precedente giudi-zio davanti al Giudice di Pace di Lecce, ritualmente acquisite nelpresente processo, e il loro possibile valore confessorio.Con il quarto motivo si denuncia «Error in procedendo (art. 360co. 2 n. 4 cpc).

Nullità della sentenza per violazione degli artt.116 e 157 cpc».La ricorrente deduce che il giudice di appello avrebbe ingiusti-ficatamente disconosciuto il valore probatorio degli atti delRic. n. 18924/2023 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 9Numero registro generale 18924/2023Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 22778/2026precedente giudizio, acquisiti nel presente su richiesta concordeData pubblicazione 06/07/2026delle parti.2.1 I motivi sono fondati, nei termini e nei limiti che seguono.[OSCURATO:PERSONA] aveva promosso un primo giudizio davanti alGiudice di Pace di Lecce.

Aveva chiesto al fratello Gaetano ilrimborso della metà della somma versata al creditore del padre,in forza di una scrittura privata di natura transattiva stipulataanche in nome e per conto di Gaetano.In quel giudizio Gaetano si era difeso sostenendo, tra l’altro, diavere già corrisposto all’attore la somma richiesta.

Il processoera poi stato definito con pronuncia di improcedibilità, per man-cato esperimento della procedura di negoziazione assistita.La domanda è stata, quindi, riproposta nel presente giudizio.

Inquesta sede [OSCURATO:PERSONA] ha negato in radice di essere obbli-gato al pagamento.

Ha, però, ribadito di avere comunque giàcorrisposto la somma al fratello, pur sostenendo che essa nonfosse dovuta.Il giudice di appello ha riformato la decisione di primo grado, diaccoglimento della domanda.

Ha ritenuto decisivo che Gaetanonon potesse considerarsi coobbligato con Arcangelo.

Ciò perchénon aveva partecipato alla stipulazione della transazione e nonera stata provata né una valida procura in favore di Arcangelo,né una successiva ratifica del suo operato.Il tribunale ha aggiunto che tale prova avrebbe dovuto esserescritta, ai sensi dell’art. 1967 c.c., trattandosi di transazione.Ha, quindi, escluso la possibilità di una prova testimoniale.

Ha,inoltre, rilevato che non era stata dimostrata l’integrale attua-zione dei patti da parte del convenuto.In tale prospettiva, ha negato valore confessorio alle difesesvolte da Gaetano nel primo giudizio.

Ha valorizzato il fatto che,nel presente giudizio, egli ha espressamente contestato la pro-pria legittimazione passiva e la titolarità passiva del rapportodedotto.Ric. n. 18924/2023 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 9Numero registro generale 18924/2023Numero sezionale 2171/20262.2 L’impostazione della decisione impugnata non è conformeNumero di raccolta generale 22778/2026ai principi di diritto affermati da questa Corte in tema di tran- Data pubblicazione 06/07/2026sazione e di contratti soggetti a forma scritta solo ad probatio-nem.Secondo tali principi, in generale, «nei contratti come la tran-sazione, per i quali la forma scritta è richiesta soltanto “ad pro-bationem”, poiché la legge non prescrive la contestuale sotto-scrizione delle parti contraenti, l’eventuale mancanza di sotto-scrizione di una di esse può essere sostituita dall’inequivocabilemanifestazione della volontà di avvalersi del negozio documen-tato nella scrittura incompleta, in particolare mediante la pro-duzione della stessa in giudizio o l’intervenuta accettazionedella medesima fatta allo scopo di avvalersi dei suoi effetti ne-goziali» (Cass., Sez. 2, n. 72 del 03/01/2011; Sez. 2, n. 18489del 04/09/2020; in precedenza: Cass., Sez.

L, n. 1730 del08/03/1983; Sez. 3, n. 3013 del 17/05/1985; Sez.

L, n. 12166del 12/11/1992; Sez.

