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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14206/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 3, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Martucci e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– resistente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.– intimata –avverso l’ordinanza n. 1780/2025 del [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il 24 giugno 2025;Numero registro generale 15814/2025Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 14206/2026Data pubblicazione 14/05/2026sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto cassare senza rinvio la sentenza nella parte in cuipronuncia sulla causa di opposizione agli atti esecutivi e dichiarare lacompetenza del Tribunale di Milano sulla causa di opposizioneall’esecuzione;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria dei crediti della [OSCURATO:SOCIETA]., promosse innanzi il Tribunale di Milano procedura diespropriazione presso terzi in danno della [OSCURATO:PERSONA] 3Sud (di seguito, in breve: l’ASL): con atto ex art. 543 cod. proc. civ.notificato il 20 ottobre 2023, sottopose a pignoramento i crediti vantatidal debitore esecutato nei confronti del suo tesoriere, evocato qualeterzo pignorato, la banca [OSCURATO:SOCIETA]..2.

Con comparsa depositata nel fascicolo della procedura esecutivail 1° marzo 2024, l’ASL spiegò opposizione sulla base di plurimi motivi.Dedusse, in particolare: l’incompetenza territoriale del giudice aditoin favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], asseritamente competentein ragione della sede dell’ente pubblico esecutato; l’inammissibilità eimprocedibilità della procedura per mancato perfezionamento delpignoramento, per avere reso il terzo pignorato dichiarazione negativadi quantità la quale attestava la mancanza di disponibilità di sommelibere e pignorabili; l’illegittimità del procedimento esecutivo, perinosservanza del termine per l’adempimento spontaneo stabilitodall’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertitodalla l. 28 febbraio 1997, n. 30.3.

L’opponente formulò istanza di sospensione dell’esecuzione, laquale, all’esito della fase sommaria della controversia, venne disattesadal giudice dell’esecuzione.r.g. n. 15814/2025 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 15814/2025Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 14206/2026Data pubblicazione 14/05/20264.

Introdotto dall’ASL il giudizio di merito nei termini accordati conla ordinanza conclusiva della prima fase, costituito il procedente,depositate le memorie integrative ex art. 171-ter cod. proc. civ., conla sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Milano ha dichiarato lapropria incompetenza territoriale sull’opposizione in favore delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], fissando termine per la riassunzionedella controversia e compensando le spese di lite.5.

Avverso detta ordinanza propone regolamento di competenza laRubicon [OSCURATO:SOCIETA]., per il tramite della sua procuratrice speciale, [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi.Resiste, con memoria ex art. 47 cod. proc. civ., l’ASL.Non svolge difese nel giudizio di regolamento la [OSCURATO:SOCIETA]..6.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe.7.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, parte istante denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 617 cod. proc. civ.

«in relazione alla omessaqualificazione giuridica dell’opposizione intentata dalla ASL Napoli 3Sud, nonché in relazione alla (seppur implicitamente) dichiarataammissibilità e tempestività dell’opposizione promossa dalla ASLNapoli 3 Sud in riferimento all’eccezione di incompetenza territoriale».Assume che il motivo inerente l’incompetenza territoriale integravaopposizione agli atti esecutivi tardivamente proposta: invoca quindi lacassazione senza rinvio della declaratoria di incompetenza in parte quapoiché l’azione non poteva essere proposta.2.

Il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.26-bis, secondo comma, e 27 cod. proc. civ. c.p.c., contesta ladichiarazione di incompetenza relativa all’opposizione all’esecuzione.r.g. n. 15814/2025 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 15814/2025Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 14206/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ad avviso dell’istante, erroneo è il richiamo operato dal giudice dimerito all’art. 26-bis cod. proc. civ., regolante la competenza per ilprocesso esecutivo, configurando l’opposizione ex art. 615 cod. proc.civ. una causa di cognizione, disciplinata, quanto alla competenzaratione loci, dall’art. 27 cod. proc. civ. e, pertanto, in forza diquest’ultimo devoluta al Tribunale di Milano.3.

Il regolamento è fondato, sotto ambedue i profili.3.1.

