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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 37473/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con il decreto impugnato la Corte d'Appello di Bari, Sez. misura di prevenzione, ha confermato il provvedimento di confisca di prevenzione di beni immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA] ma ritenuti in disponibilità del coniuge [OSCURATO:PERSONA]. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso tramite, difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] che ha lamentato la violazione di legge per motivazione apparente ed anche in relazione agli artt 16,20,24 Divo 159/2011, poiché il Giudice della prevenzione non avrebbe dato risposta ai motivi di appello.

Nel procedere alla verifica di pericolosità sociale la Corte territoriale si era limitata a riferirsi ai precedenti penali in materia di spaccio di stupefacenti e delitti contro il patrimonio senza descrivere le condotte di reato e, pertanto, mancherebbero elementi per sostenere il giudizio di pericolosità sociale; per altro verso non si terrebbe conto che il traffico di stupefacenti in forma organizzata era collocabile nel 2013, quindi, realizzato in epoca successiva ad entrambi gli acquisti. 1.1Inoltre, nonostante la segnalazione della difesa, non si era tenuto conto della sentenza di annullamento con rinvio emessa da questa Corte relativa all'accertamento di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] circa la verifica della corrispondenza delle condotte nello schema di cui all'ad 4/1 lett b) dlgvo 159/2011, condotte che sarebbero le medesime in rilievo nel presente procedimento.

Il provvedimento avrebbe omesso di valutare i requisiti indicati nella pronunzia della Corte Costituzionale n24/2019, solo in presenza dei quali è stata ritenuta le legittimità costituzionale della predetta norma, violando così la indicazioni fornite dalla sentenza rescindente emessa da questa Corte n 11661/2020. 2.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso tramite difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, che ha lamentato la violazione di legge in relazione agli artt.125 cpp, 1,4, 16,20,24 Divo 159/2011, poiché il Giudice della prevenzione non avrebbe considerato che gli immobili confiscati erano di proprietà della ricorrente, completamente estranea ad ambienti criminali.

In proposito si era allegata documentazione circa l'acquisizione di risorse finanziarie da parte della sorella di [OSCURATO:PERSONA] e provenienti da regalie nuziali, nonchè dalla vendita di un immobile in proprietà della madre di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, i precedenti penali gravanti su [OSCURATO:PERSONA], evidenziati al fine di ritenere la provenienza illecita del denaro non riguardavano reati remunerativi ( danneggiamento, resistenza, violazione di misure di prevenzione) e, dunque, mancherebbe il requisito della correlazione temporale tra l'incremento patrimoniale e la condizione di pericolosità sociale Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.Con riguardo al ricorso presentato nell'interresse di [OSCURATO:PERSONA] è il caso di annotare che la Corte territoriale ha giudicato tardivo l'atto di appello, in quanto presentato oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione di cui al combinato disposto degli artt 10 e 27 Divo 159/2011.

Tuttavia il Giudice della prevenzione non ha tratto dall'affermazione - che il ricorrente non ha contestato - le necessarie conseguenze, esaminando il merito dei motivi proposti.

La trattazione del merito delle doglianze difensive, nonostante la rilevata intempestività dell'impugnazione, può forse derivare dalla non sicura valutazione di tardività dell'atto di appello, poiché - stando alle informazioni presenti nel provvedimento impugnato - la notifica del decreto emesso in primo grado sarebbe avvenuta il 1 Agosto 2018, quando già era in corso il periodo di sospensione feriale dei termini e l'impugnazione depositata l'11 Settembre 2018, risultando, in tal caso, rispettato il termine di dieci giorni per la proposizione dell'appello, poiché il 1 Settembre, dies a quo, non computatur in termino. 2.Tanto premesso, prima di esaminare le censure avanzate dai ricorrenti, occorre ricordare il costante indirizzo esegetico elaborato da questa Corte nella sua massima espressione, secondo il quale nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 27 Divo 152/2011, che richiama l'art 10 della medesima legge in tema di impugnazioni; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art 10 terzo comma del DL 159/2011, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

In particolare è stato ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Così, Sez.