L, n. 4542 del 16/05/1996; Sez. 1, n.6825 del 13/07/1998).In particolare, si è specificato che «il mandato a transigere e laratifica delle transazioni aventi ad oggetto controversie relativea rapporti obbligatori non esigono la forma scritta e la loro esi-stenza può essere desunta anche da semplici elementi presun-tivi e, per quanto concerne la ratifica, questa può avvenire me-diante la tacita manifestazione della volontà, della parte inte-ressata, di approvare e fare proprio il negozio concluso dal rap-presentante privo di poteri» (Cass., Sez. 2, n. 5930 del25/05/1991; Sez. 2, n. 10456 del 02/07/2003; Sez. 3, n. 1181del 27/01/2012, in cui si precisa che la ratifica della transazione«può essere desunta da elementi presuntivi, e, per quanto ri-guarda la ratifica, anche da “facta concludentia”, quale il com-portamento del “dominus negotii”, che dimostri l’approvazionedell’operato di chi abbia agito a suo nome, pur in assenza dipoteri rappresentativi»).Ric. n. 18924/2023 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 9Numero registro generale 18924/2023Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 22778/20262.3 Da tali principi discende che la ratifica della transazioneData pubblicazione 06/07/2026avente a oggetto rapporti obbligatori non richiede necessaria-mente la forma scritta.Essa può essere desunta anche da elementi presuntivi e dacomportamenti concludenti che manifestino in modo inequivocola volontà del dominus negotii di approvare e fare proprio ilnegozio concluso dal rappresentante senza poteri.Non è quindi decisiva, di per sé sola, la mancanza di una sotto-scrizione o di una prova scritta della ratifica.

Né è indispensabilela prova della completa e integrale esecuzione della transa-zione.

È sufficiente una condotta da cui risulti, con univocità,l’approvazione dell’operato del falso rappresentante.In questa prospettiva, può assumere rilievo anche la dichiara-zione della parte di essere tenuta all’adempimento delle obbli-gazioni conseguenti alla ratifica.Tale dichiarazione, sussistendone i presupposti, può anche in-tegrare una confessione, giudiziale o stragiudiziale.Può, inoltre (e per quanto specificamente qui interessa), esseredesunta, secondo le circostanze, anche dall’allegazione di averegià adempiuto l’obbligazione, poiché l’assunto dell’avvenuto pa-gamento implica, di regola, il riconoscimento dell’esistenza deldebito (salvo che emerga in modo chiaro ed inequivocabile ilcontrario).Il diverso principio relativo alla forma della procura, di cuiall’art. 1392 c.c., non elimina la possibilità che l’efficacia delnegozio concluso dal rappresentante senza poteri derivi da suc-cessiva ratifica, ove questa, per la natura dell’affare e dell’og-getto della transazione, non sia soggetta a forma scritta ad sub-stantiam e sia desumibile da condotte univoche del dominus.2.4 Il tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali principi.Ha escluso il rilievo della condotta sostanziale e processuale diGaetano Ianne, quale tacita ratifica dell’operato del fratello, sulsolo presupposto della mancata prova dell’integrale attuazioneRic. n. 18924/2023 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 9Numero registro generale 18924/2023Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 22778/2026dei patti.

Ha omesso, invece, una valutazione complessiva delleData pubblicazione 06/07/2026dichiarazioni e dei comportamenti del convenuto rilevanti a talfine.In particolare, avrebbe dovuto verificare se le difese svolte nelprecedente giudizio, nelle quali Gaetano aveva sostenuto diavere già rimborsato al fratello la propria quota dell’obbliga-zione, potessero valere come riconoscimento del suo debito e,quindi, come ratifica tacita della transazione stipulata da Arcan-gelo anche in suo nome.Avrebbe, inoltre, dovuto prendere in considerazione, a tal fine,gli atti del precedente giudizio, acquisiti nel presente su richie-sta concorde delle parti, non come prove orali direttamente as-sunte nella presente sede processuale, ma come elementi do-cumentali e indiziari suscettibili di prudente apprezzamento.In tale ambito potevano essere valutate anche le deposizioniraccolte nel precedente procedimento: non, quindi, come provatestimoniale ritualmente assunta nel presente giudizio, macome elementi documentali di convincimento, nei limiti propridelle prove atipiche.Sotto tale ultimo profilo, non potrebbe darsi seguito alle cen-sure (formulate, in particolare, con il quarto motivo) in cui sirichiamano i principi sulla nullità o inammissibilità della provatestimoniale e sulla necessità della relativa tempestiva ecce-zione: nel presente giudizio, infatti, non risulta espletata istrut-toria orale ma risultano piuttosto acquisiti gli atti di un diversoprocesso, definito con pronuncia in rito.Sono, però, fondate le censure dirette a contestare la mancatavalutazione complessiva della condotta, anche processuale, diGaetano Ianne.Il giudice di rinvio dovrà, quindi, verificare, alla luce di tutti glielementi di prova acquisiti, nonché delle difese svolte nel pre-cedente giudizio, se [OSCURATO:PERSONA] abbia posto in essere unatacita approvazione dell’operato di [OSCURATO:PERSONA], inRic. n. 18924/2023 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 9Numero registro generale 18924/2023Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 22778/2026relazione alla transazione da questi stipulata anche in suoData pubblicazione 06/07/2026nome, con conseguente assunzione della relativa obbligazione.2.5 La sentenza impugnata va, in definitiva, cassata in rela-zione al secondo, al terzo e al quarto motivo, nei limiti indicati.Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la fattispecie applicando iprincipi di diritto sopra richiamati.3.