Onde dar conto della testé enunciata conclusione, apparedoverosa una puntualizzazione preliminare.La sentenza in questa sede gravata reca una declinatoria dicompetenza riferita all’intera controversia oppositiva, in ordine allaquale il giudice emittente ha mancato di operare (quand’anche in viamediata o indiretta) la qualificazione giuridica dell’azione intentata,cioè a dire la riconduzione dei motivi addotti a suffragio della stessasotto l’egida dell’uno o dell’altro dei due possibili rimedi oppositivi(all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., agli atti esecutivi ex art. 617cod. proc. civ.) esperibili dal debitore esecutato.Ad avviso di questa Corte, invece, l’individuazione della contestatacompetenza esige, di necessità, la sussunzione sub specie iuris deimotivi di opposizione prospettati nell’originario atto di ingresso dellalite, attività praticabile dal giudice di legittimità (anche) per effettodella puntuale riproduzione nel ricorso per regolamento del contenutodi tale atto (comunque allegato alla produzione di parte impugnante)e, in ogni caso, sulla base degli atti del fascicolo di merito acquisitodalla Cancelleria.Muovendo a siffatto inquadramento, è agevole riscontrare come leplurime contestazioni sollevate dall’ASL con la dispiegata opposizionesiano di natura eterogenea, suscettibili di diversa classificazione in iure.Ed invero, nel ricorso in opposizione da cui scaturisce la lite:r.g. n. 15814/2025 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 15814/2025Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 14206/2026Data pubblicazione 14/05/2026- ) il motivo concernente l’inosservanza del termine dilatorioprevisto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 concreta una rimostranzasul diritto di procedere in via forzata, ovvero una fattispecie diopposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.(così, ex multis, Cass. 26/03/2009, n. 7360; Cass. 23/02/2010, n.4357; Cass. 21/03/2011, n. 6346; Cass. 26/11/2021, n. 36856);- ) gli altri due motivi (quelli relativi all’improcedibilità dellaesecuzione per mancato perfezionamento del pignoramento ed allaincompetenza territoriale del giudice dell’esecuzione adito), siccomeprospettanti vizi formali asseritamente inficianti il pignoramento o laprocedura espropriativa, configurano, invece, fattispecie di opposizioneagli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, cod. proc. civ..3.2.

Per quanto concerne l’incompetenza territoriale, ritiene questaCorte opportuna una ulteriore precisazione, anche in risposta alleosservazioni formulate nella memoria di parte resistente.La competenza per territorio nelle procedure per esecuzione forzataè, per espresso disposto dell’art. 28 cod. proc. civ., inderogabile peraccordo delle parti: quindi, a mente dell’art. 38, terzo comma, cod.proc. civ., rilevabile anche di ufficio dal giudice.3.2.1.

La questione della competenza ratione loci del giudice aditoper l’esecuzione forzata, oltre che per rilievo motu proprio dello stesso,può essere introdotta nel procedimento per effetto di un’allegazionedella parte esecutata, concretante, in sostanza, sollecitazioneall’esercizio del potere officioso del giudice, veicolata attraverso le(semplificate) forme di interlocuzione tra le parti ed il giudice previsteper il processo esecutivo dall’art. 486 del codice di rito, ovverooralmente all’udienza o con atto difensivo depositato nel fascicolo.In questa ipotesi, l’iniziativa dell’esecutato è finalizzata allaemissione di un provvedimento (nella forma tipica dell’ordinanza) delgiudice dell’esecuzione declinatorio di competenza sul procedimento,r.g. n. 15814/2025 5Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 15814/2025Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 14206/2026Data pubblicazione 14/05/2026privo di conseguenze esiziali su quest’ultimo e senza caducazione deglieffetti del pignoramento (anche e soprattutto di apposizione del vincolonei confronti del terzo, nelle espropriazioni ex artt. 543 e ss. cod. proc.civ.), destinati a permanere del tutto integri nell’ipotesi in cui laprocedura venga dalla parte interessata tempestivamente riassunta,applicandosi la translatio iudicii anche alle procedure esecutive.Il provvedimento che il giudice dell’esecuzione adotti su un’istanzadel genere (o su rilievo officioso), con cui cioè dichiari o declini lapropria competenza sulla procedura esecutiva, è suscettibile dell’unicorimedio della opposizione agli atti esecutivi, preclusa ed inammissibilel’esperibilità del regolamento di competenza, né ad istanza di parte (daultimo, Cass. 22/05/2023, n. 14091; Cass. 01/02/2022, n. 3040), nédi ufficio (Cass. 11/02/2022, n. 4506; Cass. 07/11/2024, n. 28712).3.2.2.