U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014 Cc. (dep. 29/07/2014 ) Rv. 260246. 3.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] si duole, in sostanza, del vizio di motivazione apparente, come si ricava anche dai riferimenti agli artt 20 e 24 Divo 159/2011, che impongono l'obbligo di motivazione in relazione ai provvedimenti di sequestro e di confisca, che, nella visione del ricorrente, sarebbero violati.

In contrario è agevole osservare che il provvedimento impugnato contiene una giustificazione delle ragioni della decisione tutt'altro che apparente. 3.1 Infatti, si ricava dalle conformi pronunzie dei Giudici della prevenzione, che i due immobili sottoposti a confisca, entrambi formalmente intestati a [OSCURATO:PERSONA], furono acquistati negli anni 2008 e 2012 rispettivamente per 40mila euro e 20mila euro ma che entrambi furono oggetto di più che consistenti lavori di ristrutturazione e manutenzione per oltre 100mila e per oltre 25mila euro.3.2 Quanto al collegamento degli acquisti e degli esborsi necessari per la loro ristrutturazione al periodo in cui il proposto ha manifestato pericolosità sociale, nella fase di merito si è accertato che [OSCURATO:PERSONA] commise reati legati all'attività di spaccio di stupefacenti a partire dal 2004 e fino al 2013, pure in forma organizzata, sottolineandosi che assunse nell'ambito dell'associazione cui partecipava un ruolo apicale ed organizzativo; nello stesso arco temporale gli sono stati addebitati delitti contro il patrimonio, anche per riciclaggio nel 2006, mentre risulta aver violato più volte le misure di prevenzione applicategli.

In proposito la Corte barese ha, altresì, opportunamente posto in rilievo che, secondo le stime del perito di ufficio, i lavori di completamento/ristrutturazione degli immobili necessitarono delle considerevoli somme di denaro già indicate e furono eseguiti dopo l'acquisto degli stessi, collocandosi, quindi in epoche corrispondenti e prossime a quelle delle attività illecite prese in considerazione.

A sostegno delle suddette affermazioni la Corte territoriale ha citato non solo i titoli di reato senza descriverne le condotte - come dedotto dalla difesa nell'atto di ricorso - ma anche gli atti delle indagini, a disposizione dei Giudici e della difesa e, quindi, ad essa noti, da cui sono originati i provvedimenti cautelari e le misure di prevenzione personali, queste ultime fondate in special modo sulla violazione delle norme penali in tema di stupefacenti.

Risultano, pertanto, soddisfatti i requisiti della collocazione temporale degli acquisti, e delle spese ad essi conseguenti, nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale attribuita al proposto e nel contempo dell'abitualità delle attività delittuose ascrivibili ed ascrittegli, realizzate in un arco di tempo più che significativo. 3.3.Quanto alla produzione di proventi derivanti dalle predette attività delittuose, costituenti prevalente fonte di reddito per il proposto, nell'ordinanza oggetto di ricorso si dà congruamente conto della redditività di tutte le attività delittuose in ragione della loro natura, evidenziando, in particolare, i profitti provenienti dalla partecipazione, con ruolo di vertice, all'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droghe; per altro verso si è tenuto conto degli accertamenti peritali sulla situazione patrimoniale dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che del nucleo familiare originario di [OSCURATO:PERSONA], dai quali è emersa la mancanza di ogni giustificazione idonea circa la legittima disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per gli acquisti ed i più volte ricordati lavori di ristrutturazione. 4.A fronte di un apparato argomentativo così ampio e congruo appare priva di ogni serio fondamento la censura di motivazione apparente avanzata dalla difesa, le cui doglianze per un verso neppure si sono occupate di una gran parte delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato, e, per l'altro, hanno riproposto le medesime lamentele già affrontate e risolte dalla Corte territoriale con motivazione adeguata e corretta in diritto. 4.1 La sintesi testè operata dell'ordinanza impugnata dà conto anche dei motivi per i quali i Giudici della prevenzione hanno tenuto presente, in sostanza, le indicazioni provenienti da questa Corte nella sentenza rescindente n.11661/20, per come rappresentate nell'atto di ricorso, atteso che nel coerente percorso logico-giuridico apprestato sono rinvenibili - come sopra in breve riepilogato - i requisiti richiesti dalla sentenza della Consulta nr 24/2019.5.11 ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] lamenta anch'esso la motivazione solo apparente, ripetendo in parte le censure relative alla correlazione temporale tra gli acquisti dei due immobili e la pericolosità sociale del coniuge [OSCURATO:PERSONA], nonché la ritenuta redditività delle attività delittuose addebitate a quest'ultimo, per la cui trattazione si rimanda a quanto già esposto a proposito dell'impugnazione [OSCURATO:PERSONA]. 6.Le doglianze tendenti a dimostrare la disponibilità da parte della ricorrente di autonome risorse finanziarie,, adoperate per gli acquisti e derivanti da donazioni obnuziali, da vendita di proprietà intestate alla madre o da provvista fornita dalla sorella di [OSCURATO:PERSONA], nonchè rivolte agli accertamenti patrimoniali sviluppati dal perito, precisate fin nel dettaglio in più pagine dell'atto di ricorso, sono ex se inammissibili, in quanto aventi ad oggetto la motivazione resa dalla Corte barese e, pertanto, insuscettibili di esame in questa sede di legittimità.