Il primo motivo del ricorso è rigettato.

Il secondo, il terzo eil quarto motivo sono accolti, per quanto di ragione e nei limitiindicati in motivazione.La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti,con rinvio al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magi-strato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte:- rigetta il primo motivo del ricorso; accoglie il secondo, ilterzo e il quarto motivo, per quanto di ragione e nei limitiindicati in motivazione; cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti; rinvia al Tribunale di Lecce, inpersona di diverso magistrato, anche per le spese del giu-dizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 2 luglio 2026.Il PresidenteRic. n. 18924/2023 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NNO Rosellina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52S67 Z103U)rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FNZRSO 77A46 C424C)-ricorrente-nei confronti diIANNE Gaetano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59E23 H708N)-intimato-per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lecce n.403/2023, pubblicata in data 13 febbraio 2023;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del2 luglio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del fratelloGaetano Ianne per ottenere il rimborso della metà dell’importodi € 7.500,00, versato in favore di un creditore del padre perestinguere il relativo debito, in virtù di una scrittura privata dalui sottoscritta, anche in nome e per conto del convenuto.La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Lecce.Ric. n. 18924/2023 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 9Numero registro generale 18924/2023Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 22778/2026Il Tribunale di Lecce, in riforma della decisione di primo grado,Data pubblicazione 06/07/2026l’ha invece rigettata.[OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA], a questosubentrata nel corso del giudizio di merito), sulla base di quat-tro motivi.Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato.Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Error in proce-dendo (Art. 360 co. 1 n. 4 cpc). Nullità della sentenza per vio-lazione artt. 101 co. 2 e 112 cpc.».La ricorrente deduce che il giudice di secondo grado avrebbe«posto a fondamento della propria decisione una questionenuova, mai sollevata dalle parti, che aveva perciò il dovere exart. 101 co. 2 cpc di sottoporre alle stesse prima della deci-sione» e, in particolare, avrebbe erroneamente ritenuto che «lasentenza di prime cure abbia fatto discendere la solidarietà pas-siva di [OSCURATO:PERSONA] da un atto scritto privo di effetti nei suoiconfronti, per non averlo mai sottoscritto né voluto sottoscri-vere tramite il fratello Arcangelo, privo in tal senso di una pro-cura scritta conferita dal primo», qualificandolo come transa-zione, mentre, al contrario, il giudice di primo grado «avevadiversamente accolto la domanda dell’attore, deducendo la ti-tolarità passiva di [OSCURATO:PERSONA] non dall’atto contestato – cheil primo Giudice riconosce anch’esso privo di effetti nei suoi con-fronti – bensì dall’accordo comunque intercorso con il fratello».Il motivo è infondato.1.1 Il giudice di appello si è limitato a dare una qualificazionegiuridica (in termini di transazione) all’atto stipulato dall’attoreRic. n. 18924/2023 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 9Numero registro generale 18924/2023Numero sezionale 2171/2026Arcangelo Ianne con il terzo creditore del padre anche in nomeNumero di raccolta generale 22778/2026e per conto del germano Gaetano. Data pubblicazione 06/07/2026Si tratta di una questione di mero diritto, in relazione alla qualenon era, quindi, necessario sollecitare il contraddittorio tra leparti, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., non comportandoun effettivo mutamento del quadro fattuale ed assertivo dibase, rilevante ai fini della decisione della controversia, ma, alpiù, solo una diversa valutazione del materiale probatorio (cfr.Cass., Sez. 3, n. 11724 del 05/05/2021; Sez. 2, n. 1617 del19/01/2022: «l’obbligo del giudice di stimolare il contradditto-rio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101,comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelledi fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono nonuna diversa valutazione del materiale probatorio bensì provedal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovveroun’attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere di-fese»).Va esclusa, quindi, la dedotta violazione dell’art. 101 c.p.c.1.2 La pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. non risulta soste-nuta, nel ricorso, da argomentazioni sufficientemente specifi-che.Solo tardivamente, con la memoria depositata ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c., la ricorrente chiarisce adeguatamente il sensodella censura, sostenendo che il giudice di appello avrebbe de-ciso la controversia in base ad una questione non oggetto deimotivi di gravame.Anche a prescindere dalla tardività con cui viene specificatol’oggetto della contestazione, essa sarebbe comunque inam-missibile, in quanto non adeguatamente sostenuta dal puntualerichiamo del contenuto dello stesso atto di appello, in violazionedell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..D’altra parte, per quanto è possibile evincere dalla pur lacunosaesposizione contenuta nel ricorso, la decisione di primo gradoRic. n. 18924/2023 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 9Numero registro generale 18924/2023Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 22778/2026era stata censurata proprio con riguardo alla sussistenza di unaData pubblicazione 06/07/2026valida e sufficiente prova dell’avvenuta assunzione, da parte delconvenuto, dell’obbligazione derivante dagli accordi intercorsitra l’attore ed il terzo creditore.Il giudice di appello ha infatti ritenuto insufficiente tale prova,sia pure erroneamente per le ragioni che saranno esposte; ilche varrebbe comunque a escludere la dedotta violazionedell’art. 112 c.p.c.2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo possono essere esami-nati congiuntamente, perché connessi logicamente e giuridica-mente.Con il secondo motivo si denuncia «Error in iudicando (Art. 360co. 1 n. 3 cpc). Violazione e/o falsa applicazione art. 1967 cc».Secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe disatteso iprincipi in tema di prova della transazione e della sua ratifica.In particolare, deduce che, quando la forma scritta è richiestasolo ad probationem, la mancanza di sottoscrizione può esseresuperata da una inequivoca manifestazione di volontà, ancheper facta concludentia.Con il terzo motivo si denuncia «Error in iudicando (art. 360 co.2 nn. 3 e 5 cpc). Errata motivazione circa un punto decisivodella controversia. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.1372, 1411 e 1333 c.c.».La ricorrente lamenta che il tribunale non abbia adeguatamentevalutato le difese rese da [OSCURATO:PERSONA] nel precedente giudi-zio davanti al Giudice di Pace di Lecce, ritualmente acquisite nelpresente processo, e il loro possibile valore confessorio.Con il quarto motivo si denuncia «Error in procedendo (art. 360co. 2 n. 4 cpc). Nullità della sentenza per violazione degli artt.116 e 157 cpc».La ricorrente deduce che il giudice di appello avrebbe ingiusti-ficatamente disconosciuto il valore probatorio degli atti delRic. n. 18924/2023 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 9Numero registro generale 18924/2023Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 22778/2026precedente giudizio, acquisiti nel presente su richiesta concordeData pubblicazione 06/07/2026delle parti.2.1 I motivi sono fondati, nei termini e nei limiti che seguono.[OSCURATO:PERSONA] aveva promosso un primo giudizio davanti alGiudice di Pace di Lecce. Aveva chiesto al fratello Gaetano ilrimborso della metà della somma versata al creditore del padre,in forza di una scrittura privata di natura transattiva stipulataanche in nome e per conto di Gaetano.In quel giudizio Gaetano si era difeso sostenendo, tra l’altro, diavere già corrisposto all’attore la somma richiesta. Il processoera poi stato definito con pronuncia di improcedibilità, per man-cato esperimento della procedura di negoziazione assistita.La domanda è stata, quindi, riproposta nel presente giudizio. Inquesta sede [OSCURATO:PERSONA] ha negato in radice di essere obbli-gato al pagamento. Ha, però, ribadito di avere comunque giàcorrisposto la somma al fratello, pur sostenendo che essa nonfosse dovuta.Il giudice di appello ha