Altra e diversa situazione si verifica se la parte esecutata,non limitandosi alla mera sollecitazione del potere officioso del giudice,deduca l’erroneo radicamento ratione loci della procedura esecutivaquale eccezione posta a fondamento di una opposizione esecutiva,avanzando altresì richiesta di sospensione della esecuzione.In tale evenienza – verificatasi nel caso in scrutinio – l’iniziativadell’esecutato è diretta a conseguire, per l’operare del meccanismocontemplato dall’art. 624, terzo comma, cod. proc. civ., la estinzionedella esecuzione, con inefficacia ex tunc dell’atto di pignoramento,oppure, all’esito del giudizio di merito, una declaratoria di illegittimitàdella procedura esecutiva, cioè a dire un risultato ben più favorevoledella statuizione che individui il giudice cui devolvere la trattazionedella procedura esecutiva.La prospettazione dell’eccezione di incompetenza territoriale delgiudice dell’esecuzione nell’àmbito di una opposizione esecutiva, con laformulazione delle richieste ora rappresentate, postula allora, qualeimplicito ma inequivoco presupposto, la deduzione di un vizio formaler.g. n. 15814/2025 6Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 15814/2025Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 14206/2026Data pubblicazione 14/05/2026inficiante l’atto di pignoramento e la procedura esecutiva: e tanto negiustifica la qualificazione come opposizione agli atti esecutivi.4.

La operata sussunzione sub specie iuris dei dedotti motivi diopposizione è dirimente per la decisione sul presente regolamento.4.1.

In ordine all’opposizione agli atti esecutivi (e limitatamente aimotivi ad essa riconducibili) la impugnata declinatoria di competenzava cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc.civ., poiché l’azione non poteva essere proposta.Al riguardo, giova rammentare che, per consolidato indirizzo dinomofilachia, il potere della Corte di cassazione di dichiarare ex officioche l’azione non poteva essere proposta, previsto dall’art. 382, terzocomma, secondo inciso, cod. proc. civ., può essere esercitato anche insede di regolamento di competenza, nell’ipotesi in cui la correttaqualificazione giuridica della domanda evidenzi la tardività dell’azioneproposta, atteso che la declaratoria di competenza di uno dei giudici dimerito si concreterebbe in un’inutile procrastinazione dello svolgimentodell’attività processuale, essendo destinata ad una successivapronuncia d’inammissibilità (ex plurimis, Cass. 08/05/2020, n. 8660;Cass. 19/02/2014, n. 3865; Cass. 05/12/2013, n. 27305; Cass.23/11/2011, n. 24743).D’altro canto, è del pari indiscusso, nella giurisprudenza di questaCorte, che la tardività della opposizione agli atti esecutivi - qualora laquestione non sia stata decisa dal giudice di merito e non sia dunquecoperta da giudicato interno esplicito - può e deve essere delibata insede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso,versandosi in un’ipotesi di termine di decadenza processuale la cuiinosservanza è rilevabile d’ufficio e comporta la cassazione senza rinviodella sentenza ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. (cosìCass. 11/05/2023, n. 12948; Cass., Sez.

U, 25/03/2021, n. 8501).r.g. n. 15814/2025 7Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 15814/2025Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 14206/2026Data pubblicazione 14/05/2026Tanto premesso, nella specie, a fronte di un atto di pignoramentonotificato il 20 ottobre 2023, la reazione dell’esecutato si è concretatacon la comparsa in opposizione depositata il 1° marzo 2024, quandoera oramai ampiamente elasso il termine di venti giorni fissato dall’art.617, secondo comma, cod. proc. civ.: sicché l’opposizione in tal sensoqualificata doveva essere dichiarata inammissibile e, per conseguenza,non avendovi provveduto il Tribunale di Milano, va disposta lacassazione senza rinvio della adottata declinatoria di incompetenza.4.2.