6.1. Peraltro occorre rimarcare che l'ordinanza impugnata si è meticolosamente ed ampiamente occupata di esaminare e confutare - dalla pagina otto alla pagina undici del testo - con adeguate, logiche e corrette argomentazioni in fatto ed in diritto le medesime censure già proposte alla attenzione dei Giudici del merito, potendosi limitare il compito di questo Collegio semplicemente a riassumere che tutte le allegazioni e deduzioni difensive sono state esattamente disattese, in quanto indimostrate in sé, oppure prive di necessari ed idonei riscontri documentali.

Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con il decreto impugnato la Corte d'Appello di Bari, Sez. misura di prevenzione, ha confermato il provvedimento di confisca di prevenzione di beni immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA] ma ritenuti in disponibilità del coniuge [OSCURATO:PERSONA]. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso tramite, difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] che ha lamentato la violazione di legge per motivazione apparente ed anche in relazione agli artt 16,20,24 Divo 159/2011, poiché il Giudice della prevenzione non avrebbe dato risposta ai motivi di appello. Nel procedere alla verifica di pericolosità sociale la Corte territoriale si era limitata a riferirsi ai precedenti penali in materia di spaccio di stupefacenti e delitti contro il patrimonio senza descrivere le condotte di reato e, pertanto, mancherebbero elementi per sostenere il giudizio di pericolosità sociale; per altro verso non si terrebbe conto che il traffico di stupefacenti in forma organizzata era collocabile nel 2013, quindi, realizzato in epoca successiva ad entrambi gli acquisti. 1.1Inoltre, nonostante la segnalazione della difesa, non si era tenuto conto della sentenza di annullamento con rinvio emessa da questa Corte relativa all'accertamento di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] circa la verifica della corrispondenza delle condotte nello schema di cui all'ad 4/1 lett b) dlgvo 159/2011, condotte che sarebbero le medesime in rilievo nel presente procedimento. Il provvedimento avrebbe omesso di valutare i requisiti indicati nella pronunzia della Corte Costituzionale n24/2019, solo in presenza dei quali è stata ritenuta le legittimità costituzionale della predetta norma, violando così la indicazioni fornite dalla sentenza rescindente emessa da questa Corte n 11661/2020. 2.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso tramite difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, che ha lamentato la violazione di legge in relazione agli artt.125 cpp, 1,4, 16,20,24 Divo 159/2011, poiché il Giudice della prevenzione non avrebbe considerato che gli immobili confiscati erano di proprietà della ricorrente, completamente estranea ad ambienti criminali. In proposito si era allegata documentazione circa l'acquisizione di risorse finanziarie da parte della sorella di [OSCURATO:PERSONA] e provenienti da regalie nuziali, nonchè dalla vendita di un immobile in proprietà della madre di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, i precedenti penali gravanti su [OSCURATO:PERSONA], evidenziati al fine di ritenere la provenienza illecita del denaro non riguardavano reati remunerativi ( danneggiamento, resistenza, violazione di misure di prevenzione) e, dunque, mancherebbe il requisito della correlazione temporale tra l'incremento patrimoniale e la condizione di pericolosità sociale Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.Con riguardo al ricorso presentato nell'interresse di [OSCURATO:PERSONA] è il caso di annotare che la Corte territoriale ha giudicato tardivo l'atto di appello, in quanto presentato oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione di cui al combinato disposto degli artt 10 e 27 Divo 159/2011. Tuttavia