riformato la decisione di primo grado, diaccoglimento della domanda. Ha ritenuto decisivo che Gaetanonon potesse considerarsi coobbligato con Arcangelo. Ciò perchénon aveva partecipato alla stipulazione della transazione e nonera stata provata né una valida procura in favore di Arcangelo,né una successiva ratifica del suo operato.Il tribunale ha aggiunto che tale prova avrebbe dovuto esserescritta, ai sensi dell’art. 1967 c.c., trattandosi di transazione.Ha, quindi, escluso la possibilità di una prova testimoniale. Ha,inoltre, rilevato che non era stata dimostrata l’integrale attua-zione dei patti da parte del convenuto.In tale prospettiva, ha negato valore confessorio alle difesesvolte da Gaetano nel primo giudizio. Ha valorizzato il fatto che,nel presente giudizio, egli ha espressamente contestato la pro-pria legittimazione passiva e la titolarità passiva del rapportodedotto.Ric. n. 18924/2023 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 9Numero registro generale 18924/2023Numero sezionale 2171/20262.2 L’impostazione della decisione impugnata non è conformeNumero di raccolta generale 22778/2026ai principi di diritto affermati da questa Corte in tema di tran- Data pubblicazione 06/07/2026sazione e di contratti soggetti a forma scritta solo ad probatio-nem.Secondo tali principi, in generale, «nei contratti come la tran-sazione, per i quali la forma scritta è richiesta soltanto “ad pro-bationem”, poiché la legge non prescrive la contestuale sotto-scrizione delle parti contraenti, l’eventuale mancanza di sotto-scrizione di una di esse può essere sostituita dall’inequivocabilemanifestazione della volontà di avvalersi del negozio documen-tato nella scrittura incompleta, in particolare mediante la pro-duzione della stessa in giudizio o l’intervenuta accettazionedella medesima fatta allo scopo di avvalersi dei suoi effetti ne-goziali» (Cass., Sez. 2, n. 72 del 03/01/2011; Sez. 2, n. 18489del 04/09/2020; in precedenza: Cass., Sez. L, n. 1730 del08/03/1983; Sez. 3, n. 3013 del 17/05/1985; Sez. L, n. 12166del 12/11/1992; Sez. L, n. 4542 del 16/05/1996; Sez. 1, n.6825 del 13/07/1998).In particolare, si è specificato che «il mandato a transigere e laratifica delle transazioni aventi ad oggetto controversie relativea rapporti obbligatori non esigono la forma scritta e la loro esi-stenza può essere desunta anche da semplici elementi presun-tivi e, per quanto concerne la ratifica, questa può avvenire me-diante la tacita manifestazione della volontà, della parte inte-ressata, di approvare e fare proprio il negozio concluso dal rap-presentante privo di poteri» (Cass., Sez. 2, n. 5930 del25/05/1991; Sez. 2, n. 10456 del 02/07/2003; Sez. 3, n. 1181del 27/01/2012, in cui si precisa che la ratifica della transazione«può essere desunta da elementi presuntivi, e, per quanto ri-guarda la ratifica, anche da “facta concludentia”, quale il com-portamento del “dominus negotii”, che dimostri l’approvazionedell’operato di chi abbia agito a suo nome, pur in assenza dipoteri rappresentativi»).Ric. n. 18924/2023 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 9Numero registro generale 18924/2023Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 22778/20262.3 Da tali principi discende che la ratifica della transazioneData pubblicazione 06/07/2026avente a oggetto rapporti obbligatori non richiede necessaria-mente la forma scritta.Essa può essere desunta anche da elementi presuntivi e dacomportamenti concludenti che manifestino in modo inequivocola volontà del dominus negotii di approvare e fare proprio ilnegozio concluso dal rappresentante senza poteri.Non è quindi decisiva, di per sé sola, la mancanza di una sotto-scrizione o di una prova scritta della ratifica. Né è indispensabilela prova della completa e integrale esecuzione della transa-zione. È sufficiente una condotta da cui risulti, con univocità,l’approvazione dell’operato del falso rappresentante.In questa prospettiva, può assumere rilievo anche la dichiara-zione della parte di essere tenuta all’adempimento delle obbli-gazioni conseguenti alla ratifica.Tale dichiarazione, sussistendone i presupposti, può anche in-tegrare una confessione, giudiziale o stragiudiziale.Può, inoltre (e per quanto specificamente qui interessa), esseredesunta, secondo le circostanze, anche dall’allegazione di averegià adempiuto l’obbligazione, poiché