La pronuncia di questa Corte sulla competenza si imponeinvece in ordine alla opposizione all’esecuzione ed esclusivamente peril motivo riconducibile ad essa.A fondamento della rimessione della lite per competenza territorialeal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la gravata ordinanza ha ravvisatol’applicabilità alla vicenda dell’art. 26-bis, secondo comma, cod. proc.civ., evidentemente anche (se non soprattutto) in relazione al processoesecutivo cui l’opposizione si riferisce: con conseguente radicamentodella causa presso il giudice della sede legale del debitore esecutato,ubicata in Torre del Greco.La descritta motivazione della sentenza impugnata è inficiata da unerrore di prospettiva.Si spiega, in breve.La resa dichiarazione di incompetenza, per il suo evidente tenoretestuale, concerne la controversia (di merito e di cognizione) diopposizione all’esecuzione: al contrario, l’art. 26-bis cod. proc. civ.,assunto a norma di riferimento dal giudice milanese, detta i criteri diradicamento ratione loci della procedura di espropriazione di creditipresso terzi, in seno alla quale (ed a mo’ di parentesi cognitiva) è stataproposta l’opposizione in discorso.Quest’ultima, per contro, integrando un’ordinaria causa dicognizione (benché funzionalmente collegata al processo esecutivo cuir.g. n. 15814/2025 8Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 15814/2025Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 14206/2026Data pubblicazione 14/05/2026si riferisce), riceve espressa e specifica disciplina circa la competenzaper territorio nel disposto dell’art. 27 cod. proc. civ., il quale àncora ladistribuzione in senso orizzontale delle controversie di opposizioneall’esecuzione al «giudice del luogo dell’esecuzione», locuzione daintendere, in caso di procedimento esecutivo già iniziato, come ilgiudice del luogo in cui si svolge l’esecuzione.In altre parole, intrapresa un’esecuzione, l’opposizione alla stessaproposta ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. può essere ripartita tradiversi uffici giudiziari secondo i criteri verticali di competenza dettatidell’art. 17 cod. proc. civ., ma resta affidata ratione loci (ed in manierainderogabile: così Cass. 16/05/2019, n. 13111) all’ufficio giudiziario cuiappartiene il giudice dell’esecuzione innanzi al quale si è tenuta la fasesommaria del giudizio, salva l’ipotesi speciale, contemplata dall’art.618-bis, secondo comma, cod. proc. civ., delle opposizioni esecutive inmateria di lavoro e previdenza (su cui v.

Cass. 03/08/2016, n. 16222).La competenza sul processo esecutivo presso terzi cui si riferiscel’opposizione rimane, invece, regolata da altre disposizioni: e, sulpunto, basti qui richiamare le argomentazioni illustrate da Cass.26/11/2024, n. 30434, alle quali si fa integrale ed adesivo rinvio, ancheai sensi dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ..L’errore di prospettiva del qui impugnato provvedimento sta, così,nella regolazione della competenza sulla causa di cognizione (ovverol’opposizione), in base alla diversa disciplina della competenza dettataper il processo esecutivo cui l’opposizione stessa accede: e tanto, perdi più, allorché era precluso ormai il rilievo dell’incompetenza delgiudice del processo esecutivo.L’applicazione dell’illustrata regula iuris conduce, nella vicenda indisamina, alla affermazione della competenza del Tribunale di Milano adecidere sulla causa di opposizione all’esecuzione.r.g. n. 15814/2025 9Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 15814/2025Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 14206/2026Data pubblicazione 14/05/20265.

In conclusione: va disposta, ai sensi dell’art. 382, terzo comma,cod. proc. civ., la cassazione senza rinvio dell’ordinanza impugnata,nella parte in cui ha deciso sulla causa di opposizione agli atti esecutivi;va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Milano sullacausa di opposizione all’esecuzione, assegnando termine di mesi tredalla pubblicazione del presente provvedimento per la riassunzione.6.

La regolamentazione delle spese del giudizio per regolamentosegue la soccombenza, con liquidazione dei compensi professionalioperata secondo tariffa professionale, sulla base dello scaglionerelativo alle cause di valore indeterminabile, avendo il regolamento dicompetenza ad oggetto solo una questione (quella di competenza) enon già l’intera controversia (cfr., ex aliis, Cass. 17/06/2025, n. 16219;Cass. 14/01/2020, n. 504).