il Giudice della prevenzione non ha tratto dall'affermazione - che il ricorrente non ha contestato - le necessarie conseguenze, esaminando il merito dei motivi proposti. La trattazione del merito delle doglianze difensive, nonostante la rilevata intempestività dell'impugnazione, può forse derivare dalla non sicura valutazione di tardività dell'atto di appello, poiché - stando alle informazioni presenti nel provvedimento impugnato - la notifica del decreto emesso in primo grado sarebbe avvenuta il 1 Agosto 2018, quando già era in corso il periodo di sospensione feriale dei termini e l'impugnazione depositata l'11 Settembre 2018, risultando, in tal caso, rispettato il termine di dieci giorni per la proposizione dell'appello, poiché il 1 Settembre, dies a quo, non computatur in termino. 2.Tanto premesso, prima di esaminare le censure avanzate dai ricorrenti, occorre ricordare il costante indirizzo esegetico elaborato da questa Corte nella sua massima espressione, secondo il quale nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 27 Divo 152/2011, che richiama l'art 10 della medesima legge in tema di impugnazioni; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art 10 terzo comma del DL 159/2011, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. In particolare è stato ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Così, Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014 Cc. (dep. 29/07/2014 ) Rv. 260246. 3.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] si duole, in sostanza, del vizio di motivazione apparente, come si ricava anche dai riferimenti agli artt 20 e 24 Divo 159/2011, che impongono l'obbligo di motivazione in relazione ai provvedimenti di sequestro e di confisca, che, nella visione del ricorrente, sarebbero violati. In contrario è agevole osservare che il provvedimento impugnato contiene una giustificazione delle ragioni della decisione tutt'altro che apparente. 3.1 Infatti, si ricava dalle conformi pronunzie dei Giudici della prevenzione, che i due immobili sottoposti a confisca, entrambi formalmente intestati a [OSCURATO:PERSONA], furono acquistati negli anni 2008 e 2012 rispettivamente per 40mila euro e 20mila euro ma che entrambi furono oggetto di più che consistenti lavori di ristrutturazione e manutenzione per oltre 100mila e per oltre 25mila euro.3.2 Quanto al collegamento degli acquisti e degli esborsi necessari per la loro ristrutturazione al periodo in cui il proposto ha manifestato pericolosità sociale, nella fase di merito si è accertato che [OSCURATO:PERSONA] commise reati legati all'attività di spaccio di stupefacenti a partire dal 2004 e fino al 2013, pure in forma organizzata, sottolineandosi che assunse nell'ambito dell'associazione cui partecipava un ruolo apicale ed organizzativo; nello stesso arco temporale gli sono stati addebitati delitti contro il patrimonio, anche per riciclaggio nel 2006, mentre risulta aver violato più volte le misure di prevenzione applicategli. In proposito la Corte barese ha, altresì, opportunamente posto in rilievo che, secondo le stime del perito di ufficio, i lavori di completamento/ristrutturazione degli immobili necessitarono delle considerevoli somme di denaro già indicate e furono eseguiti dopo l'acquisto degli stessi, collocandosi, quindi in epoche corrispondenti e prossime a quelle delle attività illecite prese in considerazione. A sostegno delle suddette affermazioni la Corte territoriale ha citato non solo i titoli di reato senza descriverne le condotte - come dedotto dalla difesa nell'atto di ricorso - ma anche gli atti delle indagini, a disposizione dei Giudici e della difesa e, quindi, ad essa noti, da cui sono originati i provvedimenti cautelari e le misure di prevenzione personali, queste ultime fondate in special modo sulla violazione delle norme penali in tema di stupefacenti. Risultano, pertanto, soddisfatti i requisiti della collocazione temporale degli acquisti, e delle spese ad essi conseguenti, nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale attribuita al proposto e nel contempo dell'abitualità delle attività delittuose ascrivibili ed ascrittegli, realizzate in un arco di tempo più che significativo. 