l’assunto dell’avvenuto pa-gamento implica, di regola, il riconoscimento dell’esistenza deldebito (salvo che emerga in modo chiaro ed inequivocabile ilcontrario).Il diverso principio relativo alla forma della procura, di cuiall’art. 1392 c.c., non elimina la possibilità che l’efficacia delnegozio concluso dal rappresentante senza poteri derivi da suc-cessiva ratifica, ove questa, per la natura dell’affare e dell’og-getto della transazione, non sia soggetta a forma scritta ad sub-stantiam e sia desumibile da condotte univoche del dominus.2.4 Il tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali principi.Ha escluso il rilievo della condotta sostanziale e processuale diGaetano Ianne, quale tacita ratifica dell’operato del fratello, sulsolo presupposto della mancata prova dell’integrale attuazioneRic. n. 18924/2023 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 9Numero registro generale 18924/2023Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 22778/2026dei patti. Ha omesso, invece, una valutazione complessiva delleData pubblicazione 06/07/2026dichiarazioni e dei comportamenti del convenuto rilevanti a talfine.In particolare, avrebbe dovuto verificare se le difese svolte nelprecedente giudizio, nelle quali Gaetano aveva sostenuto diavere già rimborsato al fratello la propria quota dell’obbliga-zione, potessero valere come riconoscimento del suo debito e,quindi, come ratifica tacita della transazione stipulata da Arcan-gelo anche in suo nome.Avrebbe, inoltre, dovuto prendere in considerazione, a tal fine,gli atti del precedente giudizio, acquisiti nel presente su richie-sta concorde delle parti, non come prove orali direttamente as-sunte nella presente sede processuale, ma come elementi do-cumentali e indiziari suscettibili di prudente apprezzamento.In tale ambito potevano essere valutate anche le deposizioniraccolte nel precedente procedimento: non, quindi, come provatestimoniale ritualmente assunta nel presente giudizio, macome elementi documentali di convincimento, nei limiti propridelle prove atipiche.Sotto tale ultimo profilo, non potrebbe darsi seguito alle cen-sure (formulate, in particolare, con il quarto motivo) in cui sirichiamano i principi sulla nullità o inammissibilità della provatestimoniale e sulla necessità della relativa tempestiva ecce-zione: nel presente giudizio, infatti, non risulta espletata istrut-toria orale ma risultano piuttosto acquisiti gli atti di un diversoprocesso, definito con pronuncia in rito.Sono, però, fondate le censure dirette a contestare la mancatavalutazione complessiva della condotta, anche processuale, diGaetano Ianne.Il giudice di rinvio dovrà, quindi, verificare, alla luce di tutti glielementi di prova acquisiti, nonché delle difese svolte nel pre-cedente giudizio, se [OSCURATO:PERSONA] abbia posto in essere unatacita approvazione dell’operato di [OSCURATO:PERSONA], inRic. n. 18924/2023 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 9Numero registro generale 18924/2023Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 22778/2026relazione alla transazione da questi stipulata anche in suoData pubblicazione 06/07/2026nome, con conseguente assunzione della relativa obbligazione.2.5 La sentenza impugnata va, in definitiva, cassata in rela-zione al secondo, al terzo e al quarto motivo, nei limiti indicati.Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la fattispecie applicando iprincipi di diritto sopra richiamati.3. Il primo motivo del ricorso è rigettato. Il secondo, il terzo eil quarto motivo sono accolti, per quanto di ragione e nei limitiindicati in motivazione.La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti,con rinvio al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magi-strato, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte:- rigetta il primo motivo del ricorso; accoglie il secondo, ilterzo e il quarto motivo, per quanto di ragione e nei limitiindicati in motivazione; cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti; rinvia al Tribunale di Lecce, inpersona di diverso magistrato, anche per le spese del giu-dizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 2 luglio 2026.Il PresidenteRic. n. 18924/2023 – Sez. 3 – Ad. 2 luglio 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 9
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