P.Q.MCassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cuipronuncia sulla causa di opposizione agli atti esecutivi.Dichiara la competenza del Tribunale di Milano sulla causa diopposizione all’esecuzione, nei sensi di cui in motivazione.Assegna per la riassunzione della controversia termine di mesi tredalla comunicazione del deposito del presente provvedimento.Condanna parte resistente al pagamento in favore di partericorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.800 percompensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscalie previdenziali, di legge.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 17 febbraio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 15814/2025 10Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 3, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Martucci e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– resistente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.– intimata –avverso l’ordinanza n. 1780/2025 del [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il 24 giugno 2025;Numero registro generale 15814/2025Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 14206/2026Data pubblicazione 14/05/2026sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto cassare senza rinvio la sentenza nella parte in cuipronuncia sulla causa di opposizione agli atti esecutivi e dichiarare lacompetenza del Tribunale di Milano sulla causa di opposizioneall’esecuzione;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria dei crediti della [OSCURATO:SOCIETA]., promosse innanzi il Tribunale di Milano procedura diespropriazione presso terzi in danno della [OSCURATO:PERSONA] 3Sud (di seguito, in breve: l’ASL): con atto ex art. 543 cod. proc. civ.notificato il 20 ottobre 2023, sottopose a pignoramento i crediti vantatidal debitore esecutato nei confronti del suo tesoriere, evocato qualeterzo pignorato, la banca [OSCURATO:SOCIETA]..2. Con comparsa depositata nel fascicolo della procedura esecutivail 1° marzo 2024, l’ASL spiegò opposizione sulla base di plurimi motivi.Dedusse, in particolare: l’incompetenza territoriale del giudice aditoin favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], asseritamente competentein ragione della sede dell’ente pubblico esecutato; l’inammissibilità eimprocedibilità della procedura per mancato perfezionamento delpignoramento, per avere reso il terzo pignorato dichiarazione negativadi quantità la quale attestava la mancanza di disponibilità di sommelibere e pignorabili; l’illegittimità del procedimento esecutivo, perinosservanza del termine per l’adempimento spontaneo stabilitodall’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertitodalla l. 28 febbraio 1997, n. 30.3. L’opponente formulò istanza di sospensione dell’esecuzione, laquale, all’esito della fase sommaria della controversia, venne disattesadal giudice dell’esecuzione.r.g. n. 15814/2025 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15814/2025Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 14206/2026Data pubblicazione 14/05/20264. Introdotto dall’ASL il giudizio di merito nei termini accordati conla ordinanza conclusiva della prima fase, costituito il procedente,depositate le memorie integrative ex art. 171-ter cod. proc. civ., conla sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Milano ha dichiarato lapropria incompetenza territoriale sull’opposizione in favore delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], fissando termine per la riassunzionedella controversia e compensando le spese di lite.5. Avverso detta ordinanza propone regolamento di competenza laRubicon [OSCURATO:SOCIETA]., per il tramite della sua procuratrice speciale, [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi.Resiste, con memoria ex art. 47 cod. proc. civ., l’ASL.Non svolge difese nel giudizio di regolamento la [OSCURATO:SOCIETA]..6. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe.7. Le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, parte istante denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 617 cod. proc. civ. «in relazione alla omessaqualificazione giuridica dell’opposizione intentata dalla ASL Napoli 3Sud, nonché in relazione alla (seppur implicitamente) dichiarataammissibilità e tempestività dell’opposizione promossa dalla ASLNapoli 3 Sud in riferimento all’eccezione di incompetenza territoriale».Assume che il motivo inerente l’incompetenza territoriale integravaopposizione agli atti esecutivi tardivamente proposta: invoca quindi lacassazione senza rinvio della declaratoria di incompetenza in parte quapoiché l’azione non poteva essere proposta.2. Il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.26-bis, secondo comma, e 27 cod. proc. civ. c.p.c., contesta ladichiarazione di incompetenza relativa all’opposizione all’esecuzione.r.g. n. 