CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25596/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 20.10.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Forlì aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] e, applicata la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 750 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] invocando la intervenuta estinzione del reato per remissione della querela; segnala, infatti, che in data 20.10.2020 la persona offesa, interamente risarcita dell'importo versato per l'acquisto dei due telefonini, aveva rimesso la querela sporta nei confronti dell'imputato che aveva a sua volta formalizzato la sua accettazione; ricorda che è ammissibile il ricorso per cassazione volto esclusivamente a far constatare il perfezionamento della fattispecie estintiva del reato intervenuto in pendenza del termine per impugnare; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata: rileva, infatti, che il reato è estinto per intervenuta remissione della querela intervenuta successivamente alla sentenza di appello ed in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere del delitto di truffa in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] cui avrebbe proposto l'acquisto di due telefoni cellulari e, ottenuto il corrispettivo pattuito, le avrebbe invece consegnato due confezioni prive però di quanto in esse avrebbero dovuto essere contenuto. Il Tribunale, con decisione confermata dalla Corte di Appello in quanto, peraltro, non impugnata dalla difesa, aveva applicato al [OSCURATO:PERSONA] la contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale di cui aveva ritenuto i presupposti applicativi. 2. Pacifico che, in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, la persona offesa aveva rimesso la querela a suo tempo sporta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva a sua volta accettato la remissione; di qui la richiesta, formalizzata con il ricorso, di prendere atto della intervenuta estinzione del reato alla luce del principio per cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Cass SS.UU., 25.2.2004, Chiasserini; Cass. Pen., 2, 8.7.2014 n. 37.688, Gustinetti; Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, [OSCURATO:PERSONA]; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 5, 25.2.2019 n. 19.675, Crupi, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti). 3. La richiesta non può tuttavia trovare accoglimento. Come anticipato, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era stata riconosciuta ed applicata la recidiva qualificata di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen.; il fatto per cui si procede risale al 27.11.2015 ovvero in data antecedente l'entrata in vigore del D. Lg.vo 36 del 2018 che, come è noto, ha inciso (anche) sul comma 3 dell'art. 640 cod. pen. che, in precedenza, legava la procedibilità di ufficio dell'azione penale per il delitto di truffa all'esistenza di una qualsivoglia circostanza aggravante e che, oggi, è limitata al caso in cui ric:orra l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.. Nel contempo, lo stesso D. Lg.vo 36 del 2018 ha come noto introdotto l'art. 649bis cod. pen., in cui si stabilisce che "per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli artt. 640 terzo comma ... si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale"; con l'art. 1, comma 1, lett. v) della legge 9.1.2019 n. 3, si è inoltre aggiunta la ipotesi in cui "... la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità". In definitiva, con gli interventi del 2018 e del 2019, i casi di procedibilità di ufficio per il delitto di truffa, in precedenza legati al ricorso di una qualsivoglia circostanza aggravante, sono stati limitati alla ipotesi in cui ricorra la circostanza di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. ovvero una circostanza aggravante ad effetto speciale o quella connessa alle condizioni di particolare vulnerabilità della persona offesa. Nel caso di specie, è stata ritenuta a carico del [OSCURATO:PERSONA] la recidiva qualificata di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen. che, ormai pacificamente, va qualificata in termini di circostanza aggravante ad effetto speciale; in tal senso, e da ultimo, si sono espresse le SS.UU. di questa Corte con la Sentenza n. 3585 del 24/09/2020, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262 - 01 che hanno espresso il principio di diritto secondo cui il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. precisandosi, peraltro, che la valutazione di equivalenza o di subvalenza della recidiva qualificata rispetto alle circostanze attenuanti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen., non ne elide la sussistenza né gli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità, sicché non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata. Si tratta, peraltro, di una soluzione certamente non nuova ed anzi ormai consolidata nella giurisprudenza essendo a tal fine appena il caso di richiamare, sul punto specifico, l'arresto delle Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, che aveva per l'appunto ricondotto la recidiva qualificata alla categoria delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, atteso che le ipotesi previste ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 99 cod. pen. comportano un aumento della pena superiore ad un terzo; in quella occasione le SS.UU. avevano infatti confutato "... la concezione dell'istituto come status formale del soggetto, in base al rilievo che la recidiva produce effetti unicamente ove il giudice non solo verifichi l'esistenza del presupposto formale desumibile dai precedenti penali, ma proceda anche al riscontro sostanziale della 'più accentuata colpevolezza' e della 'maggiore pericolosità-. Non e evidentemente necessario, nell'economia della decisione, soffermarsi sul tema essendo sufficiente prendere atto che nel caso in esame il delitto di truffa era procedibile di ufficio già al momento del fatto atteso che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era stata contestata ed a suo carico era stata ritenuta la aggravante ad effetto speciale della recidiva qualificata ai sensi dell'art. 99 comma 4 cod. pen. e che, a séguito dell'intervento del 2018, è tra quelle che hanno mantenuto la medesima funzione di rendere procedibile di ufficio l'azione penale a differenza delle altre circostanze aggravanti diverse da quelle evocate dal nuovo testo del comma 3 dell'art. 640 cod. pen. e, per l'appunto, dall'art. 649bis. cod. pen.. Quest'ultima, in definitiva, è una disposizione che si colloca in diretta "continuità" con il comma terzo dell'art. 640 cod. pen. che, come detto, ha limitato le ipotesi di procedibilità di ufficio tra le quali, tuttavia, è rimasta (e non è stata introdotta "ex novo") quella legata al ricorrere della aggravante della recidiva qualificata. Non si pone, perciò, alcun problema di irretroattività della disciplina meno favorevole per l'imputato dovendosi perciò dissentire dal precedente di questa stessa Sezione (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 4800 del 01/02/2022, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282624 - 01 in cui, in un caso esattamente sovrapponibile a quello in esame, si è affermato che il regime di procedibilità d'ufficio previsto dall'art. 649bis cod. pen., introdotto dal decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 non si applica, ostandovi l'art. 2 cod. pen., ai fatti anteriormente commessi, che continuano a essere punibili, in conformità alla disciplina all'epoca vigente, soltanto a querela della persona offesa) che ha dato rilievo alla introduzione della norma di nuovo conio confrontandola tuttavia con l'orientamento della giurisprudenza che aveva in precedenza escluso che la recidiva potesse essere qualificata in termini di circostanza aggravante (Sez. IJ, n. 3152 del 31/01/1987, PAOLINI, Rv. 175354) in contrasto, come si è visto, con gli arresti e le conclusioni cui le stesse SS.UU. erano pervenute successivamente ma con orientamento consolidato già prima della commissione del fatto per cui si procede.3. L'infondatezza del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rig