3.3.Quanto alla produzione di proventi derivanti dalle predette attività delittuose, costituenti prevalente fonte di reddito per il proposto, nell'ordinanza oggetto di ricorso si dà congruamente conto della redditività di tutte le attività delittuose in ragione della loro natura, evidenziando, in particolare, i profitti provenienti dalla partecipazione, con ruolo di vertice, all'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droghe; per altro verso si è tenuto conto degli accertamenti peritali sulla situazione patrimoniale dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che del nucleo familiare originario di [OSCURATO:PERSONA], dai quali è emersa la mancanza di ogni giustificazione idonea circa la legittima disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per gli acquisti ed i più volte ricordati lavori di ristrutturazione. 4.A fronte di un apparato argomentativo così ampio e congruo appare priva di ogni serio fondamento la censura di motivazione apparente avanzata dalla difesa, le cui doglianze per un verso neppure si sono occupate di una gran parte delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato, e, per l'altro, hanno riproposto le medesime lamentele già affrontate e risolte dalla Corte territoriale con motivazione adeguata e corretta in diritto. 4.1 La sintesi testè operata dell'ordinanza impugnata dà conto anche dei motivi per i quali i Giudici della prevenzione hanno tenuto presente, in sostanza, le indicazioni provenienti da questa Corte nella sentenza rescindente n.11661/20, per come rappresentate nell'atto di ricorso, atteso che nel coerente percorso logico-giuridico apprestato sono rinvenibili - come sopra in breve riepilogato - i requisiti richiesti dalla sentenza della Consulta nr 24/2019.5.11 ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] lamenta anch'esso la motivazione solo apparente, ripetendo in parte le censure relative alla correlazione temporale tra gli acquisti dei due immobili e la pericolosità sociale del coniuge [OSCURATO:PERSONA], nonché la ritenuta redditività delle attività delittuose addebitate a quest'ultimo, per la cui trattazione si rimanda a quanto già esposto a proposito dell'impugnazione [OSCURATO:PERSONA]. 6.Le doglianze tendenti a dimostrare la disponibilità da parte della ricorrente di autonome risorse finanziarie,, adoperate per gli acquisti e derivanti da donazioni obnuziali, da vendita di proprietà intestate alla madre o da provvista fornita dalla sorella di [OSCURATO:PERSONA], nonchè rivolte agli accertamenti patrimoniali sviluppati dal perito, precisate fin nel dettaglio in più pagine dell'atto di ricorso, sono ex se inammissibili, in quanto aventi ad oggetto la motivazione resa dalla Corte barese e, pertanto, insuscettibili di esame in questa sede di legittimità. 6.1. Peraltro occorre rimarcare che l'ordinanza impugnata si è meticolosamente ed ampiamente occupata di esaminare e confutare - dalla pagina otto alla pagina undici del testo - con adeguate, logiche e corrette argomentazioni in fatto ed in diritto le medesime censure già proposte alla attenzione dei Giudici del merito, potendosi limitare il compito di questo Collegio semplicemente a riassumere che tutte le allegazioni e deduzioni difensive sono state esattamente disattese, in quanto indimostrate in sé, oppure prive di necessari ed idonei riscontri documentali. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. D
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