15814/2025 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15814/2025Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 14206/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ad avviso dell’istante, erroneo è il richiamo operato dal giudice dimerito all’art. 26-bis cod. proc. civ., regolante la competenza per ilprocesso esecutivo, configurando l’opposizione ex art. 615 cod. proc.civ. una causa di cognizione, disciplinata, quanto alla competenzaratione loci, dall’art. 27 cod. proc. civ. e, pertanto, in forza diquest’ultimo devoluta al Tribunale di Milano.3. Il regolamento è fondato, sotto ambedue i profili.3.1. Onde dar conto della testé enunciata conclusione, apparedoverosa una puntualizzazione preliminare.La sentenza in questa sede gravata reca una declinatoria dicompetenza riferita all’intera controversia oppositiva, in ordine allaquale il giudice emittente ha mancato di operare (quand’anche in viamediata o indiretta) la qualificazione giuridica dell’azione intentata,cioè a dire la riconduzione dei motivi addotti a suffragio della stessasotto l’egida dell’uno o dell’altro dei due possibili rimedi oppositivi(all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., agli atti esecutivi ex art. 617cod. proc. civ.) esperibili dal debitore esecutato.Ad avviso di questa Corte, invece, l’individuazione della contestatacompetenza esige, di necessità, la sussunzione sub specie iuris deimotivi di opposizione prospettati nell’originario atto di ingresso dellalite, attività praticabile dal giudice di legittimità (anche) per effettodella puntuale riproduzione nel ricorso per regolamento del contenutodi tale atto (comunque allegato alla produzione di parte impugnante)e, in ogni caso, sulla base degli atti del fascicolo di merito acquisitodalla Cancelleria.Muovendo a siffatto inquadramento, è agevole riscontrare come leplurime contestazioni sollevate dall’ASL con la dispiegata opposizionesiano di natura eterogenea, suscettibili di diversa classificazione in iure.Ed invero, nel ricorso in opposizione da cui scaturisce la lite:r.g. n. 15814/2025 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15814/2025Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 14206/2026Data pubblicazione 14/05/2026- ) il motivo concernente l’inosservanza del termine dilatorioprevisto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 concreta una rimostranzasul diritto di procedere in via forzata, ovvero una fattispecie diopposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.(così, ex multis, Cass. 26/03/2009, n. 7360; Cass. 23/02/2010, n.4357; Cass. 21/03/2011, n. 6346; Cass. 26/11/2021, n. 36856);- ) gli altri due motivi (quelli relativi all’improcedibilità dellaesecuzione per mancato perfezionamento del pignoramento ed allaincompetenza territoriale del giudice dell’esecuzione adito), siccomeprospettanti vizi formali asseritamente inficianti il pignoramento o laprocedura espropriativa, configurano, invece, fattispecie di opposizioneagli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, cod. proc. civ..3.2. Per quanto concerne l’incompetenza territoriale, ritiene questaCorte opportuna una ulteriore precisazione, anche in risposta alleosservazioni formulate nella memoria di parte resistente.La competenza per territorio nelle procedure per esecuzione forzataè, per espresso disposto dell’art. 28 cod. proc. civ., inderogabile peraccordo delle parti: quindi, a mente dell’art. 38, terzo comma, cod.proc. civ., rilevabile anche di ufficio dal giudice.3.2.1. La questione della competenza ratione loci del giudice aditoper l’esecuzione forzata, oltre che per rilievo motu proprio dello stesso,può essere introdotta nel procedimento per effetto di un’allegazionedella parte esecutata, concretante, in sostanza, sollecitazioneall’esercizio del potere officioso del giudice, veicolata attraverso le(semplificate) forme di interlocuzione tra le parti ed il giudice previsteper il processo esecutivo dall’art. 486 del codice di rito, ovverooralmente all’udienza o con atto difensivo depositato nel fascicolo.In questa ipotesi, l’iniziativa dell’esecutato è finalizzata allaemissione di un provvedimento (nella forma tipica dell’ordinanza) delgiudice dell’esecuzione declinatorio di competenza sul procedimento,r.g. n. 15814/2025 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15814/2025Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 14206/2026Data pubblicazione 14/05/2026privo di conseguenze esiziali su quest’ultimo e senza caducazione deglieffetti del pignoramento (anche e soprattutto di apposizione del vincolonei confronti del terzo, nelle espropriazioni ex artt. 543 e ss. cod. proc.civ.), destinati a permanere del tutto integri nell’ipotesi in cui laprocedura venga dalla parte interessata tempestivamente riassunta,applicandosi la translatio iudicii anche alle procedure esecutive.Il provvedimento che il giudice dell’esecuzione adotti su un’istanzadel genere (o su rilievo officioso), con cui cioè dichiari o declini lapropria competenza sulla procedura esecutiva, è suscettibile dell’unicorimedio della opposizione agli atti esecutivi, preclusa ed inammissibilel’esperibilità del regolamento di competenza, né ad istanza di parte (daultimo, Cass. 22/05/2023, n. 14091; Cass. 01/02/2022, n. 3040), nédi ufficio (Cass. 11/02/2022, n. 4506; Cass. 07/11/2024, n. 28712).3.2.2. Altra e diversa situazione si verifica se la parte esecutata,non limitandosi alla mera sollecitazione del potere officioso del giudice,deduca l’erroneo radicamento ratione loci della procedura esecutivaquale eccezione posta a fondamento di una opposizione esecutiva,avanzando altresì richiesta di sospensione della esecuzione.In tale evenienza – verificatasi nel caso in scrutinio – l’iniziativadell’esecutato è diretta a conseguire, per l’operare del meccanismocontemplato dall’art. 624, terzo comma, cod. proc. civ., la estinzionedella esecuzione, con inefficacia ex tunc dell’atto di pignoramento,oppure, all’esito del giudizio di merito, una declaratoria di illegittimitàdella procedura esecutiva, cioè a dire un risultato ben più favorevoledella statuizione che individui il giudice cui devolvere la trattazionedella procedura esecutiva.La prospettazione dell’eccezione di incompetenza territoriale delgiudice dell’esecuzione nell’àmbito di una opposizione esecutiva, con laformulazione delle richieste ora rappresentate, postula allora, qualeimplicito ma inequivoco presupposto, la deduzione di un vizio formaler.g. n. 15814/2025 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15814/2025Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 14206/2026Data pubblicazione 14/05/2026inficiante l’atto di pignoramento e la procedura esecutiva: e tanto negiustifica la qualificazione come opposizione agli atti esecutivi.4. La operata sussunzione sub specie iuris dei dedotti motivi diopposizione è dirimente per la decisione sul presente regolamento.4.1. In ordine all’opposizione agli atti esecutivi (e limitatamente aimotivi ad essa riconducibili) la impugnata declinatoria di competenzava cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc.civ., poiché l’azione non poteva essere proposta.Al riguardo, giova rammentare che, per consolidato indirizzo dinomofilachia, il potere della Corte di cassazione di dichiarare ex officioche l’azione non poteva essere proposta, previsto dall’art. 382, terzocomma, secondo inciso, cod. proc. civ., può essere esercitato anche insede di regolamento di competenza, nell’ipotesi in cui la correttaqualificazione giuridica della domanda evidenzi la tardività dell’azioneproposta, atteso che la declaratoria di competenza di uno dei giudici dimerito si concreterebbe in un’inutile procrastinazione dello svolgimentodell’attività processuale, essendo destinata ad una successivapronuncia d’inammissibilità (ex plurimis, Cass. 08/05/2020, n. 8660;Cass. 19/02/2014, n. 3865; Cass. 05/12/2013, n. 27305; Cass.23/11/2011, n. 24743).D’altro canto, è del pari indiscusso, nella giurisprudenza di questaCorte, che la tardività della opposizione agli atti esecutivi - qualora laquestione non sia stata decisa dal giudice di merito e non sia dunquecoperta da giudicato interno esplicito - può e deve essere delibata insede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso,versandosi in un’ipotesi di termine di decadenza processuale la cuiinosservanza è rilevabile d’ufficio e comporta la cassazione senza rinviodella sentenza ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. (cosìCass. 11/05/2023, n. 12948; Cass., Sez. U, 25/03/2021, n. 8501).r.g. n. 15814/2025 7Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15814/2025Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 14206/2026Data pubblicazione 14/05/2026Tanto premesso, nella specie, a fronte di un atto di pignoramentonotificato il 20 ottobre 2023, la reazione dell’esecutato si è concretatacon la comparsa in opposizione depositata il 1° marzo 2024, quandoera oramai ampiamente elasso il termine di venti giorni fissato dall’art.617, secondo comma, cod. proc. civ.: sicché l’opposizione in tal sensoqualificata doveva essere dichiarata inammissibile e, per conseguenza,non avendovi provveduto il Tribunale di Milano, va disposta lacassazione senza rinvio della adottata declinatoria di incompetenza.4.2. La pronuncia di questa Corte sulla competenza si imponeinvece in ordine alla opposizione all’esecuzione ed esclusivamente peril motivo riconducibile ad essa.A fondamento della rimessione della lite per competenza territorialeal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la gravata ordinanza ha ravvisatol’applicabilità alla vicenda dell’art. 26-bis, secondo comma, cod. proc.civ., evidentemente anche (se non soprattutto) in relazione al processoesecutivo cui l’opposizione si riferisce: con conseguente radicamentodella causa presso il giudice della sede legale del debitore esecutato,ubicata in Torre del Greco.La descritta motivazione della sentenza impugnata è inficiata da unerrore di prospettiva.Si spiega, in breve.La resa dichiarazione di incompetenza, per il suo evidente tenoretestuale, concerne la controversia (di merito e di cognizione) diopposizione all’esecuzione: al contrario, l’art. 26-bis cod. proc. civ.,assunto a norma di riferimento dal giudice milanese, detta i criteri diradicamento ratione loci della procedura di espropriazione di creditipresso terzi, in seno alla quale (ed a mo’ di parentesi cognitiva) è stataproposta l’opposizione in discorso.Quest’ultima, per contro, integrando un’ordinaria causa dicognizione (benché funzionalmente collegata al processo esecutivo cuir.g. n. 15814/2025 8Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15814/2025Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 14206/2026Data pubblicazione 14/05/2026si riferisce), riceve espressa e specifica disciplina circa la competenzaper territorio nel disposto dell’art. 27 cod. proc. civ., il quale àncora ladistribuzione in senso orizzontale delle controversie di opposizioneall’esecuzione al «giudice del luogo dell’esecuzione», locuzione daintendere, in caso di procedimento esecutivo già iniziato, come ilgiudice del luogo in cui si svolge l’esecuzione.In altre parole, intrapresa un’esecuzione, l’opposizione alla stessaproposta ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. può essere ripartita tradiversi uffici giudiziari secondo i criteri verticali di competenza dettatidell’art. 17 cod. proc. civ., ma resta affidata ratione loci (ed in manierainderogabile: così Cass. 16/05/2019, n. 13111) all’ufficio giudiziario cuiappartiene il giudice dell’esecuzione innanzi al quale si è tenuta la fasesommaria del giudizio, salva l’ipotesi speciale, contemplata dall’art.618-bis, secondo comma, cod. proc. civ., delle opposizioni esecutive inmateria di lavoro e previdenza (su cui v. Cass. 03/08/2016, n. 16222).La competenza sul processo esecutivo presso terzi cui si riferiscel’opposizione rimane, invece, regolata da altre disposizioni: e, sulpunto, basti qui richiamare le argomentazioni illustrate da Cass.26/11/2024, n. 30434, alle quali si fa integrale ed adesivo rinvio, ancheai sensi dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ..L’errore di prospettiva del qui impugnato provvedimento sta, così,nella regolazione della competenza sulla causa di cognizione (ovverol’opposizione), in base alla diversa disciplina della competenza dettataper il processo esecutivo cui l’opposizione stessa accede: e tanto, perdi più, allorché era precluso ormai il rilievo dell’incompetenza delgiudice del processo esecutivo.L’applicazione dell’illustrata regula iuris conduce, nella vicenda indisamina, alla affermazione della competenza del Tribunale di Milano adecidere sulla causa di opposizione all’esecuzione.r.g. n. 15814/2025 9Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 15814/2025Numero sezionale 638/2026Numero di raccolta generale 14206/2026Data pubblicazione 14/05/20265. In conclusione: va disposta, ai sensi dell’art. 382, terzo comma,cod. proc. civ., la cassazione senza rinvio dell’ordinanza impugnata,nella parte in cui ha deciso sulla causa di opposizione agli atti esecutivi;va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Milano sullacausa di opposizione all’esecuzione, assegnando termine di mesi tredalla pubblicazione del presente provvedimento per la riassunzione.6. La regolamentazione delle spese del giudizio per regolamentosegue la soccombenza, con liquidazione dei compensi professionalioperata secondo tariffa professionale, sulla base dello scaglionerelativo alle cause di valore indeterminabile, avendo il regolamento dicompetenza ad oggetto solo una questione (quella di competenza) enon già l’intera controversia (cfr., ex aliis, Cass. 17/06/2025, n. 16219;Cass. 14/01/2020, n. 504). P.Q.MCassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cuipronuncia sulla causa di opposizione agli atti esecutivi.Dichiara la competenza del Tribunale di Milano sulla causa diopposizione all’esecuzione, nei sensi di cui in motivazione.Assegna per la riassunzione della controversia termine di mesi tredalla comunicazione del deposito del presente provvedimento.Condanna parte resistente al pagamento in favore di partericorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.800 percompensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscalie previdenziali, di legge.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 17 febbraio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 15814/2025 10Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]